TAR
Sentenza 27 marzo 2026
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 27/03/2026, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00088/2026 REG.RIC.
Pubblicato il 27/03/2026
N. 00804 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00088/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 88 del 2026, proposto da ON AR
e IN OL, rappresentati e difesi da sé stessi, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio scolastico regionale per la Sicilia –
Ambito territoriale di Agrigento, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l'ottemperanza
al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Agrigento – sez. lavoro, n. 669/2023; N. 00088/2026 REG.RIC.
Visti il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Viste le memorie difensive delle parti, con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Visti gli artt. 112 ss. c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026, il Presidente, dott.ssa
CA IN;
Uditi i difensori delle parti, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- i ricorrenti, con ricorso ritualmente notificato e depositato, hanno adito il T.a.r. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sul provvedimento in epigrafe indicato, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento in loro favore (quali distrattari in relazione a ricorso in materia di “carta elettronica del docente”), delle spese legali liquidate in complessivi € 250,00, oltre iva, cpa e spese forfettarie al 15%; lamentando l'inottemperanza, chiedono che venga ordinato all'Amministrazione obbligata di conformarsi a detto giudicato provvedendo al pagamento delle somme dovute, e che, per l'ipotesi di perdurante inottemperanza, venga nominato un Commissario ad acta, con vittoria di spese (di cui è chiesta la distrazione);
- l'Amministrazione si è costituita in giudizio con memoria di mera forma;
- alla camera di consiglio del giorno 27/3/2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione; N. 00088/2026 REG.RIC.
- risulta dalla documentazione in atti che il provvedimento per la cui esecuzione è causa, è stato ritualmente notificato al Ministero, è passato in giudicato ed è decorso il termine di legge per provvedere (v. art. 14, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997);
- il Ministero ha documentato l'emissione del decreto di pagamento in data 3/2/2026
e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere;
- parte ricorrente ha dichiarato che è intervenuto il pagamento e ha insistito per la condanna alle spese;
Ritiene il Collegio che sia cessata la materia del contendere, ma che le spese possano compensarsi atteso che i ricorrenti si sono difesi in proprio (salva restando la rifusione del contributo unificato).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate (salva la rifusione del contributo unificato).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA IN, Presidente, Estensore
Antonino Scianna, Consigliere
Elena AT, Referendario N. 00088/2026 REG.RIC.
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 27/03/2026
N. 00804 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00088/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 88 del 2026, proposto da ON AR
e IN OL, rappresentati e difesi da sé stessi, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio scolastico regionale per la Sicilia –
Ambito territoriale di Agrigento, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l'ottemperanza
al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Agrigento – sez. lavoro, n. 669/2023; N. 00088/2026 REG.RIC.
Visti il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Viste le memorie difensive delle parti, con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Visti gli artt. 112 ss. c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026, il Presidente, dott.ssa
CA IN;
Uditi i difensori delle parti, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- i ricorrenti, con ricorso ritualmente notificato e depositato, hanno adito il T.a.r. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sul provvedimento in epigrafe indicato, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento in loro favore (quali distrattari in relazione a ricorso in materia di “carta elettronica del docente”), delle spese legali liquidate in complessivi € 250,00, oltre iva, cpa e spese forfettarie al 15%; lamentando l'inottemperanza, chiedono che venga ordinato all'Amministrazione obbligata di conformarsi a detto giudicato provvedendo al pagamento delle somme dovute, e che, per l'ipotesi di perdurante inottemperanza, venga nominato un Commissario ad acta, con vittoria di spese (di cui è chiesta la distrazione);
- l'Amministrazione si è costituita in giudizio con memoria di mera forma;
- alla camera di consiglio del giorno 27/3/2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione; N. 00088/2026 REG.RIC.
- risulta dalla documentazione in atti che il provvedimento per la cui esecuzione è causa, è stato ritualmente notificato al Ministero, è passato in giudicato ed è decorso il termine di legge per provvedere (v. art. 14, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997);
- il Ministero ha documentato l'emissione del decreto di pagamento in data 3/2/2026
e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere;
- parte ricorrente ha dichiarato che è intervenuto il pagamento e ha insistito per la condanna alle spese;
Ritiene il Collegio che sia cessata la materia del contendere, ma che le spese possano compensarsi atteso che i ricorrenti si sono difesi in proprio (salva restando la rifusione del contributo unificato).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate (salva la rifusione del contributo unificato).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA IN, Presidente, Estensore
Antonino Scianna, Consigliere
Elena AT, Referendario N. 00088/2026 REG.RIC.
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO