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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 30/09/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1126 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv.ti Massimo Gimigliano e Claudio Larussa) Parte_1 appellante
E
(Avvocatura TR distrettuale dello Stato di Catanzaro) e
[...] oggi “ ” (contumace) Controparte_2 Controparte_3 appellati
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Catanzaro;
trattamento economico spettante al personale universitario impegnato anche in attività medico-assistenziale.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO E DIRITTO
1. A seguito della declinatoria di giurisdizione del giudice amministrativo,
ha riassunto dinanzi al tribunale di Catanzaro, con ricorso del Parte_1
Pag. 1 di 4 22.6.2020, il giudizio che aveva promosso contro l' TR
, alle cui dipendenze lavora come professore ordinario,
[...] svolgendo altresì “attività assistenziale” e ricoprendo, sin dal 1.11.2003, il ruolo di direttore di unità operativa complessa.
2. Ha esposto che:
a) “la funzione assistenziale viene svolta secondo quanto previsto nella convenzione (Protocollo di Intesa ai sensi del d.lgs.517/99 e L.R.11/04 che richiama anche la precedente convenzione) intervenuta tra l' e TR
l' , approvata con delibera Controparte_4 della G.R. Calabria del 25.10.2004 n. 799, che ha previsto che il trattamento economico (di cui all'art. 9 ,comma 6, del protocollo) è attribuito ai professori dall'Università …”;
b) “nel corso del rapporto lavorativo sono emerse differenze retributive legate all'indennità di specificità medica”;
c) “la normativa vigente consente l'inquadramento del ricorrente nel profilo dirigenziale a ruolo unico del CCNL Area Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica
e Amministrativa e Area Dirigenza Medica e Veterinaria, ai fini della corretta determinazione del trattamento economico”;
d) “il ricorrente ha avuto il riconoscimento della I.S.M. (indennità di specificità medica) sino al mese di dicembre 2014 (vedi buste paga in atti), in quanto dal gennaio 2015 è stata sospesa e/o soppressa ingiustificatamente”;
f) “allo stesso non è stata riconosciuta l'indennità di incarico di dirigenza di struttura complessa (I.S.C.) sin dall'assegnazione delle funzioni assegnate e fino alla retribuzione del mese di dicembre 2014, mentre è stata corrisposta solo dal 1° gennaio 2015”.
3. Ha dedotto che entrambe le indennità (di specificità e di direzione di struttura complessa) sono previste nei contratti collettivi del settore sanitario applicabili ratione temporis quali componenti del trattamento retributivo fondamentale e accessorio spettante al dirigente medico. Ha perciò rivendicato il pagamento: 1) dell'indennità di direzione di struttura complessa per il periodo dal
1.8.2010 al 31.12.2104, quantificandola in complessi € 41.658,20; 2) dell'indennità di
Pag. 2 di 4 specificità medica che, per il periodo dal 1.1.20105 al 2.4.2016, ha quantificato in €
10.329,12.
4. Nella resistenza dell' convenuta, il tribunale ha rigettato le sue CP_1 domande.
5. Il ricorrente ha interposto appello.
6. Ha resistito l'Università appellata, mentre l' è rimasta Controparte_2 contumace benché ritualmente convenuta con atto che le è stato notificato il
18.9.2024 al domicilio digitale del suo difensore di primo grado.
7. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite hanno depositato note di discussione. L'appellante, in particolare, ha depositato, in data 15.9.2025, l'ordinanza n. 10758/2025 della
Cassazione che ha risolto in senso a lui sfavorevole le questioni giuridiche ancora controverse. Ha chiesto quindi a questo Collegio di prenderne atto e, altresì, di compensare le spese di lite.
8. Il Collegio decide con la presente sentenza.
DIRITTO
9. L'appello va rigettato alla stregua delle motivazioni che questa Corte ha già esposto nelle plurime sentenze che ha reso nelle cause seriali dello stesso filone
(note alle parti, che in quelle cause erano assistite dai medesimi difensori) e che nei recenti arresti della Cassazione, tra i quali è da annoverarsi anche quello richiamato nelle note di discussione degli appellanti, hanno trovato definitiva conferma.
10. In particolare, il rimando è alle pronunce di legittimità n. 10758, n. 10760
e n. 10763 del 2025, e si giustifica ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.1.
11. Ne consegue la conferma della decisione di rigetto delle rivendicazioni attoree.
12. Le spese del grado si compensano tra le parti in considerazione della complessità delle questioni controverse, fonte delle risposte contrastanti della
Pag. 3 di 4 giurisprudenza di merito, che, ai medesimi fini, è stata già apprezzata nei precedenti di legittimità richiamati per relationem.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso depositato il 21.11.2023, avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 2451/23, pubblicata in data 23.5.2023, così provvede:
1.Rigetta l'appello;
2.Compensa tra le parti le spese del doppio grado.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 26/09/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott. Emilio Sirianni
Pag. 4 di 4
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cass. 2861/2019: “la motivazione per relationem della sentenza, ai sensi dell'art. 11, comma 1, disp. att. c.p.c., può fondarsi anche su precedenti di merito, e non solo di legittimità, allo scopo di massimizzare, in una prospettiva di riduzione dei tempi di definizione, l'utilizzazione di riflessioni e di schemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalla decisione di identiche questioni".
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1126 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv.ti Massimo Gimigliano e Claudio Larussa) Parte_1 appellante
E
(Avvocatura TR distrettuale dello Stato di Catanzaro) e
[...] oggi “ ” (contumace) Controparte_2 Controparte_3 appellati
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Catanzaro;
trattamento economico spettante al personale universitario impegnato anche in attività medico-assistenziale.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO E DIRITTO
1. A seguito della declinatoria di giurisdizione del giudice amministrativo,
ha riassunto dinanzi al tribunale di Catanzaro, con ricorso del Parte_1
Pag. 1 di 4 22.6.2020, il giudizio che aveva promosso contro l' TR
, alle cui dipendenze lavora come professore ordinario,
[...] svolgendo altresì “attività assistenziale” e ricoprendo, sin dal 1.11.2003, il ruolo di direttore di unità operativa complessa.
2. Ha esposto che:
a) “la funzione assistenziale viene svolta secondo quanto previsto nella convenzione (Protocollo di Intesa ai sensi del d.lgs.517/99 e L.R.11/04 che richiama anche la precedente convenzione) intervenuta tra l' e TR
l' , approvata con delibera Controparte_4 della G.R. Calabria del 25.10.2004 n. 799, che ha previsto che il trattamento economico (di cui all'art. 9 ,comma 6, del protocollo) è attribuito ai professori dall'Università …”;
b) “nel corso del rapporto lavorativo sono emerse differenze retributive legate all'indennità di specificità medica”;
c) “la normativa vigente consente l'inquadramento del ricorrente nel profilo dirigenziale a ruolo unico del CCNL Area Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica
e Amministrativa e Area Dirigenza Medica e Veterinaria, ai fini della corretta determinazione del trattamento economico”;
d) “il ricorrente ha avuto il riconoscimento della I.S.M. (indennità di specificità medica) sino al mese di dicembre 2014 (vedi buste paga in atti), in quanto dal gennaio 2015 è stata sospesa e/o soppressa ingiustificatamente”;
f) “allo stesso non è stata riconosciuta l'indennità di incarico di dirigenza di struttura complessa (I.S.C.) sin dall'assegnazione delle funzioni assegnate e fino alla retribuzione del mese di dicembre 2014, mentre è stata corrisposta solo dal 1° gennaio 2015”.
3. Ha dedotto che entrambe le indennità (di specificità e di direzione di struttura complessa) sono previste nei contratti collettivi del settore sanitario applicabili ratione temporis quali componenti del trattamento retributivo fondamentale e accessorio spettante al dirigente medico. Ha perciò rivendicato il pagamento: 1) dell'indennità di direzione di struttura complessa per il periodo dal
1.8.2010 al 31.12.2104, quantificandola in complessi € 41.658,20; 2) dell'indennità di
Pag. 2 di 4 specificità medica che, per il periodo dal 1.1.20105 al 2.4.2016, ha quantificato in €
10.329,12.
4. Nella resistenza dell' convenuta, il tribunale ha rigettato le sue CP_1 domande.
5. Il ricorrente ha interposto appello.
6. Ha resistito l'Università appellata, mentre l' è rimasta Controparte_2 contumace benché ritualmente convenuta con atto che le è stato notificato il
18.9.2024 al domicilio digitale del suo difensore di primo grado.
7. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite hanno depositato note di discussione. L'appellante, in particolare, ha depositato, in data 15.9.2025, l'ordinanza n. 10758/2025 della
Cassazione che ha risolto in senso a lui sfavorevole le questioni giuridiche ancora controverse. Ha chiesto quindi a questo Collegio di prenderne atto e, altresì, di compensare le spese di lite.
8. Il Collegio decide con la presente sentenza.
DIRITTO
9. L'appello va rigettato alla stregua delle motivazioni che questa Corte ha già esposto nelle plurime sentenze che ha reso nelle cause seriali dello stesso filone
(note alle parti, che in quelle cause erano assistite dai medesimi difensori) e che nei recenti arresti della Cassazione, tra i quali è da annoverarsi anche quello richiamato nelle note di discussione degli appellanti, hanno trovato definitiva conferma.
10. In particolare, il rimando è alle pronunce di legittimità n. 10758, n. 10760
e n. 10763 del 2025, e si giustifica ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.1.
11. Ne consegue la conferma della decisione di rigetto delle rivendicazioni attoree.
12. Le spese del grado si compensano tra le parti in considerazione della complessità delle questioni controverse, fonte delle risposte contrastanti della
Pag. 3 di 4 giurisprudenza di merito, che, ai medesimi fini, è stata già apprezzata nei precedenti di legittimità richiamati per relationem.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso depositato il 21.11.2023, avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 2451/23, pubblicata in data 23.5.2023, così provvede:
1.Rigetta l'appello;
2.Compensa tra le parti le spese del doppio grado.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 26/09/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott. Emilio Sirianni
Pag. 4 di 4
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cass. 2861/2019: “la motivazione per relationem della sentenza, ai sensi dell'art. 11, comma 1, disp. att. c.p.c., può fondarsi anche su precedenti di merito, e non solo di legittimità, allo scopo di massimizzare, in una prospettiva di riduzione dei tempi di definizione, l'utilizzazione di riflessioni e di schemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalla decisione di identiche questioni".