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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 12/11/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 4168/2023
Il Giudice, dott.ssa Francesca Caselli, all'esito dell'udienza del 12.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4168/2023 R.G.L., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Locri (RC), via Matteotti n. 356, presso lo studio dell'avv. Francesca Catanzariti che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti, ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Capurso in virtù di procura generale alle liti del 22.03.2024 a rogito del Notaio in Fiumicino, Persona_1 elettivamente domiciliato presso l'Agenzia provinciale di Locri (RC) sita in via Matteotti
n. 48, resistente
Oggetto: opposizione avverso a.t.p.o.
Conclusioni delle parti: come in atti, nelle note di trattazione depositate e nel verbale dell'odierna udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06/12/2023, deduceva: - di aver inoltrato, Parte_1 in data 08/04/2022, domanda all' per il riconoscimento dell'indennità di CP_1 accompagnamento (l. 18/80); - che l'Istituto rigettava la domanda;
- che proponeva ricorso per accertamento tecnico preventivo (RG n. 3473/2022); - che, all'esito della visita medico legale, il CTU, dott. , la dichiarava invalida al 75% senza Persona_2 necessità di assistenza continua per deambulare e svolgere gli atti quotidiani della vita;
- che, nonostante le osservazioni alla bozza peritale, il CTU confermava il giudizio espresso;
- che proponeva dichiarazione di dissenso contestando le conclusioni del CTU.
Alla luce di quanto dedotto ha rassegnato le seguenti conclusioni: « 1. Accertare e dichiarare, con efficacia di giudicato, in capo alla Sig.ra il possesso delle Parte_1 condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento di cui alla L. 18/80 e succ. mod. ed integr.; ovvero lo stato di invalidità civile, con totale e permanente inabilità lavorativa nella misura del 100% della ricorrente con diritto al percepimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 Legge n. 18/1980 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda
(08.04.2022) o, quantomeno, dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della stessa e/o da quella che sarà eventualmente accertata;
2. accertare
e dichiarare con efficacia di giudicato, che la Sig.ra era dalla predetta Parte_1 data, in subordine dalla data che sarà accertata giudizialmente, “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa nella misura del 100% con diritto al percepimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 Legge n. 18/1980, e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'assistenza di un accompagnatore”, quindi 3. Per l'effetto accertare e dichiarare, con qualsiasi statuizione, che la ricorrente ha diritto alla liquidazione della prestazione economica dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 Legge n. 18/1980 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda (08.04.2022) o, quantomeno, dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della stessa e/o da quella che sarà eventualmente accertata in via giudiziale;
4. Conseguentemente condannare
l' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma CP_1 alla via Ciro il Grande n. 21, sede provinciale in Reggio Calabria alla via D. Romeo n.
15 e agenzia locale in Locri (RC) alla via Matteotti n. 48, al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento in favore della Sig.ra dalla data di Parte_1 presentazione della domanda (08.04.2022) o dalla data accertata in corso di causa. Con
Pag. 2 di 7 vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , eccependo CP_1
l'inammissibilità del ricorso stante la carente specificità dei motivi di contestazione, concludendo per il rigetto dello stesso.
All'udienza odierna, all'esito della discussione, il giudice ha deciso con sentenza con motivazione contestuale della quale ha dato lettura.
* * *
Preliminarmente deve essere precisato che oggetto del giudizio è solo l'accertamento in ordine alla sussistenza del requisito sanitario previsto in relazione al beneficio richiesto.
Ancora in via preliminare deve essere esaminata l'eccezione sollevata dall' circa CP_1
l'incompatibilità tra l'indennità di accompagnamento e la percezione di rendita . CP_2
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Tale eccezione non può trovare accoglimento non solo in quanto del tutto genericamente formulata ma anche in considerazione della natura stessa dell'indennità di accompagnamento, in quanto “l'intervento assistenziale che in essa si esprime non è indirizzato al sostentamento dei soggetti minorati nelle loro capacità di lavoro (essendo tale indennità indifferente alla condizione reddituale e riferibile anche a minori degli anni 18), ma è configurabile come misura di integrazione e sostegno del nucleo familiare, incoraggiato a farsi carico di tali soggetti …” (v. Cassazione civile, sez. lav., 03/02/1998,
n. 1082).
Considerata la finalità dell'indennità per cui si procede, del tutto svincolata dal dato reddituale e patrimoniale, deve ritenersi che non sussista l'incompatibilità lamentata dall' resistente e che pertanto l'eccezione debba essere respinta. CP_1
Fermo quanto sopra, si rileva che oggetto di giudizio è l'accertamento del requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980. Conseguentemente, non è sufficiente che il soggetto risulti affetto da un certo numero di patologie anche gravi, tali da renderlo invalido civile al 100%, ma è necessario che l'incidenza delle stesse sia tale da privare il soggetto della capacità di deambulare e di compiere gli atti della vita quotidiana autonomamente, in modo permanente.
Pag. 3 di 7 Nel ricorso introduttivo del presente giudizio, non si rinviene una concreta censura all'operato del CTU nominato, limitandosi parte ricorrente a lamentare che la relazione peritale non è condivisibile, non avendo il consulente adeguatamente considerato le patologie da cui la ricorrente è affetta.
A fronte delle generiche critiche avanzate da parte ricorrente, questo Giudice ritiene che la consulenza tecnica espletata nella prima fase dell'ATP sia convincente, in quanto coerente con la documentazione in atti e fondata su considerazioni logiche, nonché predisposta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, il CTU incaricato ha esaminato in maniera completa tutte le patologie da cui è affetto la ricorrente, dandone contezza.
D'altronde, non va trascurato che tali valutazioni sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato la ricorrente.
Tuttavia, pur tenendo conto delle patologie in atto non ha ritenuto che la periziata necessiti dell'assistenza permanente di un accompagnatore.
All'esito dell'attività peritale, in particolare, la ricorrente è risultata affetta da:
«Cardiopatia sclerotica ipertensiva e ateromasia carotidea bilaterale in attuale normo compenso emodinamico. Dislipidemia Artrosi polidistrettuale riferita specie alla colonna vertebrale sia alle ginocchia con moderato impegno funzionale».
In considerazione di ciò è stata considerata: “ .. In accordo al D.M. del 5 febbraio 1992 una volta accertate le singole infermità sono state identificate le corrispondenti patologie tabellate. La valutazione percentuale delle patologie non elencate in tabella è stata ricavata con criterio analogico indiretto vale a dire identificando nell'ambito dello stesso apparato delle voci diverse ma di pari gravità. Quindi le valutazioni parziali delle singole infermità coesistenti sono state inserite in una valutazione complessiva utilizzando la formula del calcolo riduzionistico. Di conseguenza la Cardiomiopatia sclerotica ipertensiva in labile compenso emodinamico s'inquadra nella fascia percentuale del 41%
(cod. 6442; la Patologia Artrosica della colonna vertebrale, per analogia, s'inquadra nella fascia percentuale del 40% (cod.7010); la Gonartrosi bilaterale con significativo impegno funzionale, per analogia, s'inquadra nella fascia percentuale del 30%
(cod.7205); Pertanto applicando la formula riduttiva si ottiene una percentuale di
Pag. 4 di 7 invalidità permanente del 75% (settantacinquepercento). - che la ricorrente NON si trova nell'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e NON si trova nell'impossibilità di deambulare autonomamente senza l'ausilio di un accompagnatore.
- che il quadro patologico, da quanto si evince dalla documentazione clinica agli atti, è da considerarsi, secondo scienza e coscienza, presumibilmente esistente all'atto della domanda amministrativa e cioè dal 08.04.2022.”
Emerge dagli atti che il CTU ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico, tenendo conto di tutte le patologie correttamente valutate, evidenziandone da un lato la gravità e dall'altro precisando come l'autosufficienza del soggetto non fosse compromessa.
Occorre peraltro evidenziare che il tecnico incaricato ha puntualmente preso posizione a fronte delle osservazioni mosse alle conclusioni peritali dalla parte ricorrente, analizzando le motivazioni in base alle quali ha ritenuto che le condizioni di salute di non impediscano alla stessa lo svolgimento autonomo dei fondamentali Parte_1 atti della vita quotidiana, specificando che «DEAMBULA AUTONOMAMNENTE;
che E'
ORIENTATA NEL TEMPO E NELLO SPAZIO, che è COLLABORANTE. Da quanto appena riportato si afferma che l'intehressata NON RISPONDE a nessuno dei due requisiti richiesti dall'art. 1 della legge n. 18/1980 per poter accedere all'indennità di accompagnamento».
D'altra parte, le critiche esposte dal ricorrente all'elaborato peritale, non trovano riscontro neppure in eventuale documentazione successiva, in grado di allegare un aggravamento rispetto al momento della visita peritale.
Parte ricorrente sotto questo profilo ha sostanzialmente ripreso quelle che erano le deduzioni e le produzioni effettuate nella fase di ATP, sulle quali il vaglio tecnico è già stato espresso con esiti che lo scrivente Giudice ritiene condivisibili per le motivazioni sopra indicate.
Tutto ciò premesso, ritiene questo giudicante che le conclusioni del CTU siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti e con la normativa vigente, dovendosi ritenere che le critiche della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici, idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni del CTU.
Pag. 5 di 7 Invero, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In particolare, quanto esposto nel ricorso non dà luogo ad una difformità palese delle conclusioni del CTU rispetto alle nozioni correnti della scienza medica, né vi è indicazione dell'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Diversamente argomentando, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, verrebbe meno l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non essendo emersa, dai motivi di opposizione alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le stesse devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, essendo stata versata in atti dichiarazione reddituale resa dalla parte ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Restano, pertanto, a carico dell' le spese della C.T.U. effettuata nel corso del CP_1 giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato decreto in favore del dott. . Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , R.G. n. 4168/2023, disattesa ogni contraria Parte_1 istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che la ricorrente non si trova nell'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e nell'impossibilità di deambulare autonomamente senza l'ausilio di un accompagnatore (art. 1 l. 18/1980);
- nulla dispone sulle spese di lite;
Pag. 6 di 7 -pone definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante p.t., le CP_1 spese della C.T.U, liquidate come da separato decreto in favore del dott. Per_2
.
[...]
Locri, 12.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 4168/2023
Il Giudice, dott.ssa Francesca Caselli, all'esito dell'udienza del 12.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4168/2023 R.G.L., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Locri (RC), via Matteotti n. 356, presso lo studio dell'avv. Francesca Catanzariti che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti, ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Capurso in virtù di procura generale alle liti del 22.03.2024 a rogito del Notaio in Fiumicino, Persona_1 elettivamente domiciliato presso l'Agenzia provinciale di Locri (RC) sita in via Matteotti
n. 48, resistente
Oggetto: opposizione avverso a.t.p.o.
Conclusioni delle parti: come in atti, nelle note di trattazione depositate e nel verbale dell'odierna udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06/12/2023, deduceva: - di aver inoltrato, Parte_1 in data 08/04/2022, domanda all' per il riconoscimento dell'indennità di CP_1 accompagnamento (l. 18/80); - che l'Istituto rigettava la domanda;
- che proponeva ricorso per accertamento tecnico preventivo (RG n. 3473/2022); - che, all'esito della visita medico legale, il CTU, dott. , la dichiarava invalida al 75% senza Persona_2 necessità di assistenza continua per deambulare e svolgere gli atti quotidiani della vita;
- che, nonostante le osservazioni alla bozza peritale, il CTU confermava il giudizio espresso;
- che proponeva dichiarazione di dissenso contestando le conclusioni del CTU.
Alla luce di quanto dedotto ha rassegnato le seguenti conclusioni: « 1. Accertare e dichiarare, con efficacia di giudicato, in capo alla Sig.ra il possesso delle Parte_1 condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento di cui alla L. 18/80 e succ. mod. ed integr.; ovvero lo stato di invalidità civile, con totale e permanente inabilità lavorativa nella misura del 100% della ricorrente con diritto al percepimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 Legge n. 18/1980 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda
(08.04.2022) o, quantomeno, dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della stessa e/o da quella che sarà eventualmente accertata;
2. accertare
e dichiarare con efficacia di giudicato, che la Sig.ra era dalla predetta Parte_1 data, in subordine dalla data che sarà accertata giudizialmente, “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa nella misura del 100% con diritto al percepimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 Legge n. 18/1980, e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'assistenza di un accompagnatore”, quindi 3. Per l'effetto accertare e dichiarare, con qualsiasi statuizione, che la ricorrente ha diritto alla liquidazione della prestazione economica dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 Legge n. 18/1980 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda (08.04.2022) o, quantomeno, dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della stessa e/o da quella che sarà eventualmente accertata in via giudiziale;
4. Conseguentemente condannare
l' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma CP_1 alla via Ciro il Grande n. 21, sede provinciale in Reggio Calabria alla via D. Romeo n.
15 e agenzia locale in Locri (RC) alla via Matteotti n. 48, al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento in favore della Sig.ra dalla data di Parte_1 presentazione della domanda (08.04.2022) o dalla data accertata in corso di causa. Con
Pag. 2 di 7 vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , eccependo CP_1
l'inammissibilità del ricorso stante la carente specificità dei motivi di contestazione, concludendo per il rigetto dello stesso.
All'udienza odierna, all'esito della discussione, il giudice ha deciso con sentenza con motivazione contestuale della quale ha dato lettura.
* * *
Preliminarmente deve essere precisato che oggetto del giudizio è solo l'accertamento in ordine alla sussistenza del requisito sanitario previsto in relazione al beneficio richiesto.
Ancora in via preliminare deve essere esaminata l'eccezione sollevata dall' circa CP_1
l'incompatibilità tra l'indennità di accompagnamento e la percezione di rendita . CP_2
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Tale eccezione non può trovare accoglimento non solo in quanto del tutto genericamente formulata ma anche in considerazione della natura stessa dell'indennità di accompagnamento, in quanto “l'intervento assistenziale che in essa si esprime non è indirizzato al sostentamento dei soggetti minorati nelle loro capacità di lavoro (essendo tale indennità indifferente alla condizione reddituale e riferibile anche a minori degli anni 18), ma è configurabile come misura di integrazione e sostegno del nucleo familiare, incoraggiato a farsi carico di tali soggetti …” (v. Cassazione civile, sez. lav., 03/02/1998,
n. 1082).
Considerata la finalità dell'indennità per cui si procede, del tutto svincolata dal dato reddituale e patrimoniale, deve ritenersi che non sussista l'incompatibilità lamentata dall' resistente e che pertanto l'eccezione debba essere respinta. CP_1
Fermo quanto sopra, si rileva che oggetto di giudizio è l'accertamento del requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980. Conseguentemente, non è sufficiente che il soggetto risulti affetto da un certo numero di patologie anche gravi, tali da renderlo invalido civile al 100%, ma è necessario che l'incidenza delle stesse sia tale da privare il soggetto della capacità di deambulare e di compiere gli atti della vita quotidiana autonomamente, in modo permanente.
Pag. 3 di 7 Nel ricorso introduttivo del presente giudizio, non si rinviene una concreta censura all'operato del CTU nominato, limitandosi parte ricorrente a lamentare che la relazione peritale non è condivisibile, non avendo il consulente adeguatamente considerato le patologie da cui la ricorrente è affetta.
A fronte delle generiche critiche avanzate da parte ricorrente, questo Giudice ritiene che la consulenza tecnica espletata nella prima fase dell'ATP sia convincente, in quanto coerente con la documentazione in atti e fondata su considerazioni logiche, nonché predisposta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, il CTU incaricato ha esaminato in maniera completa tutte le patologie da cui è affetto la ricorrente, dandone contezza.
D'altronde, non va trascurato che tali valutazioni sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato la ricorrente.
Tuttavia, pur tenendo conto delle patologie in atto non ha ritenuto che la periziata necessiti dell'assistenza permanente di un accompagnatore.
All'esito dell'attività peritale, in particolare, la ricorrente è risultata affetta da:
«Cardiopatia sclerotica ipertensiva e ateromasia carotidea bilaterale in attuale normo compenso emodinamico. Dislipidemia Artrosi polidistrettuale riferita specie alla colonna vertebrale sia alle ginocchia con moderato impegno funzionale».
In considerazione di ciò è stata considerata: “ .. In accordo al D.M. del 5 febbraio 1992 una volta accertate le singole infermità sono state identificate le corrispondenti patologie tabellate. La valutazione percentuale delle patologie non elencate in tabella è stata ricavata con criterio analogico indiretto vale a dire identificando nell'ambito dello stesso apparato delle voci diverse ma di pari gravità. Quindi le valutazioni parziali delle singole infermità coesistenti sono state inserite in una valutazione complessiva utilizzando la formula del calcolo riduzionistico. Di conseguenza la Cardiomiopatia sclerotica ipertensiva in labile compenso emodinamico s'inquadra nella fascia percentuale del 41%
(cod. 6442; la Patologia Artrosica della colonna vertebrale, per analogia, s'inquadra nella fascia percentuale del 40% (cod.7010); la Gonartrosi bilaterale con significativo impegno funzionale, per analogia, s'inquadra nella fascia percentuale del 30%
(cod.7205); Pertanto applicando la formula riduttiva si ottiene una percentuale di
Pag. 4 di 7 invalidità permanente del 75% (settantacinquepercento). - che la ricorrente NON si trova nell'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e NON si trova nell'impossibilità di deambulare autonomamente senza l'ausilio di un accompagnatore.
- che il quadro patologico, da quanto si evince dalla documentazione clinica agli atti, è da considerarsi, secondo scienza e coscienza, presumibilmente esistente all'atto della domanda amministrativa e cioè dal 08.04.2022.”
Emerge dagli atti che il CTU ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico, tenendo conto di tutte le patologie correttamente valutate, evidenziandone da un lato la gravità e dall'altro precisando come l'autosufficienza del soggetto non fosse compromessa.
Occorre peraltro evidenziare che il tecnico incaricato ha puntualmente preso posizione a fronte delle osservazioni mosse alle conclusioni peritali dalla parte ricorrente, analizzando le motivazioni in base alle quali ha ritenuto che le condizioni di salute di non impediscano alla stessa lo svolgimento autonomo dei fondamentali Parte_1 atti della vita quotidiana, specificando che «DEAMBULA AUTONOMAMNENTE;
che E'
ORIENTATA NEL TEMPO E NELLO SPAZIO, che è COLLABORANTE. Da quanto appena riportato si afferma che l'intehressata NON RISPONDE a nessuno dei due requisiti richiesti dall'art. 1 della legge n. 18/1980 per poter accedere all'indennità di accompagnamento».
D'altra parte, le critiche esposte dal ricorrente all'elaborato peritale, non trovano riscontro neppure in eventuale documentazione successiva, in grado di allegare un aggravamento rispetto al momento della visita peritale.
Parte ricorrente sotto questo profilo ha sostanzialmente ripreso quelle che erano le deduzioni e le produzioni effettuate nella fase di ATP, sulle quali il vaglio tecnico è già stato espresso con esiti che lo scrivente Giudice ritiene condivisibili per le motivazioni sopra indicate.
Tutto ciò premesso, ritiene questo giudicante che le conclusioni del CTU siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti e con la normativa vigente, dovendosi ritenere che le critiche della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici, idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni del CTU.
Pag. 5 di 7 Invero, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In particolare, quanto esposto nel ricorso non dà luogo ad una difformità palese delle conclusioni del CTU rispetto alle nozioni correnti della scienza medica, né vi è indicazione dell'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Diversamente argomentando, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, verrebbe meno l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non essendo emersa, dai motivi di opposizione alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le stesse devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, essendo stata versata in atti dichiarazione reddituale resa dalla parte ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Restano, pertanto, a carico dell' le spese della C.T.U. effettuata nel corso del CP_1 giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato decreto in favore del dott. . Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , R.G. n. 4168/2023, disattesa ogni contraria Parte_1 istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che la ricorrente non si trova nell'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e nell'impossibilità di deambulare autonomamente senza l'ausilio di un accompagnatore (art. 1 l. 18/1980);
- nulla dispone sulle spese di lite;
Pag. 6 di 7 -pone definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante p.t., le CP_1 spese della C.T.U, liquidate come da separato decreto in favore del dott. Per_2
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Locri, 12.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
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