Articolo 7 della Legge 17 febbraio 1951, n. 83
Articolo 6
Versione
3 marzo 1951
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Versione
15 luglio 1998
Art. 7.
La presente legge entra, in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202 ha disposto (con l'art. 18, comma 1 lettera i)) che "Ai sensi dell' articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , si intendono abrogate le disposizioni sotto elencate, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14:
i) legge 17 febbraio 1951, n. 83 ".
Entrata in vigore il 15 luglio 1998