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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 117/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ORICCHIO MICHELE, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1019/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mugnano Del Cardinale - Piazza Umberto I 83027 Mugnano Del Cardinale AV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Gamma Tributi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1064065250001120 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1064065250001120 TARI 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 79/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti costituite si riportavano alle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti defensionali .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso ritualmente notificato a controparte e tempestivamente depositato in segreteria, Ricorrente_1
adiva questa Corte di Giustizia Tributaria deducendo di voler impugnare l'avviso di intimazione n.
1064065250001120 del 11/06/2025 emesso dalla Gamma Tributi per conto del comune di Mugnano del
Cardinale e notificato il 23/07/2025 relativo al mancato pagamento della Tari anno 2018 ( oggetto di avviso di accertamento n. 138) per euro 825,00 e Tari anno 2019 ( oggetto dell'avviso di accertamento n. 160) per euro 922,00 per un totale di euro 1.747,00 con aggiunta di spese interessi per importo complessivo di euro
2.009,83.
La ricorrente eccepiva l'erroneità della ricostruzione dei fatti posta a fondamento della pretesa impositiva in quanto la stessa era del tutto sconosciuta alla parte ricorrente che asseriva di non avere mai ricevuto regolare notifica degli atti presupposti e prodromici, come previsto per legge.
Conseguendone la poca chiarezza della pretesa impositiva e l'intervenuta prescrizione dei tributi asseritamente dovuti, concludeva per l'annullamento dell'impugnato atto riscossivo.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva ritualmente in giudizio la società di riscossione che impugnava l'avverso dedotto chiedendone il rigetto : evidenziava di aver provato l'avvenuta rituale notifica degli atti presupposti ove era dettagliatamente descritta la pretesa impositiva per cui nessuna nullità poteva essere ravvisabile né prescrizione essere maturata . Concludeva per il rigetto del proposto ricorso.
La controversia veniva quindi decisa in camera di consiglio in base alle seguenti considerazioni .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice monocratico che il proposto ricorso sia infondato e vada rigettato: per meglio comprendere le ragioni dell'anticipata decisione è opportuno svolgere le seguenti brevi argomentazioni: con l'atto introduttivo del presente giudizio Ricorrente_1 si è essenzialmente doluta del fatto che aveva ricevuto la notifica di un avviso di intimazione non preceduta dalla notifica di atti di accertamento tali da recare una chiara esplicazione della pretesa impositiva del comune di Mugnano del Cardinale . Tale omissione
, nella prospettazione attorea, aveva anche consentito la maturazione della prescrizione dei relativi tributi.
Sennonchè dall'esame della documentazione versata in atti si ricava la prova dell'avvenuta rituale notifica degli avvisi di accertamento n.138 e 160 del 2022 presupposti dall'intimazione di pagamento in questa sede impugnata : detti atti , recanti la chiara esplicitazione dei motivi della pretesa impositiva, hanno impedito la maturazione di qualsiasi termine prescrizionale e, non essendo stati impugnati, ne hanno consolidato gli effetti, non più contestabili in sede di legittimo avvio della procedura riscossiva .
Il sollecito di pagamento oggetto della presente opposizione è stato, infatti, emesso per il mancato pagamento dell'imposta Tari 2018 e 2019 di cui ai seguenti avvisi di accertamento:
1. Avviso di Accertamento Esecutivo TARI 2018 N° 138 del 21/03/2022, notificato in data 12/05/2022; 2. Avviso di Accertamento Esecutivo TARI 2019 N° 160 del 21/03/2022 notificato in data 12/05/2025;
La notifica risulta essere stata effettuata presso la residenza e domicilio fiscale della ricorrente in vINDIRIZZO
1, a seguito del mancato ritiro, consolidatasi per compiuta giacenza.
Attesa la regolare notifica dei predetti avvisi di accertamento e non essendo stati eccepiti vizi propri dell'avviso di intimazione in questa sede impugnato, non può che concludersi per la legittimità di detto atto con conseguente rigetto della relativa impugnazione.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite , il rito camerale ne consente la declaratoria di integrale compensazione .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ORICCHIO MICHELE, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1019/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mugnano Del Cardinale - Piazza Umberto I 83027 Mugnano Del Cardinale AV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Gamma Tributi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1064065250001120 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1064065250001120 TARI 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 79/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti costituite si riportavano alle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti defensionali .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso ritualmente notificato a controparte e tempestivamente depositato in segreteria, Ricorrente_1
adiva questa Corte di Giustizia Tributaria deducendo di voler impugnare l'avviso di intimazione n.
1064065250001120 del 11/06/2025 emesso dalla Gamma Tributi per conto del comune di Mugnano del
Cardinale e notificato il 23/07/2025 relativo al mancato pagamento della Tari anno 2018 ( oggetto di avviso di accertamento n. 138) per euro 825,00 e Tari anno 2019 ( oggetto dell'avviso di accertamento n. 160) per euro 922,00 per un totale di euro 1.747,00 con aggiunta di spese interessi per importo complessivo di euro
2.009,83.
La ricorrente eccepiva l'erroneità della ricostruzione dei fatti posta a fondamento della pretesa impositiva in quanto la stessa era del tutto sconosciuta alla parte ricorrente che asseriva di non avere mai ricevuto regolare notifica degli atti presupposti e prodromici, come previsto per legge.
Conseguendone la poca chiarezza della pretesa impositiva e l'intervenuta prescrizione dei tributi asseritamente dovuti, concludeva per l'annullamento dell'impugnato atto riscossivo.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva ritualmente in giudizio la società di riscossione che impugnava l'avverso dedotto chiedendone il rigetto : evidenziava di aver provato l'avvenuta rituale notifica degli atti presupposti ove era dettagliatamente descritta la pretesa impositiva per cui nessuna nullità poteva essere ravvisabile né prescrizione essere maturata . Concludeva per il rigetto del proposto ricorso.
La controversia veniva quindi decisa in camera di consiglio in base alle seguenti considerazioni .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice monocratico che il proposto ricorso sia infondato e vada rigettato: per meglio comprendere le ragioni dell'anticipata decisione è opportuno svolgere le seguenti brevi argomentazioni: con l'atto introduttivo del presente giudizio Ricorrente_1 si è essenzialmente doluta del fatto che aveva ricevuto la notifica di un avviso di intimazione non preceduta dalla notifica di atti di accertamento tali da recare una chiara esplicazione della pretesa impositiva del comune di Mugnano del Cardinale . Tale omissione
, nella prospettazione attorea, aveva anche consentito la maturazione della prescrizione dei relativi tributi.
Sennonchè dall'esame della documentazione versata in atti si ricava la prova dell'avvenuta rituale notifica degli avvisi di accertamento n.138 e 160 del 2022 presupposti dall'intimazione di pagamento in questa sede impugnata : detti atti , recanti la chiara esplicitazione dei motivi della pretesa impositiva, hanno impedito la maturazione di qualsiasi termine prescrizionale e, non essendo stati impugnati, ne hanno consolidato gli effetti, non più contestabili in sede di legittimo avvio della procedura riscossiva .
Il sollecito di pagamento oggetto della presente opposizione è stato, infatti, emesso per il mancato pagamento dell'imposta Tari 2018 e 2019 di cui ai seguenti avvisi di accertamento:
1. Avviso di Accertamento Esecutivo TARI 2018 N° 138 del 21/03/2022, notificato in data 12/05/2022; 2. Avviso di Accertamento Esecutivo TARI 2019 N° 160 del 21/03/2022 notificato in data 12/05/2025;
La notifica risulta essere stata effettuata presso la residenza e domicilio fiscale della ricorrente in vINDIRIZZO
1, a seguito del mancato ritiro, consolidatasi per compiuta giacenza.
Attesa la regolare notifica dei predetti avvisi di accertamento e non essendo stati eccepiti vizi propri dell'avviso di intimazione in questa sede impugnato, non può che concludersi per la legittimità di detto atto con conseguente rigetto della relativa impugnazione.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite , il rito camerale ne consente la declaratoria di integrale compensazione .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.