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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 08/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6415/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 6415 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa
DA
con sede in Roma, Piazzale Flaminio n. 9, Parte_1
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Edgardo Diomede d'Ambrosio Borselli (C.F.: - pec: C.F._1
, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, via Posillipo n. 56, Email_1 giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(quale cessionaria dell'originaria procedente e per essa, Controparte_1 Controparte_2 quale mandataria, , con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Controparte_3
Alfieri, n. 1 (C.F. - (P.IVA , C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Borchi del Foro di Genova, (C.F.
- pec: , ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2 Email_2
suo studio in Genova, via C.R. Ceccardi 3/6, come da procura in atti;
OPPOSTA
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
e residente a [...]G, rappresentata e difesa C.F._3 dall'Avv. Silvia D'Angelo (C.F. - pec: , C.F._4 Email_3
pagina1 di 4 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Anguillara Sabazia, via Anguillarese, n. 69, come da procura in atti;
OPPOSTA
(C.F. ); Controparte_4 P.IVA_4
e Controparte_5 Controparte_6
OPPOSTI CONTUMACI
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, II comma, cod. proc. civ.
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11/09/2024, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa è stata assunta in decisione con i termini ex art. 190 cod. proc. civ.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato la ha Parte_3
introdotto la fase di merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi iniziato con ricorso depositato il 21.06.2021 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 610/2012, conclusosi con ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare e concessione del termine per l'introduzione del presente giudizio. A sostegno dell'opposizione ha dedotto la violazione dell'art. 54 ter L. n. 27/2020 in ordine alla mancata sospensione ope legis della predetta procedura esecutiva;
l'irregolarità dello svolgimento dell'esperimento di vendita del 15.12.2020; il mancato raggiungimento di un “giusto prezzo” di vendita dell'immobile pignorato all'esito della predetta gara, con conseguente richiesta di revoca del decreto di trasferimento emesso il 01.06.2021 e rinnovo delle operazioni di vendita.
Si sono costituite ritualmente in giudizio e per essa Controparte_1 Controparte_3
nonché l'aggiudicataria le quali, contestate nel merito le avverse
[...] Parte_2
pretese, hanno chiesto il rigetto dell'opposizione.
Sono rimaste contumaci le ulteriori parti citate.
Esaminate le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e considerata la causa matura per la decisione, si è pervenuti all'udienza di precisazione delle conclusioni con concessione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ.
pagina2 di 4 In punto di qualificazione, la domanda integra la fattispecie di cui all'art. 617, II comma, c.p.c., avendo, la società opponente, inteso impugnare il decreto di trasferimento depositato in data
1.06.2021 e contestato, dunque, il quomodo dell'azione esecutiva.
Così correttamente qualificata la domanda, l'opposizione è manifestamente inammissibile, prima ancora che del tutto infondata.
Va infatti preliminarmente osservato che le censure sollevate dall'opponente risultano oggetto di precedenti istanze ed opposizioni depositate nell'ambito del predetto procedimento esecutivo, tutte rigettate dal G.E., con la conseguenza che il relativo esame deve ritenersi del tutto precluso in seno alla presente opposizione: come documentato dall'aggiudicataria in Parte_2 particolare, la società opponente in data 19.03.2021 aveva già proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento con il quale era stata respinta l'istanza ex art. 586 c.p.c. formulata dall'esecutata con riferimento all'aggiudicazione provvisoria in favore della e in quella sede Pt_2 aveva già sollevato i profili relativi al giusto prezzo di aggiudicazione, alla violazione dell'art. 54 ter l.
18/20 e all'illegittima esclusione dell'offerta presentata da , sicchè il riesame di tali Controparte_7 profili avrebbe comportato la necessità di instaurare il giudizio di merito relativo alla precedente opposizione, risultandone del tutto inammissibile la riproposizione con riferimento all'atto esecutivo successivo costituito dal decreto di trasferimento.
Ad ogni modo, i motivi formulati risultano del tutto infondati.
In primo luogo non merita condivisione la tesi sostenuta dall'opponente secondo cui l'art. 54 ter l.
18/20, norma eccezionale adottata per fronteggiare l'emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del Covid-19, nel prevedere la sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto immobili costituenti “l'abitazione principale del debitore”, sarebbe applicabile anche agli immobili di proprietà di persone giuridiche, quali l'odierna esecutata: la ratio della norma è infatti quella di salvaguardare il diritto di abitazione del “debitore” sicchè è evidente che lo stesso non può trovare applicazione qualora l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal debitore stesso (nel caso di specie l'amministratore della società esecutata).
Quanto alla dedotta irregolarità dell'esperimento di vendita del 15.12.2020, derivante dalla mancata partecipazione del sig. dovuta a presunti malfunzionamenti del server gestore Controparte_7 delle vendite, va osservato che tali affermazioni risultano mere allegazioni del tutto generiche e sfornite di un benchè minimo supporto probatorio: peraltro, non può non rilevarsi l'assenza dell'interesse, in capo all'esecutata, a far valere detto motivo in assenza di contestazioni sollevate dal partecipante escluso.
Parimenti prive di ogni riscontro appaiono le prospettate interferenze illecite ad opera del professionista delegato alle operazioni di vendita (la contestata assistenza prestata al sig. CP_7
ai fini della presentazione dell'offerta e la successiva rinuncia al precetto per rilascio del
[...]
20.10.2021) che avrebbero dovuto, a dire della società opponente, comportare una ripetizione delle operazioni di vendita. Sulle medesime contestazioni lo stesso G.E., con provvedimento del 26.2.21
pagina3 di 4 sull'istanza del sig. , ha già statuito ritenendo legittime le attività svolte dal delegato, Controparte_7 non essendo imputabile allo stesso alcuna irregolarità nelle operazioni di gara.
Neppure risulta provata, infine, l'allegazione dell'opponente in ordine alla mancata corrispondenza tra il prezzo di aggiudicazione ed il giusto prezzo, in conseguenza delle asserite irregolarità che hanno investito le procedure di gara.
Si ritiene, di dover condividere, sul punto, l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo il quale “Il 'giusto prezzo' cui fa riferimento l'art. 586 cod. proc. civ. è un concetto non economico, correlato cioè al valore venale o al miglior risultato di collocazione dell'immobile conseguibile in base ai parametri di mercato, bensì giuridico: esso designa l'esito ottenuto da una sequenza procedimentale della fase liquidatoria svolta in maniera conforme alle regole che la presidiano”
(Corte di Cassazione, ordinanza n. 3887 del 12 febbraio 2024).
L'opponente, anche su tale argomento, non è stata in grado di fornire alcun elemento sopravvenuto che, incidendo sul regolare svolgimento della procedura, ne avrebbe sviato la funzione,
a tal punto da giungere ad una vendita ad un prezzo notevolmente inferiore a quello giusto. A ciò si aggiunga che tali argomenti andavano sollevati, tutt'al più, mediante impugnazione del provvedimento di reiezione dell'istanza ex art. 586 c.p.c. reso dal G.E. in data 1.3.21.
Conclusivamente, la proposta opposizione deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell'opponente ex DM 55/2014, tenuto conto dei parametri minimi individuati con riferimento ai giudizi del valore di cui alla domanda detratti i compensi per la fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali che liquida in favore di ciascuna parte opposta costituita in € 2.200,00 (di cui euro 900,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva e euro 600,00 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%, IVA
e c.p.a..
Così deciso in Latina, 3 gennaio 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Elena Saviano
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 6415 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa
DA
con sede in Roma, Piazzale Flaminio n. 9, Parte_1
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Edgardo Diomede d'Ambrosio Borselli (C.F.: - pec: C.F._1
, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, via Posillipo n. 56, Email_1 giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(quale cessionaria dell'originaria procedente e per essa, Controparte_1 Controparte_2 quale mandataria, , con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Controparte_3
Alfieri, n. 1 (C.F. - (P.IVA , C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Borchi del Foro di Genova, (C.F.
- pec: , ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2 Email_2
suo studio in Genova, via C.R. Ceccardi 3/6, come da procura in atti;
OPPOSTA
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
e residente a [...]G, rappresentata e difesa C.F._3 dall'Avv. Silvia D'Angelo (C.F. - pec: , C.F._4 Email_3
pagina1 di 4 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Anguillara Sabazia, via Anguillarese, n. 69, come da procura in atti;
OPPOSTA
(C.F. ); Controparte_4 P.IVA_4
e Controparte_5 Controparte_6
OPPOSTI CONTUMACI
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, II comma, cod. proc. civ.
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11/09/2024, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa è stata assunta in decisione con i termini ex art. 190 cod. proc. civ.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato la ha Parte_3
introdotto la fase di merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi iniziato con ricorso depositato il 21.06.2021 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 610/2012, conclusosi con ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare e concessione del termine per l'introduzione del presente giudizio. A sostegno dell'opposizione ha dedotto la violazione dell'art. 54 ter L. n. 27/2020 in ordine alla mancata sospensione ope legis della predetta procedura esecutiva;
l'irregolarità dello svolgimento dell'esperimento di vendita del 15.12.2020; il mancato raggiungimento di un “giusto prezzo” di vendita dell'immobile pignorato all'esito della predetta gara, con conseguente richiesta di revoca del decreto di trasferimento emesso il 01.06.2021 e rinnovo delle operazioni di vendita.
Si sono costituite ritualmente in giudizio e per essa Controparte_1 Controparte_3
nonché l'aggiudicataria le quali, contestate nel merito le avverse
[...] Parte_2
pretese, hanno chiesto il rigetto dell'opposizione.
Sono rimaste contumaci le ulteriori parti citate.
Esaminate le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e considerata la causa matura per la decisione, si è pervenuti all'udienza di precisazione delle conclusioni con concessione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ.
pagina2 di 4 In punto di qualificazione, la domanda integra la fattispecie di cui all'art. 617, II comma, c.p.c., avendo, la società opponente, inteso impugnare il decreto di trasferimento depositato in data
1.06.2021 e contestato, dunque, il quomodo dell'azione esecutiva.
Così correttamente qualificata la domanda, l'opposizione è manifestamente inammissibile, prima ancora che del tutto infondata.
Va infatti preliminarmente osservato che le censure sollevate dall'opponente risultano oggetto di precedenti istanze ed opposizioni depositate nell'ambito del predetto procedimento esecutivo, tutte rigettate dal G.E., con la conseguenza che il relativo esame deve ritenersi del tutto precluso in seno alla presente opposizione: come documentato dall'aggiudicataria in Parte_2 particolare, la società opponente in data 19.03.2021 aveva già proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento con il quale era stata respinta l'istanza ex art. 586 c.p.c. formulata dall'esecutata con riferimento all'aggiudicazione provvisoria in favore della e in quella sede Pt_2 aveva già sollevato i profili relativi al giusto prezzo di aggiudicazione, alla violazione dell'art. 54 ter l.
18/20 e all'illegittima esclusione dell'offerta presentata da , sicchè il riesame di tali Controparte_7 profili avrebbe comportato la necessità di instaurare il giudizio di merito relativo alla precedente opposizione, risultandone del tutto inammissibile la riproposizione con riferimento all'atto esecutivo successivo costituito dal decreto di trasferimento.
Ad ogni modo, i motivi formulati risultano del tutto infondati.
In primo luogo non merita condivisione la tesi sostenuta dall'opponente secondo cui l'art. 54 ter l.
18/20, norma eccezionale adottata per fronteggiare l'emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del Covid-19, nel prevedere la sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto immobili costituenti “l'abitazione principale del debitore”, sarebbe applicabile anche agli immobili di proprietà di persone giuridiche, quali l'odierna esecutata: la ratio della norma è infatti quella di salvaguardare il diritto di abitazione del “debitore” sicchè è evidente che lo stesso non può trovare applicazione qualora l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal debitore stesso (nel caso di specie l'amministratore della società esecutata).
Quanto alla dedotta irregolarità dell'esperimento di vendita del 15.12.2020, derivante dalla mancata partecipazione del sig. dovuta a presunti malfunzionamenti del server gestore Controparte_7 delle vendite, va osservato che tali affermazioni risultano mere allegazioni del tutto generiche e sfornite di un benchè minimo supporto probatorio: peraltro, non può non rilevarsi l'assenza dell'interesse, in capo all'esecutata, a far valere detto motivo in assenza di contestazioni sollevate dal partecipante escluso.
Parimenti prive di ogni riscontro appaiono le prospettate interferenze illecite ad opera del professionista delegato alle operazioni di vendita (la contestata assistenza prestata al sig. CP_7
ai fini della presentazione dell'offerta e la successiva rinuncia al precetto per rilascio del
[...]
20.10.2021) che avrebbero dovuto, a dire della società opponente, comportare una ripetizione delle operazioni di vendita. Sulle medesime contestazioni lo stesso G.E., con provvedimento del 26.2.21
pagina3 di 4 sull'istanza del sig. , ha già statuito ritenendo legittime le attività svolte dal delegato, Controparte_7 non essendo imputabile allo stesso alcuna irregolarità nelle operazioni di gara.
Neppure risulta provata, infine, l'allegazione dell'opponente in ordine alla mancata corrispondenza tra il prezzo di aggiudicazione ed il giusto prezzo, in conseguenza delle asserite irregolarità che hanno investito le procedure di gara.
Si ritiene, di dover condividere, sul punto, l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo il quale “Il 'giusto prezzo' cui fa riferimento l'art. 586 cod. proc. civ. è un concetto non economico, correlato cioè al valore venale o al miglior risultato di collocazione dell'immobile conseguibile in base ai parametri di mercato, bensì giuridico: esso designa l'esito ottenuto da una sequenza procedimentale della fase liquidatoria svolta in maniera conforme alle regole che la presidiano”
(Corte di Cassazione, ordinanza n. 3887 del 12 febbraio 2024).
L'opponente, anche su tale argomento, non è stata in grado di fornire alcun elemento sopravvenuto che, incidendo sul regolare svolgimento della procedura, ne avrebbe sviato la funzione,
a tal punto da giungere ad una vendita ad un prezzo notevolmente inferiore a quello giusto. A ciò si aggiunga che tali argomenti andavano sollevati, tutt'al più, mediante impugnazione del provvedimento di reiezione dell'istanza ex art. 586 c.p.c. reso dal G.E. in data 1.3.21.
Conclusivamente, la proposta opposizione deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell'opponente ex DM 55/2014, tenuto conto dei parametri minimi individuati con riferimento ai giudizi del valore di cui alla domanda detratti i compensi per la fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali che liquida in favore di ciascuna parte opposta costituita in € 2.200,00 (di cui euro 900,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva e euro 600,00 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%, IVA
e c.p.a..
Così deciso in Latina, 3 gennaio 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Elena Saviano
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