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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 07/04/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, in persona della dott.ssa Giuditta Di Cristinzi, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 3 aprile 2025 ex art. 281 sexies cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 2102/2020 R.G.A.C.,
promosso da
nato a [...] il [...] (CF: Parte_1
), residente in [...], rappresentato e C.F._1 difeso dall'avv. Alfonso Oliva, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Aversa
(CE) alla via A. D'Aragona n. 28,
ATTORE
CONTRO
nato a [...] il [...] (CF: , Controparte_1 C.F._2 residente in Formia alla via Campole snc, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana
Agostini, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monte San Biagio alla via
Prov.le San Magno n. 57/b,
CONVENUTO
NONCHÉ
soc. CF in persona del suo amministratore Controparte_2 P.IVA_1
unico sig. nato a [...] il [...] (CF: , Controparte_1 C.F._2 residente in Formia alla via Campole snc, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Di
Ciollo, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Massimo Perrino in
Minturno, via Lungomare n. 23,
CONVENUTO
Oggetto: risoluzione comodato gratuito – inadempimento contrattuale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 3.4.2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in Parte_1
giudizio la società nonché il sig. al fine di sentire Controparte_2 Controparte_1 preliminarmente accertare e dichiarare l'inadempimento della società Controparte_2
e, per l'effetto, dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di comodato d'uso gratuito;
condannare la società convenuta al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'inadempimento e per mancato godimento di mq. 10.936, da liquidarsi nella somma di € 33.450,00 pari al 50% di quanto dovuto o nella somma ritenuta di giustizia in via equitativa. Deduceva di essere comproprietario con il germano del compendio CP_1
immobiliare in Formia alla via Ponteritto n. 2 e di aver stipulato con la soc.
[...]
contratto di comodato gratuito avente ad oggetto una parte di tale CP_2 proprietà. Deduceva l'occupazione illegittima, da parte di tale società, di superfici maggiori rispetto a quelle di cui al suddetto comodato successivamente al decesso del padre , usufruttuario delle superfici. Persona_1
Si costituivano il sig. e la società contestando la Controparte_1 Controparte_2
domanda e chiedendone preliminarmente il rigetto per carenza di legittimazione attiva;
in via pregiudiziale e di rito, dichiarare l'improcedibilità della stessa per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
alternativamente, dichiarare il mutamento di rito ex art. 426 cpc;
nel merito, il rigetto della domanda di risoluzione giudiziale del contratto nonché il rigetto della richiesta di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale;
in via incidentale, accertare e dichiarare la stipulazione di un contratto in forma orale avente contenuto speculare al contratto di comodato già
Pag. 2 di 6 stipulato per iscritto, ma avente ad oggetto il comodato immobiliare gratuito delle intere superfici non già dedotte nel primo contratto registrato. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali, con distrazione in favore del procuratore antistatario. La società convenuta spiegava altresì domanda riconvenzionale su quanto già richiesto in via incidentale dal Entrambi, in ogni caso, sostenevano l'intervenuta Controparte_1 integrazione in forma verbale di tale contratto avente ad oggetto l'estensione dell'oggetto dello stesso tale da ricomprendere l'intera superficie delle particelle catastali di cui al foglio 16 n. 3294-3296-2203-3058-1140-975-3346.
All'udienza dell'11.05.2021, le parti davano atto dell'esito negativo della mediazione e il giudice disponeva il mutamento di rito di cui all'art. 447 bis cpc. Con ordinanza del
12.02.2022, il Giudice formulava alle parti proposta conciliativa;
veniva altresì espletato interrogatorio formale al sig. . Seguivano rinvii tesi alla verifica di Parte_1 un'eventuale transazione. Giunta all'odierno giudicante, veniva disposto rinvio per la decisione ex art. 281 sexies cpc da tenersi in forma scritta, con termini di legge per il deposito di note, ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc.
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva sollevata dai convenuti.
Con ordinanza del 12.02.2022, l'Istruttore riteneva che l'eccezione pregiudiziale relativa al difetto di legittimazione attiva in capo all'attore - ricorrente fosse idonea a definire la domanda proposta e, quanto alla domanda riconvenzionale, riteneva ammissibile e rilevante l'interrogatorio formale del ricorrente, richiesto dalla società convenuta;
nel contempo formulava proposta conciliativa consistente nella “Rinuncia di tutte le parti agli atti del giudizio, con corresponsione da parte del Parte_1
in favore di ciascuno dei convenuti di euro 1384,00. oltre i.v.a., c.p.a. e spese forfettarie al 15%, a titolo di contributo per le spese legali”. Tale proposta veniva accettata unicamente dai convenuti.
In tale ordinanza, l'istruttore richiamava la pronuncia della Suprema Corte n. 9556 del
13.04.2017 secondo cui “qualora il partecipante alla comunione compia un atto di ordinaria amministrazione (anche consistente in un negozio giuridico o in un'azione giudiziale aventi tali finalità, come l'agire per finita locazione contro i conduttori della cosa comune, etc.), la presunzione del consenso degli altri comunisti, che sussiste ai
Pag. 3 di 6 sensi dell'art. 1105, co. 1, cod. civ., può essere superata dimostrando l'esistenza del relativo dissenso per un a quota maggioritaria o eguale alla comunione, senza che occorra che tale dissenso risulti espresso in una deliberazione a norma dell'art. 1105, co. 2, cod. civ. (Sez. 3, Sentenza n. 11553 del 14/05/2013, Rv.626712)”. In tale decisione, la Suprema Corte richiamava propri precedenti secondo cui “con riguardo alle domande di risoluzione del contratto di locazione e di condanna del conduttore al pagamento dei canoni, dev'essere negata la legittimazione (attiva) del comproprietario del bene locato, ove risulti l'espressa volontà contraria degli altri comproprietari … considerato che, in detta situazione, resta superata la presunzione che il singolo comunista agisca con il consenso degli altri, cadendo conseguentemente il presupposto per il riconoscimento della sua abilitazione, a compiere atti di utile gestione rientranti nell'ordinaria amministrazione della cosa comune (Sez. 3, Sentenza n. 480 del
31/01/2009, Rv. 606198; cfr. altresì Sez. 3, Sentenza n. 11589 del 13/05/2010, Rv.
613294)”.
Ciò posto, l'attore sig. , comproprietario al 50% con il germano Parte_1
del compendio immobiliare oggetto di comodato gratuito sottoscritto con la CP_1
Soc. Auto Buonerba srl, conveniva dinanzi l'intestato Tribunale sia la società
[...]
che il germano al fine di chiedere la risoluzione del suindicato CP_2 CP_1
contratto per inadempimento della già menzionata società nonché sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti (nella misura del 50%).
In materia di comunione dei beni, l'art. 1105 c.c., al comma 2 prescrive che per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente mentre all'ultimo comma stabilisce che se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria.
Nella fattispecie in esame, il sig. inoltrava a mezzo pec alla società Parte_1 convenuta comunicazione avente ad oggetto “risoluzione contrattuale per inadempimento unilaterale”. Non dimostrava di agire con il consenso dell'altro
Pag. 4 di 6 comproprietario (sig. , né di avergli chiesto preventivamente il Controparte_1
consenso al fine di chiedere la risoluzione del contratto di comodato.
Per quanto innanzi, alla luce della giurisprudenza e della normativa su richiamata, va dichiarata la illegittimità della domanda per carenza di legittimazione attiva di parte attrice.
Quanto alla domanda riconvenzionale volta ad accertare l'avvenuta stipulazione di un contratto (di comodato) in forma orale avente contenuto speculare al contratto di comodato già stipulato per iscritto, ma avente ad oggetto il comodato immobiliare gratuito delle intere superfici non già dedotte nel primo contratto registrato, si ritiene non meritevole di accoglimento non essendo stata data provata dell'avvenuta stipulazione di esso. Si evidenzia inoltre che il precedente istruttore, dott. P. Tonnara, relativamente alla spiegata domanda riconvenzionale riteneva ammissibile e rilevante l'interrogatorio formale dell'attore richiesto dalla società convenuta nel contempo formulando proposta conciliativa di rinuncia di tutte le parti agli atti del giudizio, con corresponsione da parte del in favore di ciascuno dei convenuti di Parte_1 euro 1380,00 … a titolo di contributo per le spese legali.
Per quanto innanzi, alla luce delle considerazioni e della giurisprudenza su richiamata, si ritiene che la domanda sia inammissibile.
Quanto alle spese di lite, in ragione della dichiarazione di inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva in capo all'attore sig. Parte_1
nonché in ragione del rigetto delle domande avanzate in via incidentale adi
[...]
convenuti, nonché allo scopo di non inasprire ulteriormente i rapporti tra i germani e si ritiene che debbano essere compensate. Parte_1 Controparte_1
P. Q. M.
Definitivamente decidendo sulle domande come sopra proposte, così provvede:
- Dichiara la domanda inammissibile;
- Compensa le spese di lite.
Pag. 5 di 6 Cassino, 7 4 25
Il Giudice
Dott.ssa Giuditta Di Cristinzi
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