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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 03/12/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1308/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1308 V.G. dell'anno 2025 tra
CF: ) nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
NO (TA), via degli Aranci, 33, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro CORLETTO presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Verbania, c.so Mameli, 47, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
e
(CF: nata a [...] il [...], ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra DISABATO presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Verbania, piazza San Vittore, 82, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in NO
(TA), il 04.04.1991, con atto trascritto nei registri dello stato civile, atto n. 5, p II, s. A, anno 1991, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2. Dare atto che le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto a reciproche ulteriori richieste di natura economica, all'assegno divorzile e che dichiarano di aver preventivamente definito ogni questione economica nascente o connessa all'intercorso matrimonio e rinunciano a qualsiasi ulteriore reciproca pretesa;
3. Disporre che le spese e le competenze del presente giudizio siano compensate tra le parti.”
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto, depositato il 11/06/2025, e Parte_1 Controparte_1 chiedevano, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in NO (TA) il 04/04/1991.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il giudice delegato spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio concordatario in data 04/04/1991 nel comune di
NO (TA) e dalla loro unione sono nati i figli il 18.8.1991, Persona_1 il 31.07.1993, e il 20.10.2004, tutti maggiorenni ed Persona_2 Persona_3 economicamente autosufficienti.
Si sono, poi, separati consensualmente il 06/02/2023, con decreto del tribunale di Verbania del
06/02/2023 e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate alle norme di legge stima sussistenti presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che e parti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto a reciproche ulteriori richieste di natura economica, all'assegno divorzile e che dichiarano di aver preventivamente definito ogni questione economica nascente o connessa all'intercorso matrimonio e rinunciano a qualsiasi ulteriore reciproca pretesa.
Spese processuali compensate in conformità alle conclusioni congiunte.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in NO (TA) il 04/04/1991, trascritto nei registri dello stato civile del Controparte_1 medesimo Comune al n. 5 parte II serie A anno 1991; MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 2.12.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1308 V.G. dell'anno 2025 tra
CF: ) nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
NO (TA), via degli Aranci, 33, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro CORLETTO presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Verbania, c.so Mameli, 47, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
e
(CF: nata a [...] il [...], ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra DISABATO presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Verbania, piazza San Vittore, 82, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in NO
(TA), il 04.04.1991, con atto trascritto nei registri dello stato civile, atto n. 5, p II, s. A, anno 1991, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2. Dare atto che le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto a reciproche ulteriori richieste di natura economica, all'assegno divorzile e che dichiarano di aver preventivamente definito ogni questione economica nascente o connessa all'intercorso matrimonio e rinunciano a qualsiasi ulteriore reciproca pretesa;
3. Disporre che le spese e le competenze del presente giudizio siano compensate tra le parti.”
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto, depositato il 11/06/2025, e Parte_1 Controparte_1 chiedevano, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in NO (TA) il 04/04/1991.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il giudice delegato spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio concordatario in data 04/04/1991 nel comune di
NO (TA) e dalla loro unione sono nati i figli il 18.8.1991, Persona_1 il 31.07.1993, e il 20.10.2004, tutti maggiorenni ed Persona_2 Persona_3 economicamente autosufficienti.
Si sono, poi, separati consensualmente il 06/02/2023, con decreto del tribunale di Verbania del
06/02/2023 e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate alle norme di legge stima sussistenti presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che e parti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto a reciproche ulteriori richieste di natura economica, all'assegno divorzile e che dichiarano di aver preventivamente definito ogni questione economica nascente o connessa all'intercorso matrimonio e rinunciano a qualsiasi ulteriore reciproca pretesa.
Spese processuali compensate in conformità alle conclusioni congiunte.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in NO (TA) il 04/04/1991, trascritto nei registri dello stato civile del Controparte_1 medesimo Comune al n. 5 parte II serie A anno 1991; MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 2.12.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO