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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/02/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3143/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.11 e ss cod. proc. civ. promosso con ricorso depositato in data 02/07/2024 da:
Parte_1
con l'avv. BARZAN MICHELE
c.f.: C.F._1
contro
-contumace- CP_1
c.f.: C.F._2
Conclusioni della ricorrente:
IN VIA PRELIMINARE
- Assumere i provvedimenti indifferibili nell'interesse e per la tutela della sig.ra e Pt_1
1 dei figli minori e;
Persona_1 Persona_2 Persona_3
NEL MERITO
- Fissarsi l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice designato per il tentativo obbligatorio di conciliazione, con la presenza necessaria di un interprete e, in caso di esito negativo, assunti i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della ricorrente e dei figli minori, pronunciarsi la separazione giudiziale tra la ricorrente e il marito, alle condizioni che seguono:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. La separazione verrà
addebitata al sig. stante la violazione dell'obbligo di assistenza morale verso i Pt_2
familiari e le condotte agli stessi riservate;
2) assegnarsi la casa familiare alla sig.ra affinchè vi abiti con i tre figli;
Pt_1
3) disporsi l'affidamento super esclusivo o quanto meno esclusivo dei figli minori alla madre, con collocamento e residenza presso la stessa e con disposizioni inerenti modalità e prescrizioni delle visite con il padre, da adottarsi previa valutazione di CTU ed in forma protetta;
4) il padre concorrerà al mantenimento ordinario dei figli minori corrispondendo alla sig.ra l'importo complessivo di euro 750,00 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio), da Pt_1
versarsi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su un conto corrente le cui coordinate saranno prontamente comunicate, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
5) i genitori parteciperanno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per i figli, previamente concordate, giustificate al momento del rimborso e necessarie per la cura, l'educazione e l'istruzione degli stessi. Tali spese verranno rimborsate entro il giorno
10 di ogni mese e seguiranno il regime e l'indicazione previsti dal Protocollo di Treviso in materia, che quivi espressamente si richiama. Fermo per il resto il protocollo in uso presso
2 l'intestato Tribunale;
6) la sig.ra beneficerà in via esclusiva, ove ne abbia diritto, dell'assegno unico per Pt_1
i figli e delle detrazioni fiscali per le spese per gli stessi, non coperte dal predetto assegno;
7) spese e compenso professionali interamente rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettersi prova prova per testi ed interrogatorio formale del convenuto sui seguenti capitoli di prova, da aversi per preceduti dalla lucizione “Vero che”:
1) era solito ubriacarsi due/tre volte a settimana sia fuori che in casa;
Persona_2
2) soffre di ludopatia trascorrendo gran parte del suo tempo presso pubblici Persona_2
esercizi a giocare con slot machines, videogiochi e simili;
3) quando era ubriaco era solito aggredire la moglie e i figli verbalmente e Persona_2
fisicamente;
4) Nel marzo/aprile 2017, dopo essersi coricati per la notte, il sig. sferrava Per_2
immotivatamente un pugno in testa alla sig.ra per poi prenderla con forza alla gola Pt_1
minacciandola, così svegliando i figli che assistevano all'aggressione;
5) Nei giorni successivi all'episodio che precede la sig.ra sempre di notte, era Pt_1
nuovamente percossa dal marito;
6) Nel marzo/aprile 2017 temendo per l'incolumità propria e della prole la sig.ra si Pt_1
è trasferita con i figli a Padova prendendo in affitto una stanza da connazionali;
7) A marzo 2018, all'interno del laboratorio in Vedelago, la sig.ra è stata aggredita Pt_1
dal marito che, alterato dall'alcol, brandendo un coltello le ha sferrato dei pugni e dato degli schiaffi in testa ?
8) La sig.ra ha subito ripetute aggressioni fisiche e verbali da parte del marito anche Pt_1
in presenza dei figli minori ?
9) Nel luglio/agosto 2020, ancora di notte, la sig.ra ha subito l'ennesima violenta Pt_1
3 aggressione da parte del coniuge che la percuoteva con schiaffi e pugni;
10) I figli della coppia sono stati vittime dirette di aggressioni fisiche e verbali da parte del padre;
11) Il 16/17 maggio 2022 il sig. scoprendo che la figlia nutriva una simpatia Per_2 Per_1
per un compagno di scuola andava su tutte le furie colpendola violentemente al volto,
finanche scagliandole addosso un piatto che la colpiva;
12) Nella circostanza di cui sopra la sig.ra intervenuta in difesa della minore era a Pt_1
sua volta violentemente percossa con schiaffi e pugni dal marito;
13) A settembre/ottobre 2022 la figlia assumeva bevande alcoliche in casa così Per_1
scatenando l'ira del padre, che la schiaffeggiata al volto e sulla testa;
14) Nella circostanza di cui sopra la sig.ra interveniva in difesa della figlia venendo Pt_1
a sua volta percossa dal marito, che prendendola per i capelli le faceva sbattere ripetutamente la testa contro il muro.
15) Il 3 gennaio 2023 la sig.ra è stata nuovamente colpita dal coniuge, tanto da Pt_1
determinare la figlia presente, a chiedere aiuto al compagno di scuola , Per_1 Persona_4
che allertava i Carabinieri di ON.
16) Il 3 gennaio 2023 lei ha telefonato ai Carabinieri di ON per chiederne l'intervento presso la casa familiare della famiglia in ON Via Fonda n. 14 Per_2
poiché in tal senso richiesto dalla minore ? Per_1
15) La minore le ha confidato di aver subito dei maltrattamenti da parte del padre Per_1
consistiti, tra gli altri, in schiaffi in faccia e alla testa? CP_1
16) Le sono stati riferiti dalla stessa anche episodi di violenza sessuale?
17) Il 3 gennaio 2023 avete ricevuto una richiesta di intervento per una lite domestica a
ON in Via Fonda n. 14 ?
18) Giunti sul posto avete trovato la sig.ra con un livido sulla mano destra e graffi Pt_1
4 al collo ?
19) Nella circostanza Avete visionato due filmati ripresi dalla telecamera esterna installata sull'edificio industriale di Via Fonda a ON, sede della ditta ? Parte_3
20) Dai filmati è visibile l'aggressione subita dalla sig.ra da parte del marito il 3 Pt_1
gennaio 2023 ?
21) La sig.ra è stata presa in carico unitamente ai figli dal Servizio Sociale a seguito Pt_1
dei denunciati episodi di violenza domestica ?
22) Il padre a seguito delle denunce-querele a suo carico, si è trasferito in Cina e attualmente non è dato sapere dove si trova;
23) La sig.ra si è sempre occupata in via prevalente della gestione morale e Pt_1
materiale dei tre figli;
24) La sig.ra si è rivolta a connazionali che conoscono la lingua italiana per aiutare Pt_1
i minori con i compiti scolastici?
Si indicano a testi i sig.ri:
Dott.ssa , operatrice presso struttura socio-assistenziale “Una casa per Testimone_1
l'uomo” di ON (TV); , Ufficiale di PG operante presso Tes_2 Persona_5
Nucleo CC ON;
CC intervenuti il 3.01.2023; , residente a Persona_6
CA NE (TV); residente a [...]. Persona_7
Ci si riserva espressamente ogni eventuale replica e l'abilitazione a prova contraria, con i testi sopra indicati, una volta conosciute le istanze istruttorie di controparte.
Fatto
Con il ricorso in epigrafe riportato la ricorrente premesso di aver contratto matrimonio in
Ceregnano (RO) il 7.8.2014 con nato in [...] il [...] dalla cui unione CP_1
erano nati tre figli minorenni: (detta ) il 04.01.2008 a ON (TV), Per_1 Per_1
il 24.07.2012 in Cina e il piccolo nato il [...] a Persona_2 Persona_3
5 CA NE (TV), adiva l'intestato Ufficio rassegnando le conclusioni in premessa indicate, in particolare, faceva presente che oltre ad essere stata oggetto di violenza psicologica e fisica da parte del marito anche alla presenza dei minori, in data
6.01.23 apprendeva a seguito di uno sfogo da parte della figlia che la medesima Per_1
aveva subito abusi da parte del padre fin dal 2017 e che erano già in atto, come confermato dalla figlia, le doverose tutele giudiziarie, essendo stata avanzata dal parte della competente Procura della Repubblica, richiesta di incidente probatorio.
Per questo la deducente si determinava a sporgere, in data 8.1.2023, denuncia-querela nei confronti del marito integrata in data 20.2.2023 e l'intero nucleo veniva preso in carico dall'Ulss territorialmente competente e collocato in struttura protetta.
Il convenuto avuto contezza dell'avvio di procedimenti penali a suo carico, si rendeva irreperibile.
Con il decreto del 3.7.2024, il giudice assegnatario respingeva l'istanza ex art.473 bis 15
cpc dedotta dalla ricorrente, in quanto generica, dando atto che il convenuto si era comunque allontanato dal nucleo familiare.
All'udienza del 28.1.2025, nella contumacia di il procuratore attoreo veniva CP_2
invitato alla discussione e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Diritto
1.Separazione
La domanda di separazione giudiziale va accolta per le ragioni di cui appresso.
Poiché le parti sono nate in Cina ma residenti nel territorio nazionale, la fattispecie oggetto di causa presenta profili di transnazionalità.
Nulla quaestio in ordine alla giurisdizione del giudice italiano a conoscere della presente domanda, essendo nel territorio nazionale l'ultima residenza abituale dei coniugi e risultando la ricorrente residente in [...], sussistono, quindi, i presupposti
6 di cui all'art.3 lett. a) i) del Regolamento (UE) 2019/1111 del 25.6.2019 applicabile ratione
temporis, posto che la causa de qua è stata iscritta a ruolo successivamente all'1.8.2022,
data di entrata in vigore del predetto Regolamento
Per quanto attiene alla legge sostanziale applicabile alla fattispecie de qua, poiché il presente giudizio è stato radicato successivamente al 21.6.2012, trova applicazione il
Regolamento (UE) n.1259/2010 e in mancanza di scelta delle parti sulla legge applicabile,
la separazione è disciplinata dalla legge sostanziale italiana a mente dell'art.8 lett.a).
Ciò premesso, dalle stesse motivazioni addotte dalla ricorrente, nonché dalla condotta processuale delle parti, è emerso che la prosecuzione della convivenza dei coniugi è
divenuta intollerabile e che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi non può
essere ricostituita.
Va accolta anche la domanda di addebito nei confronti del marito, il quale avuto conoscenza dei procedimenti penali a suo carico, sia per gli asseriti abusi nei confronti della figlia minore, per i quali è stato fissato incidente probatorio, sia per le violenze perpetrate e ripetute ai danni della moglie, si è reso irreperibile.
Tutto ciò anche se a livello indiziario, pare sufficiente per ritenere che il abbia Pt_2
violato gli obblighi nascenti dal matrimonio con evidente efficacia causale.
2.Affidamento
Poiché la fattispecie presenta profili di trasnazionalità, per quanto attiene alla domanda di affidamento dei minori, certamente sussiste la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art.7 del Regolamento (UE) 2019/1111, essendo i figli residenti abitualmente in Italia;
la legge sostanziale applicabile al caso de quo è poi la legge italiana a mente dell'art.17
della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, resa esecutiva in Italia con la Legge
n.101/2015, avente decorrenza dall'1.1.2016 secondo cui l'esercizio della responsabilità
genitoriale è regolato dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore che nel caso
7 di specie è appunto lo Stato Italiano, prevalendo la predetta norma sulla disposizione interna di diritto internazionale privato di cui all'art.36 bis L.n.218/1995, così come modificato dal D.lgs.n.154/2013.
Dalle risultanze acquisite agli atti è emerso che il convenuto si è allontanato dalla casa familiare non lasciando recapito e non ha più visto i figli da tempo.
Tenuto conto della gravità della condotta a danno dei medesimi e soprattutto della figlia maggiore, si ritiene sussistano i presupposti per l'affidamento super esclusivo della prole alla madre, la quale potrà assumere tutte le decisioni di straordinaria amministrazione in tema di educazione, istruzione, salute e residenza che riguardano i figli senza il consenso del padre.
Il padre potrà vedere e stare con i figli e solo in spazio neutro, Persona_2 Persona_3
protetto con la partecipazione di un operatore qualificato dei Servizi Sociali
territorialmente competenti su ON e previo interessamento della madre, mentre viene sospeso ogni contatto anche telefonico tra il padre e la minore (detta Per_1
). Per_1
La casa coniugale va assegnata alla ricorrente affinchè la abiti con i figli.
3.Profili economici
Sotto il profilo economico, premessa l'applicazione del Regolamento (CE) n.4/2009 del
18.12.2008, va confermata la giurisdizione del giudice italiano ex art.3 lett.a) del predetto
Regolamento, nonché l'applicazione della legge sostanziale italiana, ex art.15, stesso
Regolamento che richiama il protocollo dell'Aja del 23.11.2007, avuto riguardo alla residenza del creditore alimentare, risultando i figli residenti in [...].
Tenuto conto che si sconoscono le attuali condizioni economiche del convenuto, valutato che non emergono incapacità lavorative in capo allo stesso il quale conserva l'obbligo giuridico di concorrere al mantenimento della prole di cui si sta attualmente occupando
8 integralmente la madre, ritiene il Collegio che il sig. possa e debba corrispondere Pt_2
alla moglie entro il gg.10 di ogni mese, con decorrenza da luglio 2024, l'assegno complessivo di €.750,00 ( €.250,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
In quanto affidataria esclusiva, la madre potrà beneficiare dell'intero assegno unico universale per i figli.
4.Spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)dichiara la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 CP_1
matrimonio contratto il 07/08/2014 e trascritto al n. 2, Parte I^, Anno 2014 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CEREGNANO (RO), con addebito in capo al
convenuto;
2)Affida in via super esclusiva i figli minori (detta ) nata il [...] a Per_1 Per_1
ON (TV), nato il [...] in [...] e nato il Persona_2 Persona_3
12.07.2021 a CA NE (TV), alla madre con residenza presso la stessa, la quale potrà assumere tutte le decisioni di straordinaria amministrazione in tema di educazione, istruzione, salute e residenza che riguardano i figli senza il consenso del padre.
3)Assegna la casa coniugale alla ricorrente affinchè la abiti con i figli.
4)Il padre potrà vedere e stare con i figli e solo in spazio Persona_2 Persona_3
neutro, protetto con la partecipazione di un operatore qualificato dei Servizi Sociali
9 territorialmente competenti su ON (TV) e previo interessamento della madre,
mentre viene sospeso ogni contatto anche telefonico tra il padre e la minore Per_1
(detta ). Per_1
5)Pone a carico di l'obbligo di concorrere al mantenimento della prole CP_1
mediante la corresponsione alla moglie entro il gg.10 di ogni mese, con decorrenza da luglio 2024, di un assegno mensile complessivo di €.750,00 (€.250,00 per ciascun
figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese
straordinarie, come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
6)Condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida nella somma di €.3.000,00 per compenso professionale oltre spese generali, Iva e cpa se dovuti per legge.
-Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 25/02/2025.
Il Presidente rel-est
Dott. Daniela Ronzani
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