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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 22/04/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N.426/2025 R.G. V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.426/2025 R.G.V.G. iscritta su ricorso congiunto di
, nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 [...]
) e residente in [...], rappresentata e C.F._1 difesa dall'avv. Giuseppina DE LUTIIS, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Ortona alla via Carlo Bernabeo n.26, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo;
e nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_2 C.F._2
) ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
Andrea CRIBER, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Chieti
1 alla via G. Pianell n.27, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo;
MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 26 aprile 1992 in Vacri, si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 14 aprile 2025, rendendo rituali dichiarazioni ai sensi del disposto al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020, e ora al combinato disposto degli artt.127 ter e 473-bis.51 c.p.c., chiedendo, altresì, non farsi luogo alla comparizione delle parti, come previsto dalla stessa disposizione di legge, depositando note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ottemperando nei termini assegnati alle disposizioni impartite con decreto presidenziale del 27 marzo 2025, e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 13 marzo 2025, appaiono conformi alla legge, anche avuto riguardo agli accordi aventi ad oggetto il trasferimento dei beni in comunione, accordi raggiunti all'udienza virtuale del 14 aprile 2025, avendo anche reso dichiarazioni in ordine alla cessione di beni immobili in linea con Cass. SS.UU. Civ. sentenza n.21761/2021, corredata della documentazione di cui all'art.29, comma 1° bis, L.n.52/1985;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso, come confermate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza, e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vacri a margine dell'Atto n.1 – Parte II – Serie A – Anno 1992).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 18 aprile, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
2
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.426/2025 R.G.V.G. iscritta su ricorso congiunto di
, nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 [...]
) e residente in [...], rappresentata e C.F._1 difesa dall'avv. Giuseppina DE LUTIIS, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Ortona alla via Carlo Bernabeo n.26, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo;
e nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_2 C.F._2
) ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
Andrea CRIBER, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Chieti
1 alla via G. Pianell n.27, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo;
MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 26 aprile 1992 in Vacri, si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 14 aprile 2025, rendendo rituali dichiarazioni ai sensi del disposto al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020, e ora al combinato disposto degli artt.127 ter e 473-bis.51 c.p.c., chiedendo, altresì, non farsi luogo alla comparizione delle parti, come previsto dalla stessa disposizione di legge, depositando note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ottemperando nei termini assegnati alle disposizioni impartite con decreto presidenziale del 27 marzo 2025, e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 13 marzo 2025, appaiono conformi alla legge, anche avuto riguardo agli accordi aventi ad oggetto il trasferimento dei beni in comunione, accordi raggiunti all'udienza virtuale del 14 aprile 2025, avendo anche reso dichiarazioni in ordine alla cessione di beni immobili in linea con Cass. SS.UU. Civ. sentenza n.21761/2021, corredata della documentazione di cui all'art.29, comma 1° bis, L.n.52/1985;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso, come confermate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza, e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vacri a margine dell'Atto n.1 – Parte II – Serie A – Anno 1992).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 18 aprile, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
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