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Sentenza 28 febbraio 2024
Sentenza 28 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 28/02/2024, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 900/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 900/2022
Oggi 28 febbraio 2024 alle ore 11,48 innanzi alla dott.ssa Alfonsina Manfredini, nella sua stanza virtuale e in collegamento da remoto mediante l'applicativo ,sono comparsi: Org_1
Per 'avv. Carla GENOVALI Parte_1
Per l'avv. Silvia NANNIZZI CP_1
I difensori dichiarano che non vi sono nei loro studi persone diverse da quelle sopra indicate e che non sono ivi in atto sistemi di registrazione dell'udienza
Il Giudice invita i difensori alla discussione
Essi discutono riportandosi ai rispettivi atti.
Dichiarano di rinunciare a essere presenti alla lettura della sentenza.
Il Giudice
Si ritira in Camera di Consiglio
Indi previa Camera di Consiglio, alle ore 13,43 in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott. Alfonsina Manfredini
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro e dell'Assistenza e Previdenza Obbligatorie, nella persona del Giudice dott.ssa Alfonsina Manfredini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 900/2022 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Carla GENOVALI ed Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato presso il difensore nello studio in Capezzano Pianore, Via dei Carpentieri n. 10, come da procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrente e
C.F. Controparte_2 CP_1 P.IVA_1
CP_
- in persona del pro-tempore rappresentato e difeso, per procura Controparte_3 CP_5 generale alle liti rilasciata con atto pubblico registrato a Firenze in data 6/11/2020, per Notaro Per_1 di Firenze, con Repertorio n. 53.445, Raccolta n. 26.576) dagli Avv.ti Marisa PETRILLO e Silvia
[...]
NANNIZZI, elettivamente domiciliate presso l'ufficio legale in Lucca, viale Luporini n. 1021 - Loc. S.
Anna resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)-Il ricorrente chiede di essere riconosciuto affetto da malattia professionale (lombodiscoartrosi) asseritamente contratta a causa dello svolgimento dell'attività di mulettista dapprima (anni dal 2005 al 2010) alle dipendenze della ditta , quindi (dal 2011 all'attualità, alle dipendenze della , con Org_2 Organizzazione_3 mansioni meglio specificate in ricorso.
Deduce di aver presentato domanda amministrativa in data 5/9/2019, ma questa era stata respinta dall' con provvedimento in data 11/10/2019 e anche il ricorso da lui proposto in data 23/10/2020 CP_2 era rimasto senza riscontro
1 Chiede pertanto, previa quantificazione dei postumi nella misura del 16% o in quella maggiore o minore che risultasse in corso di causa che l' sia condannato alla corresponsione delle prestazioni di CP_1 rendita o indennizzo a seconda del punteggio percentuale attribuito.
2 contestando le mansioni svolte, e ha chiesto la reiezione del ricorso osservando che CP_6 la Consulenza Medica dell'Ente aveva ritenuto che l'esposizione a un rischio lavorativo per intensità e durata non appariva adeguato a cagionare la patologia denunciata. rileva inoltre che “la patologia CP_1 denunciata non è tabellata” e era pertanto “onere dell'assicurato provare la contestata sussistenza del nesso etiologico tra il lavoro prestato e la malattia, cioè documentare in concreto un'esposizione a rischio idonea per intensità e durata a cagionare la malattia denunciata, in assenza della presunzione legale circa l'origine professionale della stessa”.
***
Il ricorso è fondato.
Attesa la contestazione dell' sui fatti allegati dal ricorrente e la necessità di accertare le modalità di CP_2 espletamento delle mansioni svolte, la causa è stata istruita mediante escussione di testi e, quindi, mediante consulenza tecnica medico-legale volta all'accertamento della malattia e del nesso causale tra la stessa e la professione svolta dal ricorrente.
Il CTU ha confermato sia la sussistenza della patologia lamentata, sia il nesso eziologico con l'attività lavorativa, sin dall'epoca della presentazione della domanda amministrativa.
In particolare, il consulente, tenuto conto delle risultanze documentali e di quanto emerso dall'escussione dei testi, e così valutate le mansioni in concreto svolte dal ricorrente, ha rilevato che, nel caso di specie,
“appare ammissibile” che le mansioni effettuate dal ricorrente abbiano implicato “esposizione a fattori di rischio” ritenendo “più probabile che non, l'esistenza di nesso causale tra l'attività professionale specificatamente svolta dal ricorrente nella sua vita lavorativa, complessivamente considerata, e l'insorgenza del quadro osteodegenerativo associato a ernia discale carico del rachide lombo-sacrale”
Il CTU ha così proceduto alla quantificazione dell' invalidità permanente, tenuto conto dell'indagine clinica svolta in sede di vista medico-legale, pervenendo alla valutazione di postumi nella misura al 10% (dieci per cento) dalla data della domanda amministrativa.
Non sono pervenute osservazioni da parte dei CTP.
Le conclusioni della consulenza vengono condivise e poste a base della presente pronuncia, essendo fondate sui dati obiettivi emersi nel corso dell'indagine, valutati alla stregua di esatti criteri di scienza medico-legale correttamente applicati alla fattispecie, nonché sostenute da una motivazione esauriente e priva di vizi logici.
L' dovrà quindi essere condannato al pagamento dell'indennizzo per danno biologico da CP_1 malattia professionale nella misura del 10% a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi come per legge
2 Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ex D.M. n.55/2014 e con la maggiorazione di cui all'art 4, comma 1-bis, e da distrarsi a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza e quelle di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste in via definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara che il ricorrente ha diritto all'indennizzo per danno biologico da malattia professionale nella misura del 10% a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa e per l'effetto
- condanna l' al pagamento della relativa prestazione con tale decorrenza, oltre interessi CP_1 legali come per legge;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite, da distrarsi a favore del procuratore di parte CP_1 ricorrente dichiaratosi antistatario, liquidate in euro 3.506,10 oltre iva, cpa e rimborso forfetario
15% come per legge, e oltre d € 43,00 per C.U.
- pone in via definitiva a carico dell' le spese di CTU, liquidate come da separato decreto. CP_1
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Lucca, 28 febbraio 2024
Il Giudice dott. Alfonsina Manfredini
Il Giudice dispone che, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti interessati.
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TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 900/2022
Oggi 28 febbraio 2024 alle ore 11,48 innanzi alla dott.ssa Alfonsina Manfredini, nella sua stanza virtuale e in collegamento da remoto mediante l'applicativo ,sono comparsi: Org_1
Per 'avv. Carla GENOVALI Parte_1
Per l'avv. Silvia NANNIZZI CP_1
I difensori dichiarano che non vi sono nei loro studi persone diverse da quelle sopra indicate e che non sono ivi in atto sistemi di registrazione dell'udienza
Il Giudice invita i difensori alla discussione
Essi discutono riportandosi ai rispettivi atti.
Dichiarano di rinunciare a essere presenti alla lettura della sentenza.
Il Giudice
Si ritira in Camera di Consiglio
Indi previa Camera di Consiglio, alle ore 13,43 in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott. Alfonsina Manfredini
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro e dell'Assistenza e Previdenza Obbligatorie, nella persona del Giudice dott.ssa Alfonsina Manfredini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 900/2022 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Carla GENOVALI ed Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato presso il difensore nello studio in Capezzano Pianore, Via dei Carpentieri n. 10, come da procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrente e
C.F. Controparte_2 CP_1 P.IVA_1
CP_
- in persona del pro-tempore rappresentato e difeso, per procura Controparte_3 CP_5 generale alle liti rilasciata con atto pubblico registrato a Firenze in data 6/11/2020, per Notaro Per_1 di Firenze, con Repertorio n. 53.445, Raccolta n. 26.576) dagli Avv.ti Marisa PETRILLO e Silvia
[...]
NANNIZZI, elettivamente domiciliate presso l'ufficio legale in Lucca, viale Luporini n. 1021 - Loc. S.
Anna resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)-Il ricorrente chiede di essere riconosciuto affetto da malattia professionale (lombodiscoartrosi) asseritamente contratta a causa dello svolgimento dell'attività di mulettista dapprima (anni dal 2005 al 2010) alle dipendenze della ditta , quindi (dal 2011 all'attualità, alle dipendenze della , con Org_2 Organizzazione_3 mansioni meglio specificate in ricorso.
Deduce di aver presentato domanda amministrativa in data 5/9/2019, ma questa era stata respinta dall' con provvedimento in data 11/10/2019 e anche il ricorso da lui proposto in data 23/10/2020 CP_2 era rimasto senza riscontro
1 Chiede pertanto, previa quantificazione dei postumi nella misura del 16% o in quella maggiore o minore che risultasse in corso di causa che l' sia condannato alla corresponsione delle prestazioni di CP_1 rendita o indennizzo a seconda del punteggio percentuale attribuito.
2 contestando le mansioni svolte, e ha chiesto la reiezione del ricorso osservando che CP_6 la Consulenza Medica dell'Ente aveva ritenuto che l'esposizione a un rischio lavorativo per intensità e durata non appariva adeguato a cagionare la patologia denunciata. rileva inoltre che “la patologia CP_1 denunciata non è tabellata” e era pertanto “onere dell'assicurato provare la contestata sussistenza del nesso etiologico tra il lavoro prestato e la malattia, cioè documentare in concreto un'esposizione a rischio idonea per intensità e durata a cagionare la malattia denunciata, in assenza della presunzione legale circa l'origine professionale della stessa”.
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Il ricorso è fondato.
Attesa la contestazione dell' sui fatti allegati dal ricorrente e la necessità di accertare le modalità di CP_2 espletamento delle mansioni svolte, la causa è stata istruita mediante escussione di testi e, quindi, mediante consulenza tecnica medico-legale volta all'accertamento della malattia e del nesso causale tra la stessa e la professione svolta dal ricorrente.
Il CTU ha confermato sia la sussistenza della patologia lamentata, sia il nesso eziologico con l'attività lavorativa, sin dall'epoca della presentazione della domanda amministrativa.
In particolare, il consulente, tenuto conto delle risultanze documentali e di quanto emerso dall'escussione dei testi, e così valutate le mansioni in concreto svolte dal ricorrente, ha rilevato che, nel caso di specie,
“appare ammissibile” che le mansioni effettuate dal ricorrente abbiano implicato “esposizione a fattori di rischio” ritenendo “più probabile che non, l'esistenza di nesso causale tra l'attività professionale specificatamente svolta dal ricorrente nella sua vita lavorativa, complessivamente considerata, e l'insorgenza del quadro osteodegenerativo associato a ernia discale carico del rachide lombo-sacrale”
Il CTU ha così proceduto alla quantificazione dell' invalidità permanente, tenuto conto dell'indagine clinica svolta in sede di vista medico-legale, pervenendo alla valutazione di postumi nella misura al 10% (dieci per cento) dalla data della domanda amministrativa.
Non sono pervenute osservazioni da parte dei CTP.
Le conclusioni della consulenza vengono condivise e poste a base della presente pronuncia, essendo fondate sui dati obiettivi emersi nel corso dell'indagine, valutati alla stregua di esatti criteri di scienza medico-legale correttamente applicati alla fattispecie, nonché sostenute da una motivazione esauriente e priva di vizi logici.
L' dovrà quindi essere condannato al pagamento dell'indennizzo per danno biologico da CP_1 malattia professionale nella misura del 10% a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi come per legge
2 Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ex D.M. n.55/2014 e con la maggiorazione di cui all'art 4, comma 1-bis, e da distrarsi a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza e quelle di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste in via definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara che il ricorrente ha diritto all'indennizzo per danno biologico da malattia professionale nella misura del 10% a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa e per l'effetto
- condanna l' al pagamento della relativa prestazione con tale decorrenza, oltre interessi CP_1 legali come per legge;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite, da distrarsi a favore del procuratore di parte CP_1 ricorrente dichiaratosi antistatario, liquidate in euro 3.506,10 oltre iva, cpa e rimborso forfetario
15% come per legge, e oltre d € 43,00 per C.U.
- pone in via definitiva a carico dell' le spese di CTU, liquidate come da separato decreto. CP_1
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Lucca, 28 febbraio 2024
Il Giudice dott. Alfonsina Manfredini
Il Giudice dispone che, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti interessati.
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