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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 06/06/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Lorenzo Pini, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 133 2024 avviato su domanda di
Parte_1 con avv. P. Baliani
RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
presentava ai sensi degli artt. 67 e ss cod. crisi un piano di ristrutturazione Parte_1 dei debiti del consumatore in forza del quale proponeva il pagamento - saldate le spese in prededuzione di procedura – in misura integrale (anche grazie a finanza esterna) dei creditori ipotecari (i mutui sono attualmente in regolare ammortamento) e di quelli privilegiati, e nella misura del 13,82% del credito chirografario. Il tutto per euro
25.336,39 in 7 anni, secondo lo schema allegato al ricorso.
Stante la completezza documentale della richiesta ai sensi dell'art. 67 co. 2 cod. crisi, veniva emesso il decreto di cui all'art. 70 cod. crisi e invitato l'Occ avv. alle CP_1 comunicazioni previste onde attivare il contraddittorio con i creditori.
L'Occ provvedeva all'incombente, come dalla stessa attestato.
Nessuno dei creditori presentava osservazioni.
1 Pacifica risulta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento stante l'ammontare dei debiti gravanti sul richiedente (circa 200 mila euro), l'assenza di beni mobili o immobili in grado di tacitare le pretese creditorie e un reddito da lavoro dipendente di circa euro 1.800,00 mensili.
La parte ricorrente pare inoltre rispondere alla definizione di consumatore fornita dall'art. 2 co. 1 lett. e) cod. crisi, non avendo mai svolto attività imprenditoriale, e non sono ravvisabili le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 cod. crisi.
Non si rilevano, pertanto – stante anche il silenzio dei creditori – profili tali da condurre alla reiezione della proposta, così come illustrata ed accompagnata dalla relazione dell'Occ cui si rimanda.
p.q.m.
(-) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore predisposto da
[...]
Parte_1
(-) ordina che la presente sentenza venga, a cura dell'Occ, pubblicata sul sito del
Tribunale entro 48 ore e che, sempre a cura dell'Occ, venga comunicata ai creditori;
(-) dispone che l'Occ vigili sull'esatto adempimento del piano secondo le scadenze previste, risolvendo eventuali difficoltà e segnalando al giudice problemi nonché ogni fatto rilevante ai fini di una revoca dell'omologazione;
(-) dispone che l'Occ – entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno per la durata del piano - depositi una relazione informativa sull'andamento dello stesso;
(-) dispone che, terminata l'esecuzione del piano, l'Occ – sentito il debitore – rediga una relazione finale da comunicare al giudice, all'esito della quale verrà liquidato definitivamente il compenso;
(-) manda alla Cancelleria per la comunicazione all'Occ e al ricorrente.
(-) dichiara chiusa la procedura.
Pesaro, il 29.04.2025
Il Giudice
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Lorenzo Pini, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 133 2024 avviato su domanda di
Parte_1 con avv. P. Baliani
RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
presentava ai sensi degli artt. 67 e ss cod. crisi un piano di ristrutturazione Parte_1 dei debiti del consumatore in forza del quale proponeva il pagamento - saldate le spese in prededuzione di procedura – in misura integrale (anche grazie a finanza esterna) dei creditori ipotecari (i mutui sono attualmente in regolare ammortamento) e di quelli privilegiati, e nella misura del 13,82% del credito chirografario. Il tutto per euro
25.336,39 in 7 anni, secondo lo schema allegato al ricorso.
Stante la completezza documentale della richiesta ai sensi dell'art. 67 co. 2 cod. crisi, veniva emesso il decreto di cui all'art. 70 cod. crisi e invitato l'Occ avv. alle CP_1 comunicazioni previste onde attivare il contraddittorio con i creditori.
L'Occ provvedeva all'incombente, come dalla stessa attestato.
Nessuno dei creditori presentava osservazioni.
1 Pacifica risulta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento stante l'ammontare dei debiti gravanti sul richiedente (circa 200 mila euro), l'assenza di beni mobili o immobili in grado di tacitare le pretese creditorie e un reddito da lavoro dipendente di circa euro 1.800,00 mensili.
La parte ricorrente pare inoltre rispondere alla definizione di consumatore fornita dall'art. 2 co. 1 lett. e) cod. crisi, non avendo mai svolto attività imprenditoriale, e non sono ravvisabili le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 cod. crisi.
Non si rilevano, pertanto – stante anche il silenzio dei creditori – profili tali da condurre alla reiezione della proposta, così come illustrata ed accompagnata dalla relazione dell'Occ cui si rimanda.
p.q.m.
(-) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore predisposto da
[...]
Parte_1
(-) ordina che la presente sentenza venga, a cura dell'Occ, pubblicata sul sito del
Tribunale entro 48 ore e che, sempre a cura dell'Occ, venga comunicata ai creditori;
(-) dispone che l'Occ vigili sull'esatto adempimento del piano secondo le scadenze previste, risolvendo eventuali difficoltà e segnalando al giudice problemi nonché ogni fatto rilevante ai fini di una revoca dell'omologazione;
(-) dispone che l'Occ – entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno per la durata del piano - depositi una relazione informativa sull'andamento dello stesso;
(-) dispone che, terminata l'esecuzione del piano, l'Occ – sentito il debitore – rediga una relazione finale da comunicare al giudice, all'esito della quale verrà liquidato definitivamente il compenso;
(-) manda alla Cancelleria per la comunicazione all'Occ e al ricorrente.
(-) dichiara chiusa la procedura.
Pesaro, il 29.04.2025
Il Giudice
2