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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 46/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 2465/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 3162/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale SICILIA sez. 4 e pubblicata il
04/09/2017
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY7000033 IRPEF-ALTRO 1998
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2179/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti. Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_2 (difensore di se stesso) ha presentato a questa Corte di giustizia tributaria di II grado ricorso per ottemperanza.
Ha dedotto che con sentenza n. 3162/4/17 pronunciata il 6 dicembre 2016 (depositata in Cancelleria il
04 settembre 2017) è stato rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n.
9/04/2013 dell' 1 ottobre 2012 – 11 febbraio 2013 con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di
Siracusa aveva accolto il ricorso proposto dallo stesso avverso l'Avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 1998 notificatogli dall'Agenzia delle Entrate di Siracusa il 3 dicembre 2003.
Con la sentenza in parola la Commissione Tributaria Regionale di Palermo Sez. distaccata di Siracusa ha condannato l'Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Siracusa al rimborso delle spese processuali liquidandole per il primo grado in € 1.200,00 per compensi difensivi oltre rimborso forfetario spese generali al 15% IVA e CPA e per l'appello in € 1.400,00 oltre rimborso forfetario spese generali al 15% IVA e CPA
(cfr. sentenza in atti).
Il ricorrente ha, inoltre, dedotto che la sentenza di che trattasi è stata notificata all'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Siracusa in persona del Direttore pro tempore il 5 novembre 2018 e che non risulta essere stata impugnata;
che in data 05 agosto 2020 è stato notificato ad Agenzia delle Entrate Direzione
Prov.le di Siracusa atto di messa in mora ex art. 70 c. 2 D. Lgs n. 546/1992 e che a tutt'oggi, l' Agenzia non ha provveduto al pagamento delle spese processuali come liquidate in sentenza che ammontano ad
€ 3.793,71 come da specifica che segue: compensi liquidati per il primo grado € 1.200,00; rimborso spese generali 15% € 180,00; compensi liquidati per appello € 1.400,00; rimborso spese generali 15% € 210,00;
CPA 4% su € 2.990,00 = € 119,60;
IVA 22% su € 3.109,60 € 684,11,
Totale € 3.793,71 (cfr. ricorso e documentazione in atti).
L'Agenzia delle entrate non si è costituita.
Il ricorso è stato sottoposto all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna: Il ricorrente deduce di aver già ottenuto il pagamento di quanto dovuto ancor prima di proporre il ricorso per ottemperanza, per mero errore.
Conclude per l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ragione di quanto dichiarato dal Contribuente – di aver già ricevuto il pagamento di quanto dovuto ancor prima di proporre ricorso per ottemperanza, proposto per mero errore (cfr. verbale udienza) - va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Vanno compensate le spese.
P.Q.M.
Dispone l'estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Siracusa, 22 settembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE GN NA
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 2465/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 3162/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale SICILIA sez. 4 e pubblicata il
04/09/2017
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY7000033 IRPEF-ALTRO 1998
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2179/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti. Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_2 (difensore di se stesso) ha presentato a questa Corte di giustizia tributaria di II grado ricorso per ottemperanza.
Ha dedotto che con sentenza n. 3162/4/17 pronunciata il 6 dicembre 2016 (depositata in Cancelleria il
04 settembre 2017) è stato rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n.
9/04/2013 dell' 1 ottobre 2012 – 11 febbraio 2013 con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di
Siracusa aveva accolto il ricorso proposto dallo stesso avverso l'Avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 1998 notificatogli dall'Agenzia delle Entrate di Siracusa il 3 dicembre 2003.
Con la sentenza in parola la Commissione Tributaria Regionale di Palermo Sez. distaccata di Siracusa ha condannato l'Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Siracusa al rimborso delle spese processuali liquidandole per il primo grado in € 1.200,00 per compensi difensivi oltre rimborso forfetario spese generali al 15% IVA e CPA e per l'appello in € 1.400,00 oltre rimborso forfetario spese generali al 15% IVA e CPA
(cfr. sentenza in atti).
Il ricorrente ha, inoltre, dedotto che la sentenza di che trattasi è stata notificata all'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Siracusa in persona del Direttore pro tempore il 5 novembre 2018 e che non risulta essere stata impugnata;
che in data 05 agosto 2020 è stato notificato ad Agenzia delle Entrate Direzione
Prov.le di Siracusa atto di messa in mora ex art. 70 c. 2 D. Lgs n. 546/1992 e che a tutt'oggi, l' Agenzia non ha provveduto al pagamento delle spese processuali come liquidate in sentenza che ammontano ad
€ 3.793,71 come da specifica che segue: compensi liquidati per il primo grado € 1.200,00; rimborso spese generali 15% € 180,00; compensi liquidati per appello € 1.400,00; rimborso spese generali 15% € 210,00;
CPA 4% su € 2.990,00 = € 119,60;
IVA 22% su € 3.109,60 € 684,11,
Totale € 3.793,71 (cfr. ricorso e documentazione in atti).
L'Agenzia delle entrate non si è costituita.
Il ricorso è stato sottoposto all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna: Il ricorrente deduce di aver già ottenuto il pagamento di quanto dovuto ancor prima di proporre il ricorso per ottemperanza, per mero errore.
Conclude per l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ragione di quanto dichiarato dal Contribuente – di aver già ricevuto il pagamento di quanto dovuto ancor prima di proporre ricorso per ottemperanza, proposto per mero errore (cfr. verbale udienza) - va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Vanno compensate le spese.
P.Q.M.
Dispone l'estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Siracusa, 22 settembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE GN NA