CA
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/09/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
IU Melandri PRESIDENTE
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA REL. all'esito di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 10 settembre
2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 293 /2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) quali eredi di , assistite C.F._2 Persona_1
e difese dall'Avv. LUIGI MAGGIANI ( ) C.F._3
appellanti e
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avv.ti PAOLA CP_1 P.IVA_1
BRUGNOLI ) e CLAUDIA CONSORTE C.F._4
( ) C.F._5
appellato
OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente CP_1
- altre ipotesi
CONCLUSIONI: per l'appellante: come da nota per trattazione scritta. per l'appellato: come da nota per trattazione scritta. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 168/2024 pubblicata in data 22/04/2024 il Tribunale della
Spezia ha rigettato il ricorso depositato in data 7 giugno 2023 da Per_1
nei confronti dell' al fine del riconoscimento del diritto alla
[...] CP_1
rendita ai superstiti ex art. 85 d.lgs. n. 1124 del 1965, ed all'assegno funerario ex art. 85, comma 3, d.lgs. 1124 del 1965, quale vedova di Per_2
già titolare di rendita per malattia professionale nella misura del
[...]
70%.
Essendo contestato il nesso causale tra il decesso e la tecnopatia indennizzata, il Tribunale ha dato corso a CTU medico legale facendone proprie le conclusioni.
In particolare, dato atto che il era percettore in vita di rendita Pt_1
complessiva del 70% “per silicosi polmonare con fibrosi interstiziale con presenza di micronoduli calcifici ed esiti pleurite basale dx, sensibile deficit spirometrico con marcata componente ostruttiva” e che, essendo affetto da ulteriori patologie, “decedeva a causa di una sequenza di eventi, così descritta dal certificato nosologico: neoplasia vescicale, sepsi, shock settico;
tra gli altri stati morbosi che hanno contribuito al decesso sono annoverati la silicosi, l'aterosclerosi generalizzata e l'insufficienza renale cronico”, il Tribunale ha ritenuto che la patologia neoplastica fosse “dotata di per sé di significato letale, il che determina che la compromissione del quadro funzionale respiratorio non abbia esercitato alcun ruolo realmente efficiente nel determinismo del decesso”.
Le spese di lite sono state compensate mentre le spese di CTU sono state poste a carico di parte convenuta.
pag. 2/10 Con ricorso depositato in data 15/10/2024 e , Parte_1 Parte_2
quali eredi di - nel frattempo deceduta - propongono appello Persona_1
lamentando l'erroneità della CTU che, muovendo da premesse errate, sarebbe giunta a conclusioni non condivisibili ma a cui il Tribunale aveva ritenuto di aderire, omettendo di considerare la documentata grave compromissione cronica dell'apparato respiratorio del e la sua Pt_1
efficienza quanto meno concausale nel determinismo del decesso.
resiste. CP_1
Ritenuto che non risultasse adeguatamente approfondito l'esame della documentazione medica in atti, specie di quella prossima al decesso, anche nell'ottica del possibile ruolo concausale della tecnopatia, il Collegio ha disposto il rinnovo della CTU medico – legale.
All'esito, la causa è stata discussa mediante trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 10 settembre 2025 e decisa nella camera di consiglio del 16 settembre 2025 sulla base dei seguenti motivi.
L'appello è fondato.
Il CTU nominato, esaminati gli atti nel contraddittorio delle parti, ha ritenuto che “il decesso del Sig. , avvenuto in data 04.07.2020, Persona_2
deve essere posto in relazione di concausalità determinante con la tecnopatia polmonare (silicosi), per la quale il soggetto risultava già indennizzato da , in associazione a una broncopneumopatia cronica CP_1
ostruttiva (BPCO) di grado severo. Sebbene l'evento terminale sia stato determinato da una sepsi grave a partenza urinaria, complicata da shock settico e insufficienza renale acuta, è rilevante sottolineare come il sistema respiratorio del paziente risultasse già gravemente compromesso da pag. 3/10 patologia cronica preesistente, costituita da silicosi polmonare evoluta e
BPCO severa. Tale compromissione respiratoria è documentata da:
• riconoscimento di una riduzione della capacità lavorativa del 70% CP_1
per silicosi;
• necessità di ossigenoterapia a lungo termine (OLT) in regime continuativo (24h/24);
• parametri spirometrici compatibili con deficit ventilatorio ostruttivo di grado severo (FEV1 = 34% del predetto);
• storia clinica pregressa caratterizzata da insufficienza respiratoria cronica ipossiemica. Nel contesto dell'ultimo ricovero, la presenza di una acidosi metabolica severa (pH = 7.159) avrebbe richiesto, quale meccanismo compensatorio fisiologico, un incremento della ventilazione alveolare volto a ridurre la PaCO₂. Tuttavia, i valori riscontrati all'emogasanalisi arteriosa indicano PaCO₂ nei limiti (40-41 mmHg), configurando un'inadeguata risposta ventilatoria compensatoria. Ciò è indicativo di una incapacità funzionale dell'apparato respiratorio a rispondere efficacemente all'acidosi in atto, verosimilmente secondaria alla compromissione cronica e irreversibile della funzione respiratoria. Ne consegue che l'insufficienza respiratoria cronica secondaria a patologia professionale (silicosi) aggravata dalla BPCO ha rappresentato un fattore concausale rilevante nel determinismo del decesso, riducendo in maniera critica la riserva fisiologica e la resilienza dell'organismo del Sig. di Pt_1
fronte a un'aggressione acuta settico-metabolica. L'interazione tra le condizioni croniche pregresse e l'insulto acuto ha determinato un quadro di estrema fragilità clinica e una compromissione funzionale multisistemica, nella quale la preesistente disfunzione respiratoria ha pag. 4/10 avuto un ruolo determinante nel processo patogenetico irreversibile culminato nell'exitus”.
Il CTU ha dato conto dei rilievi critici dei CCTTPP dell' ,
contro
CP_1
deducendo nei seguenti termini:
“Si dissente dalle conclusioni secondo cui la componente silicotica polmonare sarebbe clinicamente ininfluente nella genesi dell'evento mortale e che la patologia neoplastica, unitamente allo shock settico e all'insufficienza renale acuta, sarebbe stata di per sé sufficiente a determinare il decesso, senza alcun ruolo concausale della compromissione funzionale respiratoria.
Le argomentazioni addotte non tengono adeguatamente conto del cruciale ruolo patogenetico svolto dalla preesistente e grave compromissione respiratoria del Sig. Sebbene lo shock settico e l'insufficienza renale Pt_1
acuta siano stati gli eventi terminali, il fallimento del compenso respiratorio all'acidosi metabolica ha rappresentato un fattore concausale determinante nel precipitare le condizioni del paziente verso l'exitus.
La documentazione clinica evidenzia un quadro di acidosi metabolica severa (pH 7,15, bicarbonati marcatamente ridotti a 8,4 meq/L il
04.07.20). In presenza di una tale condizione, l'organismo attiva fisiologicamente un meccanismo di compenso respiratorio, aumentando la ventilazione polmonare per eliminare CO2 e ridurre la pCO2, al fine di ripristinare un pH ematico più fisiologico. Questo meccanismo compensatorio è ben descritto in letteratura:
Harrison's Principles of Internal Medicine (attualmente nel vol. 2, Capitolo sui Disturbi dell'Equilibrio Acido-Base) e altri testi di fisiopatologia medica sottolineano come la risposta respiratoria all'acidosi metabolica pag. 5/10 sia un meccanismo vitale per mantenere l'omeostasi del pH. Tuttavia, nel caso del Sig. i valori di pCO2 si sono mantenuti sostanzialmente Pt_1
nella norma o ai limiti superiori della norma (es. 41 mmHg alle 01:34 e 39 mmHg alle 07:00 del 04.07.20), anziché diminuire significativamente come ci si aspetterebbe in un compenso efficace. Questo dato è cruciale perché indica che l'apparato respiratorio del paziente non era in grado di attuare un compenso adeguato all'acidosi metabolica. Tale affermazione non è
“altamente improbabile” ma “verosimile” in quanto sostenuta dai dati clinici sopra riportati.
La grave compromissione funzionale respiratoria del Sig. dovuta Pt_1
alla silicosi polmonare (tecnopatia indennizzata) e alla broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) da tabagismo, peraltro valutata durante le visite di aggravamento da parte dell' , ha CP_1
impedito ai polmoni di svolgere il loro ruolo di "tampone" nel tentativo di eliminare l'eccesso di acidi. Sebbene la silicosi potesse essere considerata radiologicamente "non evoluta" nelle ultime revisioni, la sua presenza, unitamente alla BPCO, aveva già severamente limitato la riserva funzionale polmonare, con necessità di ossigenoterapia a lungo termine 24 ore su 24.
Questo scenario si allinea con quanto evidenziato da studi sulla fisiopatologia respiratoria, che dimostrano come patologie polmonari croniche gravi riducano la capacità dell'organismo di rispondere efficacemente a stress metabolici acuti (…).
In estrema sintesi, la mancata o insufficiente compensazione dell'acidosi metabolica ha comportato un aggravamento del quadro clinico complessivo, contribuendo significativamente al decesso. Il fatto che la pag. 6/10 pCO2 sia rimasta su valori "normali" in presenza di acidosi metabolica profonda dimostra l'incapacità dell'organismo di affrontare lo stress acido- base, direttamente influenzata dalla preesistente patologia respiratoria.
Pertanto, si ribadisce come l'insufficienza respiratoria da tecnopatia professionale e BPCO, già oggetto di valutazione da parte dell' CP_1
abbia agito come concausa nel decesso del Sig. rendendo Pt_1
l'organismo incapace di attuare quel meccanismo di compenso vitale che avrebbe potuto modulare l'impatto letale dello shock settico e dell'insufficienza renale acuta.
Il CTU nominato ha focalizzato la sua attenzione sull'anamnesi patologica prossima al decesso, esaminando analiticamente i portati delle annotazioni cliniche risultanti dagli ultimi ricoveri del Pt_1
Il CTU ha quindi evidenziato che “La valutazione del nesso eziologico, diretto o concausale, nel caso in esame, richiede un approccio integrato e multidimensionale, che tenga conto della compresenza di plurime patologie croniche (polipatologia) e del loro impatto sinergico sulla riserva funzionale dell'organismo, soprattutto nella fase terminale della malattia.
Il decesso del Sig. è stato l'esito di una cascata patofisiologica acuta Pt_1
complessa, innescata da un'infezione delle vie urinarie inferiori – verosimilmente correlata alle complicanze ostruttive della neoplasia vescicale (ritenzione urinaria cronica, cateterismo a permanenza) – che ha determinato l'instaurarsi di uno stato settico, evoluto in shock settico, insufficienza renale acuta e acidosi metabolica severa. Ai fini della valutazione medico-legale, è tuttavia necessario considerare l'impatto della patologia respiratoria professionale preesistente, riconosciuta e indennizzata dall' , quale potenziale concausa efficiente del decesso. CP_1
pag. 7/10 Le conclusioni espresse dal Dott. , CTU di primo Persona_3
grado, che ha attribuito l'evento letale esclusivamente all'evoluzione della patologia neoplastica vescicale, escludendo ogni apporto causale o concausale della silicosi, appaiono metodologicamente parziali e non pienamente conformi ai criteri medico-legali consolidati in materia di concausalità in presenza di comorbilità significative e compromissione della riserva funzionale”.
Corroborando le proprie osservazioni con citazioni bibliografiche il CTU ha infine evidenziato che la valutazione medico-legale “non può limitarsi all'analisi atomistica dei singoli parametri clinico-strumentali, ma deve fondarsi su una lettura sistemica e fisiopatologicamente coerente dell'interazione dinamica fra gli apparati in condizioni critiche”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU appaiono corrette e condivisibili, in quanto l'incarico peritale è apparso svolto con metodo e logica, previo attento esame della documentazione disponibile e nel pieno rispetto del contraddittorio tecnico, fornendo ampia ed esaustiva risposta ai rilievi critici di parte resistente.
E' peraltro noto che, secondo giurisprudenza costante e condivisibile, “Le prestazioni assicurative (…) sono erogate non solo quando la morte o l'inabilità derivino esclusivamente dalla silicosi o dall'asbestosi, ma anche quando detti eventi derivino da una causa che costituisce una conseguenza diretta di tali tecnopatie o quando queste abbiano svolto il ruolo di concause nel determinismo degli eventi dannosi (Cass., sez. lav., 25 agosto
1986, n. 5175). Ai fini della concessione delle prestazioni assicurative, sono dunque rilevanti anche i fatti, diversi dalla tecnopatia esplicitamente considerata dal legislatore, che abbiano operato per ultimi nella serie pag. 8/10 causale e che, tuttavia, siano stati provocati o aggravati dalla malattia professionale (Cass., sez. lav., 16 ottobre 1987, n. 7679).
Sussiste il nesso di derivazione causale (o concausale) dell'inabilità o della morte da una di tali malattie, e quindi sussiste il diritto dei superstiti alla prestazione assicurativa, anche nell'ipotesi in cui la silicosi o l'asbestosi o comunque una loro conseguenza diretta abbiano avuto, nel determinismo della morte dell'assicurato, il ruolo di mera concausa (pur se minimo) del decesso e abbiano anche solo accelerato il decorso della malattia verso l'esito letale (Cass., sez. lav., 1° febbraio 1989, n. 607).” cfr, ex multis,
Cass. n.18165/2023.
L'appello viene pertanto accolto nei termini di cui al dispositivo.
Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli art. 437 e 127 ter c.p.c. accoglie l'appello e per l'effetto condanna l' a pagare alle appellanti, CP_1
quali eredi di , la rendita ai superstiti con decorrenza dal giorno Persona_1
successivo al decesso del coniuge e sino al decesso della Persona_2
suddetta, nonché l'assegno funerario nella misura di legge, oltre interessi legali con decorrenza dal 121 giorno successivo alla domanda amministrativa sino al saldo.
Condanna la parte appellata al pagamento, in favore delle appellanti, delle spese di lite del doppio grado che liquida in € 1.700,00 per il primo grado ed in € 1.984,00 per il grado d'appello oltre, per entrambi i gradi di giudizio, il 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
pag. 9/10 Pone le spese di CTU a carico dell' . CP_1
Così deciso nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.
La Consigliera est. La Presidente
Maria Grazia Cassia IU Melandri
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
IU Melandri PRESIDENTE
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA REL. all'esito di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 10 settembre
2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 293 /2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) quali eredi di , assistite C.F._2 Persona_1
e difese dall'Avv. LUIGI MAGGIANI ( ) C.F._3
appellanti e
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avv.ti PAOLA CP_1 P.IVA_1
BRUGNOLI ) e CLAUDIA CONSORTE C.F._4
( ) C.F._5
appellato
OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente CP_1
- altre ipotesi
CONCLUSIONI: per l'appellante: come da nota per trattazione scritta. per l'appellato: come da nota per trattazione scritta. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 168/2024 pubblicata in data 22/04/2024 il Tribunale della
Spezia ha rigettato il ricorso depositato in data 7 giugno 2023 da Per_1
nei confronti dell' al fine del riconoscimento del diritto alla
[...] CP_1
rendita ai superstiti ex art. 85 d.lgs. n. 1124 del 1965, ed all'assegno funerario ex art. 85, comma 3, d.lgs. 1124 del 1965, quale vedova di Per_2
già titolare di rendita per malattia professionale nella misura del
[...]
70%.
Essendo contestato il nesso causale tra il decesso e la tecnopatia indennizzata, il Tribunale ha dato corso a CTU medico legale facendone proprie le conclusioni.
In particolare, dato atto che il era percettore in vita di rendita Pt_1
complessiva del 70% “per silicosi polmonare con fibrosi interstiziale con presenza di micronoduli calcifici ed esiti pleurite basale dx, sensibile deficit spirometrico con marcata componente ostruttiva” e che, essendo affetto da ulteriori patologie, “decedeva a causa di una sequenza di eventi, così descritta dal certificato nosologico: neoplasia vescicale, sepsi, shock settico;
tra gli altri stati morbosi che hanno contribuito al decesso sono annoverati la silicosi, l'aterosclerosi generalizzata e l'insufficienza renale cronico”, il Tribunale ha ritenuto che la patologia neoplastica fosse “dotata di per sé di significato letale, il che determina che la compromissione del quadro funzionale respiratorio non abbia esercitato alcun ruolo realmente efficiente nel determinismo del decesso”.
Le spese di lite sono state compensate mentre le spese di CTU sono state poste a carico di parte convenuta.
pag. 2/10 Con ricorso depositato in data 15/10/2024 e , Parte_1 Parte_2
quali eredi di - nel frattempo deceduta - propongono appello Persona_1
lamentando l'erroneità della CTU che, muovendo da premesse errate, sarebbe giunta a conclusioni non condivisibili ma a cui il Tribunale aveva ritenuto di aderire, omettendo di considerare la documentata grave compromissione cronica dell'apparato respiratorio del e la sua Pt_1
efficienza quanto meno concausale nel determinismo del decesso.
resiste. CP_1
Ritenuto che non risultasse adeguatamente approfondito l'esame della documentazione medica in atti, specie di quella prossima al decesso, anche nell'ottica del possibile ruolo concausale della tecnopatia, il Collegio ha disposto il rinnovo della CTU medico – legale.
All'esito, la causa è stata discussa mediante trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 10 settembre 2025 e decisa nella camera di consiglio del 16 settembre 2025 sulla base dei seguenti motivi.
L'appello è fondato.
Il CTU nominato, esaminati gli atti nel contraddittorio delle parti, ha ritenuto che “il decesso del Sig. , avvenuto in data 04.07.2020, Persona_2
deve essere posto in relazione di concausalità determinante con la tecnopatia polmonare (silicosi), per la quale il soggetto risultava già indennizzato da , in associazione a una broncopneumopatia cronica CP_1
ostruttiva (BPCO) di grado severo. Sebbene l'evento terminale sia stato determinato da una sepsi grave a partenza urinaria, complicata da shock settico e insufficienza renale acuta, è rilevante sottolineare come il sistema respiratorio del paziente risultasse già gravemente compromesso da pag. 3/10 patologia cronica preesistente, costituita da silicosi polmonare evoluta e
BPCO severa. Tale compromissione respiratoria è documentata da:
• riconoscimento di una riduzione della capacità lavorativa del 70% CP_1
per silicosi;
• necessità di ossigenoterapia a lungo termine (OLT) in regime continuativo (24h/24);
• parametri spirometrici compatibili con deficit ventilatorio ostruttivo di grado severo (FEV1 = 34% del predetto);
• storia clinica pregressa caratterizzata da insufficienza respiratoria cronica ipossiemica. Nel contesto dell'ultimo ricovero, la presenza di una acidosi metabolica severa (pH = 7.159) avrebbe richiesto, quale meccanismo compensatorio fisiologico, un incremento della ventilazione alveolare volto a ridurre la PaCO₂. Tuttavia, i valori riscontrati all'emogasanalisi arteriosa indicano PaCO₂ nei limiti (40-41 mmHg), configurando un'inadeguata risposta ventilatoria compensatoria. Ciò è indicativo di una incapacità funzionale dell'apparato respiratorio a rispondere efficacemente all'acidosi in atto, verosimilmente secondaria alla compromissione cronica e irreversibile della funzione respiratoria. Ne consegue che l'insufficienza respiratoria cronica secondaria a patologia professionale (silicosi) aggravata dalla BPCO ha rappresentato un fattore concausale rilevante nel determinismo del decesso, riducendo in maniera critica la riserva fisiologica e la resilienza dell'organismo del Sig. di Pt_1
fronte a un'aggressione acuta settico-metabolica. L'interazione tra le condizioni croniche pregresse e l'insulto acuto ha determinato un quadro di estrema fragilità clinica e una compromissione funzionale multisistemica, nella quale la preesistente disfunzione respiratoria ha pag. 4/10 avuto un ruolo determinante nel processo patogenetico irreversibile culminato nell'exitus”.
Il CTU ha dato conto dei rilievi critici dei CCTTPP dell' ,
contro
CP_1
deducendo nei seguenti termini:
“Si dissente dalle conclusioni secondo cui la componente silicotica polmonare sarebbe clinicamente ininfluente nella genesi dell'evento mortale e che la patologia neoplastica, unitamente allo shock settico e all'insufficienza renale acuta, sarebbe stata di per sé sufficiente a determinare il decesso, senza alcun ruolo concausale della compromissione funzionale respiratoria.
Le argomentazioni addotte non tengono adeguatamente conto del cruciale ruolo patogenetico svolto dalla preesistente e grave compromissione respiratoria del Sig. Sebbene lo shock settico e l'insufficienza renale Pt_1
acuta siano stati gli eventi terminali, il fallimento del compenso respiratorio all'acidosi metabolica ha rappresentato un fattore concausale determinante nel precipitare le condizioni del paziente verso l'exitus.
La documentazione clinica evidenzia un quadro di acidosi metabolica severa (pH 7,15, bicarbonati marcatamente ridotti a 8,4 meq/L il
04.07.20). In presenza di una tale condizione, l'organismo attiva fisiologicamente un meccanismo di compenso respiratorio, aumentando la ventilazione polmonare per eliminare CO2 e ridurre la pCO2, al fine di ripristinare un pH ematico più fisiologico. Questo meccanismo compensatorio è ben descritto in letteratura:
Harrison's Principles of Internal Medicine (attualmente nel vol. 2, Capitolo sui Disturbi dell'Equilibrio Acido-Base) e altri testi di fisiopatologia medica sottolineano come la risposta respiratoria all'acidosi metabolica pag. 5/10 sia un meccanismo vitale per mantenere l'omeostasi del pH. Tuttavia, nel caso del Sig. i valori di pCO2 si sono mantenuti sostanzialmente Pt_1
nella norma o ai limiti superiori della norma (es. 41 mmHg alle 01:34 e 39 mmHg alle 07:00 del 04.07.20), anziché diminuire significativamente come ci si aspetterebbe in un compenso efficace. Questo dato è cruciale perché indica che l'apparato respiratorio del paziente non era in grado di attuare un compenso adeguato all'acidosi metabolica. Tale affermazione non è
“altamente improbabile” ma “verosimile” in quanto sostenuta dai dati clinici sopra riportati.
La grave compromissione funzionale respiratoria del Sig. dovuta Pt_1
alla silicosi polmonare (tecnopatia indennizzata) e alla broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) da tabagismo, peraltro valutata durante le visite di aggravamento da parte dell' , ha CP_1
impedito ai polmoni di svolgere il loro ruolo di "tampone" nel tentativo di eliminare l'eccesso di acidi. Sebbene la silicosi potesse essere considerata radiologicamente "non evoluta" nelle ultime revisioni, la sua presenza, unitamente alla BPCO, aveva già severamente limitato la riserva funzionale polmonare, con necessità di ossigenoterapia a lungo termine 24 ore su 24.
Questo scenario si allinea con quanto evidenziato da studi sulla fisiopatologia respiratoria, che dimostrano come patologie polmonari croniche gravi riducano la capacità dell'organismo di rispondere efficacemente a stress metabolici acuti (…).
In estrema sintesi, la mancata o insufficiente compensazione dell'acidosi metabolica ha comportato un aggravamento del quadro clinico complessivo, contribuendo significativamente al decesso. Il fatto che la pag. 6/10 pCO2 sia rimasta su valori "normali" in presenza di acidosi metabolica profonda dimostra l'incapacità dell'organismo di affrontare lo stress acido- base, direttamente influenzata dalla preesistente patologia respiratoria.
Pertanto, si ribadisce come l'insufficienza respiratoria da tecnopatia professionale e BPCO, già oggetto di valutazione da parte dell' CP_1
abbia agito come concausa nel decesso del Sig. rendendo Pt_1
l'organismo incapace di attuare quel meccanismo di compenso vitale che avrebbe potuto modulare l'impatto letale dello shock settico e dell'insufficienza renale acuta.
Il CTU nominato ha focalizzato la sua attenzione sull'anamnesi patologica prossima al decesso, esaminando analiticamente i portati delle annotazioni cliniche risultanti dagli ultimi ricoveri del Pt_1
Il CTU ha quindi evidenziato che “La valutazione del nesso eziologico, diretto o concausale, nel caso in esame, richiede un approccio integrato e multidimensionale, che tenga conto della compresenza di plurime patologie croniche (polipatologia) e del loro impatto sinergico sulla riserva funzionale dell'organismo, soprattutto nella fase terminale della malattia.
Il decesso del Sig. è stato l'esito di una cascata patofisiologica acuta Pt_1
complessa, innescata da un'infezione delle vie urinarie inferiori – verosimilmente correlata alle complicanze ostruttive della neoplasia vescicale (ritenzione urinaria cronica, cateterismo a permanenza) – che ha determinato l'instaurarsi di uno stato settico, evoluto in shock settico, insufficienza renale acuta e acidosi metabolica severa. Ai fini della valutazione medico-legale, è tuttavia necessario considerare l'impatto della patologia respiratoria professionale preesistente, riconosciuta e indennizzata dall' , quale potenziale concausa efficiente del decesso. CP_1
pag. 7/10 Le conclusioni espresse dal Dott. , CTU di primo Persona_3
grado, che ha attribuito l'evento letale esclusivamente all'evoluzione della patologia neoplastica vescicale, escludendo ogni apporto causale o concausale della silicosi, appaiono metodologicamente parziali e non pienamente conformi ai criteri medico-legali consolidati in materia di concausalità in presenza di comorbilità significative e compromissione della riserva funzionale”.
Corroborando le proprie osservazioni con citazioni bibliografiche il CTU ha infine evidenziato che la valutazione medico-legale “non può limitarsi all'analisi atomistica dei singoli parametri clinico-strumentali, ma deve fondarsi su una lettura sistemica e fisiopatologicamente coerente dell'interazione dinamica fra gli apparati in condizioni critiche”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU appaiono corrette e condivisibili, in quanto l'incarico peritale è apparso svolto con metodo e logica, previo attento esame della documentazione disponibile e nel pieno rispetto del contraddittorio tecnico, fornendo ampia ed esaustiva risposta ai rilievi critici di parte resistente.
E' peraltro noto che, secondo giurisprudenza costante e condivisibile, “Le prestazioni assicurative (…) sono erogate non solo quando la morte o l'inabilità derivino esclusivamente dalla silicosi o dall'asbestosi, ma anche quando detti eventi derivino da una causa che costituisce una conseguenza diretta di tali tecnopatie o quando queste abbiano svolto il ruolo di concause nel determinismo degli eventi dannosi (Cass., sez. lav., 25 agosto
1986, n. 5175). Ai fini della concessione delle prestazioni assicurative, sono dunque rilevanti anche i fatti, diversi dalla tecnopatia esplicitamente considerata dal legislatore, che abbiano operato per ultimi nella serie pag. 8/10 causale e che, tuttavia, siano stati provocati o aggravati dalla malattia professionale (Cass., sez. lav., 16 ottobre 1987, n. 7679).
Sussiste il nesso di derivazione causale (o concausale) dell'inabilità o della morte da una di tali malattie, e quindi sussiste il diritto dei superstiti alla prestazione assicurativa, anche nell'ipotesi in cui la silicosi o l'asbestosi o comunque una loro conseguenza diretta abbiano avuto, nel determinismo della morte dell'assicurato, il ruolo di mera concausa (pur se minimo) del decesso e abbiano anche solo accelerato il decorso della malattia verso l'esito letale (Cass., sez. lav., 1° febbraio 1989, n. 607).” cfr, ex multis,
Cass. n.18165/2023.
L'appello viene pertanto accolto nei termini di cui al dispositivo.
Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli art. 437 e 127 ter c.p.c. accoglie l'appello e per l'effetto condanna l' a pagare alle appellanti, CP_1
quali eredi di , la rendita ai superstiti con decorrenza dal giorno Persona_1
successivo al decesso del coniuge e sino al decesso della Persona_2
suddetta, nonché l'assegno funerario nella misura di legge, oltre interessi legali con decorrenza dal 121 giorno successivo alla domanda amministrativa sino al saldo.
Condanna la parte appellata al pagamento, in favore delle appellanti, delle spese di lite del doppio grado che liquida in € 1.700,00 per il primo grado ed in € 1.984,00 per il grado d'appello oltre, per entrambi i gradi di giudizio, il 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
pag. 9/10 Pone le spese di CTU a carico dell' . CP_1
Così deciso nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.
La Consigliera est. La Presidente
Maria Grazia Cassia IU Melandri
pag. 10/10