Art. 3.
L'ammontare del riscatto e' iscritto in apposito ruolo riscuotibile, con la procedura ed i privilegi vigenti per la riscossione della imposta straordinaria e con l'obbligo del non riscosso per riscosso, in tre rate uguali, coincidenti con le normali scadenze di febbraio, aprile e giugno 1952.
Per la riscossione compete all'esattore l'aggio contrattuale.
L'ammontare del riscatto e' iscritto in apposito ruolo riscuotibile, con la procedura ed i privilegi vigenti per la riscossione della imposta straordinaria e con l'obbligo del non riscosso per riscosso, in tre rate uguali, coincidenti con le normali scadenze di febbraio, aprile e giugno 1952.
Per la riscossione compete all'esattore l'aggio contrattuale.