Sentenza 30 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 30/10/2023, n. 16023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16023 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/10/2023
N. 16023/2023 REG.PROV.COLL.
N. 12560/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12560 del 2022, proposto da NA AL NT, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Limblici, Francesca Palumbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la dichiarazione di illegittimità
del silenzio-inadempimento mantenuto dall'Amministrazione in relazione all'istanza presentata dalla ricorrente in data 17.06.2021 (numero domanda 9505) ed acquisita al prot. n. 15855, volta al riconoscimento in Italia dei titoli di abilitazione per l'esercizio della professione di docente con specializzazione al Sostegno nella scuola dell'infanzia (classe di concorso ADAA) e nella scuola primaria (classe di concorso ADEE), conseguiti in paese appartenente all'Unione Europea e precisamente in Spagna;
per l'accertamento
dell'obbligo di provvedere ex art 2, comma 1, L. 241/1990 in relazione alla medesima istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2023 il dott. Marco Arcuri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente rappresentava che in data 17 giugno 2021 aveva inoltrato al Ministero dell’Istruzione, ai sensi della direttiva n. 2005/36/CE e successive modifiche, l’istanza per il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Spagna e che l’Amministrazione non aveva provveduto entro il termine previsto dall’art. 16 D.lgs. n. 206/2007.
Pertanto, la medesima parte chiedeva al Tribunale di accertare l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero nonché di ordinare all’Amministrazione di provvedere sulla suddetta istanza, nominando altresì un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Ministero dell’Istruzione si costituiva in giudizio con comparsa di mero stile.
All’udienza del 17 ottobre 2023 la causa veniva assunta in decisione.
2. Il ricorso va accolto.
I presupposti per l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio sono costituiti dall’esistenza di un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione e dall’inerzia serbata da quest’ultima oltre il termine previsto per l’adozione del provvedimento.
Nel caso in esame sussiste un obbligo espresso dell’amministrazione di provvedere entro un termine di legge. L’art. 16 D.lgs. n. 206/2007, attuativo della direttiva 36/2005/CE, stabilisce infatti al comma 2 che “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”; al comma 6 prevede poi che “sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato”.
Dagli atti di causa risulta che il termine per la conclusione del procedimento, previsto dalla disposizione citata, è decorso inutilmente, senza che l’amministrazione abbia provveduto sull’istanza o abbia chiesto un’integrazione documentale.
In accoglimento del ricorso, va dunque dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere sull’istanza della ricorrente nel termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente sentenza.
Si ritiene inoltre opportuno, in considerazione dei ritardi già accumulati su analoghe istanze, nominare sin d’ora il commissario ad acta nella persona del responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il quale dovrà provvedere, senza diritto al compenso e con potere di delega ad un funzionario o ad un organo competente in base alle disposizioni normative vigenti, entro 180 giorni dalla richiesta di parte ricorrente, in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione. A detto Commissario l’Amministrazione dovrà tempestivamente comunicare l’avvenuto adempimento, che, in assenza di notizie il Commissario insediatosi dovrà comunque verificare, dando notizia al Tribunale.
3. In applicazione del principio della soccombenza il Ministero dell’Istruzione va condannato al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali, che si liquidano nella somma di euro 750,00, a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei difensori antistatari, oltre alla refusione del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione di adottare tutte le determinazioni previste dalla legge in ordine all’istanza di parte ricorrente, nel termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente sentenza;
- nomina quale commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito il quale, senza diritto al compenso e con potere di delega ad un funzionario o all’organo competente in base alle disposizioni normative vigenti, provvederà in caso di inerzia dell’amministrazione, nel termine di 180 giorni decorrente dalla richiesta di parte ricorrente e previa comunicazione, anche se negativa, al Tribunale di quanto effettuato dall’Amministrazione..
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 750,00, a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei difensori antistatari, oltre alla refusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
Marco Arcuri, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Arcuri | Pierina Biancofiore |
IL SEGRETARIO