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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. IV, sentenza 27/01/2026, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 134/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LA LUCIANO, Presidente
BARBIERI LUIGI, OR
MASCOLO DOMENICO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1072/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Stornarella - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1577 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il
13/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il legale rappresentante pro- tempore di Ricorrente_1
ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'omesso versamento dell'IMU per l'annualità 2020, emesso in data 09.09.2025 e notificato nello stesso giorno.
La pretesa tributaria ammonta a complessivi euro 52.317,00.
Il ricorrente deduce l'illegittimità dell'atto per plurime violazioni di legge, e segnatamente per:
carenza di motivazione dell'avviso impugnato;
violazione dell'art. 1, comma 741, lett. c), n. 3, della legge n. 160 del 27.12.2019;
difetto di istruttoria.
Il Comune di Stornarella, in qualità di ente impositore, non si è costituito in giudizio.
Nelle more del processo, con ordinanza interlocutoria del 15.12.2025 è stata accolta l'istanza cautelare formulata dal ricorrente.
All'udienza del 12 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., questo Collegio ritiene di dare continuità agli orientamenti già espressi in precedenti pronunce emesse dallo stesso organo giudicante in materia.
In tema di imposta municipale propria, l'esenzione risulta configurata esclusivamente per gli immobili specificamente destinati ad alloggi sociali. In particolare, rientrano nell'agevolazione gli immobili destinati alla locazione che presentino le caratteristiche individuate dal decreto del Ministero delle infrastrutture del
22 aprile 2008.
Può, dunque, affermarsi che costituisce “alloggio sociale” l'unità immobiliare ad uso residenziale, oggetto di locazione permanente, che svolge una funzione di interesse generale, consistente nella riduzione del disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, i quali non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. Tali unità immobiliari si pongono come elemento essenziale del sistema dell'edilizia residenziale sociale, inteso come complesso di servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze abitative primarie.
L'immobile deve, pertanto, essere:
a) adeguato, salubre e sicuro;
b) realizzato o recuperato nel rispetto delle caratteristiche tecnico-costruttive indicate agli artt. 16 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
c) costruito secondo principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, con utilizzo, ove possibile, di fonti energetiche alternative.
È inoltre previsto che, nel caso di servizio di edilizia sociale in locazione, l'alloggio si consideri adeguato quando presenti un numero di vani abitabili tendenzialmente non inferiore ai componenti del nucleo familiare, e comunque non superiore a cinque, oltre ai vani accessori quali bagno e cucina.
Nel caso di specie, gli immobili oggetto di imposizione risultano assegnati dal Comune medesimo, il quale ne conosce, pertanto, in via diretta la specifica condizione e destinazione.
Ne discende che, in applicazione del principio di collaborazione e buona fede che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), deve informare i rapporti tra
Amministrazione e contribuente, non possono essere richiesti a quest'ultimo, neppure quando l'onere probatorio gravi su di lui, documenti o informazioni già nella piena disponibilità dell'Ufficio. In tal senso si
è espressa la Corte di Cassazione, la quale ha precisato che l'Amministrazione non può esigere dal contribuente la produzione di atti o dati dei quali essa stessa è già in possesso (Cass. 22.04.2021, n.
10724; Cass. 31.05.2018, n. 13822).
Alla luce di tali principi, gli immobili in oggetto devono ritenersi esenti dall'IMU in quanto destinati ad
“alloggio sociale”, non avendo l'ente locale (né, per suo tramite, il concessionario) fornito alcuna specifica indicazione circa un'eventuale concreta difformità degli stessi rispetto ai requisiti prescritti dal D.M. 22 aprile 2008.
Tale conclusione risulta coerente con il più recente orientamento di legittimità, come ribadito, tra l'altro, da
Cass. Civ. n. 6380/2024.
Va, inoltre, evidenziato che l'esenzione dall'IMU per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti nel D.M. Infrastrutture 22 aprile 2008, prevista dall'art. 13, comma 2, lett. b), del d.l.
n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011), come modificato dall'art. 1, comma 707, della l.
n. 147 del 2013, non è subordinata all'adempimento dell'onere di presentazione della dichiarazione, prevista dall'art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102 del 2013 (conv. con modif. dalla l. n. 124 del 2013), contenente l'attestazione del possesso dei requisiti e gli identificativi catastali degli immobili.
Sul punto si è espressa la giurisprudenza di legittimità, chiarendo che la mancata presentazione della dichiarazione non incide sulla sussistenza dell'agevolazione, laddove risultino comunque integrati i requisiti sostanziali previsti dalla legge (Cass. 2020, n. 23680).
Per tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, restando assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della complessità delle questioni trattate, caratterizzate da rilevanti margini di incertezza interpretativa e oggetto di ripetuti interventi normativi e giurisprudenziali, si reputa equo disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
la Corte, accoglie il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LA LUCIANO, Presidente
BARBIERI LUIGI, OR
MASCOLO DOMENICO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1072/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Stornarella - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1577 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il
13/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il legale rappresentante pro- tempore di Ricorrente_1
ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'omesso versamento dell'IMU per l'annualità 2020, emesso in data 09.09.2025 e notificato nello stesso giorno.
La pretesa tributaria ammonta a complessivi euro 52.317,00.
Il ricorrente deduce l'illegittimità dell'atto per plurime violazioni di legge, e segnatamente per:
carenza di motivazione dell'avviso impugnato;
violazione dell'art. 1, comma 741, lett. c), n. 3, della legge n. 160 del 27.12.2019;
difetto di istruttoria.
Il Comune di Stornarella, in qualità di ente impositore, non si è costituito in giudizio.
Nelle more del processo, con ordinanza interlocutoria del 15.12.2025 è stata accolta l'istanza cautelare formulata dal ricorrente.
All'udienza del 12 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., questo Collegio ritiene di dare continuità agli orientamenti già espressi in precedenti pronunce emesse dallo stesso organo giudicante in materia.
In tema di imposta municipale propria, l'esenzione risulta configurata esclusivamente per gli immobili specificamente destinati ad alloggi sociali. In particolare, rientrano nell'agevolazione gli immobili destinati alla locazione che presentino le caratteristiche individuate dal decreto del Ministero delle infrastrutture del
22 aprile 2008.
Può, dunque, affermarsi che costituisce “alloggio sociale” l'unità immobiliare ad uso residenziale, oggetto di locazione permanente, che svolge una funzione di interesse generale, consistente nella riduzione del disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, i quali non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. Tali unità immobiliari si pongono come elemento essenziale del sistema dell'edilizia residenziale sociale, inteso come complesso di servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze abitative primarie.
L'immobile deve, pertanto, essere:
a) adeguato, salubre e sicuro;
b) realizzato o recuperato nel rispetto delle caratteristiche tecnico-costruttive indicate agli artt. 16 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
c) costruito secondo principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, con utilizzo, ove possibile, di fonti energetiche alternative.
È inoltre previsto che, nel caso di servizio di edilizia sociale in locazione, l'alloggio si consideri adeguato quando presenti un numero di vani abitabili tendenzialmente non inferiore ai componenti del nucleo familiare, e comunque non superiore a cinque, oltre ai vani accessori quali bagno e cucina.
Nel caso di specie, gli immobili oggetto di imposizione risultano assegnati dal Comune medesimo, il quale ne conosce, pertanto, in via diretta la specifica condizione e destinazione.
Ne discende che, in applicazione del principio di collaborazione e buona fede che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), deve informare i rapporti tra
Amministrazione e contribuente, non possono essere richiesti a quest'ultimo, neppure quando l'onere probatorio gravi su di lui, documenti o informazioni già nella piena disponibilità dell'Ufficio. In tal senso si
è espressa la Corte di Cassazione, la quale ha precisato che l'Amministrazione non può esigere dal contribuente la produzione di atti o dati dei quali essa stessa è già in possesso (Cass. 22.04.2021, n.
10724; Cass. 31.05.2018, n. 13822).
Alla luce di tali principi, gli immobili in oggetto devono ritenersi esenti dall'IMU in quanto destinati ad
“alloggio sociale”, non avendo l'ente locale (né, per suo tramite, il concessionario) fornito alcuna specifica indicazione circa un'eventuale concreta difformità degli stessi rispetto ai requisiti prescritti dal D.M. 22 aprile 2008.
Tale conclusione risulta coerente con il più recente orientamento di legittimità, come ribadito, tra l'altro, da
Cass. Civ. n. 6380/2024.
Va, inoltre, evidenziato che l'esenzione dall'IMU per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti nel D.M. Infrastrutture 22 aprile 2008, prevista dall'art. 13, comma 2, lett. b), del d.l.
n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011), come modificato dall'art. 1, comma 707, della l.
n. 147 del 2013, non è subordinata all'adempimento dell'onere di presentazione della dichiarazione, prevista dall'art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102 del 2013 (conv. con modif. dalla l. n. 124 del 2013), contenente l'attestazione del possesso dei requisiti e gli identificativi catastali degli immobili.
Sul punto si è espressa la giurisprudenza di legittimità, chiarendo che la mancata presentazione della dichiarazione non incide sulla sussistenza dell'agevolazione, laddove risultino comunque integrati i requisiti sostanziali previsti dalla legge (Cass. 2020, n. 23680).
Per tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, restando assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della complessità delle questioni trattate, caratterizzate da rilevanti margini di incertezza interpretativa e oggetto di ripetuti interventi normativi e giurisprudenziali, si reputa equo disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
la Corte, accoglie il ricorso. Compensa le spese.