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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 3742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3742 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra , all'udienza del 27 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 45412 /2024
promossa da:
, Parte_1
con l'avv.ROSI FRANCESCO
RICORRENTE
contro
CP_1
Con l'avv .GIORDANO CRISTIANA
resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, regolarmente depositato l'opponente chiedeva l'annullamento dell'avviso di addebito n 368 2024 0016727749000 con il quale veniva richiesto il pagamento di euro 24.448,85 a titolo di contributi Gestione commercianti in ragione dell'intervenuta sentenza n 1832/2019 pubblicata il 265.2.2019.
Concludeva pertanto chiedendo di accertare la sussistenza di un giudicato esterno, in via gradata, accertare la non debenza e quindi annullare l'avviso di addebito impugnato. L' si costituiva, riconoscendo il giudicato e provvedendo a sgravare totalmente CP_1
l'avviso opposto. Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna le parti chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere . L'opponente insisteva nella condanna alle spese mentre l chiedeva CP_1 la compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa dando lettura del dispositivo unitamente alla motivazione.
E' pacifico, oltre che documentato che l'importo di cui all'avviso di addebito opposto sia stato oggetto di sgravio da parte dell CP_1
Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di lite in considerazione del comportamento dell che già in CP_1 prima udienza ha provveduto ad effettuare lo sgravio totale dell'avviso di addebito impugnato ricorrono giusti motivi per compensare per 1/3 le spese di lite che seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna l a rifondere le spese di lite che già compensate per 1/3 liquida , in CP_1 euro 800,00 oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% .oltre al contributo unificato pari ad euro 118,00 .
Roma, 27.3.2025
Il giudice
Anna Maria La Marra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra , all'udienza del 27 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 45412 /2024
promossa da:
, Parte_1
con l'avv.ROSI FRANCESCO
RICORRENTE
contro
CP_1
Con l'avv .GIORDANO CRISTIANA
resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, regolarmente depositato l'opponente chiedeva l'annullamento dell'avviso di addebito n 368 2024 0016727749000 con il quale veniva richiesto il pagamento di euro 24.448,85 a titolo di contributi Gestione commercianti in ragione dell'intervenuta sentenza n 1832/2019 pubblicata il 265.2.2019.
Concludeva pertanto chiedendo di accertare la sussistenza di un giudicato esterno, in via gradata, accertare la non debenza e quindi annullare l'avviso di addebito impugnato. L' si costituiva, riconoscendo il giudicato e provvedendo a sgravare totalmente CP_1
l'avviso opposto. Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna le parti chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere . L'opponente insisteva nella condanna alle spese mentre l chiedeva CP_1 la compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa dando lettura del dispositivo unitamente alla motivazione.
E' pacifico, oltre che documentato che l'importo di cui all'avviso di addebito opposto sia stato oggetto di sgravio da parte dell CP_1
Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di lite in considerazione del comportamento dell che già in CP_1 prima udienza ha provveduto ad effettuare lo sgravio totale dell'avviso di addebito impugnato ricorrono giusti motivi per compensare per 1/3 le spese di lite che seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna l a rifondere le spese di lite che già compensate per 1/3 liquida , in CP_1 euro 800,00 oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% .oltre al contributo unificato pari ad euro 118,00 .
Roma, 27.3.2025
Il giudice
Anna Maria La Marra