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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 18/11/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 18/11/2025 N. 232/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI COMO
dr.ssa AR IZ IA quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, e rappresentati e difese dall'Avv.to
[...] Parte_6 Parte_7
DA RA con studio in Milano, Viale Bianca AR, n. 24 ove hanno eletto domicilio;
RICORRENTE
contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to CASO SIMONA ed Controparte_1 elett.te dom.to presso lo studio in VIA BORGOVICO, 171 22100 COMO
RESISTENTE
OGGETTO: carta docenti
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
Con ricorso depositato in data 26 febbraio 2024, , , Parte_1 Parte_2
, , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
[...] [ convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Como il
[...] Controparte_2
, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“In via principale, ai sensi degli artt. 11 e 117 Cost. nonché degli artt. 63 e segg. del CCNL del
29.11.2007, previa disapplicazione della nota n. 15219 del 15.10.2015, nella parte in CP_3 cui ha specificato che “la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) sono assegnati ai soli docenti di ruolo” delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari […]”; del D.P.C.M. n.
32313 del 23.09.2015 e del successivo D.P.C.M. del 28.11.2016, nella parte in cui hanno regolamentato che: “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. […]” nonché di tutti gli atti premessi, connessi e/o conseguenziali, anche allo stato non conosciuti, per le ragioni meglio specificate in narrativa, accertare e dichiarare il beneficio dell'incentivo di € 500/00 annui ai ricorrenti rispettivamente
dall'a.s. 2017/2018 all' a.s. 2022/2023 (o dalla diversa data accertata dal Parte_1
Giudice) per un totale di euro 3.000,00 a titolo di carta docente, dall'a.s. Parte_2
2017/2018, a. s. 2028/2019, a.s. 2019/2020, a.s. 2020/2021, (o dalla diversa data accertata dal Giudice) per un totale di euro 2.000,00 a titolo di carta docente, dall'a.s. Parte_3
2017/2018 all.' a.s. 2020/2021 (o dalla diversa data accertata dal Giudice) per un totale di
Euro
2.000,00 a titolo di carta docente, dall'a.s. 2017/2018 all' a.s. 2020/2021 (o Parte_4 dalla diversa data accertata dal Giudice) per un totale di euro 2.000,00 a titolo di carta docente, dall'a.s. 2020/2021 all' a.s. 2022/2023 (o dalla diversa data Parte_5 accertata dal Giudice) per un totale di euro 1.500,00 a titolo di carta docente, dall'a.s. 2015/2016 all'a.s. 2022/2023 (o dalla diversa data Parte_6 accertata dal Giudice) per un totale di Euro 4.000,00 a titolo di carta docente;
Parte_7 dall'a.s. 2015/2016 all'a.s. 2020/2021 (o dalla diversa data accertata dal Giudice) per un totale di euro 3.000,00 a titolo di carta docente e, conseguentemente - condannare il
convenuto, in persona del Ministro pro tempore, ad accreditare nelle Controparte_1 modalità di erogazione previste dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, di cui ai commi da 121 a 124 della L.107/2015 o nelle forme che si riterranno più opportune ai ricorrenti dall'a.s. 2017/2018 all' a.s. 2022/2023 (o dalla diversa data Parte_1 accertata dal Giudice) per un totale di euro 3.000,00 a titolo di carta docente, Pt_2
[...] [ dall'a.s. 2017/2018, a. s. 2028/2019, a.s. 2019/2020, a.s. 2020/2021, (o dalla
[...] diversa data accertata dal Giudice) per un totale di euro 2.000,00 a titolo di carta docente, dall'a.s. 2017/2018 all.' a.s. 2020/2021 (o dalla diversa data accertata dal Parte_3
Giudice) per un totale di euro 2.000,00 a titolo di carta docente, dall'a.s. Parte_4
2017/2018 all' a.s. 2020/2021 (o dalla diversa data accertata dal Giudice) per un totale di euro 2.000,00 a titolo di carta docente, dall'a.s. 2020/2021 all' a.s. Parte_5
2022/2023 (o dalla diversa data accertata dal Giudice) per un totale di euro 1.500,00 a titolo di carta docente, dall'a.s. 2015/2016 all'a.s. 2022/2023 (o dalla Parte_6 diversa data accertata dal Giudice) per un totale di euro 4.000,00 a titolo di carta docente;
dall'a.s. 2015/2016 all'a.s. 2020/2021 (o dalla diversa data accertata dal Parte_7
Giudice) per un totale di euro 3.000,00 a titolo di carta docente;
In via subordinata, nell'ipotesi non sia accolta la domanda di cui al precedente p. 1, poiché rilevante e non manifestamente infondata, sollevare la questione di legittimità costituzionale, ai sensi della L. 87/1953, dell'art. 1, comma 121, 122, 123 e 124 della legge n. 107 del 2015, pubblicata su Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 162, rispetto agli artt. 3, 35, e 97 Cost., nella parte in cui non riconoscono l'obbligatorietà della formazione in servizio del personale a tempo determinato e conseguentemente non devolvono, al personale non di ruolo, l'incentivo di €.
500/00 annui per l'aggiornamento e la formazione permanente, nelle modalità previste dalle citate norme, per violazione dell'art. 3 Cost. in materia di tutela del principio di uguaglianza;
dell'art. 35, in materia di tutela del diritto alla formazione riconosciuto a tutti i lavoratori senza distinzione basata sulla durata del rapporto di impiego;
dell'art. 97 Cost., in materia di tutela del principio di imparzialità e buon andamento della Pubblica amministrazione;
nonché per violazione degli artt. 11 e 117 Cost. in materia di recepimento dei Trattati e del diritto dell'Unione atteso che la Clausola 4 e 6 alla Direttiva 1999/70/Ce e gli artt. 14, 20, 21 e 47 della Carta FDUE, tutelano, in via diretta e verticale, il principio di non discriminazione, tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato comparabile.
Con vittoria di spese diritti ed onorari da distrarsi a favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione convenuta contestando in fatto e in diritto le domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle pretese avversarie.
I ricorrenti , , , e tutti docenti in Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5 Parte_6 Pt_7 servizio al momento del deposito del ricorso, hanno svolto altresì servizio alle dipendenze del convenuto in forza di plurimi contratti a tempo determinato. CP_1 In particolare:
- negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_1
2021/2022 e 2022/2023;
- negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; Parte_2
- negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; Parte_3
- negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_4
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_5
- negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, Parte_6
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
- negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, Parte_7
2019/2020 e 2020/2021.
Con il presente giudizio, le parti ricorrenti lamentano di essere state espressamente ed illegittimamente escluse dalla fruizione del beneficio della carta elettronica di cui alla Legge n.
107/2015 in quanto titolari di contratto di lavoro a tempo determinato.
Concludono, quindi, come sopra precisato invocando la violazione del principio di non discriminazione.
Il ricorso è parzialmente fondato per i motivi di seguito esposti.
L'art. 1, comma 121, Legge n. 107 del 13/07/2015 così dispone: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_4 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali
e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. In attuazione di tale legge, il DPCM n. 32313 del 23/09/2015 e il successivo DPCM del
28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato;
ne deriva, quindi, l'esclusione dei docenti precari dall'accesso a tale beneficio.
Sulla questione si è di recente pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza del 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/2, ha statuito che il comma 121 della Legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale con contratto a termine, sia in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE) precisando che quest'ultima debba essere “interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e Controparte_1 non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di € 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282
D.lgs. n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (essendo identiche le mansioni e funzioni), si deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro, al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio, comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
In linea con tale interpretazione, va poi richiamato altresì quanto deciso dal Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/03/2022, ha censurato negativamente la scelta del convenuto di escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto irragionevole e CP_1 contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97
Cost.).
In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”; da ciò deriva che “il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
Per l'effetto, è stato annullato il DPCM n. 32313 del 25 settembre 2015, nonché il DPCM del
28 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge
107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo nel novero dei destinatari della Carta del docente.
Sul tema, si è poi recentemente espressa anche la giurisprudenza di legittimità con sentenza n. 29961 del 27/10/2023 nella quale, avuto riguardo alla ratio sottesa all'istituto ovvero quella di sostegno alla formazione e aggiornamento dei docenti (per i quali la formazione costituisce un diritto ma, al contempo, un dovere), è stata ravvisata la necessità di rimuovere la discriminazione per disparità di trattamento subita dagli assunti a tempo determinato rispetto ai docenti di ruolo, con conseguente diritto al riconoscimento della carta docente anche ai primi.
E' stata, poi, esclusa la natura retributiva dell'istituto e, nell'ambito dell'azione di adempimento, si è evidenziato che, fintanto che il docente precario (che abbia maturato il diritto alla Carta in una determinata annualità) resti iscritto nelle graduatorie per le supplenze e riceva eventualmente anche incarichi di supplenza, permanga la permanenza all'interno dei sistema scolastico e, pertanto, non si verta nell'ipotesi in cui la Carta non sia più fruibile per cessazione del servizio;
in caso contrario, l'unica azione esercitabile sarà quella finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno.
Quanto alla prescrizione, l'azione di adempimento in forma specifica si prescrive nel termine quinquennale che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito ossia nel momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
Quanto all'azione risarcitoria, la prescrizione è decennale e il termine decorre, per i docenti cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Ciò premesso, i principi sopra richiamati debbono trovare applicazione anche nel caso di specie.
In particolare, posto che le diffide prodotte in atti risalgono tutte al mese di gennaio 2024, si ritiene che non siano idonee ad interrompere la prescrizione con riferimento agli anni scolastici antecedenti al 2020/2021.
Il principio di diritto dettato dai giudici di legittimità impone di applicare in modo rigoroso l'art. 2935 c.c., che afferma che il dies a quo della prescrizione coincide col momento in cui il titolare può far valere il diritto ovvero dal momento del conferimento degli incarichi.
Si rileva, infine, come recentemente sia intervenuta la Legge di Bilancio n. 207 del 30 dicembre 2024 che, all'art. 1, comma 572, ha previsto espressamente la modifica dell'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 secondo le seguenti disposizioni:
“a) al primo periodo, dopo le parole: “del docente di ruolo” sono inserite le seguenti: “e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”;
b) al secondo periodo, le parole “nominale di euro” sono sostituite dalle seguenti: “fino a euro”;
c) è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Con decreto del Controparte_5 merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”.
Quanto alla misura del bonus, la nuova disciplina trova applicazione a decorrere dall'a.s.
2025/2026, mentre per l'a.s. in questione risultano ancora operanti i criteri e le modalità di attribuzione del beneficio stabiliti dal decreto vigente di cui al comma 122. Dunque, deve essere accertato il diritto delle parti ricorrenti di ottenere la carta docente rispettivamente per:
- per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_1
- per l'anno scolastico 2020/2021; Parte_2
- per l'anno scolastico 2020/2021; Parte_3
- per l'anno scolastico 2020/2021(avendo lo stesso dichiarato in corso di Parte_4 causa di aver percepito per gli anni seguenti già somma dovuta);
- per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_5
- per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_6
- per l'anno scolastico 2020/2021. Parte_7
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo che tiene conto della natura seriale della controversia, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta docente per gli anni scolastici Parte_1
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per l'importo di € 500,00 ciascuno per una somma complessiva di € 1.500,00; accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta docente per l'anno scolastico Parte_2
2020/2021 per l'importo di € 500,00; accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta docente per l'anno scolastico Parte_3
2020/2021 per l'importo di € 500,00; accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta docente per l'anno scolastico Parte_4
2020/2021 per l'importo di € 500,00; accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta docente per gli anni Parte_5 scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per l'importo di € 500,00 ciascuno per una somma complessiva di € 1.500,00; accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta docente per gli anni Parte_6 scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per l'importo di € 500,00 ciascuno per una somma complessiva di € 1.500,00; accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta docente per l'anno scolastico Parte_7
2020/2021 per l'importo di € 500,00.
Per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione delle parti ricorrenti la
Carta elettronica del docente così che le stesse ne possano fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese e competenze di lite che liquida in complessivi € 500,00 da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Como, 18/11/2025 il Giudice del Lavoro
AR IZ IA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 18/11/2025 N. 232/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI COMO
dr.ssa AR IZ IA quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, e rappresentati e difese dall'Avv.to
[...] Parte_6 Parte_7
DA RA con studio in Milano, Viale Bianca AR, n. 24 ove hanno eletto domicilio;
RICORRENTE
contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to CASO SIMONA ed Controparte_1 elett.te dom.to presso lo studio in VIA BORGOVICO, 171 22100 COMO
RESISTENTE
OGGETTO: carta docenti
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
Con ricorso depositato in data 26 febbraio 2024, , , Parte_1 Parte_2
, , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
[...] [ convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Como il
[...] Controparte_2
, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“In via principale, ai sensi degli artt. 11 e 117 Cost. nonché degli artt. 63 e segg. del CCNL del
29.11.2007, previa disapplicazione della nota n. 15219 del 15.10.2015, nella parte in CP_3 cui ha specificato che “la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) sono assegnati ai soli docenti di ruolo” delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari […]”; del D.P.C.M. n.
32313 del 23.09.2015 e del successivo D.P.C.M. del 28.11.2016, nella parte in cui hanno regolamentato che: “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. […]” nonché di tutti gli atti premessi, connessi e/o conseguenziali, anche allo stato non conosciuti, per le ragioni meglio specificate in narrativa, accertare e dichiarare il beneficio dell'incentivo di € 500/00 annui ai ricorrenti rispettivamente
dall'a.s. 2017/2018 all' a.s. 2022/2023 (o dalla diversa data accertata dal Parte_1
Giudice) per un totale di euro 3.000,00 a titolo di carta docente, dall'a.s. Parte_2
2017/2018, a. s. 2028/2019, a.s. 2019/2020, a.s. 2020/2021, (o dalla diversa data accertata dal Giudice) per un totale di euro 2.000,00 a titolo di carta docente, dall'a.s. Parte_3
2017/2018 all.' a.s. 2020/2021 (o dalla diversa data accertata dal Giudice) per un totale di
Euro
2.000,00 a titolo di carta docente, dall'a.s. 2017/2018 all' a.s. 2020/2021 (o Parte_4 dalla diversa data accertata dal Giudice) per un totale di euro 2.000,00 a titolo di carta docente, dall'a.s. 2020/2021 all' a.s. 2022/2023 (o dalla diversa data Parte_5 accertata dal Giudice) per un totale di euro 1.500,00 a titolo di carta docente, dall'a.s. 2015/2016 all'a.s. 2022/2023 (o dalla diversa data Parte_6 accertata dal Giudice) per un totale di Euro 4.000,00 a titolo di carta docente;
Parte_7 dall'a.s. 2015/2016 all'a.s. 2020/2021 (o dalla diversa data accertata dal Giudice) per un totale di euro 3.000,00 a titolo di carta docente e, conseguentemente - condannare il
convenuto, in persona del Ministro pro tempore, ad accreditare nelle Controparte_1 modalità di erogazione previste dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, di cui ai commi da 121 a 124 della L.107/2015 o nelle forme che si riterranno più opportune ai ricorrenti dall'a.s. 2017/2018 all' a.s. 2022/2023 (o dalla diversa data Parte_1 accertata dal Giudice) per un totale di euro 3.000,00 a titolo di carta docente, Pt_2
[...] [ dall'a.s. 2017/2018, a. s. 2028/2019, a.s. 2019/2020, a.s. 2020/2021, (o dalla
[...] diversa data accertata dal Giudice) per un totale di euro 2.000,00 a titolo di carta docente, dall'a.s. 2017/2018 all.' a.s. 2020/2021 (o dalla diversa data accertata dal Parte_3
Giudice) per un totale di euro 2.000,00 a titolo di carta docente, dall'a.s. Parte_4
2017/2018 all' a.s. 2020/2021 (o dalla diversa data accertata dal Giudice) per un totale di euro 2.000,00 a titolo di carta docente, dall'a.s. 2020/2021 all' a.s. Parte_5
2022/2023 (o dalla diversa data accertata dal Giudice) per un totale di euro 1.500,00 a titolo di carta docente, dall'a.s. 2015/2016 all'a.s. 2022/2023 (o dalla Parte_6 diversa data accertata dal Giudice) per un totale di euro 4.000,00 a titolo di carta docente;
dall'a.s. 2015/2016 all'a.s. 2020/2021 (o dalla diversa data accertata dal Parte_7
Giudice) per un totale di euro 3.000,00 a titolo di carta docente;
In via subordinata, nell'ipotesi non sia accolta la domanda di cui al precedente p. 1, poiché rilevante e non manifestamente infondata, sollevare la questione di legittimità costituzionale, ai sensi della L. 87/1953, dell'art. 1, comma 121, 122, 123 e 124 della legge n. 107 del 2015, pubblicata su Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 162, rispetto agli artt. 3, 35, e 97 Cost., nella parte in cui non riconoscono l'obbligatorietà della formazione in servizio del personale a tempo determinato e conseguentemente non devolvono, al personale non di ruolo, l'incentivo di €.
500/00 annui per l'aggiornamento e la formazione permanente, nelle modalità previste dalle citate norme, per violazione dell'art. 3 Cost. in materia di tutela del principio di uguaglianza;
dell'art. 35, in materia di tutela del diritto alla formazione riconosciuto a tutti i lavoratori senza distinzione basata sulla durata del rapporto di impiego;
dell'art. 97 Cost., in materia di tutela del principio di imparzialità e buon andamento della Pubblica amministrazione;
nonché per violazione degli artt. 11 e 117 Cost. in materia di recepimento dei Trattati e del diritto dell'Unione atteso che la Clausola 4 e 6 alla Direttiva 1999/70/Ce e gli artt. 14, 20, 21 e 47 della Carta FDUE, tutelano, in via diretta e verticale, il principio di non discriminazione, tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato comparabile.
Con vittoria di spese diritti ed onorari da distrarsi a favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione convenuta contestando in fatto e in diritto le domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle pretese avversarie.
I ricorrenti , , , e tutti docenti in Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5 Parte_6 Pt_7 servizio al momento del deposito del ricorso, hanno svolto altresì servizio alle dipendenze del convenuto in forza di plurimi contratti a tempo determinato. CP_1 In particolare:
- negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_1
2021/2022 e 2022/2023;
- negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; Parte_2
- negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; Parte_3
- negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_4
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_5
- negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, Parte_6
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
- negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, Parte_7
2019/2020 e 2020/2021.
Con il presente giudizio, le parti ricorrenti lamentano di essere state espressamente ed illegittimamente escluse dalla fruizione del beneficio della carta elettronica di cui alla Legge n.
107/2015 in quanto titolari di contratto di lavoro a tempo determinato.
Concludono, quindi, come sopra precisato invocando la violazione del principio di non discriminazione.
Il ricorso è parzialmente fondato per i motivi di seguito esposti.
L'art. 1, comma 121, Legge n. 107 del 13/07/2015 così dispone: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_4 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali
e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. In attuazione di tale legge, il DPCM n. 32313 del 23/09/2015 e il successivo DPCM del
28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato;
ne deriva, quindi, l'esclusione dei docenti precari dall'accesso a tale beneficio.
Sulla questione si è di recente pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza del 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/2, ha statuito che il comma 121 della Legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale con contratto a termine, sia in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE) precisando che quest'ultima debba essere “interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e Controparte_1 non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di € 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282
D.lgs. n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (essendo identiche le mansioni e funzioni), si deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro, al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio, comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
In linea con tale interpretazione, va poi richiamato altresì quanto deciso dal Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/03/2022, ha censurato negativamente la scelta del convenuto di escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto irragionevole e CP_1 contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97
Cost.).
In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”; da ciò deriva che “il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
Per l'effetto, è stato annullato il DPCM n. 32313 del 25 settembre 2015, nonché il DPCM del
28 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge
107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo nel novero dei destinatari della Carta del docente.
Sul tema, si è poi recentemente espressa anche la giurisprudenza di legittimità con sentenza n. 29961 del 27/10/2023 nella quale, avuto riguardo alla ratio sottesa all'istituto ovvero quella di sostegno alla formazione e aggiornamento dei docenti (per i quali la formazione costituisce un diritto ma, al contempo, un dovere), è stata ravvisata la necessità di rimuovere la discriminazione per disparità di trattamento subita dagli assunti a tempo determinato rispetto ai docenti di ruolo, con conseguente diritto al riconoscimento della carta docente anche ai primi.
E' stata, poi, esclusa la natura retributiva dell'istituto e, nell'ambito dell'azione di adempimento, si è evidenziato che, fintanto che il docente precario (che abbia maturato il diritto alla Carta in una determinata annualità) resti iscritto nelle graduatorie per le supplenze e riceva eventualmente anche incarichi di supplenza, permanga la permanenza all'interno dei sistema scolastico e, pertanto, non si verta nell'ipotesi in cui la Carta non sia più fruibile per cessazione del servizio;
in caso contrario, l'unica azione esercitabile sarà quella finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno.
Quanto alla prescrizione, l'azione di adempimento in forma specifica si prescrive nel termine quinquennale che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito ossia nel momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
Quanto all'azione risarcitoria, la prescrizione è decennale e il termine decorre, per i docenti cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Ciò premesso, i principi sopra richiamati debbono trovare applicazione anche nel caso di specie.
In particolare, posto che le diffide prodotte in atti risalgono tutte al mese di gennaio 2024, si ritiene che non siano idonee ad interrompere la prescrizione con riferimento agli anni scolastici antecedenti al 2020/2021.
Il principio di diritto dettato dai giudici di legittimità impone di applicare in modo rigoroso l'art. 2935 c.c., che afferma che il dies a quo della prescrizione coincide col momento in cui il titolare può far valere il diritto ovvero dal momento del conferimento degli incarichi.
Si rileva, infine, come recentemente sia intervenuta la Legge di Bilancio n. 207 del 30 dicembre 2024 che, all'art. 1, comma 572, ha previsto espressamente la modifica dell'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 secondo le seguenti disposizioni:
“a) al primo periodo, dopo le parole: “del docente di ruolo” sono inserite le seguenti: “e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”;
b) al secondo periodo, le parole “nominale di euro” sono sostituite dalle seguenti: “fino a euro”;
c) è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Con decreto del Controparte_5 merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”.
Quanto alla misura del bonus, la nuova disciplina trova applicazione a decorrere dall'a.s.
2025/2026, mentre per l'a.s. in questione risultano ancora operanti i criteri e le modalità di attribuzione del beneficio stabiliti dal decreto vigente di cui al comma 122. Dunque, deve essere accertato il diritto delle parti ricorrenti di ottenere la carta docente rispettivamente per:
- per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_1
- per l'anno scolastico 2020/2021; Parte_2
- per l'anno scolastico 2020/2021; Parte_3
- per l'anno scolastico 2020/2021(avendo lo stesso dichiarato in corso di Parte_4 causa di aver percepito per gli anni seguenti già somma dovuta);
- per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_5
- per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_6
- per l'anno scolastico 2020/2021. Parte_7
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo che tiene conto della natura seriale della controversia, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta docente per gli anni scolastici Parte_1
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per l'importo di € 500,00 ciascuno per una somma complessiva di € 1.500,00; accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta docente per l'anno scolastico Parte_2
2020/2021 per l'importo di € 500,00; accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta docente per l'anno scolastico Parte_3
2020/2021 per l'importo di € 500,00; accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta docente per l'anno scolastico Parte_4
2020/2021 per l'importo di € 500,00; accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta docente per gli anni Parte_5 scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per l'importo di € 500,00 ciascuno per una somma complessiva di € 1.500,00; accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta docente per gli anni Parte_6 scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per l'importo di € 500,00 ciascuno per una somma complessiva di € 1.500,00; accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta docente per l'anno scolastico Parte_7
2020/2021 per l'importo di € 500,00.
Per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione delle parti ricorrenti la
Carta elettronica del docente così che le stesse ne possano fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese e competenze di lite che liquida in complessivi € 500,00 da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Como, 18/11/2025 il Giudice del Lavoro
AR IZ IA