CASS
Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
Massime • 1
In tema di reati edilizi, il condannato ha il diritto di procedere, a propria cura e a proprie spese, all'esecuzione dell'ordine giudiziale di demolizione dell'immobile abusivo entro il termine di novanta giorni dalla data di irrevocabilità della sentenza, di cui all'art. 31, comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), decorso il quale non è più legittimato a chiedere, a fini di "autodemolizione", la sospensione o la revoca dell'ingiunzione emessa dal pubblico ministero in esecuzione della statuizione di condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/12/2024, n. 3043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3043 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EN CO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/06/2023 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere UC SE;
sentite le conclusioni del PG PIETRO MOLINO Il Proc. Gen., preso atto della rinuncia al ricorso, chiede che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato BRUNO GIUSEPPE conferma rinuncia all'impugnazione già agli atti. Penale Sent. Sez. 3 Num. 3043 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: SE UC Data Udienza: 28/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di AN NT ha proposto ricorso per cassazione il difensore avverso l'ordinanza del 6 giugno 2023 del Tribunale del riesame di Catanzaro che ha confermato la misura coercitiva del divieto di dimora nel Comune di SA CI e di LA inflitta con l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 6 aprile 2023, per la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui al capo 2) ex art. 378, comma 2, 416- bis.1 cod. pen., commesso in SA CI fino al 29 Marzo 2019. Il ricorrente ha successivamente depositato rinuncia all'impugnazione indicando che la misura cautelare è stata revocata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen., per la rinuncia all'impugnazione. Il ricorrente non va, però, condannato al pagamento delle spese della presente procedura, sussistendo l'interesse ad impugnare al momento della presentazione dell'impugnazione ed avendo rinunciato la parte alla impugnazione per una sopravvenuta carenza di interesse. Qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla declaratoria di inammissibilità non seguono né la condanna alle spese processuali né quella al pagamento della sanzione pecuniaria, non essendo configurabile un'ipotesi di soccombenza (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marinaj, Rv. 25169401 che richiama Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 20616801).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 28/11/2023.
sentite le conclusioni del PG PIETRO MOLINO Il Proc. Gen., preso atto della rinuncia al ricorso, chiede che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato BRUNO GIUSEPPE conferma rinuncia all'impugnazione già agli atti. Penale Sent. Sez. 3 Num. 3043 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: SE UC Data Udienza: 28/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di AN NT ha proposto ricorso per cassazione il difensore avverso l'ordinanza del 6 giugno 2023 del Tribunale del riesame di Catanzaro che ha confermato la misura coercitiva del divieto di dimora nel Comune di SA CI e di LA inflitta con l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 6 aprile 2023, per la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui al capo 2) ex art. 378, comma 2, 416- bis.1 cod. pen., commesso in SA CI fino al 29 Marzo 2019. Il ricorrente ha successivamente depositato rinuncia all'impugnazione indicando che la misura cautelare è stata revocata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen., per la rinuncia all'impugnazione. Il ricorrente non va, però, condannato al pagamento delle spese della presente procedura, sussistendo l'interesse ad impugnare al momento della presentazione dell'impugnazione ed avendo rinunciato la parte alla impugnazione per una sopravvenuta carenza di interesse. Qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla declaratoria di inammissibilità non seguono né la condanna alle spese processuali né quella al pagamento della sanzione pecuniaria, non essendo configurabile un'ipotesi di soccombenza (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marinaj, Rv. 25169401 che richiama Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 20616801).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 28/11/2023.