Ordinanza cautelare 26 maggio 2022
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00706/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00573/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 573 del 2022, proposto da
AM AZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Isabella Tassone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Corte D'Appello 16;
per l'annullamento
della Determina Dirigenziale emessa dal Comune di Torino, Divisione Turismo, Attività Economico Produttive e Sviluppo – Area Commercio – Servizio Aree Pubbliche – Ufficio 216, in persona del Dirigente Dott. Roberto MANGIARDI, n. prot. 00003045 del 21.01.2022, e notificato al ricorrente in data 07.02.2022; nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi o comunque connessi con la predetta deliberazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 la dott.ssa LA ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e regolarmente depositato presso la segreteria del TAR Piemonte, AZ AM impugnava l’atto indicato in epigrafe a mezzo del quale il Comune di Torino, Divisione Turismo, Attività Economico Produttive e Sviluppo – Area Commercio – Servizio Aree Pubbliche – Ufficio 216, in persona del Dirigente Dott. Roberto Mangiardi, disponeva la decadenza della concessione del posteggio n. 475 per i giorni dal lunedì al venerdì sul mercato Repubblica extra alimentari e della correlata autorizzazione n. AP/2019/00000805/M risultante intesta al Sig. UE OM a seguito di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in subingresso per gerenza dal Sig. AM AZ, prot. 46870 del 12.11.2019.
Il ricorrente cedeva infatti per gerenza la sopracitata concessione al Sig. UE OM con SCIA comunicata in data 12.11.2019 prot. n. 46870.
In data 10.12.2019 il Comune di Torino (d’ora in avanti anche il “Comune” o l’“amministrazione”), con provvedimento prot. 51300 e 51302, comunicava, al ricorrente e al Sig. OM, l’invito a conformare, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’attività per alcune irregolarità di cui all’art. 22 comma 10 del Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica del Comune di Torino ai sensi del quale “ il regolare pagamento della COSAP/COPA e della TARSU da parte del titolare della concessione, nonché l'assenza di debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive dovute per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale, costituiscono presupposto necessario ai fini delle volture delle concessioni, degli ampliamenti, scambi, migliorie ed accorpamenti ”.
Esponeva dettagliatamente l’ammontare delle passività emerse per un totale di euro 6.279,46. Informava che, qualora non fosse pervenuta la documentazione richiesta entro il termine assegnato, l’attività di cui alla SCIA prot. 46870 sarebbe stata vietata con conseguente ritiro della suddetta da parte del Corpo di Polizia Municipale e avvertiva che “ le assenze maturate nel periodo dell'interruzione dell'attività non si riterranno giustificate ai fini dell'avvio del procedimento finalizzato alla decadenza della concessione di posteggio e della correlata autorizzazione ”. Informava poi che il provvedimento costituiva altresì avvio “ ai sensi del succitato art. 16 c. I del vigente Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica che recita: “Costituisce causa di decadenza della concessione, l'assenza dal posteggio per un periodo di tempo superiore a quattro mesi oppure a 17 giornate di mercato per ciascun anno solare ”.
In data 12.02.2020, decorso inutilmente il termine di 60 giorni dall’invito senza che la posizione venisse regolarizzata, il Comune comunicava a mezzo di e-mail al Corpo di Polizia Municipale il consolidarsi del divieto di esercizio dell’attività relativa al posteggio n. 475. Si chiedeva inoltre di procedere al ritiro della SCIA di subingresso e della relativa ricevuta prot. n. 46870 del 12.11.2019 intestata al Sig. UE OM.
In data 04.03.2020 il ricorrente, con SCIA prot. n. 10373, presentava domanda di subingresso per re-intestazione del titolo autorizzativo n. AP/2019/00000805/M e correlata concessione di posteggio n. 475 presso il mercato di Piazza della Repubblica. Il ricorrente aggiungeva domanda di miglioria (cambio posteggio).
Parallelamente e in data 16.03.2020, con provvedimento prot. n. 11730, il Comune di Torino dichiarava l’inefficacia della predetta SCIA di subingresso per intestazione e la conseguente archiviazione per improcedibilità della domanda di miglioria, confermando il divieto di prosecuzione dell’attività di vendita al dettaglio già disposto in data 10.12.2019 e maturato in capo al ricorrente per il permanere di non conformità a quanto previsto dal citato art. 22 comma 10 del Regolamento comunale n. 305. In questa sede ribadiva che “ le assenze maturate nel periodo dell'interruzione dell'attività non si riterranno giustificate ai fini dell'avvio del procedimento finalizzato alla decadenza della concessione di posteggio e della correlata autorizzazione ”.
In data 06.03.2020, con Determina Dirigenziale n. 768/2020, il Comune determinava che “ si ritengono giustificate le assenze dei concessionari dei posteggi nei mercati cittadini a far data dal 1.02.2020 e fino a cessata emergenza Covid-19 che sarà dichiarata con provvedimento governativo ”.
In data 08.03.2020 veniva dichiarato, con D.L. 23 febbraio 2020 e successivi decreti attuativi, lo Stato di Emergenza su tutto il territorio nazionale prevedendo il cd. “ lockdown ”.
In data 28.06.2021, con Determina Dirigenziale n. 2723/2021, il Comune, recependo le Deliberazioni della Giunta Regionale del Piemonte n. 1-2225 del 14 dicembre 2020 e n. 28-3109 del 16 aprile 2021, disponeva, sussistendone i presupposti, il rinnovo delle concessioni in scadenza alla data del 31.12.20 “ sino al 31 ottobre 2021 sotto condizione risolutiva espressa dell'acquisizione del documento V.A.R.A. (Verifica annuale regolarità aree pubbliche) delle concessioni dei posteggi nei mercati, nelle aree di copertura commerciale, nei mercati turnanti (I e II rotazione battitori) di cui all'allegato elenco (all.n.1), costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, e in quelli a completamento delle forme mercatali esistenti nel territorio comunale di cui all'allegato elenco (all.n.2), costituente parte integrante e sostanziale del presente atto ” e che “ nel caso siano state presentate comunicazioni subingresso per voltura/gerenza/re-intestazione di concessioni e a seguito delle stesse siano stati adottati e siano tuttora in corso provvedimenti di avvio/divieto all'esercizio dell'attività, il rinnovo della concessione sarà subordinato anche all’ottemperanza di quanto prescritto dai suddetti provvedimenti ”.
Tale proroga veniva successivamente estesa dalla Determina Dirigenziale n. 5152/2021 sino al 31.03.2022.
Il ricorrente, al fine di sanare la propria posizione debitoria, presentava istanza di rateizzazione (n. 081010 75 14460001303) alla SORIS spa, la quale forniva appuntamento allo stesso in data 27.11.2020 e accoglieva la richiesta con provvedimento in data 11.12.2020.
In data 30.11.2020 e 14.12.2020 AZ AM, per il tramite della Società GR Servizi Snc, comunicava tramite e-mail all’Ufficio del Commercio del Comune di Torino, di aver avviato la procedura di rateizzazione.
In data 16.12.2020 l’Ufficio del Commercio del Comune di Torino comunicava di aver preso atto della regolarizzazione, ma sottolineava il mancato pagamento di euro 50,00 a titolo di diritti di istruttoria.
In data 18.12.2020 il ricorrente provvedeva a versare suddetto importo con bollettino postale.
Con Determina Dirigenziale prot. n. 00003045 del 21.01.2022, notificata al ricorrente in data 07.02.22, il Comune di Torino disponeva la decadenza della concessione del posteggio n. 475 per i giorni dal lunedì al venerdì sul mercato Repubblica extra alimentari e della correlata autorizzazione n. AP/2019/00000805/M motivandola in ragione del numero di giorni di assenza non giustificati.
Avverso il provvedimento è insorto il ricorrente che deduce i seguenti motivi di impugnazione:
1. Illegittimità e/o annullabilità del provvedimento impugnato ex art. 21 octies della legge 241/1990. Violazione di legge ed in particolare dell’art 103 D.L. n. 18/2020.
2. Illegittimità e/o annullabilità del provvedimento impugnato ex art. 21 octies della legge 241/1990. Eccesso di potere per manifesta illogicità della motivazione del provvedimento.
La parte ricorrente chiedeva l’adozione di un provvedimento cautelare argomentando in ordine al fumus boni iuris e al periculum in mora .
Le difese di parte resistente eccepivano in memoria di costituzione, le argomentazioni difensive volte a richiedere il rigetto della domanda cautelare e l’infondatezza del ricorso.
Con ordinanza cautelare del 25.05.2022 n. 623 Codesto Collegio respingeva l’istanza cautelare.
In vista dell’udienza di discussione il Comune depositava memoria.
Il Comune e il ricorrente depositavano istanza di passaggio in decisione, rispettivamente in data 12.02.2026 e in data 17.03.2026.
All’udienza di smaltimento del 20.03.2026 il Collegio tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO
I motivi di impugnazione, in ragione della loro interconnessione logico-giuridica, possono essere esaminati congiuntamente e risultano nei sensi infra meglio chiariti fondati.
Preliminarmente giova ricordare che il Comune, con provvedimenti prot. 51300 e 51302 datati 10.12.2019, invitava il ricorrente e il Sig. OM a conformare la SCIA di subingresso alle previsioni di cui all’art. 22 comma 10 del Regolamento comunale n. 305 assegnando, a tal fine, un termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento per la trasmissione della documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione dell’attività. L’atto reca, altresì, l’indicazione secondo cui, ai sensi dell’art. 16 comma 1 del citato regolamento “ costituisce causa di decadenza dalla concessione, l'assenza dal posteggio per un periodo di tempo superiore a quattro mesi oppure a 17 giornate di mercato per ciascun anno solare ”.
Parallelamente, e in termini generali, in data 06.03.2020, con Determina Dirigenziale n. 768/2020, l’amministrazione disponeva, in ragione dell’esplosione dell’epidemia da COVID-19, che “ si ritengono giustificate le assenze dei concessionari dei posteggi nei mercati cittadini a far data dal 1.02.2020 e fino a cessata emergenza Covid-19 che sarà dichiarata con provvedimento governativo ”.
Ciò posto, il provvedimento impugnato, si fonda sull’assunto secondo cui la sospensione del computo delle assenze, disposta con la citata Determina, non troverebbe applicazione al ricorrente con riferimento ai periodi in cui l’attività di commercio su area pubblica doveva comunque ritenersi a lui vietata in forza delle inadempienze contestate, con conseguente maturazione dei presupposti per la decadenza dal posteggio e correlata autorizzazione.
Tale impostazione non può essere condivisa. Essa, infatti, presuppone che i presupposti per la sospensione della attività per causa a lui imputabile fossero pienamente maturati al momento della generalizzata sospensione delle attività.
Il Collegio deve osservare, tuttavia, che il termine di sessanta giorni concesso al ricorrente per la regolarizzazione della sua posizione, ed allo scattare del quale l’attività doveva ritenersi sospesa per causa a lui imputabile, veniva a cadere in data 12.02.2020, cioè all’interno di quel lasso di tempo (avente decorrenza dall’1.2.2020) per il quale l’amministrazione aveva già disposto una generalizzata e giustificata sospensione delle attività; la sospensione di carattere generalizzato è quindi venuta in essere in un momento antecedente a quello in cui sarebbe maturata in capo al ricorrente la sospensione per causa e lui imputabile.
L’intero periodo di assenza contestato al ricorrente, poi, ricade all’interno dell’arco temporale coperto dalla determinazione di generalizzata sospensione delle attività che, come detto, ha preso avvio prima che in capo al ricorrente maturasse altra giusta causa di sospensione; ne consegue che l’assenza deve essere valutata alla luce della disciplina emergenziale sopravvenuta.
Non solo ma, ai sensi dell’art. 103 co. 2 del d.l. n. 18/2020: “ tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza ”.
Alla data del 12.02.2020, ed a maggior ragione al precedente 31.1.2020, non era ancora maturata in capo al ricorrente alcuna causa di sospensione e pertanto deve ritenersi che egli abbia beneficiato della sospensione emergenziale dei termini e procedimenti mentre contestualmente, come visto, non si è completata per lui la ragione di sospensione.
La stessa amministrazione, con la Determina richiamata, ha stabilito che la situazione dei concessionari dovesse considerarsi cristallizzata al 01.02.2020, prevedendo, da tale data, la giustificazione generalizzata delle assenze.
Ne deriva che, posto che una sospensione imputabile al ricorrente sarebbe maturata solo a decorrere dal 12.02.2020, ossia in un momento successivo rispetto al dies a quo fissato dall’amministrazione per l’operatività della disciplina emergenziale, la prima non ha mai prodotto i suoi effetti.
Non sembra, per altro, un caso che in allegato alla determinazione dirigenziale n. 2723 del 28.6.2021 l’amministrazione, con riferimento al posteggio n. 475 del mercato Repubblica Extralimentare, abbia indicato la SCIA come prorogata sino al 31/10/2021 e, con determina dirigenziale n. 5152 del 4/11/2021, la abbia ancora ritenuta rinnovata sino al 31/3/2022 (cfr. docc. 5 e 6 di parte ricorrente), indicazioni in evidente contrasto con la tesi che la SCIA avesse perso la sua efficacia.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Occorre ancora precisare, quanto alla posizione debitoria del ricorrente, che dagli atti di causa risulta il pagamento della prima rata del piano di rateazione in essere con Soris Spa, mentre non emergono elementi idonei a comprovare l’adempimento delle successive rate né la parti hanno dato atto dell’evolversi dalla situazione.
In tale contesto, trova comunque applicazione la disciplina dettata dal Regolamento comunale n. 305 di cui all’art. 22 comma 10 che subordina la riacquisizione di efficacia della SCIA alla regolarità della situazione debitoria del soggetto interessato.
Ne consegue che il recupero del titolo da parte del ricorrente è in ogni caso subordinato al corretto adempimento dei suoi debiti. Resta, pertanto, impregiudicato il potere dell’amministrazione di verificarne la regolarità prima di eventualmente procedere alla restituzione del titolo abilitativo.
Ritiene il Tribunale che, posto che la vicenda è scaturita da un inadempimento del ricorrente di cui neppure allo stato è chiaro se sia stato integralmente sanato, sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione;
compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA ET, Presidente FF, Estensore
Caterina Lauro, Referendario
Christian Corbi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LA ET |
IL SEGRETARIO