Decreto cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 11/03/2026, n. 4534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4534 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04534/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10180/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10180 del 2025, proposto da
AD US con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Dario Abbruzzese che lo rappresenta e difende nel presente giudizio
contro
- MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, in persona del Ministro p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- AMBASCIATA D’ITALIA AD ISLAMABAD, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
per l'accertamento
e la conseguente dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione resistente in ordine al procedimento unitario finalizzato al rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio, previa formalizzazione della domanda in Ambasciata, con relativa condanna a provvedere entro 30 giorni e richiesta di nomina di commissario ad acta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti in epigrafe indicati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. IC NC;
Considerato che:
- oggetto del presente giudizio è il silenzio tenuto dall’Ambasciata in ordine alla richiesta di appuntamento necessario per la formalizzazione della domanda di visto d’ingresso per motivi di studio come è desumibile dal contenuto della diffida inviata alla rappresentanza diplomatica dal legale della parte ricorrente e dal fatto che, in assenza di una domanda di visto formalmente presentata, non è configurabile un silenzio in ordine alla domanda stessa;
- dalla documentazione depositata in giudizio dal Ministero resistente in data 27/09/25 emerge che l’Ambasciata ha convocato il ricorrente per il 30/10/25;
- la circostanza in esame determina il venir meno dell’inerzia per l’accertamento della cui illegittimità è stato proposto il ricorso;
- ne deriva che parte ricorrente ha perso interesse alla definizione, nel merito, del presente giudizio;
- pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
- di tale possibile esito è stato dato avviso ex art. 73 cpa nel corso della camera di consiglio del 10/03/26;
- la peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definendo il giudizio, così provvede:
1) dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;
2) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC NC, Presidente, Estensore
Giuseppe Licheri, Primo Referendario
Christian Corbi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IC NC |
IL SEGRETARIO