Art. 2.
La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia e' autorizzata a percepire, con le modalita' di riscossione dell'imposta camerale, un tributo a carico dei contribuenti camerali commisurato allo 0,30 per cento dell'imponibile della imposta di ricchezza mobile di categoria B) e C-), per un periodo di venti anni, a decorrere dal 1 gennaio 1967.
La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia e' autorizzata a percepire, con le modalita' di riscossione dell'imposta camerale, un tributo a carico dei contribuenti camerali commisurato allo 0,30 per cento dell'imponibile della imposta di ricchezza mobile di categoria B) e C-), per un periodo di venti anni, a decorrere dal 1 gennaio 1967.