Rigetto
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 09/03/2026, n. 1870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1870 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01870/2026REG.PROV.COLL.
N. 06138/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6138 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Migliaccio, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Cavour, 139;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Questura di Roma, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 271/2024, resa tra le parti, nel giudizio promosso per l’annullamento del decreto del Questore di Roma del 19.11.2018, con il quale è stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il Cons. IN RL e viste le conclusioni delle parti in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Oggetto del gravame in epigrafe è la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 271/2024, che ha respinto il ricorso promosso dall’odierno appellante per l’annullamento del decreto del Questore di Roma del 19 novembre 2018, con il quale gli è stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, sul presupposto dell’intervenuta condanna irrevocabile emessa a sua carico dalla Corte di appello di Napoli il 22 maggio 2014 per il reato di rapina in concorso, ex art. 110 e 628, comma 1, cod. pen.
Riferisce il ricorrente:
-di aver ottenuto il permesso di soggiorno nel 2012 per ricongiungimento familiare con i genitori regolarmente soggiornanti e di aver frequentato la scuola obbligatoria in Italia;
-di aver poi contratto matrimonio con una connazionale nel 2017 e che da tale unione sia nato un figlio nel 2021;
-di lavorare dal 2020 per un’industria tessile e di non aver reiterato condotte antigiuridiche, come dimostrato dalle informative della Questura di Napoli successive al rigetto qui gravato (relative agli anni 2020 e 2023);
-di essere quindi radicato sul territorio nazionale e inserito nel tessuto sociale.
Si è costituto il Ministero dell’Interno con atto formale in data 26 gennaio 2026 per resistere al gravame.
All’udienza del 29 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- L’appello non è suscettibile di favorevole apprezzamento.
Con due motivi di gravame, che possono essere trattati congiuntamente, l’appellante lamenta: a) il difetto di motivazione della sentenza di prime cure per non aver il Tar considerato, nel bilanciamento degli interessi, il suo grado di inserimento nel tessuto sociale né valutato in modo dinamico la sua personalità, limitando la propria indagine alla riconducibilità del reato ex art. 628, comma 1, ai cd. reati ostativi di cui all’art.4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 (motivo 1); b) la violazione dell’art.5, comma 5, dello stesso decreto legislativo (Testo unico immigrazione), nella misura in cui si è ritenuto di applicare un automatismo, fondando il giudizio di pericolosità su di una condanna per fatti risalenti al 2013 senza -ancora una volta- operare un bilanciamento tra l’interesse alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dello Stato e il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); con conseguente violazione anche dei principi sanciti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 202/2013.
Tali censure non possono essere accolte a fronte dell’inequivocabile dato normativo.
L’art.4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, in presenza di condanna -anche non definitiva- per uno dei cd. reati ostativi, non lascia spazio ad alcuna valutazione discrezionale; e il successivo articolo 5, che effettivamente prescrive all’Amministrazione di tener conto in sede di rifiuto del permesso di soggiorno ovvero di sua revoca o diniego di rinnovo “ della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale ”, si riferisce alla richiesta di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, fattispecie che non ricorre nel caso in esame in cui l’appellante, sia pure entrato per ricongiungimento con i genitori, ne ha richiesto il rinnovo per motivi di lavoro (cfr. comma 5, secondo periodo).
3.- In conclusione, il gravame va respinto. Considerata, tuttavia, la natura della pretesa azionata in giudizio, si dispone la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN OR, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
NN Tulumello, Consigliere
IN RL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN RL | NN OR |
IL SEGRETARIO
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