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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Giovanni Galasso Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 3145/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 CCII;
TRA
costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 Pt_1
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata e
[...] C.F._1 trasmessa con le modalità di cui agli artt. 83 comma 3° c.p.c. e 18 comma 5° d.m. 44/2011, dall'Avv.
Gennaro Tanzillo (c.f. ); C.F._2
[...]
[...
in persona del curatore fallimentare, Controparte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante;
Controparte_3
reclamati non costituiti
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31/7/2024 la chiedeva al Tribunale di Nola Controparte_3 di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della esponendo che: Controparte_1
- era titolare di un credito di € 15.199,18 oltre accessori, accertato con decreto ingiuntivo n.
554/2023, non opposto e munito di formula esecutiva il 15.12.2023;
- nonostante la notifica dell'atto di precetto, la società non aveva provveduto al pagamento del dovuto.
La società debitrice non si costituiva.
Con sentenza n. 102/2024 del 7/10/2024, il Tribunale di Nola dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della osservando che: Controparte_1
- risultava sussistere il presupposto soggettivo per farsi luogo all'apertura della dichiarazione giudiziale, in quanto, vista l'assenza del bilancio dell'anno 2022 e la mancata costituzione della società, non poteva ritenersi provata l'insussistenza delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. D del nuovo CCII per poter essere considerata impresa minore;
- sussisteva il presupposto oggettivo per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto appariva evidente che la società debitrice versasse in stato d'insolvenza e non di mera crisi transitoria, come emergeva dall'importo dei crediti non pagati nei confronti della ricorrente, dell'Inps (€
26.722,33) e dell'Erario (€ 85.464,80).
Avverso tale sentenza ha proposto reclamo, con ricorso depositato il 6/11/2024, la Controparte_1 deducendo:
- di non possedere i requisiti dimensionali di fallibilità di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) CCII, come risultante dai bilanci relativi agli esercizi 2021 -2022 - 2023;
- l'insussistenza dello stato di insolvenza, dal momento che era stato dimostrato esclusivamente l'inadempimento del solo debito nei confronti della , mentre “il Controparte_3 mancato pagamento del debito erariale è dipeso da cause indipendenti dalla volontà della società reclamante […] in quanto non è stato possibile per essa contribuente reperire le risorse necessarie a consentire corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie”.
Per tali ragioni la reclamante ha chiesto la revoca della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
La creditrice ricorrente e il non si sono costituiti. CP_2
2 All'udienza del 7/1/2025, la Corte d'Appello si è riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.
1. In ordine alla questione dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 1 comma 2 l.f., deve osservarsi, innanzi tutto, che, dalle visure in atti, risulta che l'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese prima della liquidazione giudiziale è stato quello relativo all'esercizio 2021.
Con il reclamo, la ha prodotto in giudizio il bilancio relativo all'esercizio 2022, Controparte_1 approvato con verbale di assemblea del 27.9.2024, e quello relativo all'anno 2023, approvato con verbale di assemblea dell'1.10.2024, entrambi muniti delle ricevute delle domande di pubblicazione presso il Registro delle Imprese recanti le date del 21/10/2024. Tali documenti sono certamente ammissibili, stante l'inapplicabilità dei limiti di cui all'art. 345 c.p.c. al giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento (Cass. 6306/2014; Cass. 6835/2014) ed oggi avverso la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale.
Va tuttavia osservato che, in mancanza della pubblicazione, avvenuta solo dopo la dichiarazione di fallimento, i predetti bilanci devono ritenersi inattendibili (Cass. 13746/2017; Cass. 33091/2018), giacché la reclamante è una S.r.l., ed è tenuta, pertanto, al deposito dei bilanci presso il registro delle imprese con le modalità ed i tempi di cui all'art. 2478 bis c.c.
Ciò non esclude, in astratto, che i dati risultanti dai bilanci possano essere ritenuti ugualmente attendibili, ove accompagnati da altri documenti quali, ad esempio, le scritture contabili e sempre che la mancanza dei bilanci regolarmente approvati non riguardi un periodo particolarmente lungo, così da rendere sostanzialmente vano ogni tentativo di riscontro dei dati in essi riportati.
Nel caso di specie, invece, la totale inattendibilità dei dati forniti dalla reclamante è palese sulla base delle seguenti considerazioni:
- la reclamante non ha prodotto le scritture contabili né altri documenti idonei a dimostrare la correttezza dei dati riportati nei bilanci;
- nei bilanci non sono riportati analiticamente i debiti verso la società ricorrente, né verso l'INPS e l'Agenzia delle Entrate.
Per tutto quanto esposto, deve ritenersi che la reclamante non abbia adempiuto all'onere, sulla stessa gravante, di dimostrare di non essere fallibile ai sensi dell'art. 121 CCII.
3 2. Inoltre, nessun dubbio può sussistere in ordine all'insolvenza della società, desumibile dal fatto che essa non ha adempiuto ad una pluralità di debiti, anche di considerevole entità, verso la società ricorrente – risultante da un titolo giudiziale esecutivo - nonché verso l'INPS e l' CP_4
Pertanto, il reclamo deve essere rigettato.
3. Nulla si dispone sulle spese vista la mancata costituzione delle reclamate.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della reclamante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla avverso la Controparte_1 sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale n. 102/2024 del Tribunale di Nola del
7/10/2024, così provvede:
1. rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Napoli, il 7 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Giovanni Galasso Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 3145/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 CCII;
TRA
costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 Pt_1
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata e
[...] C.F._1 trasmessa con le modalità di cui agli artt. 83 comma 3° c.p.c. e 18 comma 5° d.m. 44/2011, dall'Avv.
Gennaro Tanzillo (c.f. ); C.F._2
[...]
[...
in persona del curatore fallimentare, Controparte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante;
Controparte_3
reclamati non costituiti
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31/7/2024 la chiedeva al Tribunale di Nola Controparte_3 di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della esponendo che: Controparte_1
- era titolare di un credito di € 15.199,18 oltre accessori, accertato con decreto ingiuntivo n.
554/2023, non opposto e munito di formula esecutiva il 15.12.2023;
- nonostante la notifica dell'atto di precetto, la società non aveva provveduto al pagamento del dovuto.
La società debitrice non si costituiva.
Con sentenza n. 102/2024 del 7/10/2024, il Tribunale di Nola dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della osservando che: Controparte_1
- risultava sussistere il presupposto soggettivo per farsi luogo all'apertura della dichiarazione giudiziale, in quanto, vista l'assenza del bilancio dell'anno 2022 e la mancata costituzione della società, non poteva ritenersi provata l'insussistenza delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. D del nuovo CCII per poter essere considerata impresa minore;
- sussisteva il presupposto oggettivo per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto appariva evidente che la società debitrice versasse in stato d'insolvenza e non di mera crisi transitoria, come emergeva dall'importo dei crediti non pagati nei confronti della ricorrente, dell'Inps (€
26.722,33) e dell'Erario (€ 85.464,80).
Avverso tale sentenza ha proposto reclamo, con ricorso depositato il 6/11/2024, la Controparte_1 deducendo:
- di non possedere i requisiti dimensionali di fallibilità di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) CCII, come risultante dai bilanci relativi agli esercizi 2021 -2022 - 2023;
- l'insussistenza dello stato di insolvenza, dal momento che era stato dimostrato esclusivamente l'inadempimento del solo debito nei confronti della , mentre “il Controparte_3 mancato pagamento del debito erariale è dipeso da cause indipendenti dalla volontà della società reclamante […] in quanto non è stato possibile per essa contribuente reperire le risorse necessarie a consentire corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie”.
Per tali ragioni la reclamante ha chiesto la revoca della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
La creditrice ricorrente e il non si sono costituiti. CP_2
2 All'udienza del 7/1/2025, la Corte d'Appello si è riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.
1. In ordine alla questione dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 1 comma 2 l.f., deve osservarsi, innanzi tutto, che, dalle visure in atti, risulta che l'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese prima della liquidazione giudiziale è stato quello relativo all'esercizio 2021.
Con il reclamo, la ha prodotto in giudizio il bilancio relativo all'esercizio 2022, Controparte_1 approvato con verbale di assemblea del 27.9.2024, e quello relativo all'anno 2023, approvato con verbale di assemblea dell'1.10.2024, entrambi muniti delle ricevute delle domande di pubblicazione presso il Registro delle Imprese recanti le date del 21/10/2024. Tali documenti sono certamente ammissibili, stante l'inapplicabilità dei limiti di cui all'art. 345 c.p.c. al giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento (Cass. 6306/2014; Cass. 6835/2014) ed oggi avverso la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale.
Va tuttavia osservato che, in mancanza della pubblicazione, avvenuta solo dopo la dichiarazione di fallimento, i predetti bilanci devono ritenersi inattendibili (Cass. 13746/2017; Cass. 33091/2018), giacché la reclamante è una S.r.l., ed è tenuta, pertanto, al deposito dei bilanci presso il registro delle imprese con le modalità ed i tempi di cui all'art. 2478 bis c.c.
Ciò non esclude, in astratto, che i dati risultanti dai bilanci possano essere ritenuti ugualmente attendibili, ove accompagnati da altri documenti quali, ad esempio, le scritture contabili e sempre che la mancanza dei bilanci regolarmente approvati non riguardi un periodo particolarmente lungo, così da rendere sostanzialmente vano ogni tentativo di riscontro dei dati in essi riportati.
Nel caso di specie, invece, la totale inattendibilità dei dati forniti dalla reclamante è palese sulla base delle seguenti considerazioni:
- la reclamante non ha prodotto le scritture contabili né altri documenti idonei a dimostrare la correttezza dei dati riportati nei bilanci;
- nei bilanci non sono riportati analiticamente i debiti verso la società ricorrente, né verso l'INPS e l'Agenzia delle Entrate.
Per tutto quanto esposto, deve ritenersi che la reclamante non abbia adempiuto all'onere, sulla stessa gravante, di dimostrare di non essere fallibile ai sensi dell'art. 121 CCII.
3 2. Inoltre, nessun dubbio può sussistere in ordine all'insolvenza della società, desumibile dal fatto che essa non ha adempiuto ad una pluralità di debiti, anche di considerevole entità, verso la società ricorrente – risultante da un titolo giudiziale esecutivo - nonché verso l'INPS e l' CP_4
Pertanto, il reclamo deve essere rigettato.
3. Nulla si dispone sulle spese vista la mancata costituzione delle reclamate.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della reclamante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla avverso la Controparte_1 sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale n. 102/2024 del Tribunale di Nola del
7/10/2024, così provvede:
1. rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Napoli, il 7 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
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