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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 16/12/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
composto dai sigg.ri Magistrati:
Presidente dott.ssa LL AN
dott. Marcello Testaquatra Giudice
dott. ER D. MA Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1389/2024 R.G., promosso da:
), ivi Parte_1 nata a [...], in data [...] (C.F. C.F. 1 residente in C/da Tabita snc, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Franca
Carapezza, sito in Caltanissetta Viale Sicilia 40, che la rappresenta e difende;
Ricorrente
Contro
nato a [...] il [...] ed ivi residente alla Controparte_1
contrada Tabita snc., cod. fisc. elettivamente domiciliato in C.F._2
,
Caltanissetta alla via Libertà n. 12, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Bellini, del Foro di
Caltanissetta, che lo rappresenta e difende;
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: all'udienza del 25.06.2025, la ricorrente concludeva insistendo nel contenuto del ricorso introduttivo e degli scritti difensivi, chiedendo:
"la declaratoria di separazione dei coniugi Parte_1 Controparte_1 con addebito a quest'ultimo, alle seguenti condizioni:
2. Disporre l'affidamento condiviso dei due figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il domicilio della madre;
3. Statuire che il padre avrà facoltà di permanere con i figli minori secondo il seguente calendario:
- durante la settimana, compatibilmente con i turni di lavoro del padre, per due pomeriggi, previa comunicazione di quest'ultimo alla madre, dalle ore 16.00 alle ore 20.30;
-nei fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 16.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica, con obbligo del padre di prelievo e riconsegna personale
-Durante le vacanze estive, per una settimana consecutiva corrispondente al periodo di ferie goduto dal padre, da comunicarsi alla madre entro il 30 giugno di ogni anno;
- Durante le festività natalizie, ad anni alterni, per tre giorni per il S.Natale e/o per il Capodanno;
- Per le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno della Santa Pasqua e/o del Lunedi dell'Angelo;
- i figli minori festeggeranno con ciascun genitore il rispettivo giorno del loro compleanno e onomastico;
mentre il compleanno e l'onomastico dei figli sarà festeggiato con entrambi i genitori;
- per le altre festività annuali i coniugi concorderanno di volta in volta con chi i minori trascorreranno le suddette festività.
4. disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in San Cataldo, C.da Tabita s.n.c., alla madre con la quale i figli minori continueranno a coabitare;
5. Onerare il padre a corrispondere alla madre entro il 5° giorno di ogni mese, quale contributo al mantenimento dei due figli minori e di costei, la complessiva somma di € 550,00; di cui € 200,00 per ciascun figlio ed €
150,00 per la moglie, oltre l'assegno Unico come per legge.
6. Onerare il padre a contribuire alle spese straordinarie per i due figli minori nella misura del 70% per il padre ed il 30% per la madre".
Il convenuto concludeva, insistendo nelle conclusioni formulate negli scritti difensivi, che qui si riportano:
"dichiarare la separazione personale dei coniugi e, in parziale modifica delle condizioni formulate dal coniuge ricorrente, statuire l'obbligo del Sig. di contribuire al mantenimento del coniugeControparte_1
e dei due figli minori con il versamento mensile della somma di € 400,00 (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat), senza l'ulteriore corresponsione dell'importo dell'assegno unico universale;
statuire altresì
l'obbligo del Sig. CP_1 di contribuire alle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per i figli minori nella misura del 50%". Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio Con ricorso depositato il 22.07.2024, in data 16 maggio 2009, in Delia, e dalla cui unione erano Controparte_1 con nati due figli: Persona_1 nata a [...], il [...] e Persona_2 nato a
, ,
Caltanissetta, il 06.07.2015, esponeva che la convivenza con il marito era divenuta intollerabile a causa della condotta dello stesso, il quale negli ultimi tempi aveva violato il dovere di fedeltà coniugale. Tale circostanza doveva ritenersi provata, secondo la prospettazione di parte, a seguito degli elementi raccolti da un investigatore privato da lei stessa incaricato, la cui relazione, depositata agli atti del presente procedimento, unitamente alle positive fotografiche allegate comprovava la relazione extraconiugale intrattenuta da Controparte_1 con un'altra donna.
La ricorrente esponeva altresì di non svolgere alcuna attività lavorativa, dedicandosi alla cura dei due figli.
In ragione di quanto esposto, la ricorrente chiedeva, pertanto, dichiararsi la separazione con addebito al coniuge alle condizioni in epigrafe indicate.
In data 21.10.2024, si costituiva in giudizio il sig. CP_1 nulla contestando a proposito della domanda di addebito avanzata da controparte e della documentazione a tal riguardo versata in atti, mentre ha contestato l'entità dell'assegno di mantenimento chiesto dalla ricorrente sia per sé che per i due figli minori. In particolare, il coniuge convenuto rappresentava di percepire un reddito mensile di circa € 2.000,00, di cui € 1.600,00 circa a titolo di retribuzione stipendiale ed € 398,80 per assegno unico universale per i due figli minori e di corrispondere, tuttavia, €
427,31 per il pagamento del mutuo sulla casa, in comproprietà dei coniugi, € 503,70 per rata mensile Findomestic Banca S.p.A. (contratto del 07.05.2024, n. 120 rate mensili: cfr. doc. 6) nonché € 200,00 circa mensili per ulteriori spese per le utenze.
Osservava il convenuto che la consistenza del reddito mensile residuo non gli permetteva di far fronte alle richieste economiche della ricorrente e concludeva come riportato in epigrafe.
All'udienza del 20.11.2024, venivano sentite le parti, le quali confermavano quanto riportato negli atti introduttivi del giudizio e, giusta ordinanza del 11.12.2024,, venivano adottati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse delle parti e dei figli : "Autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
e Persona_2 con collocamento affida congiuntamente ad entrambi i genitori i due figli, Persona_1 prevalente presso la madre;
assegna alla ricorrente,
,Parte_1 la casa coniugale sita in San Cataldo, C.da Tabita s.n.c. con i relativi arredi;
dispone che il genitore convenuto potrà incontrare e tenere con sé i due figli secondo i tempi e modalità indicati al punto 3) delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il giorno quindici del mese di Controparte_1 dicembre e successivamente, entro il giorno cinque di ogni mese in favore di Parte_1 e con decorrenza e Persona_2 laPersona_1dalla mensilità di dicembre 2024, per il mantenimento dei due figli, somma di € 200,00 per ciascuno, rivalutabile secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo oltre al sessanta per cento delle spese straordinarie nell'interesse dei due figli, determinate secondo il protocollo di intesa sottoscritto nel 2018 dal Presidente del Tribunale e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Caltanissetta;
pone a carico di Controparte_1 l'obbligo di corrispondere, entro il giorno quindici del mese di dicembre e successivamente, entro il giorno cinque di ogni mese in favore di Parte_1 a titolo di contributo per il suo mantenimento, la somma di € 150,00 con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2024,
rivalutabile secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo;
".
Esaurita la fase istruttoria, consistita in sole prove documentali, il Giudice designato rinviava la causa all'udienza del 25.06.2025, per la rimessione in decisione, ai sensi dell'art. 473 bis 28
c.p.c., riservandosi di riferire al Collegio.
Tanto premesso la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, è fondata e va, pertanto, accolta.
Gli elementi emersi nel corso del giudizio e riportati nei rispettivi atti difensivi, la separazione di fatto tra i coniugi nonché la stessa domanda di addebito formulata dalla ricorrente offrono la prova del venir meno dell'affectio coniugalis e della comunanza di vita fondata sulla reciproca assistenza, quale condizione imprescindibile per il prosieguo della vita coniugale e dell'unione matrimoniale (cfr. Cass. sentenza n. 13189/2024). Ricorrono pertanto le condizioni per pronunciare la chiesta separazione.
Parte ricorrente ha proposto domanda di addebito impuntando al convenuto di aver violato il dovere di fedeltà coniugale, adducendo che lo stesso ha intrattenuto, in costanza di matrimonio, una relazione extraconiugale. Tale condotta è stata provata sulla base della relazione, corredata da documentazione video, redatta dall'investigatore privato incaricato dalla ricorrente.
La relazione extraconiugale e le prove documentali allegate non sono state contestate dal convenuto In punto di diritto deve richiamarsi il principio costantemente ribadito dalla Corte regolatrice e dalla giurisprudenza di merito secondo cui : “In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata infedeltà" (cfr. Cass. Civ. 2024 n.
22291).
Parte ricorrente ha adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante avendo allegato le prove documentali, non disconosciute né contestate, della violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio di controparte tale da rendere non più tollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale sino a quel momento svoltasi in maniera serena. Di contro il convenuto non solo non ha allegato alcuna crisi coniugale anteriore ai fatti a lui contestati ma non ha neppure contestato l'esistenza di una sua relazione extraconiugale e dunque la violazione dell'obbligo di fedeltà nascente dal matrimonio ai sensi dell'art. 143 Cod. Civ.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per addebitare la separazione al convenuto, Controparte_1
[...]
Dall'unione coniugale sono nati due figli, ancora minorenni rispetto ai quali entrambi i genitori hanno chiesto volersi disporre l'affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre.
Tale regime è stato adottato con l'ordinanza interinale resa l'11/12/2024, non oggetto di reclamo, e mantenuto nel corso del tempo senza che siano stati segnalati problemi di significativo rilievo tali da indurre ad una diversa scelta nell'interesse dei due minori e senza che vi fosse la necessità di disporre la loro audizione.
Deve dunque confermarsi il disposto affido condiviso dei due figli e mantenersi il loro collocamento presso la madre alla quale deve assegnarsi, ai sensi dell'art. 337 septies Cod. Civ. anche la casa coniugale al fine di preservare il loro habitat domestico nel momento di crisi irreversibili dell'unione coniugale e familiare.
Deve ugualmente confermarsi il regime di visita per il genitore convenuto con i tempi indicati per relationem nell'ordinanza depositata l'11/12/2024 dovendosi solo aggiungere la previsione, stante il regime di lavoro turnario del convenuto, di comunicare per quest'ultimo con un preavviso di almeno una settimana i turni di lavoro o comunque i giorni in cui i due figli staranno con lui così da consentire alla ricorrente di poter meglio organizzare la sua quotidianità.
Quanto ai rapporti patrimoniali tra le parti è indubbio e non contestato che il nucleo familiare in costanza di matrimonio ha potuto fare affidamento unicamente sul reddito del convenuto il quale ammonta, a circa € 2000,00 mensili comprensivi dell'assegno unico per i due figli, pari a poco di € 400,00 mensili. Ulteriormente è emerso, dall'esame della documentazione reddituale e patrimoniale delle parti versata in atti e sostanzialmente non contestato dalla ricorrente, che sul reddito mensile del convenuto grava il pagamento del rateo mensile del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, pari ad € 427,30 mensili, nonché il pagamento di una rata mensile di circa € 500,00 per il pagamento di un mutuo acceso presso una società finanziaria per estinguere i molteplici finanziamenti nel tempo contratti dal sig.
Controparte_1 La ricorrente è incontroverso che non ha svolto attività
lavorativa in costanza di matrimonio occupandosi della cura e accudimento dei figli e della casa coniugale.
E' evidente come la crisi e la frattura dell'unione coniugale abbia di fatto acuito le difficoltà economiche in cui versa il nucleo familiare e che avevano indotto il convenuto già in costanza di matrimonio, almeno per alcune spese, a fare ricorso al credito di alcune società finanziarie.
Tale situazione è rimasta di fatto immutata nel corso del giudizio e dopo l'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti atteso che la ricorrente, pur avendo fatto quanto nelle sue possibilità per reperire un'attività lavorativa non ha visto coronati da successo i suoi tentativi mentre sul versante di parte convenuta non si sono verificate significative modifiche delle sue condizioni reddituali. Invero i beni immobili ereditari a lui pervenuti in morte dei genitori non rappresentano per lo stato di riferito abbandono e in ragione della comunione che si è venuta a determinare su tali beni una fonte di reddito né una effettiva utilità patrimoniale significativa.
Deve, conseguentemente, confermarsi la misura del contributo così come previsto in corso di causa e dunque l'onere per il sig. di corrispondere mensilmente, Controparte_1 la somma di € 200,00 per ciascuno dei due figli,in favore della sig.ra Parte_1
rivalutabile secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo oltre al sessanta per cento dellespese straordinarie nel loro interesse dovendosi precisare come tale importo tiene conto del contributo indirettamente assolto con il pagamento del rateo di mutuo per l'acquisto della casa coniugale ove vivono i due figli.
Analogamente deve confermarsi l'obbligo posto a carico del convenuto di corrispondere la somma di € 150,00 a titolo di contributo per il mantenimento della sig.ra Parte_1 priva di redditi e come tale impossibilitata, non per sua responsabilità, a provvedere al suo mantenimento così come previsto dall'art. 156 Cod. Civ.
L'esito del giudizio, l'accoglimento della domanda di separazione, nonché il parziale accoglimento delle domande ulteriori proposte dalla ricorrente e le limitate contestazioni controparte, giustificano la compensazione parziale delle spese di lite nella misura della metà, restando a carico del convenuto la residua metà da corrispondere in favore dell'erario stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1389/2024 RGAC, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
Parte_1 nata a [...], l' 11.05.1979 e pronuncia la separazione dei coniugi nato a [...] il [...], il cui matrimonio, Controparte_1
,
celebrato a Delia (CL) il 16/5/2009, è stato trascritto nei registri degli atti di matrimonio del
Comune di Delia (CL) al n. 1, serie A, P.II, Anno 2009; addebita la separazione a Controparte_1
affida ad entrambi i genitori i due figli minori, Persona_1 e Persona 2 con
, collocamento prevalente presso la madre;
assegna alla madre, la casa coniugale sita in San Cataldo, C.da Tabita s.n.c. Parte_1
con i relativi arredi;
dispone che il padre, Controparte_1 potrà incontrare e tenere con sé i due figli secondo i tempi e modalità indicati al punto 3) delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 22/7/2024 con la precisazione di cui alla parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il giorno Controparte_1 cinque di ogni mese in favore di e con decorrenza dalla mensilità di dicembre Parte_1
2024, per il mantenimento dei due figli, e Persona_2 la somma di € Persona_1
,
200,00 per ciascuno, rivalutabile secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo oltre al sessanta per cento delle spese straordinarie nell'interesse dei due figli, determinate secondo il protocollo di intesa sottoscritto nel 2018 dal Presidente del Tribunale e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il giorno Controparte_1 cinque di ogni mese in favore di a titolo di contributo per il suo Parte_1
mantenimento, la somma di € 150,00 con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2024,
rivalutabile secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo;
dichiara compensate nella misura della metà le spese di lite ponendo a carico di Controparte_1
[...] la residua metà che si liquida in misura già ridotta in € 2.00,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA ove dovuti da corrispondere in favore dello Stato.
ORDINA all'Ufficiale di stato di civile del comune di Delia di procedere all'annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del 5 dicembre 2025.
Il Presidente
LL AN
Il Giudice est.
ER D. MA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
composto dai sigg.ri Magistrati:
Presidente dott.ssa LL AN
dott. Marcello Testaquatra Giudice
dott. ER D. MA Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1389/2024 R.G., promosso da:
), ivi Parte_1 nata a [...], in data [...] (C.F. C.F. 1 residente in C/da Tabita snc, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Franca
Carapezza, sito in Caltanissetta Viale Sicilia 40, che la rappresenta e difende;
Ricorrente
Contro
nato a [...] il [...] ed ivi residente alla Controparte_1
contrada Tabita snc., cod. fisc. elettivamente domiciliato in C.F._2
,
Caltanissetta alla via Libertà n. 12, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Bellini, del Foro di
Caltanissetta, che lo rappresenta e difende;
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: all'udienza del 25.06.2025, la ricorrente concludeva insistendo nel contenuto del ricorso introduttivo e degli scritti difensivi, chiedendo:
"la declaratoria di separazione dei coniugi Parte_1 Controparte_1 con addebito a quest'ultimo, alle seguenti condizioni:
2. Disporre l'affidamento condiviso dei due figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il domicilio della madre;
3. Statuire che il padre avrà facoltà di permanere con i figli minori secondo il seguente calendario:
- durante la settimana, compatibilmente con i turni di lavoro del padre, per due pomeriggi, previa comunicazione di quest'ultimo alla madre, dalle ore 16.00 alle ore 20.30;
-nei fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 16.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica, con obbligo del padre di prelievo e riconsegna personale
-Durante le vacanze estive, per una settimana consecutiva corrispondente al periodo di ferie goduto dal padre, da comunicarsi alla madre entro il 30 giugno di ogni anno;
- Durante le festività natalizie, ad anni alterni, per tre giorni per il S.Natale e/o per il Capodanno;
- Per le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno della Santa Pasqua e/o del Lunedi dell'Angelo;
- i figli minori festeggeranno con ciascun genitore il rispettivo giorno del loro compleanno e onomastico;
mentre il compleanno e l'onomastico dei figli sarà festeggiato con entrambi i genitori;
- per le altre festività annuali i coniugi concorderanno di volta in volta con chi i minori trascorreranno le suddette festività.
4. disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in San Cataldo, C.da Tabita s.n.c., alla madre con la quale i figli minori continueranno a coabitare;
5. Onerare il padre a corrispondere alla madre entro il 5° giorno di ogni mese, quale contributo al mantenimento dei due figli minori e di costei, la complessiva somma di € 550,00; di cui € 200,00 per ciascun figlio ed €
150,00 per la moglie, oltre l'assegno Unico come per legge.
6. Onerare il padre a contribuire alle spese straordinarie per i due figli minori nella misura del 70% per il padre ed il 30% per la madre".
Il convenuto concludeva, insistendo nelle conclusioni formulate negli scritti difensivi, che qui si riportano:
"dichiarare la separazione personale dei coniugi e, in parziale modifica delle condizioni formulate dal coniuge ricorrente, statuire l'obbligo del Sig. di contribuire al mantenimento del coniugeControparte_1
e dei due figli minori con il versamento mensile della somma di € 400,00 (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat), senza l'ulteriore corresponsione dell'importo dell'assegno unico universale;
statuire altresì
l'obbligo del Sig. CP_1 di contribuire alle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per i figli minori nella misura del 50%". Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio Con ricorso depositato il 22.07.2024, in data 16 maggio 2009, in Delia, e dalla cui unione erano Controparte_1 con nati due figli: Persona_1 nata a [...], il [...] e Persona_2 nato a
, ,
Caltanissetta, il 06.07.2015, esponeva che la convivenza con il marito era divenuta intollerabile a causa della condotta dello stesso, il quale negli ultimi tempi aveva violato il dovere di fedeltà coniugale. Tale circostanza doveva ritenersi provata, secondo la prospettazione di parte, a seguito degli elementi raccolti da un investigatore privato da lei stessa incaricato, la cui relazione, depositata agli atti del presente procedimento, unitamente alle positive fotografiche allegate comprovava la relazione extraconiugale intrattenuta da Controparte_1 con un'altra donna.
La ricorrente esponeva altresì di non svolgere alcuna attività lavorativa, dedicandosi alla cura dei due figli.
In ragione di quanto esposto, la ricorrente chiedeva, pertanto, dichiararsi la separazione con addebito al coniuge alle condizioni in epigrafe indicate.
In data 21.10.2024, si costituiva in giudizio il sig. CP_1 nulla contestando a proposito della domanda di addebito avanzata da controparte e della documentazione a tal riguardo versata in atti, mentre ha contestato l'entità dell'assegno di mantenimento chiesto dalla ricorrente sia per sé che per i due figli minori. In particolare, il coniuge convenuto rappresentava di percepire un reddito mensile di circa € 2.000,00, di cui € 1.600,00 circa a titolo di retribuzione stipendiale ed € 398,80 per assegno unico universale per i due figli minori e di corrispondere, tuttavia, €
427,31 per il pagamento del mutuo sulla casa, in comproprietà dei coniugi, € 503,70 per rata mensile Findomestic Banca S.p.A. (contratto del 07.05.2024, n. 120 rate mensili: cfr. doc. 6) nonché € 200,00 circa mensili per ulteriori spese per le utenze.
Osservava il convenuto che la consistenza del reddito mensile residuo non gli permetteva di far fronte alle richieste economiche della ricorrente e concludeva come riportato in epigrafe.
All'udienza del 20.11.2024, venivano sentite le parti, le quali confermavano quanto riportato negli atti introduttivi del giudizio e, giusta ordinanza del 11.12.2024,, venivano adottati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse delle parti e dei figli : "Autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
e Persona_2 con collocamento affida congiuntamente ad entrambi i genitori i due figli, Persona_1 prevalente presso la madre;
assegna alla ricorrente,
,Parte_1 la casa coniugale sita in San Cataldo, C.da Tabita s.n.c. con i relativi arredi;
dispone che il genitore convenuto potrà incontrare e tenere con sé i due figli secondo i tempi e modalità indicati al punto 3) delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il giorno quindici del mese di Controparte_1 dicembre e successivamente, entro il giorno cinque di ogni mese in favore di Parte_1 e con decorrenza e Persona_2 laPersona_1dalla mensilità di dicembre 2024, per il mantenimento dei due figli, somma di € 200,00 per ciascuno, rivalutabile secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo oltre al sessanta per cento delle spese straordinarie nell'interesse dei due figli, determinate secondo il protocollo di intesa sottoscritto nel 2018 dal Presidente del Tribunale e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Caltanissetta;
pone a carico di Controparte_1 l'obbligo di corrispondere, entro il giorno quindici del mese di dicembre e successivamente, entro il giorno cinque di ogni mese in favore di Parte_1 a titolo di contributo per il suo mantenimento, la somma di € 150,00 con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2024,
rivalutabile secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo;
".
Esaurita la fase istruttoria, consistita in sole prove documentali, il Giudice designato rinviava la causa all'udienza del 25.06.2025, per la rimessione in decisione, ai sensi dell'art. 473 bis 28
c.p.c., riservandosi di riferire al Collegio.
Tanto premesso la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, è fondata e va, pertanto, accolta.
Gli elementi emersi nel corso del giudizio e riportati nei rispettivi atti difensivi, la separazione di fatto tra i coniugi nonché la stessa domanda di addebito formulata dalla ricorrente offrono la prova del venir meno dell'affectio coniugalis e della comunanza di vita fondata sulla reciproca assistenza, quale condizione imprescindibile per il prosieguo della vita coniugale e dell'unione matrimoniale (cfr. Cass. sentenza n. 13189/2024). Ricorrono pertanto le condizioni per pronunciare la chiesta separazione.
Parte ricorrente ha proposto domanda di addebito impuntando al convenuto di aver violato il dovere di fedeltà coniugale, adducendo che lo stesso ha intrattenuto, in costanza di matrimonio, una relazione extraconiugale. Tale condotta è stata provata sulla base della relazione, corredata da documentazione video, redatta dall'investigatore privato incaricato dalla ricorrente.
La relazione extraconiugale e le prove documentali allegate non sono state contestate dal convenuto In punto di diritto deve richiamarsi il principio costantemente ribadito dalla Corte regolatrice e dalla giurisprudenza di merito secondo cui : “In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata infedeltà" (cfr. Cass. Civ. 2024 n.
22291).
Parte ricorrente ha adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante avendo allegato le prove documentali, non disconosciute né contestate, della violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio di controparte tale da rendere non più tollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale sino a quel momento svoltasi in maniera serena. Di contro il convenuto non solo non ha allegato alcuna crisi coniugale anteriore ai fatti a lui contestati ma non ha neppure contestato l'esistenza di una sua relazione extraconiugale e dunque la violazione dell'obbligo di fedeltà nascente dal matrimonio ai sensi dell'art. 143 Cod. Civ.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per addebitare la separazione al convenuto, Controparte_1
[...]
Dall'unione coniugale sono nati due figli, ancora minorenni rispetto ai quali entrambi i genitori hanno chiesto volersi disporre l'affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre.
Tale regime è stato adottato con l'ordinanza interinale resa l'11/12/2024, non oggetto di reclamo, e mantenuto nel corso del tempo senza che siano stati segnalati problemi di significativo rilievo tali da indurre ad una diversa scelta nell'interesse dei due minori e senza che vi fosse la necessità di disporre la loro audizione.
Deve dunque confermarsi il disposto affido condiviso dei due figli e mantenersi il loro collocamento presso la madre alla quale deve assegnarsi, ai sensi dell'art. 337 septies Cod. Civ. anche la casa coniugale al fine di preservare il loro habitat domestico nel momento di crisi irreversibili dell'unione coniugale e familiare.
Deve ugualmente confermarsi il regime di visita per il genitore convenuto con i tempi indicati per relationem nell'ordinanza depositata l'11/12/2024 dovendosi solo aggiungere la previsione, stante il regime di lavoro turnario del convenuto, di comunicare per quest'ultimo con un preavviso di almeno una settimana i turni di lavoro o comunque i giorni in cui i due figli staranno con lui così da consentire alla ricorrente di poter meglio organizzare la sua quotidianità.
Quanto ai rapporti patrimoniali tra le parti è indubbio e non contestato che il nucleo familiare in costanza di matrimonio ha potuto fare affidamento unicamente sul reddito del convenuto il quale ammonta, a circa € 2000,00 mensili comprensivi dell'assegno unico per i due figli, pari a poco di € 400,00 mensili. Ulteriormente è emerso, dall'esame della documentazione reddituale e patrimoniale delle parti versata in atti e sostanzialmente non contestato dalla ricorrente, che sul reddito mensile del convenuto grava il pagamento del rateo mensile del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, pari ad € 427,30 mensili, nonché il pagamento di una rata mensile di circa € 500,00 per il pagamento di un mutuo acceso presso una società finanziaria per estinguere i molteplici finanziamenti nel tempo contratti dal sig.
Controparte_1 La ricorrente è incontroverso che non ha svolto attività
lavorativa in costanza di matrimonio occupandosi della cura e accudimento dei figli e della casa coniugale.
E' evidente come la crisi e la frattura dell'unione coniugale abbia di fatto acuito le difficoltà economiche in cui versa il nucleo familiare e che avevano indotto il convenuto già in costanza di matrimonio, almeno per alcune spese, a fare ricorso al credito di alcune società finanziarie.
Tale situazione è rimasta di fatto immutata nel corso del giudizio e dopo l'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti atteso che la ricorrente, pur avendo fatto quanto nelle sue possibilità per reperire un'attività lavorativa non ha visto coronati da successo i suoi tentativi mentre sul versante di parte convenuta non si sono verificate significative modifiche delle sue condizioni reddituali. Invero i beni immobili ereditari a lui pervenuti in morte dei genitori non rappresentano per lo stato di riferito abbandono e in ragione della comunione che si è venuta a determinare su tali beni una fonte di reddito né una effettiva utilità patrimoniale significativa.
Deve, conseguentemente, confermarsi la misura del contributo così come previsto in corso di causa e dunque l'onere per il sig. di corrispondere mensilmente, Controparte_1 la somma di € 200,00 per ciascuno dei due figli,in favore della sig.ra Parte_1
rivalutabile secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo oltre al sessanta per cento dellespese straordinarie nel loro interesse dovendosi precisare come tale importo tiene conto del contributo indirettamente assolto con il pagamento del rateo di mutuo per l'acquisto della casa coniugale ove vivono i due figli.
Analogamente deve confermarsi l'obbligo posto a carico del convenuto di corrispondere la somma di € 150,00 a titolo di contributo per il mantenimento della sig.ra Parte_1 priva di redditi e come tale impossibilitata, non per sua responsabilità, a provvedere al suo mantenimento così come previsto dall'art. 156 Cod. Civ.
L'esito del giudizio, l'accoglimento della domanda di separazione, nonché il parziale accoglimento delle domande ulteriori proposte dalla ricorrente e le limitate contestazioni controparte, giustificano la compensazione parziale delle spese di lite nella misura della metà, restando a carico del convenuto la residua metà da corrispondere in favore dell'erario stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1389/2024 RGAC, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
Parte_1 nata a [...], l' 11.05.1979 e pronuncia la separazione dei coniugi nato a [...] il [...], il cui matrimonio, Controparte_1
,
celebrato a Delia (CL) il 16/5/2009, è stato trascritto nei registri degli atti di matrimonio del
Comune di Delia (CL) al n. 1, serie A, P.II, Anno 2009; addebita la separazione a Controparte_1
affida ad entrambi i genitori i due figli minori, Persona_1 e Persona 2 con
, collocamento prevalente presso la madre;
assegna alla madre, la casa coniugale sita in San Cataldo, C.da Tabita s.n.c. Parte_1
con i relativi arredi;
dispone che il padre, Controparte_1 potrà incontrare e tenere con sé i due figli secondo i tempi e modalità indicati al punto 3) delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 22/7/2024 con la precisazione di cui alla parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il giorno Controparte_1 cinque di ogni mese in favore di e con decorrenza dalla mensilità di dicembre Parte_1
2024, per il mantenimento dei due figli, e Persona_2 la somma di € Persona_1
,
200,00 per ciascuno, rivalutabile secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo oltre al sessanta per cento delle spese straordinarie nell'interesse dei due figli, determinate secondo il protocollo di intesa sottoscritto nel 2018 dal Presidente del Tribunale e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il giorno Controparte_1 cinque di ogni mese in favore di a titolo di contributo per il suo Parte_1
mantenimento, la somma di € 150,00 con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2024,
rivalutabile secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo;
dichiara compensate nella misura della metà le spese di lite ponendo a carico di Controparte_1
[...] la residua metà che si liquida in misura già ridotta in € 2.00,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA ove dovuti da corrispondere in favore dello Stato.
ORDINA all'Ufficiale di stato di civile del comune di Delia di procedere all'annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del 5 dicembre 2025.
Il Presidente
LL AN
Il Giudice est.
ER D. MA