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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 19/11/2025, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1206/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa NA TA all'udienza di discussione del 18/11/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 1206/2022 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. ORLACCHIO ANTONIO, giusta Parte_1 procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore
-contumace-
E CONTRO
in persona del Dirigente Scolastico pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dal Dirigente Scolastico dr.ssa DI VEROLI PAOLA,
-resistente-
avente ad oggetto: infortunio sul lavoro;
responsabilità; liquidazione del danno dando lettura dei seguenti
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della
“ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n.
27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n.
12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. La domanda attorea inizialmente instaurata davanti al Giudice civile e poi rimessa davanti al Giudice del Lavoro – avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del nonché del nella Controparte_1 Controparte_2 causazione dell'infortunio di cui è causa e, per effetto, la condanna dei convenuti al risarcimento del danno biologico/differenziale subito quantificato in €90.546,54 nonché al rimborso delle spese mediche – è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esplicitate.
In disparte la confusionarietà con cui l'atto introduttivo è stato confezionato e valorizzando l'esame complessivo delle deduzioni ivi profuse oltre quanto anche ritenuto nell'ordinanza emessa dal Tribunale civile in data 5.4.2022, la domanda giudiziale avanzata dal ricorrente, avuto riguardo al petitum mediato ed immediato, deve senz'altro qualificarsi quale azione volta all'accertamento della contrattuale responsabilità del datore di lavoro con conseguente domanda risarcitoria fatta valere nei suoi confronti a titolo di danno biologico differenziale ai sensi dell'art. 2087 c.c.
3. Sull'infortunio del 7.02.2014 e sulla ricostruzione fattuale dedotta dalle parti
2 Il ricorrente , premesso di essere occupato presso il Parte_1 Controparte_2 di Latina in qualità di collaboratore scolastico, ha dedotto che il 7.2.2014, mentre
[...] percorreva in discesa le scale interne dell'istituto Scolastico, cadeva rovinosamente a terra a causa dell'assenza di idonea fascia antiscivolo su una parte dei gradini, procurandosi la frattura composta IX costa destra e contusione della spalla.
Nel costituirsi in giudizio il (d'ora in poi solo ) ha Controparte_2 CP_2 contestato la domanda attorea evidenziando da un lato che, dalle foto scattate subito dopo l'infortunio, le scale dell'edificio scolastico risultavano regolarmente dotate di strisce antiscivolo e, dall'altro, rappresentando la contraddizione tra quanto dedotto dal ricorrente nella missiva del 10.02.2014 e nella segnalazione dell'infortunio in cui allegava di aver preso l'equilibrio e quando invece lamentato con l'odierno ricorso in relazione alla causa dello stesso.
Il è invece rimasto contumace. CP_1
Ciò premesso e prima di passare in rassegna, nella presente sede, le risultanze istruttorie si ritiene opportuno richiamare i principi normativi e di diritto in materia di obblighi di sicurezza.
4. Occorre ricordare che, per consolidato orientamento di legittimità, l'art. 2087 c.c., non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità contrattuale del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento.
E' altresì univoco l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno,
l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso di causalità tra l'una e l'altra, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (ex multis:
Cass. Sez. Lav., 24 agosto 2023, n. 25217)
Allegare e provare la nocività dell'ambiente di lavoro significa che dalla fonte dell'obbligo altrui che il creditore di sicurezza invoca deve scaturire l'indicazione del comportamento che il debitore avrebbe dovuto tenere, nel senso che dalla descrizione del fatto materiale deve quanto meno potersi evincere una condotta del datore contraria o a misure di sicurezza espressamente imposte da una disposizione normativa che le individua concretamente
3 ovvero a misure di sicurezza che, sebbene non individuate specificamente da una norma, siano comunque rinvenibili nel sistema dell'art. 2087 c.c..
In altri termini, mentre il lavoratore deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno ed il nesso causale di questo con la prestazione, il datore è tenuto a dimostrare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno.
L'oggetto sostanziale dell'onere della prova a carico del datore è quindi assai ampio, posto che esso attiene al rispetto di tutte le prescrizioni specificamente dettate dalla legge, oltre che a quelle suggerite dalla esperienza, dall'evoluzione tecnica e dalla specificità del caso concreto. Si tratta anzitutto della valutazione dei rischi, dell'organizzazione dell'apparato di sicurezza, dell'informazione, della formazione, dell'addestramento dei lavoratori, dell'adozione di tutte le misure prescritte, della vigilanza per come partitamente delineate nel citato Tu n. 81/2008.
La responsabilità del datore discende, dunque, pur sempre dalla violazione di regole a contenuto cautelare e non si potrà automaticamente desumere l'inadeguatezza delle misure di protezione adottate per il solo fatto che si sia verificato il danno. Certamente, il verificarsi dell'infortunio o della malattia non implica necessariamente la colpa (la violazione del TU 81/2008 o dell'art. 2087 c.c.), ma semplicemente lo fa presumere di tale violazione il datore non risponde solo se prova di aver adempiuto, ossia di aver adottato tutte le misure prescritte.
Il datore non è responsabile solo nel caso di comportamento abnorme del lavoratore, inimmaginabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute.
Un comportamento, quindi, che deve “essere frutto di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella legata all'attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell'evento dannoso”
(Cass. ord. n. 25313/2024).
Pur con i limiti derivanti dalla esigibilità del comportamento datoriale e dagli oneri di allegazione della violazione sopra indicati, l'art. 2087 c.c. costituisce una norma di chiusura del sistema antinfortunistico che fa obbligo al datore di lavoro di adottare sul luogo di lavoro tutte le misure idonee ad assicurare la tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro, in relazione allo specifico tipo di attività esercitata, anche al di là delle particolari misure tassativamente imposte dalle varie leggi speciali sulla
4 prevenzione degli infortuni. La disposizione, nella sua onnicomprensività ed elasticità, è idonea ad assicurare adeguato presidio alla "integrità fisica" ed alla "personalità morale" del prestatore di lavoro, qualificando la condotta offensiva non in base al suo contenuto, ma in considerazione del bene protetto.
5. Sulle risultanze istruttorie
5.1 Alla luce dei sopra esposti principi di diritto devono analizzarsi le risultanze istruttorie assunte al processo.
In via preliminare occorre subito osservare che è pacifico che il sig. , il 7.2.2014 Pt_1 nello svolgimento delle sue mansioni, sia caduto dalle scale interne del Liceo e che l' CP_3 ha riconosciuto in suo favore un indennizzo nella misura dell'8% per danno biologico (cfr doc in atti)
5.2 Ciò posto, la ricostruzione fattuale offerta dal ricorrente in ordine alla dinamica dell'infortunio risulta confermata dalle dichiarazioni testimoniali.
I testi escussi - sig.ra e sig.ra - entrambe presenti al Testimone_1 Testimone_2 momento dell'accaduto quali, rispettivamente, alunna e docente-, hanno chiarito con dettaglio e precisione che il ricorrente quel giorno di febbraio 2014 era intento a scendere la rampa di scale che dal primo piano portava al piano terra del;
che scendeva sul lato CP_2 del muro perché contemporaneamente c'erano degli alunni che salivano la stessa rampa lato corrimano;
che sulla rampa in questione “c'erano le fasce antiscivolo ma erano consumate
e in alcune parti anche mancanti”; che “le bande erano consumate o parziali” e “quasi tutte deteriorate”.
Sul punto la teste ha ulteriormente specificato che: “Ricordo che in quel periodo le Tes_1 bande antiscivolo sulle scale in molti punti erano usurate e ricordo che erano pericolose anche per noi studenti. Ricordo che proprio in virtù dell'assenza di queste bande antiscivolo vi furono varie cadute da parte di altri studenti, non so se anche docenti caddero, ricordo tuttavia che lo stesso ricorrente nella sua qualità di collaboratore scolastico diceva a noi di stare attenti a scendere e salire le scale proprio a causa dell'usura delle bande antiscivolo sui gradini.”
La teste ha altresì precisato che “Sulla rampa di scale c'erano le fasce antiscivolo, Tes_2 ma erano consumate e in alcune parti anche mancanti. Ciò era normale in quanto il punto in cui è caduto il ricorrente era di passaggio per chiunque entrasse o uscisse dalla scuola, infatti, ai piedi della rampa di scale, c'era l'ingresso principale che era al piano terra.
5 Ricordo che al piano terra c'era la palestra, il teatro, l'ingresso e poi la rampa di scale che portava agli uffici e alle varie classi. Ribadisco che le bande erano consumate o parziali”.
La dinamica così come descritta e la collocazione della caduta del sulla rampa di Pt_1 scale che conduce al piano terra appare adeguatamente acclarata.
5.3 Dall'esame complessivo delle dichiarazioni testimoniali rese non emergono le contraddizioni evidenziate dalla difesa del . CP_2
Invero, sul punto la teste ha affermato che: “io e la mia compagna di classe Tes_1 eravamo al piano terra per prendere le bibite alla macchinetta mentre l'intera classe saliva verso il primo piano per recarsi ai laboratori. Noi ci trovavamo sulla prima rampa lato corrimano e vedemmo che il collaboratore cadeva verso di noi venendoci addosso e colpendoci lievemente”; mentre la teste ha riferito: “Io ero presente all'evento e mi Tes_2 trovavo al pian terreno, quasi ai piedi della rampa delle scale. Il sig. è caduto a Pt_1 metà della rampa di scale;
si trovava dalla parte del muro dove non c'era il corrimano perché, se non ricordo male, c'erano degli alunni che stavano salendo la rampa lato corrimano.
Lo stesso ricorrente in sede di libero interrogatorio ha chiarito che “nell'atto di scendere verso il piano terra sono scivolato nel percorrere l'ultima rampa, ricordo che mentre scendevo, contestualmente, saliva la rampa di scale una scolaresca con delle docenti sul lato dove vi è il corrimano;
io, invece, scendevo la rampa dal lato esterno adiacente al muro.”
Appare quindi adeguatamente e obiettivamente accertato che il sia caduto mentre Pt_1 scendeva la rampa di scale che conduce al piano terra.
Le predette testimoni, inoltre, rispetto alla documentazione fotografica allegata dal CP_2 circa lo stato della rampa e delle bande antiscivolo all'epoca dell'infortunio hanno chiarito che “Riconosco le scale della scuola, ma all'epoca dell'infortunio ricordo, anche se sono passati tanti anni, che le bande antiscivolo erano formate da una striscia unica continua e non separata come quelle indicate nella foto, inoltre preciso che il ricorrente scivolò con ogni probabilità dai primi gradini della rampa che si vede in primo piano nella foto e arrivò giù mentre noi salivamo la prima rampa che si intravede nella foto.” (cfr dichiarazione testimoniale del 28.5.2024) e che “le fasce antiscivolo posizionate Tes_1 sui gradini non erano a doppia banda discontinua come indicato nella foto, bensì erano ad un'unica fascia continua. La teste afferma che: “non posso dire se le fasce mostrate in foto
6 siano state apposte in epoca successiva, come a me pare” (cfr dichiarazione testimoniale del 4.2.2025). Tes_2
L'incertezza in ordine alla collocazione del al momento della caduta -ovvero se Pt_1 fosse scivolato sui gradini della rampa del primo piano o invece su quelli della rampa che conduce al piano terra – (nonostante quanto dedotto dalla difesa del ) è solo apparente CP_2 dovendosi rilevare – con valenza probatoria assorbente - che le testimoni hanno entrambe dichiarato che le bande antiscivolo dove era caduto il erano ad unica fascia e non a Pt_1 banda discontinua come quelle di cui alla foto allegata dal alla memoria difensiva e CP_2 che pacificamente erano apposte sulla rampa del piano primo.
Deve ritenersi allora provata la circostanza che all'epoca dell'infortunio per cui è causa, le bande antiscivolo collocate sulle rampe di scale interne dell' ove è avvenuta la CP_4 caduta del ricorrente fossero usurate e addirittura mancanti in alcune parti.
5.4 In definitiva deve ritersi accertata con sufficiente chiarezza la dinamica della caduta del e dimostrato il nesso causale tra l'accertata nocività dell'ambiente di lavoro Pt_1 determinata dal deterioramento delle bande antiscivolo sulle scale della rampa che conduce al piano terra e il danno riportato dal ricorrente
Al datore di lavoro deve dunque rimproverarsi di non aver adempiuto all'obbligo di protezione scaturente dalle condizioni dell'ambiente di lavoro in cui ha occupato il Cont ricorrente: il è infatti rimasto contumace mentre il costituito in giudizio non ha CP_2 allegato né chiesto di provare che, all'epoca dell'infortunio, le bande antiscivolo collocate sulla rampa che conduce al piano terra, fossero in uno stato di integrale conservazione.
5.5. Alla luce delle sopra espresse considerazioni, la condotta omissiva posta in essere dalla amministrazione scolastica appare quindi obiettivamente violativa delle norme in materia di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c. e si pone senza dubbio quale antecedente causale determinativo dell'evento infortunistico.
In definitiva, il ed il sono Controparte_1 CP_2 solidalmente responsabili per l'infortunio occorso al ricorrente e, pertanto, sono tenute a ristorare il sig. di tutti i c.d. danni conseguenza, derivanti dall'evento infortunistico, Pt_1 nella componente differenziale quantitativa (rispetto al danno biologico indennizzato dall' ) CP_3
6. Sul danno differenziale
7 6.1 Come noto, la categoria del danno biologico differenziale trova fondamento nella formulazione dell'art. 13 d.lgs. 38/00 che non definisce il danno globale alla persona, ma introduce esclusivamente la definizione di danno biologico coperto dall' fondata sugli CP_3 elementi identificativi espressamente indicati ossia la sussistenza di una lesione all'integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico legale secondo le ricadute di effetti dinamico relazionali di un uomo medio (in tal senso da ultimo Cass. 12326/09).
L'assenza di riconducibilità della definizione di cui all'art. 13 citato -peraltro espressa in termini di indennizzo- a tutto il c.d. danno non patrimoniale lascia spazio alla possibilità che al soggetto residui la lesione di interessi della persona diversi da quelli espressamente indicati dalla norma.
Può trattarsi di danni o meglio di voci di danno che risultano risarcibili secondo le comuni regole dettate dall'art. 1218 c.c. definite quali danni complementari non riconducibili alla copertura assicurativa obbligatoria, quali ad esempio il danno biologico da invalidità temporanea, il danno morale, il danno tanatologico, il danno proprio dei congiunti o danni differenziali quantitativi correlati essenzialmente alla minor quantificazione economica del danno da invalidità permanente operata dalle tabelle del 2000 rispetto a quella CP_3 operata dalle tabelle create ed applicate dalla giurisprudenza in materia di responsabilità civile, che costituiscono, ormai, diritto vivente.
E' perciò ben possibile che l'indennizzo erogato o erogabile dall' non ristori l'integrale CP_3 danno subito dall'assicurato/danneggiato il quale ha quindi la possibilità di ottenere l'integrale ristoro del maggior danno subito quantificato secondo i criteri civilistici.
Pertanto, in assenza di definizioni normative, il danno differenziale può essere genericamente definito come quel danno risultante dalla “differenza” tra quanto a carico dell' , quale indennizzo, e quanto dovuto a titolo di risarcimento, che resta, alle CP_4 condizioni e nei limiti di cui all'art. 10, a carico del datore di lavoro.
6.2 In particolare, la regola dell'esonero da responsabilità dettata dal D.P.R. 1124/65 disciplina due diversi ambiti (e concetti) di esonero:
1) un esonero totale, configurabile in base ai principi generali, quando non sussiste affatto responsabilità del datore di lavoro ex 2087 c.c., 43 c.p.;
2) un esonero cd. parziale, quello disciplinato dall'art. 10 del D.P.R. cit., che fonda la responsabilità del datore di lavoro, anche quando sussista il titolo ex 2087 c.c., e 43 c.p., per il solo danno differenziale.
8 Ne segue, come logico corollario, che, anche quando si faccia luogo a risarcimento, cioè quando in capo al datore di lavoro si configuri la responsabilità per reato procedibile d'ufficio, l'esonero opererà sia pure parzialmente, e il datore potrà rispondere solo per la differenza, dovendo la restante parte, coperta dall'esonero (parziale), costituire oggetto dell'obbligazione indennitaria a carico dell' , che poi (eventualmente e con le CP_3 modalità procedimentali ivi previste, ad ulteriore garanzia del datore di lavoro) recupererà in regresso.
In altre parole, l'eventuale condanna del datore di lavoro, in relazione all'azione di risarcimento del danno differenziale, potrà riguardare solo la parte non coperta dalla prestazione assicurativa, dovendo dunque essere preventivamente dedotta la somma, liquidata o liquidabile, a carico dell' . CP_4
Anche recentemente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12041/2020 ha ribadito che l'assicurazione pubblica costruisce per il datore di lavoro uno schermo che si oppone, sempre e comunque, al lavoratore, il quale non potrà mai pretendere dall'imprenditore il risarcimento integrale del danno, potendo questi eccepirgli l'operatività dell'esonero, rilevabile anche ex officio dal giudice e finanche se l' non abbia corrisposto CP_3
l'indennizzo (negli stessi termini Cass. n. 9166/17).
La giurisprudenza univoca della Corte di cassazione, come già detto, non dubita ormai della sussistenza della categoria del danno differenziale ed anzi ha affermato la coesistenza tra l'istituto dell'indennizzo ex art 13 d.lgs. n. 38/2000 ed il risarcimento del danno biologico secondo i criteri civilistici evidenziando le considerevoli diversità – anche sul piano strutturale - tra l'indennizzo erogato dall' all'assicurato ed il risarcimento del danno CP_3 che attiene al diverso rapporto tra il lavoratore ed il suo datore di lavoro (cfr. Cass. n.
777/2015 cit. ; Cass. n. 18469/2012 cit. )
Il risarcimento, infatti, ha lo scopo di ristorare il danno provocato da una condotta colposa o dolosa;
essa presuppone la prova della condotta, dell'elemento soggettivo (oltre che ovviamente del danno e del nesso causale) e deve garantire il ristoro integrale, trovando limite nella sola parte di danno che è addebitabile alla colpa del danneggiato. L'indennizzo, invece, previsto nel sistema di assicurazione obbligatoria da infortuni sul lavoro è corrisposto solo allorchè il danno sia conseguenza di evento avente origine in causa violenta e accaduto in occasione di lavoro, senza che sul suo riconoscimento incidano né la colpa del datore di lavoro né la colpa del lavoratore (con il solo limite del rischio elettivo).
9 Diversa è, infatti, la legittimazione costituzionale dei due sistemi: quello indennitario si fonda sull'art. 38 Cost., che impone di garantire ai lavoratori colpiti da eventi lesivi causati dall'attività lavorativa mezzi adeguati alle esigenze di vita;
quello risarcitorio sull'art. 32
Cost. e alle esigenze di piena ed integrale tutela del diritto alla salute;
pertanto, la norma previdenziale prevede la corresponsione di un minimum sociale garantito nelle ipotesi in cui non sia ravvisabile la colpa di alcuno;
per questo motivo attraverso la copertura sociale si indennizza, ma non si risarcisce integralmente.
Conferma dell'assunto dell'ontologica differenza tra risarcimento ed indennizzo viene anche dal raffronto tra le tabelle introdotte dal DM 12.7.00 ex art. 13 d. lgs. n. 38/2000 per l'indennizzo previsto a partire dal 6% e le tabelle delle micropermanenti (invalidità CP_3 comprese tra l'1 e il 9%) nell'ambito della responsabilità civile per circolazione stradale, ex d. lgs. 209/2005.
Se entrambe le norme di riferimento (art. 13 d. lgs. n. 38/00 e art. 139, comma 2, d. lgs,
209/05) sostanzialmente dettano la stessa definizione del danno biologico - quale lesione dell'integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico legale della persona indipendente dalla capacità di produzione del reddito - tuttavia, il raffronto dei valori attribuiti ai punti di invalidità evidenzia come per il “risarcimento” le tabelle delle micropermanenti del sistema di assicurazione per responsabilità civile automobilistica prevedano somme sensibilmente più alte di quelle previste dalle tabelle , con CP_3 liquidazioni superiori a parità di età e di invalidità, e via via proporzionalmente più elevate.
E' pertanto escluso anche il pericolo di duplicazione dei risarcimenti in quanto la liquidazione dell' è limitata alla lesione dell'integrità psicofisica sulla base di CP_3 parametri indennitari, residuando quindi una differenza sia quantitativa che qualitativa del danno risarcibile.
Infatti, in base al citato sistema, il risarcimento è commisurato all'esatta misura del danno, mentre l'indennizzo non copre necessariamente tutte le voci di danno eventualmente scaturite dall'evento.
6.3. Costituisce ormai approdo pacifico della Suprema Corte che <In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. CP_3
n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve
10 procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall secondo il CP_3 criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata CP_3 alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; (indenn per inabil assoluta inail e quota di d. patrim nella rendita) successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita CP_3 destinata a ristorare il danno biologico permanente.>> (Cass. 9112/2019 est. Boghetic)
6.4. Inoltre la giurisprudenza di legittimità ha a più riprese chiarito che il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria dal punto di vista giuridico ma non fenomenologico;
con la conseguenza che il giudice nella liquidazione del danno deve esaminare tutte le conseguenze dannose dell'illecito senza, tuttavia, attribuire nomi diversi ai pregiudizi identici, procedendo, sul piano istruttorio, ad un articolato ed approfondito accertamento che lasci spazio anche al fatto notorio e a presunzioni senza, tuttavia, automatismi risarcitori, con la conseguenza che il danno alla salute standard è personalizzabile in presenza di conseguenze dannose del tutto peculiari ed anomale e sicuramente va risarcito oltre al danno biologico il pregiudizio comunque non patrimoniale definibile d. morale ( rappresentato dalla disperazione, paura, vergogna, dolore dell'animo) sempre che sia raggiunta la prova all'esito di adeguata istruttoria.
Pertanto, laddove siano allegati specifici pregiudizi alla vita di relazione che esulino la previsione standardizzata delle tabelle (in cui già è considerata la componente dinamico- relazionale) e sia fornita la adeguata prova, il giudice potrà procedere alla personalizzazione del danno biologico, nonché, al risarcimento del danno morale.
Con riferimento al danno morale, di lampante chiarezza risulta la pronuncia resa dalla
Cassazione con sent. n. 7766/2016, nel cui percorso motivazionale la Suprema Corte traccia una linea netta tra la c.d. personalizzazione del danno biologico standard ed il danno morale affermando che “ogni vulnus arrecato ad un interesse tutelato dalla Carta costituzionale si caratterizza, pertanto, per la sua doppia dimensione del danno relazione/proiezione esterna dell'essere e del danno morale/interiorizzazione intimistica della sofferenza (…).
Ogni individuo è, al tempo stesso, in relazione con sé stesso ed in rapporto con tutto ciò
11 che rappresenta altro da sé, secondo dinamiche differenziate atteso che un evento destinato ad incidere sulla vita di un soggetto può cagionarne conseguenze sia di tipo interiore sia di tipo relazionale che non possono essere standardizzate con la conseguenza che il compito del giudice civile è proprio quello di individuare nella narrazione cartacea la realtà umana.”
Recentemente, la Corte di Cassazione con sentenza n. 5612/2025 – richiamando anche
Cass. n. 20661/2024) – ha ribadito come la modalità di liquidazione del danno morale come frazione quantitativa del danno biologico abbia ricevuto una sua specifica consacrazione a livello legislativo, segnatamente attraverso il riconoscimento contenuto nell'art. 138 del
D.Lgs. n. 209/2005 (c.d. codice delle assicurazioni private); in tal senso, mentre il danno morale mantiene in toto la propria autonomia e non è conglobabile nel danno biologico
(trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi: v., in tal senso, Cass. n. 28989 del 2019), la stessa liquidazione del danno morale conserva una sua piena autonomia rispetto alla precedente personalizzazione del danno biologico, atteso che tale personalizzazione risulta specificamente disciplinata in via normativa (art. 138, co. 3 c.d.a.).
E' stato quindi osservato che da questo punto di vista, il legislatore, ha riaffermato la necessità che la liquidazione di tale (autonomo) danno morale (di natura meramente interiore) non rimanga del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne l'insorgenza, ritenendo ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato.
E' del resto principio consolidato quello che non vi sono “ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere (ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita), ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito;
del resto, alla base del parametro standard di valutazione che è alla base del sistema delle tabelle per la liquidazione del danno alla salute, altro non v'è se non un ragionamento presuntivo fondato sulla massima di
12 esperienza per la quale ad un certo tipo di lesione corrispondono, secondo l'id quod plerumque accidit, determinate menomazioni dinamico-relazionali, per cosi' dire, ordinarie
(cfr. Cass. n. 19922 del 2023); così, allo stesso modo, un attendibile criterio logico- presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute (cosi' come di qualsiasi altra vicenda lesiva di un valore/interesse della persona costituzionalmente tutelato: Corte costituzionale n. 233 del 2003) è quella della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa (cfr. Cass. n. 25164 del
2020)” (cfr in termini Cass. cit. n. 5612/2025 relatore dott. Amendola)
6.5 Infine è necessario ricordare, secondo i principi generali in materia di allegazione e prova del danno, che chi agisce per ottenere il danno differenziale (nella forma di danno differenziale quantitativo ovvero di danno complementare) ha l'onere di argomentarne l'esistenza in concreto e di renderlo astrattamente apprezzabile.
Se l'esistenza di un danno differenziale quantitativo può scaturire, a monte, da una diversa percentuale di menomazione accertata attraverso le tabelle civili comuni rispetto alle tabelle assicurative, le ulteriori voci di danno c.d. complementare richiedono, invece, una idonea allegazione e prova da parte del soggetto che ne invoca il risarcimento.
6.6 La pregnanza degli oneri assertivi in subiecta materia è innegabile, proprio con riguardo al canone sovrano dell'effettività del danno, criterio sia funzionale alla personalizzazione della misura riparatoria, sia idoneo a scongiurare la possibile overcompensation.
Come definitivamente chiarito dalla Cass.SU. 26972/2008 nell'unitarietà del danno alla persona, il nomen di danno biologico assume una portata omnicomprensiva, assorbendo potenzialmente, come sue componenti intrinseche, ciò che è stato qualificato come danno morale ed esistenziale. Per conseguenza, ogni verifica sull'oggetto dell'assicurazione deve oggi essere svincolata da richiami meramente nominalistici e va impostata in base all'esatta individuazione, in concreto, dell'interesse leso rispetto al valore uomo.
6.7 In materia di risarcimento del danno non è superfluo richiamare i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da
13 inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità, il c.d. danno conseguenza (cfr. Cass. sez. III,
03/12/2015, n. 24632).
Pacifico risulta, tutt'oggi, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto:
«Nella responsabilità contrattuale, non diversamente dalla responsabilità aquiliana, spetta al danneggiato fornire la prova sia dell'esistenza del danno lamentato, sia della sua riconducibilità al fatto (e quindi all'inadempimento) del debitore. L'art. 1218 c.c., se pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non agevola la posizione del danneggiato, per quanto attiene all'onere di provare l'effettiva esistenza del danno derivante dall'inadempimento, onere che non è diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale» (Cass. civ., 10 ottobre 2007 n. 21140;
Cass. civ., 18 marzo 2005, n. 5960).
In tema di azione di danni, il diritto al risarcimento nasce con il verificarsi di un pregiudizio effettivo e reale che incida sulla sfera patrimoniale o non patrimoniale del danneggiato il quale ha l'onere di provare in termini concreti il danno subito. Nel vigente ordinamento, difatti, il diritto al risarcimento del danno non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso.
Il risarcimento del danno patrimoniale richiede, sia esso derivante da fatto illecito extracontrattuale che da responsabilità contrattuale, che il soggetto che asserisce di aver subito un danno ne fornisca la prova sia con riferimento al danno-evento che con riguardo al danno-conseguenza; in particolare, le conseguenze economiche derivanti dall'evento di danno (c.d. danno conseguenza) devono essere oggetto di allegazione e prova da parte del danneggiato, il quale ha la possibilità di avvalersi non soltanto degli ordinari mezzi di prova ma anche delle presunzioni semplici previste dal codice civile (art. 2727 e 2729 c.c.); in relazione poi alla tipologia del pregiudizio economico subito (in termini di danno emergente e lucro cessante) sarà possibile regolare in maniera diversificata l'onere probatorio.
Con riferimento poi al danno non patrimoniale da lesione di diritti fondamentali, la giurisprudenza ha costantemente ribadito che trattasi di danno-conseguenza che richiede la specifica prova da parte di chi ne invoca il risarcimento e ciò in quanto il danno non patrimoniale non può mai ritenersi in re ipsa, ma deve essere debitamente allegato e provato da chi lo invoca, non risultando ammissibile una richiesta risarcitoria richiamando
14 voci di danno esistenziale ovvero morale senza dimostrare i pregiudizi concretamente subiti
(in tal senso Cass., sez. III, 30 settembre 2014 n. 20558; id., 19 luglio 2018 n. 19137).
7. Le voci di danno richieste in ricorso
Parte ricorrente ha rivendicato esclusivamente il risarcimento del danno biologico differenziale. Ritiene il Tribunale che nell'ambito delle voci di danno rivendicate in ricorso non sia compresa la domanda al rimborso delle spese mediche sostenute -giacchè tale richiesta risulta indicata in termini piuttosto aleatori (oltre che francamente inammissibili) e priva di qualunque supporto documentale
8. Le risultanze della CTU medico-legale
È stata espletata consulenza medico legale, nel corso della quale sono state approfondite le conseguenze sullo stato di salute del ricorrente derivanti dall'evento infortunistico.
In risposta ai quesiti postigli, il consulente, dott. ha in primo luogo Persona_1 verificato l'entità e la misura delle lesioni subite dal periziando, in connessione causale con l'infortunio del 7.2.2014, rilevando che il sig : Pt_1
“a) presenta una limitazione nell'articolarità di spalla, associata a sintomatologia dolorosa, quest'ultima presente anche a carico del torace alla palpazione bimanuale. Non presenta, né riferisce, né è stato documentato in atti, alcun deficit di natura neuropsichica, come invece dedotto nella relazione di CTP depositata in atti a firma del Dott. Per_2
b) Dimostrato appare il nesso causale fra cause/circostanze e lesioni, consistenti in frattura composta IX costa destra, frattura endospongiosa della testa omerale destra;
dimostrato appare il nesso causale fra le lesioni riconosciute e le menomazioni a carico di spalla destra e torace.
c) Sono state documentate alterazioni a carico della spalla destra riconducibili a patologia degenerativa preesistente e inquadrabili come concausa di menomazione.
d) Il periodo di ITA è valutabile in giorni 30. I postumi realizzano un danno biologico permanente complessivamente valutabile nella misura dell'8%, il cui consolidamento - per caratteristiche qualitative e quantitative- è possibile far risalire con criterio di ragionevole probabilità a giugno 2014 (cfr. certificato ortopedico del 09/06/2014).
In definitiva, le valutazioni espresse dal CTU – non contestate dalle parti - risultano congruamente motivate e prive di vizi logici e possono, pertanto, essere poste a base della decisione.
15
9. Sulla quantificazione del danno non patrimoniale
9.1 Una volta ritenuta, per le complessive ragioni esposte, l'astratta risarcibilità del danno biologico differenziale rispetto a quello indennizzato dall' , residua il problema della CP_3 quantificazione che deve essere calcolata tenuto conto dalla differenza tra l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno biologico calcolato sulle tabelle civilistiche e quanto percepito dall' , sempre a titolo di danno biologico, nell'importo di €6.051,85 in virtù CP_3 dell'inabilità riconosciuta dall' nella misura dell'8% (cfr. provvedimento del CP_4 CP_3
13.02.2015 depositato in atti )
Nel caso in esame il CTU ha concluso per un danno biologico nella misura dell'8%.
9.2 Per la determinazione del danno non patrimoniale civilisticamente liquidabile, si assumono quale parametro le tabelle Milanesi che, a partire dalla sentenza della S.C. c.d. la n. 12408/2011, (conf. Cass. 27562/2017) sono state considerate criterio Pt_2 paranormativo di equità ex art. 1226 c.c. per la liquidazione del danno non patrimoniale.
Poiché il danno da liquidare è quello cd. differenziale (ovvero quello che eccede le indennità di cui all'art. 66 T.U. 1124/1965, oggi sostituite dalle prestazioni ex D. Lgs.
38/2000 per esplicita previsione dell'art. 13 del D. Lgs. stesso) e l'indennizzo non è CP_3 limitato al solo danno biologico in senso stretto, onde evitare indebite riduzioni e/o locupletazioni del risarcimento spettante al lavoratore (che deve essere sempre effettivo ed integrale), occorre procedere - ai soli fini della presente liquidazione - al confronto tra poste omogenee (cfr. Cass. n. 13222/2015; Cass. 13645/2019; Cass. 9912/2019) ed allo
“scorporo” dal danno non patrimoniale, considerato nella sua interezza, delle sue diverse componenti.
9.3 Si deve, quindi, in primo luogo considerare, ai fini della determinazione del cd. danno differenziale, il danno biologico in senso stretto (lesione dell'integrità psico-fisica in senso proprio): esso, avuto riguardo all'età che il ricorrente aveva all'epoca dell'infortunio
(48 anni) ammonta, all'attualità ad €13.856,00 (8%), importo determinato moltiplicando il valore stabilito dalle tabelle del Tribunale di Milano del 2024 in relazione al punto corrispondente ad un uomo di 48 anni per la percentuale dell'invalidità accertata, con applicazione del relativo demoltiplicatore.
Per tale voce di danno non compete alcun incremento a titolo di personalizzazione, non avendo parte ricorrente assolto agli oneri su di sé incombenti circa la dimostrazione della tipologia ed entità del danno danno-conseguenza patito: «Una lesione alla salute può
16 comportare conseguenze diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due fattispecie: conseguenze comuni a tutte le persone che hanno patìto quel tipo di lesione e conseguenze peculiari, che hanno provocato un danno diverso e maggiore rispetto alla normalità dei casi. Entrambe le ipotesi rientrano nel danno non patrimoniale, ma mentre le prime presuppongono la semplice prova del danno, le seconde esigono la dimostrazione del maggior pregiudizio sofferto. Dunque, le conseguenze "generali" ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patìto il medesimo tipo di lesione non giustificano alcun aumento del risarcimento, mentre le conseguenze della menomazione che non sono comuni, ma sono state patìte solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico.» (cfr. App. Firenze, 16.8.2023, n. 1731).
In altre parole, alla luce di tali principi giurisprudenziali, nessun aumento personalizzato è dovuto in favore del ricorrente, non avendo questi dimostrato, né tantomeno allegato, la sussistenza di conseguenze peculiari, ulteriori e diverse rispetto a quelle ordinarie, tali da distinguere lo specifico episodio dalla generalità dei casi e da giustificare quindi il discostamento, in aumento, dalla misura standard già valutata nell'ambito del danno biologico ordinario.
9.4 In relazione al danno da invalidità temporanea, le Tabelle 2024 del Tribunale di
Milano indicano il valore monetario complessivo di liquidazione del danno (nella duplice componente del danno biologico/dinamico-relazionale e del danno da sofferenza soggettiva) per un giorno di inabilità assoluta in euro € 115,00.
Ne consegue, in considerazione delle risultanze dell'accertamento peritale, che deve essere riconosciuta al ricorrente €3.450,00 danno per invalidità temporanea (n. 30 giorni di invalidità assoluta x € 115 giornaliere)
Come risulta dalla documentazione prodotta, l' ha liquidato in favore del CP_3 Pt_1
l'indennizzo in conto capitale di €6.051,85 per il solo danno biologico secco riconosciuto in via amministrativa nella misura dell'8%, mentre nulla ha versato a titolo di indennità temporanea risultando il ricorrente dipendente di una pubblica amministrazione (cfr. prospetto del 13.2.2015 allegato alle note del ricorrente del 24.5.2024) CP_3
Effettuando il confronto tra poste omogenee, detraendo da quanto dovuto a titolo di danno biologico civilistico l'importo liquidato quale danno biologico dall' , emerge che nel CP_3 caso in esame residua un danno biologico differenziale pari ad € 7.804,15 [13.856,00 –
6.051,85]
17 9.5 Il danno non patrimoniale dovuto dalle parti convenute in solido tra loro, in favore del
Sig è dunque pari a €7.804,15 a titolo di danno biologico + € 3.450,00 a titolo di Pt_1 danno biologico temporaneo, per un totale di €11.254,15 oltre interessi legali successivi alla presente sentenza
10. Le spese processuali
Le spese di lite – liquidate come in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dal D.M.
n. 55 del 2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa (€5201/€26.000) e con applicazione dei valori tariffari medi secondo le Cont fasi in cui il giudizio si è svolto - seguono la soccombenza e vanno poste a carico del e del in solido tra loro. Controparte_2
Le spese di consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto, sono parimenti poste definitivamente a carico delle predette parti convenute
PQM
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso dichiara la responsabilità del Controparte_1
e del nella causazione dell'infortunio occorso in
[...] Controparte_2 data 7.02.2014 al sig. e, per l'effetto, condanna le predette parti convenute, in solido Pt_1 tra loro, al risarcimento del danno per le voci indicate in motivazione, della somma complessiva di €11.254,15 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali decorrenti dalla data della sentenza al saldo effettivo;
2) condanna il ed il in Controparte_1 Controparte_2 via tra loro solidale, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in
€5.390,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge oltre rimborso di €518,00 a titolo di c.u.;
3) pone definitivamente a carico delle parti convenute, in via tra loro solidale, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come con separato decreto emesso in pari data;
Così deciso in Latina, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa NA TA
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa NA TA all'udienza di discussione del 18/11/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 1206/2022 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. ORLACCHIO ANTONIO, giusta Parte_1 procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore
-contumace-
E CONTRO
in persona del Dirigente Scolastico pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dal Dirigente Scolastico dr.ssa DI VEROLI PAOLA,
-resistente-
avente ad oggetto: infortunio sul lavoro;
responsabilità; liquidazione del danno dando lettura dei seguenti
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della
“ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n.
27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n.
12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. La domanda attorea inizialmente instaurata davanti al Giudice civile e poi rimessa davanti al Giudice del Lavoro – avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del nonché del nella Controparte_1 Controparte_2 causazione dell'infortunio di cui è causa e, per effetto, la condanna dei convenuti al risarcimento del danno biologico/differenziale subito quantificato in €90.546,54 nonché al rimborso delle spese mediche – è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esplicitate.
In disparte la confusionarietà con cui l'atto introduttivo è stato confezionato e valorizzando l'esame complessivo delle deduzioni ivi profuse oltre quanto anche ritenuto nell'ordinanza emessa dal Tribunale civile in data 5.4.2022, la domanda giudiziale avanzata dal ricorrente, avuto riguardo al petitum mediato ed immediato, deve senz'altro qualificarsi quale azione volta all'accertamento della contrattuale responsabilità del datore di lavoro con conseguente domanda risarcitoria fatta valere nei suoi confronti a titolo di danno biologico differenziale ai sensi dell'art. 2087 c.c.
3. Sull'infortunio del 7.02.2014 e sulla ricostruzione fattuale dedotta dalle parti
2 Il ricorrente , premesso di essere occupato presso il Parte_1 Controparte_2 di Latina in qualità di collaboratore scolastico, ha dedotto che il 7.2.2014, mentre
[...] percorreva in discesa le scale interne dell'istituto Scolastico, cadeva rovinosamente a terra a causa dell'assenza di idonea fascia antiscivolo su una parte dei gradini, procurandosi la frattura composta IX costa destra e contusione della spalla.
Nel costituirsi in giudizio il (d'ora in poi solo ) ha Controparte_2 CP_2 contestato la domanda attorea evidenziando da un lato che, dalle foto scattate subito dopo l'infortunio, le scale dell'edificio scolastico risultavano regolarmente dotate di strisce antiscivolo e, dall'altro, rappresentando la contraddizione tra quanto dedotto dal ricorrente nella missiva del 10.02.2014 e nella segnalazione dell'infortunio in cui allegava di aver preso l'equilibrio e quando invece lamentato con l'odierno ricorso in relazione alla causa dello stesso.
Il è invece rimasto contumace. CP_1
Ciò premesso e prima di passare in rassegna, nella presente sede, le risultanze istruttorie si ritiene opportuno richiamare i principi normativi e di diritto in materia di obblighi di sicurezza.
4. Occorre ricordare che, per consolidato orientamento di legittimità, l'art. 2087 c.c., non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità contrattuale del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento.
E' altresì univoco l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno,
l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso di causalità tra l'una e l'altra, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (ex multis:
Cass. Sez. Lav., 24 agosto 2023, n. 25217)
Allegare e provare la nocività dell'ambiente di lavoro significa che dalla fonte dell'obbligo altrui che il creditore di sicurezza invoca deve scaturire l'indicazione del comportamento che il debitore avrebbe dovuto tenere, nel senso che dalla descrizione del fatto materiale deve quanto meno potersi evincere una condotta del datore contraria o a misure di sicurezza espressamente imposte da una disposizione normativa che le individua concretamente
3 ovvero a misure di sicurezza che, sebbene non individuate specificamente da una norma, siano comunque rinvenibili nel sistema dell'art. 2087 c.c..
In altri termini, mentre il lavoratore deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno ed il nesso causale di questo con la prestazione, il datore è tenuto a dimostrare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno.
L'oggetto sostanziale dell'onere della prova a carico del datore è quindi assai ampio, posto che esso attiene al rispetto di tutte le prescrizioni specificamente dettate dalla legge, oltre che a quelle suggerite dalla esperienza, dall'evoluzione tecnica e dalla specificità del caso concreto. Si tratta anzitutto della valutazione dei rischi, dell'organizzazione dell'apparato di sicurezza, dell'informazione, della formazione, dell'addestramento dei lavoratori, dell'adozione di tutte le misure prescritte, della vigilanza per come partitamente delineate nel citato Tu n. 81/2008.
La responsabilità del datore discende, dunque, pur sempre dalla violazione di regole a contenuto cautelare e non si potrà automaticamente desumere l'inadeguatezza delle misure di protezione adottate per il solo fatto che si sia verificato il danno. Certamente, il verificarsi dell'infortunio o della malattia non implica necessariamente la colpa (la violazione del TU 81/2008 o dell'art. 2087 c.c.), ma semplicemente lo fa presumere di tale violazione il datore non risponde solo se prova di aver adempiuto, ossia di aver adottato tutte le misure prescritte.
Il datore non è responsabile solo nel caso di comportamento abnorme del lavoratore, inimmaginabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute.
Un comportamento, quindi, che deve “essere frutto di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella legata all'attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell'evento dannoso”
(Cass. ord. n. 25313/2024).
Pur con i limiti derivanti dalla esigibilità del comportamento datoriale e dagli oneri di allegazione della violazione sopra indicati, l'art. 2087 c.c. costituisce una norma di chiusura del sistema antinfortunistico che fa obbligo al datore di lavoro di adottare sul luogo di lavoro tutte le misure idonee ad assicurare la tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro, in relazione allo specifico tipo di attività esercitata, anche al di là delle particolari misure tassativamente imposte dalle varie leggi speciali sulla
4 prevenzione degli infortuni. La disposizione, nella sua onnicomprensività ed elasticità, è idonea ad assicurare adeguato presidio alla "integrità fisica" ed alla "personalità morale" del prestatore di lavoro, qualificando la condotta offensiva non in base al suo contenuto, ma in considerazione del bene protetto.
5. Sulle risultanze istruttorie
5.1 Alla luce dei sopra esposti principi di diritto devono analizzarsi le risultanze istruttorie assunte al processo.
In via preliminare occorre subito osservare che è pacifico che il sig. , il 7.2.2014 Pt_1 nello svolgimento delle sue mansioni, sia caduto dalle scale interne del Liceo e che l' CP_3 ha riconosciuto in suo favore un indennizzo nella misura dell'8% per danno biologico (cfr doc in atti)
5.2 Ciò posto, la ricostruzione fattuale offerta dal ricorrente in ordine alla dinamica dell'infortunio risulta confermata dalle dichiarazioni testimoniali.
I testi escussi - sig.ra e sig.ra - entrambe presenti al Testimone_1 Testimone_2 momento dell'accaduto quali, rispettivamente, alunna e docente-, hanno chiarito con dettaglio e precisione che il ricorrente quel giorno di febbraio 2014 era intento a scendere la rampa di scale che dal primo piano portava al piano terra del;
che scendeva sul lato CP_2 del muro perché contemporaneamente c'erano degli alunni che salivano la stessa rampa lato corrimano;
che sulla rampa in questione “c'erano le fasce antiscivolo ma erano consumate
e in alcune parti anche mancanti”; che “le bande erano consumate o parziali” e “quasi tutte deteriorate”.
Sul punto la teste ha ulteriormente specificato che: “Ricordo che in quel periodo le Tes_1 bande antiscivolo sulle scale in molti punti erano usurate e ricordo che erano pericolose anche per noi studenti. Ricordo che proprio in virtù dell'assenza di queste bande antiscivolo vi furono varie cadute da parte di altri studenti, non so se anche docenti caddero, ricordo tuttavia che lo stesso ricorrente nella sua qualità di collaboratore scolastico diceva a noi di stare attenti a scendere e salire le scale proprio a causa dell'usura delle bande antiscivolo sui gradini.”
La teste ha altresì precisato che “Sulla rampa di scale c'erano le fasce antiscivolo, Tes_2 ma erano consumate e in alcune parti anche mancanti. Ciò era normale in quanto il punto in cui è caduto il ricorrente era di passaggio per chiunque entrasse o uscisse dalla scuola, infatti, ai piedi della rampa di scale, c'era l'ingresso principale che era al piano terra.
5 Ricordo che al piano terra c'era la palestra, il teatro, l'ingresso e poi la rampa di scale che portava agli uffici e alle varie classi. Ribadisco che le bande erano consumate o parziali”.
La dinamica così come descritta e la collocazione della caduta del sulla rampa di Pt_1 scale che conduce al piano terra appare adeguatamente acclarata.
5.3 Dall'esame complessivo delle dichiarazioni testimoniali rese non emergono le contraddizioni evidenziate dalla difesa del . CP_2
Invero, sul punto la teste ha affermato che: “io e la mia compagna di classe Tes_1 eravamo al piano terra per prendere le bibite alla macchinetta mentre l'intera classe saliva verso il primo piano per recarsi ai laboratori. Noi ci trovavamo sulla prima rampa lato corrimano e vedemmo che il collaboratore cadeva verso di noi venendoci addosso e colpendoci lievemente”; mentre la teste ha riferito: “Io ero presente all'evento e mi Tes_2 trovavo al pian terreno, quasi ai piedi della rampa delle scale. Il sig. è caduto a Pt_1 metà della rampa di scale;
si trovava dalla parte del muro dove non c'era il corrimano perché, se non ricordo male, c'erano degli alunni che stavano salendo la rampa lato corrimano.
Lo stesso ricorrente in sede di libero interrogatorio ha chiarito che “nell'atto di scendere verso il piano terra sono scivolato nel percorrere l'ultima rampa, ricordo che mentre scendevo, contestualmente, saliva la rampa di scale una scolaresca con delle docenti sul lato dove vi è il corrimano;
io, invece, scendevo la rampa dal lato esterno adiacente al muro.”
Appare quindi adeguatamente e obiettivamente accertato che il sia caduto mentre Pt_1 scendeva la rampa di scale che conduce al piano terra.
Le predette testimoni, inoltre, rispetto alla documentazione fotografica allegata dal CP_2 circa lo stato della rampa e delle bande antiscivolo all'epoca dell'infortunio hanno chiarito che “Riconosco le scale della scuola, ma all'epoca dell'infortunio ricordo, anche se sono passati tanti anni, che le bande antiscivolo erano formate da una striscia unica continua e non separata come quelle indicate nella foto, inoltre preciso che il ricorrente scivolò con ogni probabilità dai primi gradini della rampa che si vede in primo piano nella foto e arrivò giù mentre noi salivamo la prima rampa che si intravede nella foto.” (cfr dichiarazione testimoniale del 28.5.2024) e che “le fasce antiscivolo posizionate Tes_1 sui gradini non erano a doppia banda discontinua come indicato nella foto, bensì erano ad un'unica fascia continua. La teste afferma che: “non posso dire se le fasce mostrate in foto
6 siano state apposte in epoca successiva, come a me pare” (cfr dichiarazione testimoniale del 4.2.2025). Tes_2
L'incertezza in ordine alla collocazione del al momento della caduta -ovvero se Pt_1 fosse scivolato sui gradini della rampa del primo piano o invece su quelli della rampa che conduce al piano terra – (nonostante quanto dedotto dalla difesa del ) è solo apparente CP_2 dovendosi rilevare – con valenza probatoria assorbente - che le testimoni hanno entrambe dichiarato che le bande antiscivolo dove era caduto il erano ad unica fascia e non a Pt_1 banda discontinua come quelle di cui alla foto allegata dal alla memoria difensiva e CP_2 che pacificamente erano apposte sulla rampa del piano primo.
Deve ritenersi allora provata la circostanza che all'epoca dell'infortunio per cui è causa, le bande antiscivolo collocate sulle rampe di scale interne dell' ove è avvenuta la CP_4 caduta del ricorrente fossero usurate e addirittura mancanti in alcune parti.
5.4 In definitiva deve ritersi accertata con sufficiente chiarezza la dinamica della caduta del e dimostrato il nesso causale tra l'accertata nocività dell'ambiente di lavoro Pt_1 determinata dal deterioramento delle bande antiscivolo sulle scale della rampa che conduce al piano terra e il danno riportato dal ricorrente
Al datore di lavoro deve dunque rimproverarsi di non aver adempiuto all'obbligo di protezione scaturente dalle condizioni dell'ambiente di lavoro in cui ha occupato il Cont ricorrente: il è infatti rimasto contumace mentre il costituito in giudizio non ha CP_2 allegato né chiesto di provare che, all'epoca dell'infortunio, le bande antiscivolo collocate sulla rampa che conduce al piano terra, fossero in uno stato di integrale conservazione.
5.5. Alla luce delle sopra espresse considerazioni, la condotta omissiva posta in essere dalla amministrazione scolastica appare quindi obiettivamente violativa delle norme in materia di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c. e si pone senza dubbio quale antecedente causale determinativo dell'evento infortunistico.
In definitiva, il ed il sono Controparte_1 CP_2 solidalmente responsabili per l'infortunio occorso al ricorrente e, pertanto, sono tenute a ristorare il sig. di tutti i c.d. danni conseguenza, derivanti dall'evento infortunistico, Pt_1 nella componente differenziale quantitativa (rispetto al danno biologico indennizzato dall' ) CP_3
6. Sul danno differenziale
7 6.1 Come noto, la categoria del danno biologico differenziale trova fondamento nella formulazione dell'art. 13 d.lgs. 38/00 che non definisce il danno globale alla persona, ma introduce esclusivamente la definizione di danno biologico coperto dall' fondata sugli CP_3 elementi identificativi espressamente indicati ossia la sussistenza di una lesione all'integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico legale secondo le ricadute di effetti dinamico relazionali di un uomo medio (in tal senso da ultimo Cass. 12326/09).
L'assenza di riconducibilità della definizione di cui all'art. 13 citato -peraltro espressa in termini di indennizzo- a tutto il c.d. danno non patrimoniale lascia spazio alla possibilità che al soggetto residui la lesione di interessi della persona diversi da quelli espressamente indicati dalla norma.
Può trattarsi di danni o meglio di voci di danno che risultano risarcibili secondo le comuni regole dettate dall'art. 1218 c.c. definite quali danni complementari non riconducibili alla copertura assicurativa obbligatoria, quali ad esempio il danno biologico da invalidità temporanea, il danno morale, il danno tanatologico, il danno proprio dei congiunti o danni differenziali quantitativi correlati essenzialmente alla minor quantificazione economica del danno da invalidità permanente operata dalle tabelle del 2000 rispetto a quella CP_3 operata dalle tabelle create ed applicate dalla giurisprudenza in materia di responsabilità civile, che costituiscono, ormai, diritto vivente.
E' perciò ben possibile che l'indennizzo erogato o erogabile dall' non ristori l'integrale CP_3 danno subito dall'assicurato/danneggiato il quale ha quindi la possibilità di ottenere l'integrale ristoro del maggior danno subito quantificato secondo i criteri civilistici.
Pertanto, in assenza di definizioni normative, il danno differenziale può essere genericamente definito come quel danno risultante dalla “differenza” tra quanto a carico dell' , quale indennizzo, e quanto dovuto a titolo di risarcimento, che resta, alle CP_4 condizioni e nei limiti di cui all'art. 10, a carico del datore di lavoro.
6.2 In particolare, la regola dell'esonero da responsabilità dettata dal D.P.R. 1124/65 disciplina due diversi ambiti (e concetti) di esonero:
1) un esonero totale, configurabile in base ai principi generali, quando non sussiste affatto responsabilità del datore di lavoro ex 2087 c.c., 43 c.p.;
2) un esonero cd. parziale, quello disciplinato dall'art. 10 del D.P.R. cit., che fonda la responsabilità del datore di lavoro, anche quando sussista il titolo ex 2087 c.c., e 43 c.p., per il solo danno differenziale.
8 Ne segue, come logico corollario, che, anche quando si faccia luogo a risarcimento, cioè quando in capo al datore di lavoro si configuri la responsabilità per reato procedibile d'ufficio, l'esonero opererà sia pure parzialmente, e il datore potrà rispondere solo per la differenza, dovendo la restante parte, coperta dall'esonero (parziale), costituire oggetto dell'obbligazione indennitaria a carico dell' , che poi (eventualmente e con le CP_3 modalità procedimentali ivi previste, ad ulteriore garanzia del datore di lavoro) recupererà in regresso.
In altre parole, l'eventuale condanna del datore di lavoro, in relazione all'azione di risarcimento del danno differenziale, potrà riguardare solo la parte non coperta dalla prestazione assicurativa, dovendo dunque essere preventivamente dedotta la somma, liquidata o liquidabile, a carico dell' . CP_4
Anche recentemente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12041/2020 ha ribadito che l'assicurazione pubblica costruisce per il datore di lavoro uno schermo che si oppone, sempre e comunque, al lavoratore, il quale non potrà mai pretendere dall'imprenditore il risarcimento integrale del danno, potendo questi eccepirgli l'operatività dell'esonero, rilevabile anche ex officio dal giudice e finanche se l' non abbia corrisposto CP_3
l'indennizzo (negli stessi termini Cass. n. 9166/17).
La giurisprudenza univoca della Corte di cassazione, come già detto, non dubita ormai della sussistenza della categoria del danno differenziale ed anzi ha affermato la coesistenza tra l'istituto dell'indennizzo ex art 13 d.lgs. n. 38/2000 ed il risarcimento del danno biologico secondo i criteri civilistici evidenziando le considerevoli diversità – anche sul piano strutturale - tra l'indennizzo erogato dall' all'assicurato ed il risarcimento del danno CP_3 che attiene al diverso rapporto tra il lavoratore ed il suo datore di lavoro (cfr. Cass. n.
777/2015 cit. ; Cass. n. 18469/2012 cit. )
Il risarcimento, infatti, ha lo scopo di ristorare il danno provocato da una condotta colposa o dolosa;
essa presuppone la prova della condotta, dell'elemento soggettivo (oltre che ovviamente del danno e del nesso causale) e deve garantire il ristoro integrale, trovando limite nella sola parte di danno che è addebitabile alla colpa del danneggiato. L'indennizzo, invece, previsto nel sistema di assicurazione obbligatoria da infortuni sul lavoro è corrisposto solo allorchè il danno sia conseguenza di evento avente origine in causa violenta e accaduto in occasione di lavoro, senza che sul suo riconoscimento incidano né la colpa del datore di lavoro né la colpa del lavoratore (con il solo limite del rischio elettivo).
9 Diversa è, infatti, la legittimazione costituzionale dei due sistemi: quello indennitario si fonda sull'art. 38 Cost., che impone di garantire ai lavoratori colpiti da eventi lesivi causati dall'attività lavorativa mezzi adeguati alle esigenze di vita;
quello risarcitorio sull'art. 32
Cost. e alle esigenze di piena ed integrale tutela del diritto alla salute;
pertanto, la norma previdenziale prevede la corresponsione di un minimum sociale garantito nelle ipotesi in cui non sia ravvisabile la colpa di alcuno;
per questo motivo attraverso la copertura sociale si indennizza, ma non si risarcisce integralmente.
Conferma dell'assunto dell'ontologica differenza tra risarcimento ed indennizzo viene anche dal raffronto tra le tabelle introdotte dal DM 12.7.00 ex art. 13 d. lgs. n. 38/2000 per l'indennizzo previsto a partire dal 6% e le tabelle delle micropermanenti (invalidità CP_3 comprese tra l'1 e il 9%) nell'ambito della responsabilità civile per circolazione stradale, ex d. lgs. 209/2005.
Se entrambe le norme di riferimento (art. 13 d. lgs. n. 38/00 e art. 139, comma 2, d. lgs,
209/05) sostanzialmente dettano la stessa definizione del danno biologico - quale lesione dell'integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico legale della persona indipendente dalla capacità di produzione del reddito - tuttavia, il raffronto dei valori attribuiti ai punti di invalidità evidenzia come per il “risarcimento” le tabelle delle micropermanenti del sistema di assicurazione per responsabilità civile automobilistica prevedano somme sensibilmente più alte di quelle previste dalle tabelle , con CP_3 liquidazioni superiori a parità di età e di invalidità, e via via proporzionalmente più elevate.
E' pertanto escluso anche il pericolo di duplicazione dei risarcimenti in quanto la liquidazione dell' è limitata alla lesione dell'integrità psicofisica sulla base di CP_3 parametri indennitari, residuando quindi una differenza sia quantitativa che qualitativa del danno risarcibile.
Infatti, in base al citato sistema, il risarcimento è commisurato all'esatta misura del danno, mentre l'indennizzo non copre necessariamente tutte le voci di danno eventualmente scaturite dall'evento.
6.3. Costituisce ormai approdo pacifico della Suprema Corte che <In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. CP_3
n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve
10 procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall secondo il CP_3 criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata CP_3 alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; (indenn per inabil assoluta inail e quota di d. patrim nella rendita) successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita CP_3 destinata a ristorare il danno biologico permanente.>> (Cass. 9112/2019 est. Boghetic)
6.4. Inoltre la giurisprudenza di legittimità ha a più riprese chiarito che il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria dal punto di vista giuridico ma non fenomenologico;
con la conseguenza che il giudice nella liquidazione del danno deve esaminare tutte le conseguenze dannose dell'illecito senza, tuttavia, attribuire nomi diversi ai pregiudizi identici, procedendo, sul piano istruttorio, ad un articolato ed approfondito accertamento che lasci spazio anche al fatto notorio e a presunzioni senza, tuttavia, automatismi risarcitori, con la conseguenza che il danno alla salute standard è personalizzabile in presenza di conseguenze dannose del tutto peculiari ed anomale e sicuramente va risarcito oltre al danno biologico il pregiudizio comunque non patrimoniale definibile d. morale ( rappresentato dalla disperazione, paura, vergogna, dolore dell'animo) sempre che sia raggiunta la prova all'esito di adeguata istruttoria.
Pertanto, laddove siano allegati specifici pregiudizi alla vita di relazione che esulino la previsione standardizzata delle tabelle (in cui già è considerata la componente dinamico- relazionale) e sia fornita la adeguata prova, il giudice potrà procedere alla personalizzazione del danno biologico, nonché, al risarcimento del danno morale.
Con riferimento al danno morale, di lampante chiarezza risulta la pronuncia resa dalla
Cassazione con sent. n. 7766/2016, nel cui percorso motivazionale la Suprema Corte traccia una linea netta tra la c.d. personalizzazione del danno biologico standard ed il danno morale affermando che “ogni vulnus arrecato ad un interesse tutelato dalla Carta costituzionale si caratterizza, pertanto, per la sua doppia dimensione del danno relazione/proiezione esterna dell'essere e del danno morale/interiorizzazione intimistica della sofferenza (…).
Ogni individuo è, al tempo stesso, in relazione con sé stesso ed in rapporto con tutto ciò
11 che rappresenta altro da sé, secondo dinamiche differenziate atteso che un evento destinato ad incidere sulla vita di un soggetto può cagionarne conseguenze sia di tipo interiore sia di tipo relazionale che non possono essere standardizzate con la conseguenza che il compito del giudice civile è proprio quello di individuare nella narrazione cartacea la realtà umana.”
Recentemente, la Corte di Cassazione con sentenza n. 5612/2025 – richiamando anche
Cass. n. 20661/2024) – ha ribadito come la modalità di liquidazione del danno morale come frazione quantitativa del danno biologico abbia ricevuto una sua specifica consacrazione a livello legislativo, segnatamente attraverso il riconoscimento contenuto nell'art. 138 del
D.Lgs. n. 209/2005 (c.d. codice delle assicurazioni private); in tal senso, mentre il danno morale mantiene in toto la propria autonomia e non è conglobabile nel danno biologico
(trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi: v., in tal senso, Cass. n. 28989 del 2019), la stessa liquidazione del danno morale conserva una sua piena autonomia rispetto alla precedente personalizzazione del danno biologico, atteso che tale personalizzazione risulta specificamente disciplinata in via normativa (art. 138, co. 3 c.d.a.).
E' stato quindi osservato che da questo punto di vista, il legislatore, ha riaffermato la necessità che la liquidazione di tale (autonomo) danno morale (di natura meramente interiore) non rimanga del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne l'insorgenza, ritenendo ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato.
E' del resto principio consolidato quello che non vi sono “ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere (ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita), ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito;
del resto, alla base del parametro standard di valutazione che è alla base del sistema delle tabelle per la liquidazione del danno alla salute, altro non v'è se non un ragionamento presuntivo fondato sulla massima di
12 esperienza per la quale ad un certo tipo di lesione corrispondono, secondo l'id quod plerumque accidit, determinate menomazioni dinamico-relazionali, per cosi' dire, ordinarie
(cfr. Cass. n. 19922 del 2023); così, allo stesso modo, un attendibile criterio logico- presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute (cosi' come di qualsiasi altra vicenda lesiva di un valore/interesse della persona costituzionalmente tutelato: Corte costituzionale n. 233 del 2003) è quella della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa (cfr. Cass. n. 25164 del
2020)” (cfr in termini Cass. cit. n. 5612/2025 relatore dott. Amendola)
6.5 Infine è necessario ricordare, secondo i principi generali in materia di allegazione e prova del danno, che chi agisce per ottenere il danno differenziale (nella forma di danno differenziale quantitativo ovvero di danno complementare) ha l'onere di argomentarne l'esistenza in concreto e di renderlo astrattamente apprezzabile.
Se l'esistenza di un danno differenziale quantitativo può scaturire, a monte, da una diversa percentuale di menomazione accertata attraverso le tabelle civili comuni rispetto alle tabelle assicurative, le ulteriori voci di danno c.d. complementare richiedono, invece, una idonea allegazione e prova da parte del soggetto che ne invoca il risarcimento.
6.6 La pregnanza degli oneri assertivi in subiecta materia è innegabile, proprio con riguardo al canone sovrano dell'effettività del danno, criterio sia funzionale alla personalizzazione della misura riparatoria, sia idoneo a scongiurare la possibile overcompensation.
Come definitivamente chiarito dalla Cass.SU. 26972/2008 nell'unitarietà del danno alla persona, il nomen di danno biologico assume una portata omnicomprensiva, assorbendo potenzialmente, come sue componenti intrinseche, ciò che è stato qualificato come danno morale ed esistenziale. Per conseguenza, ogni verifica sull'oggetto dell'assicurazione deve oggi essere svincolata da richiami meramente nominalistici e va impostata in base all'esatta individuazione, in concreto, dell'interesse leso rispetto al valore uomo.
6.7 In materia di risarcimento del danno non è superfluo richiamare i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da
13 inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità, il c.d. danno conseguenza (cfr. Cass. sez. III,
03/12/2015, n. 24632).
Pacifico risulta, tutt'oggi, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto:
«Nella responsabilità contrattuale, non diversamente dalla responsabilità aquiliana, spetta al danneggiato fornire la prova sia dell'esistenza del danno lamentato, sia della sua riconducibilità al fatto (e quindi all'inadempimento) del debitore. L'art. 1218 c.c., se pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non agevola la posizione del danneggiato, per quanto attiene all'onere di provare l'effettiva esistenza del danno derivante dall'inadempimento, onere che non è diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale» (Cass. civ., 10 ottobre 2007 n. 21140;
Cass. civ., 18 marzo 2005, n. 5960).
In tema di azione di danni, il diritto al risarcimento nasce con il verificarsi di un pregiudizio effettivo e reale che incida sulla sfera patrimoniale o non patrimoniale del danneggiato il quale ha l'onere di provare in termini concreti il danno subito. Nel vigente ordinamento, difatti, il diritto al risarcimento del danno non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso.
Il risarcimento del danno patrimoniale richiede, sia esso derivante da fatto illecito extracontrattuale che da responsabilità contrattuale, che il soggetto che asserisce di aver subito un danno ne fornisca la prova sia con riferimento al danno-evento che con riguardo al danno-conseguenza; in particolare, le conseguenze economiche derivanti dall'evento di danno (c.d. danno conseguenza) devono essere oggetto di allegazione e prova da parte del danneggiato, il quale ha la possibilità di avvalersi non soltanto degli ordinari mezzi di prova ma anche delle presunzioni semplici previste dal codice civile (art. 2727 e 2729 c.c.); in relazione poi alla tipologia del pregiudizio economico subito (in termini di danno emergente e lucro cessante) sarà possibile regolare in maniera diversificata l'onere probatorio.
Con riferimento poi al danno non patrimoniale da lesione di diritti fondamentali, la giurisprudenza ha costantemente ribadito che trattasi di danno-conseguenza che richiede la specifica prova da parte di chi ne invoca il risarcimento e ciò in quanto il danno non patrimoniale non può mai ritenersi in re ipsa, ma deve essere debitamente allegato e provato da chi lo invoca, non risultando ammissibile una richiesta risarcitoria richiamando
14 voci di danno esistenziale ovvero morale senza dimostrare i pregiudizi concretamente subiti
(in tal senso Cass., sez. III, 30 settembre 2014 n. 20558; id., 19 luglio 2018 n. 19137).
7. Le voci di danno richieste in ricorso
Parte ricorrente ha rivendicato esclusivamente il risarcimento del danno biologico differenziale. Ritiene il Tribunale che nell'ambito delle voci di danno rivendicate in ricorso non sia compresa la domanda al rimborso delle spese mediche sostenute -giacchè tale richiesta risulta indicata in termini piuttosto aleatori (oltre che francamente inammissibili) e priva di qualunque supporto documentale
8. Le risultanze della CTU medico-legale
È stata espletata consulenza medico legale, nel corso della quale sono state approfondite le conseguenze sullo stato di salute del ricorrente derivanti dall'evento infortunistico.
In risposta ai quesiti postigli, il consulente, dott. ha in primo luogo Persona_1 verificato l'entità e la misura delle lesioni subite dal periziando, in connessione causale con l'infortunio del 7.2.2014, rilevando che il sig : Pt_1
“a) presenta una limitazione nell'articolarità di spalla, associata a sintomatologia dolorosa, quest'ultima presente anche a carico del torace alla palpazione bimanuale. Non presenta, né riferisce, né è stato documentato in atti, alcun deficit di natura neuropsichica, come invece dedotto nella relazione di CTP depositata in atti a firma del Dott. Per_2
b) Dimostrato appare il nesso causale fra cause/circostanze e lesioni, consistenti in frattura composta IX costa destra, frattura endospongiosa della testa omerale destra;
dimostrato appare il nesso causale fra le lesioni riconosciute e le menomazioni a carico di spalla destra e torace.
c) Sono state documentate alterazioni a carico della spalla destra riconducibili a patologia degenerativa preesistente e inquadrabili come concausa di menomazione.
d) Il periodo di ITA è valutabile in giorni 30. I postumi realizzano un danno biologico permanente complessivamente valutabile nella misura dell'8%, il cui consolidamento - per caratteristiche qualitative e quantitative- è possibile far risalire con criterio di ragionevole probabilità a giugno 2014 (cfr. certificato ortopedico del 09/06/2014).
In definitiva, le valutazioni espresse dal CTU – non contestate dalle parti - risultano congruamente motivate e prive di vizi logici e possono, pertanto, essere poste a base della decisione.
15
9. Sulla quantificazione del danno non patrimoniale
9.1 Una volta ritenuta, per le complessive ragioni esposte, l'astratta risarcibilità del danno biologico differenziale rispetto a quello indennizzato dall' , residua il problema della CP_3 quantificazione che deve essere calcolata tenuto conto dalla differenza tra l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno biologico calcolato sulle tabelle civilistiche e quanto percepito dall' , sempre a titolo di danno biologico, nell'importo di €6.051,85 in virtù CP_3 dell'inabilità riconosciuta dall' nella misura dell'8% (cfr. provvedimento del CP_4 CP_3
13.02.2015 depositato in atti )
Nel caso in esame il CTU ha concluso per un danno biologico nella misura dell'8%.
9.2 Per la determinazione del danno non patrimoniale civilisticamente liquidabile, si assumono quale parametro le tabelle Milanesi che, a partire dalla sentenza della S.C. c.d. la n. 12408/2011, (conf. Cass. 27562/2017) sono state considerate criterio Pt_2 paranormativo di equità ex art. 1226 c.c. per la liquidazione del danno non patrimoniale.
Poiché il danno da liquidare è quello cd. differenziale (ovvero quello che eccede le indennità di cui all'art. 66 T.U. 1124/1965, oggi sostituite dalle prestazioni ex D. Lgs.
38/2000 per esplicita previsione dell'art. 13 del D. Lgs. stesso) e l'indennizzo non è CP_3 limitato al solo danno biologico in senso stretto, onde evitare indebite riduzioni e/o locupletazioni del risarcimento spettante al lavoratore (che deve essere sempre effettivo ed integrale), occorre procedere - ai soli fini della presente liquidazione - al confronto tra poste omogenee (cfr. Cass. n. 13222/2015; Cass. 13645/2019; Cass. 9912/2019) ed allo
“scorporo” dal danno non patrimoniale, considerato nella sua interezza, delle sue diverse componenti.
9.3 Si deve, quindi, in primo luogo considerare, ai fini della determinazione del cd. danno differenziale, il danno biologico in senso stretto (lesione dell'integrità psico-fisica in senso proprio): esso, avuto riguardo all'età che il ricorrente aveva all'epoca dell'infortunio
(48 anni) ammonta, all'attualità ad €13.856,00 (8%), importo determinato moltiplicando il valore stabilito dalle tabelle del Tribunale di Milano del 2024 in relazione al punto corrispondente ad un uomo di 48 anni per la percentuale dell'invalidità accertata, con applicazione del relativo demoltiplicatore.
Per tale voce di danno non compete alcun incremento a titolo di personalizzazione, non avendo parte ricorrente assolto agli oneri su di sé incombenti circa la dimostrazione della tipologia ed entità del danno danno-conseguenza patito: «Una lesione alla salute può
16 comportare conseguenze diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due fattispecie: conseguenze comuni a tutte le persone che hanno patìto quel tipo di lesione e conseguenze peculiari, che hanno provocato un danno diverso e maggiore rispetto alla normalità dei casi. Entrambe le ipotesi rientrano nel danno non patrimoniale, ma mentre le prime presuppongono la semplice prova del danno, le seconde esigono la dimostrazione del maggior pregiudizio sofferto. Dunque, le conseguenze "generali" ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patìto il medesimo tipo di lesione non giustificano alcun aumento del risarcimento, mentre le conseguenze della menomazione che non sono comuni, ma sono state patìte solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico.» (cfr. App. Firenze, 16.8.2023, n. 1731).
In altre parole, alla luce di tali principi giurisprudenziali, nessun aumento personalizzato è dovuto in favore del ricorrente, non avendo questi dimostrato, né tantomeno allegato, la sussistenza di conseguenze peculiari, ulteriori e diverse rispetto a quelle ordinarie, tali da distinguere lo specifico episodio dalla generalità dei casi e da giustificare quindi il discostamento, in aumento, dalla misura standard già valutata nell'ambito del danno biologico ordinario.
9.4 In relazione al danno da invalidità temporanea, le Tabelle 2024 del Tribunale di
Milano indicano il valore monetario complessivo di liquidazione del danno (nella duplice componente del danno biologico/dinamico-relazionale e del danno da sofferenza soggettiva) per un giorno di inabilità assoluta in euro € 115,00.
Ne consegue, in considerazione delle risultanze dell'accertamento peritale, che deve essere riconosciuta al ricorrente €3.450,00 danno per invalidità temporanea (n. 30 giorni di invalidità assoluta x € 115 giornaliere)
Come risulta dalla documentazione prodotta, l' ha liquidato in favore del CP_3 Pt_1
l'indennizzo in conto capitale di €6.051,85 per il solo danno biologico secco riconosciuto in via amministrativa nella misura dell'8%, mentre nulla ha versato a titolo di indennità temporanea risultando il ricorrente dipendente di una pubblica amministrazione (cfr. prospetto del 13.2.2015 allegato alle note del ricorrente del 24.5.2024) CP_3
Effettuando il confronto tra poste omogenee, detraendo da quanto dovuto a titolo di danno biologico civilistico l'importo liquidato quale danno biologico dall' , emerge che nel CP_3 caso in esame residua un danno biologico differenziale pari ad € 7.804,15 [13.856,00 –
6.051,85]
17 9.5 Il danno non patrimoniale dovuto dalle parti convenute in solido tra loro, in favore del
Sig è dunque pari a €7.804,15 a titolo di danno biologico + € 3.450,00 a titolo di Pt_1 danno biologico temporaneo, per un totale di €11.254,15 oltre interessi legali successivi alla presente sentenza
10. Le spese processuali
Le spese di lite – liquidate come in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dal D.M.
n. 55 del 2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa (€5201/€26.000) e con applicazione dei valori tariffari medi secondo le Cont fasi in cui il giudizio si è svolto - seguono la soccombenza e vanno poste a carico del e del in solido tra loro. Controparte_2
Le spese di consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto, sono parimenti poste definitivamente a carico delle predette parti convenute
PQM
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso dichiara la responsabilità del Controparte_1
e del nella causazione dell'infortunio occorso in
[...] Controparte_2 data 7.02.2014 al sig. e, per l'effetto, condanna le predette parti convenute, in solido Pt_1 tra loro, al risarcimento del danno per le voci indicate in motivazione, della somma complessiva di €11.254,15 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali decorrenti dalla data della sentenza al saldo effettivo;
2) condanna il ed il in Controparte_1 Controparte_2 via tra loro solidale, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in
€5.390,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge oltre rimborso di €518,00 a titolo di c.u.;
3) pone definitivamente a carico delle parti convenute, in via tra loro solidale, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come con separato decreto emesso in pari data;
Così deciso in Latina, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa NA TA
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