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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2025, n. 7474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7474 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 7502/2019 All'udienza collegiale del giorno 10/12/2025 ore 11:55
Presidente Dott. Antonio Perinelli Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Raffaele Miele Relatore
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. LOCASCIULLI GUIDO avv. Braga sost.
Appellato/i
CP_1
Avv.
Controparte_2
Avv. IM RI Avv. PATELMO PAOLO avv. Santilli sost. Avv. PATELMO FEDERICA AVV. ROESCH KOHELVOERAI
Controparte_3
Avv.
IM LI Avv. PATELMO PAOLO AVV. PATELMO FEDERICA AVV. ROESCH KOHELVOERAI
Controparte_4
Avv. IM AR Avv. PATELMO PAOLO AVV. PATELMO FEDERICA AVV. ROESCH KOHELVOERAI
Controparte_5 pagina 1 di 16 Avv. IM VE Avv. IM VINCENZO Avv. PATELMO PAOLO AVV. PATELMO FEDERICA AVV. ROESCH KOHELVOERAI
Controparte_6
Avv. RIONE FILI' VALENTINA Avv. FILI' RIONE LORENZO Avv. PATELMO PAOLO AVV. PATELMO FEDERICA AVV. ROESCH KOHELVOERAI
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE DR Antonio Perinelli Raffaella Andreani
Assistente giudiziario pagina 2 di 16 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore all'udienza del 10/12/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7502 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(P. IVA: Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, via Tevere n. 20, presso lo studio dell'avv. Guido Locasciulli che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- APPELLANTE -
E
IM AR (C.F.: ), IM LI (C.F.: ), C.F._1 C.F._2
IM RI (C.F.: ), in proprio e nella qualità di eredi di IM C.F._3
VINCENZO, e (C.F.: ) Parte_2 C.F._4 elettivamente domiciliati in Roma, via Archimede n. 143, presso lo studio dell'avv. Federica Patelmo che li rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti Paolo Patelmo e Fabian
pagina 3 di 16 Roesch Kohelvoerai, giusta procura in atti
- APPELLATI -
E
IM VE, , , Controparte_7 Controparte_4 [...]
, E, CP_1 Controparte_8 Controparte_5
Controparte_2 Controparte_6
- APPELLATI CONTUMACI -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. – Con atto di citazione in appello, la Parte_1
(nel prosieguo anche solo “ ) ha impugnato la sentenza n.
[...] Parte_1
8604/2019, emessa dal Tribunale di Roma – pubblicata il 19/4/2019 – resa nel procedimento R.G. n.
34502/2010, promosso da MI RI, MI RI, MI RI (in proprio e in qualità di rappresentante legale di ), MI NC, MI NA, e Parte_2 Controparte_7
(in proprio e in qualità di rappresentante legale di ) nei confronti Controparte_4 CP_1 della . Controparte_3
§ 2. – I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione regolarmente notificato MI NC, MI RI, MI RI anche quale esercente la potestà su , MI RI, MI NA, e Parte_2 Controparte_7
in proprio e quale esercente la potestà genitoriale su , convenivano Controparte_4 CP_1 in giudizio la , chiedendo, in proprio e nella qualità di eredi Controparte_9 della sig.ra , la condanna dei convenuti al risarcimento del danno patrimoniale e non Persona_1 patrimoniale – quantificato in complessivi € 1.003.219,00 ovvero nella maggiore o minore somma risultante dovuta o da quantificarsi in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con la condanna alle spese di lite – subito per la morte della congiunta , avvenuta in Persona_1 data 18.5.2005, a causa dell'errato trattamento medico-chirurgico cui era stata sottoposta in data
17.5.2005 presso la casa di Cura convenuta. A fondamento della propria domanda risarcitoria gli attori hanno esposto quanto segue: - la Sig.ra , affetta da lombosciatalgia acuta, si Persona_1 era ricoverata, in data 15.5.2005, presso la , ed era stata ivi Controparte_9 sottoposta, in data 17.5.2005, ad intervento di neurochirurgia, eseguito dal Prof. - Persona_2 nel corso di tale intervento era stata determinata una lesione vascolare, che aveva prodotto una emorragia con conseguente collasso della paziente;
- pertanto, in assenza, presso la di di CP_9 CP_9 pagina 4 di 16 struttura e reparto idoneo a gestire l'emergenza insorta, nella medesima data la paziente era stata trasferita presso il di Roma, ove era stata sottoposta ad ulteriore intervento teso Controparte_10 ad arginare l'emorragia, ed era quindi deceduta in data 18.5.2005. Deduceva la parte attrice che la morte della congiunta era stata determinata dalla condotta negligente del chirurgo che aveva eseguito l'intervento di neurochirurgia – il quale, nell'esecuzione dell'intervento di discectomia aveva colposamente provocato una lesione dell'aorta e della vena iliaca di destra con conseguente emorragia – oltre che dalla condotta colposamente omissiva del personale della struttura sanitaria convenuta, censurabile in quanto priva dei mezzi idonei a fronteggiare l'emergenza, circostanza che aveva impedito il trattamento in tempi brevi della lesione.
Si costituiva in giudizio la , eccependo la prescrizione del diritto attoreo e la Controparte_3 propria carenza di legittimazione passiva, atteso che aveva ceduto – con atto di cessione notarile a rogito Notaio rep. n. 24598 –, sin dal 21.2.2005, la Casa di Cura in cui era stata Persona_3 operata la paziente alla società e contestando comunque, nel merito, la Parte_1 domanda attorea, chiedendone il rigetto, rilevando in particolare che nessuna omissione o difetto di organizzazione poteva essere imputata alla per i fatti oggetto di causa. Chiedeva quindi, CP_9 in primo luogo, la dichiarazione della propria carenza di legittimazione passiva e dell'intervenuta prescrizione del diritto attoreo e, in secondo luogo, il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto. Domandava inoltre di essere autorizzata a chiamare in causa la società
[...]
e il dott. a fini di manleva. Controparte_11 Persona_2
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la società Controparte_11
eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione del diritto attoreo, deducendo, nel merito,
[...]
l'infondatezza della domanda spiegata dagli attori nell'“an” - atteso che il personale della CP_9 aveva assistito la paziente con la normale diligenza e perizia e che nessun difetto di carattere
[...] organizzativo poteva esserle imputato - oltre che nel “quantum”. Chiedeva quindi il rigetto della domanda proposta dagli attori in quanto infondata in fatto e in diritto, domandando altresì di essere autorizzata a chiamare in causa le proprie compagnie assicurative Controparte_5 [...]
– Controparte_12 Controparte_2 Controparte_13 assicuratrici in primo rischio – e e – Controparte_14 Controparte_5 assicuratrici in secondo rischio – ai fini della manleva.
Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio , rilevando Persona_2 come la propria compagnia assicurativa aveva provveduto a corrispondere Parte_3 agli attori RI MI, RI MI e RI MI la somma di euro 400.000,00 a stralcio e pagina 5 di 16 transazione di qualsiasi pretesa e chiedendo che venisse determinato il grado delle rispettive colpe del medico e della struttura sanitaria, con vittorie di spese di lite.
Autorizzata la chiamata in causa, su impulso dell' si costituivano in Parte_1 giudizio le compagnie assicurative e Controparte_5 Controparte_13 CP_2
evidenziando le condizioni di coassicurazione, di massimale e di franchigia previste dalla
[...]
Convenzione AIOP n. 127100, e spiegando domanda di regresso nei confronti di Persona_2 per le somme da erogare a garanzia in favore dell'assicurato . Parte_1
Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la società
[...]
OM , Controparte_15 Controparte_16 deducendo la nullità dell'atto di chiamata in causa per violazione dell'art. 163 comma 3 c.p.c. n. 3 e 4,
e deducendo l'insussistenza del rapporto assicurativo azionato, dal momento che la Convenzione AIOP di secondo rischio – prevedente la clausola secondo la quale l'assicurazione valeva solo per le richieste di risarcimento presentante dall'assicurato per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione – era definitivamente decaduta dal 31.12.2009. Eccepiva inoltre la prescrizione del diritto risarcitorio azionato dagli attori e contestava la fondatezza della domanda attorea, nell'“an” e nel “quantum”. Chiedeva la dichiarazione di insussistenza della garanzia assicurativa invocata, e, in subordine, la limitazione della garanzia nei termini delle condizioni di polizza, prevedenti assicurazione a secondo rischio, massimali, sottomassimali e franchigia, spiegando altresì domanda di regresso nei confronti di per quanto eventualmente versato Persona_2 dall' in eccesso rispetto alla quota di responsabilità allo stesso imputabile. Con Parte_1 vittoria di spese di lite.
Nel corso del giudizio veniva notificato, da parte del , atto di rinuncia Controparte_17 alla domanda avanzata nei confronti della e la rinuncia Controparte_15 veniva accettata dal difensore della costituito all'udienza del 4.12.2013, con conseguente CP_15 provvedimento del giudice di dichiarazione dell'estinzione del giudizio, limitatamente alla domanda proposta da nei confronti di . Parte_1 CP_15
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: “a) in parziale accoglimento della domanda proposta da MI NC, MI RI, MI RI in proprio e quale esercente la potestà sul minore MI RI, condanna la società Persona_4 [...]
in persona del legale rappresentante, al pagamento della Controparte_18 somma di euro 332.544,52 in favore di MI NC, della somma di euro 105.475,08 in favore di
MI RI, della somma di euro 105.475,08 in favore di MI RI, della somma di euro
105.475,09 in favore di MI RI, della somma di euro 154.395,04 in favore di MI RI quale pagina 6 di 16 esercente la potestà genitoriale sul figlio oltre ad interessi legali – su tutte le Parte_2 predette somme – dalla data di deposito della presente sentenza al saldo;
b) dichiara il difetto di legittimazione attiva di MI NA, e quale esercente la Pt_2 CP_7 Controparte_4 potestà sul figlio minore;
c) dichiara la carenza di legittimazione passiva della CP_1 [...]
; d) accoglie la domanda di manleva proposta dalla società Controparte_3 nei confronti delle società Controparte_18 [...]
e e, per l'effetto, dichiara il diritto Controparte_5 Controparte_13 Controparte_2 della società ad essere tenuta indenne di Controparte_18 quanto sarà tenuta a versare alla parte attrice per effetto della presente sentenza, alle condizioni di polizza e nel rispetto delle quote di coassicurazione previste;
e) condanna la società
[...]
in persona come sopra, al rimborso in favore di parte Controparte_18 attrice delle spese di lite, che liquidata in euro 21.000,00 per compenso, euro 1.118,00 per spese, oltre rimborso, spese forfettarie ed altri accessori di legge;
f) compensa integralmente le spese di lite tra parte attrice e la;
g) pone le spese di CTU definitivamente a Controparte_3 carico della società . Controparte_18
§ 4. — Con l'atto di appello la ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in annullamento e/o in riforma della sentenza n. 8604/2019 emessa inter partes nel procedimento rubricato al n. R.G. 34502/2010 dal Tribunale Ordinario di Roma, in persona del
G.U. Dott. Paola Larosa, pubblicata in data 19 aprile 2019, non notificata, in accoglimento del presente appello ed in accoglimento delle domande ed eccezioni proposte in primo grado che qui vengono reiterate: - in via principale, accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti in narrativa,
l'erroneità della sentenza impugnata nonché il vizio di omessa motivazione in cui è incorso il
Tribunale di Roma e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata dichiarando che, avendo il Prof. adempiuto alla obbligazione sul medesimo incombente con prudenza, perizia e Persona_2 diligenza nel rispetto del precetto di cui agli artt. 1176, comma II e 2236 cod. civ. ed essendo l'exitus della paziente dipeso da un evento imprevisto, imprevedibile ed inevitabile che assurge a causa non imputabile ex art. 1218 cod. civ. e/o a causa di esenzione di responsabilità ex art. 2236 cod. civ., il medesimo, e per egli la in persona del Controparte_18 legale rappresentante pro tempore, è esente da qualsivoglia responsabilità per causa non imputabile e/o ai sensi dell'art. 2236 cod. civ. per evidente insussistenza di dolo e/o colpa grave;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento del motivo di appello proposto in via principale, accertare e dichiarare la soccombenza reciproca del primo grado e, per pagina 7 di 16 l'effetto, riformare la sentenza impugnata compensando, in tutto ovvero in parte, le spese di lite del precedente grado di giudizio. Con ogni altra conseguenza di legge e con vittoria di spese ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio oltre al 15%, IVA e C.p.A. come per legge.”. CP_19
§ 5. – Gli appellati MI RI, MI RI, MI RI e si sono Parte_2 costituiti con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17/2/2020 e hanno resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “1. In via preliminare di rito, ed assorbente: A. Sia reietto, per inammissibilità, il primo motivo di gravame. Accertato e dichiarato che l'appellante non ha in alcun modo evidenziato specificamente quali sarebbero — e dove sarebbero state specificamente formulate — le difese, le eccezioni o le domande su cui il Tribunale di prime cure non si sarebbe pronunciato. Conseguentemente dovendosi concludere che difetti, nell'atto di gravame, una parte argomentativa sufficientemente specifica per far apprezzare l'eccezione sollevata;
B. Dato atto del fatto che, in relazione ai capi del dispositivo della sentenza impugnata, i convenuti destinatari dell'appello hanno integralmente avuto soddisfazione, non potendosi parlare di soccombenza per il solo fatto che la responsabilità iatrogena sia stata accertata solo in relazione ad alcune delle condotte ipotizzate latrici dell'evento mortale, sia reietto, sempre per inammissibilità, anche il secondo motivo di gravame, al cui ministero l'appellante vorrebbe la compensazione delle spese di prime cure. Anche stante il fatto che l'appellante non ha specificato, nel dettaglio, quali sarebbero gli argomenti per invocare la soccombenza dei comparenti, nonché anche per mancata indicazione della conferenza delle difese spese dagli appellati rispetto all'ipotizzata soccombenza.
2. In denegato subordine, sia respinto il gravame avversario per infondatezza d'entrambi i motivi di gravame per le ragioni spiegate in narrativa.
3. In ulteriore subordine, nella denegata e non concessa ipotesi in cui sussistessero dubbi in ordine alla responsabilità della clinica o alla prova del danno, si richiede l'istruzione della prova orale.”.
§ 6. — Con ordinanza del 18/5/2021 è stata dichiarata la contumacia di tutte le parti non costituite, vale a dire MI NA, , , Controparte_7 Controparte_4 CP_1 [...]
e, e Controparte_8 Controparte_5 Controparte_2 [...]
. Controparte_6
§ 7. — All'odierna udienza i difensori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. — In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla difesa degli appellati in quanto, dalla lettura dell'atto di appello, è possibile identificare con chiarezza quali siano le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e pagina 8 di 16 in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni.
§ 9. — Nel merito l'appello si articola in 2 motivi.
§ 9.1 — Con il primo motivo di appello viene dedotta la: “erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha parzialmente accolto la domanda proposta dagli attori;
omessa motivazione;
violazione degli artt. 1218, 1176 comma 2, 2236 comma 2 e 2697 cod. civ. nonché dell'art. 115 c.p.c.”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Secondo quanto accertato dal CTU dott.
[...]
nella consulenza depositata in atti, che appare svolta con rigore e metodo in aderenza Persona_5 alla documentazione in atti, e pertanto è integralmente condivisibile nelle conclusioni raggiunte, "la scelta del trattamento e cioè l'intervento chirurgico di asportazione della recidiva di ernia discale a livello L4-L5 posterolaterale destra era congrua con la patologia della paziente", patologia consistente in "ernia discale L4-L5 destra recidivata". Tuttavia, secondo il CTU, l'esecuzione dell'intervento chirurgico non è avvenuta correttamente;
infatti, nella CTU è esposto quanto segue:
"Nella nostra P., il successivo intervento chirurgico per recidiva di ernia del disco lombare L4-L5 posterolaterale destro era gravato da una complicanza catastrofica, perioperatoria rappresentata da lesione acuta dei grossi vasi che anatomicamente si dispongono al davanti della colonna vertebrale, dalla quale sono separati per interposizione del legamento longitudinale anteriore, distribuito longitudinalmente nella faccia anteriore del corpo vertebrale e a ridosso del contorno anteriore dell'annulus fibroso del disco intervertebrale … La lesione iatrogena di questi vasi può insorgere nell'intervento di discectomia lombare eseguito per via posteriore interlaminare, quando la pinza utilizzata per la rimozione dei frammenti più profondi del disco intervertebrale viene approfondita oltre il confine rappresentato dalla limitante somatica anteriore della vertebra. Infatti, superato questo limite, lo strumento chirurgico entra in contatto con il legamento longitudinale anteriore e, se lo attraversa, provoca la lesione della parete dei grossi vasi arteriosi prevertebrali. La letteratura riporta l'incidenza di lesioni vascolari maggiori da discectomia lombare nella misura di uno 1-5 casi su
10.000 interventi ... Per prevenire la lesione dei grossi vasi prevertebrali il neurochirurgo deve mantenere il controllo della pinza da discectomia perché non oltrepassi la linea che unisce le limitanti somatiche anteriori delle vertebre contigue così come altri strumenti come curette ... Nel caso specifico il prof dotato di una esperienza neurochirurgica riconosciuta dalla Comunità scientifica, Per_2 eseguiva l'intervento di asportazione dell'ernia recidivata al livello L4-L5 a sede posterolaterale destra, complicato da lesione dell'arteria iliaca comune e vena iliaca comune destra con emorragia retro peritoneale massiva .... Per quanto riguarda la insorgenza della lesione vascolare si può pagina 9 di 16 ipotizzare un indesiderato e incontrollato sconfinamento della pinza da disco oltre il legamento longitudinale anteriore, come se la precisione richiesta dalla manovra di inserimento della pinza con il controllo della profondità del morso fosse venuta a mancare al , dotato di competenza CP_20 professionale a tutti nota. Altra ipotesi riguarda il ruolo del tessuto fibroso, esito del primo intervento chirurgico, che come ebbe a dichiarare il prof alterò quella sensibilità alla presa della pinza, Per_2 che determinò una erronea percezione della natura del materiale afferrato... Altra ipotesi potrebbe essere un assottigliamento del legamento longitudinale anteriore e una fragilità della parete vasale in soggetto affetto da diabete di secondo tipo e da microlesioni delle pareti vasali, come da macro e microangiopatia ... Comunque, data la complessità della condizione anatomica rappresentata da
"ampia recidiva di ernia discale associata a fibrosi peridurale" una maggiore prudenza nelle manovre di asportazione di materiale intradiscale era imperativa" (pagg. 27-35 della CTU). Pertanto il CTU, nella risposta ai quesiti, ha concluso nel senso che "...si può intravvedere un profilo di colpa per imprudenza per l'uso non controllato della pinza da disco nella discectomia, in presenza di un tessuto cicatriziale che ha impedito non solo la visione ma anche la percezione della consistenza del materiale patologico cioè di frammenti di disco degenerato non distinguibili dal contorno anteriore del quarto disco lombare e dal legamento longitudinale anteriore distante" (pag. 44 della CTU), evidenziando altresì che "generalmente nei manuali di tecnica chirurgica si raccomanda di entrare nello spazio discale con pinza a morso chiuso e senza scendere oltre il limite della cerniera fra le branche della pinza e comunque non oltre i 3 cm che rappresentano la distanza di sicurezza. Possiamo ammettere in definitiva che la lesione vascolare sia iatrogena e dovuta all'imprudenza nell'uso della pinza per discectomia" (pag. 49 della CTU). Il CTU ha poi indicato che "...si può individuare nella lesione iatrogena vascolare nel corso della discectomia la causa di morte della signora (pag. 54 Per_1 della CTU). Da quanto esposto consegue la responsabilità della struttura sanitaria nella quale la
Sig.ra è stata ricoverata e sottoposta ad intervento chirurgico, e, per la stessa, della società Per_1 che la gestisce. Con riferimento alla Controparte_18 dedotta assenza di responsabilità della società , richiamata anche in Parte_1 comparsa conclusionale, si osserva che, come affermato dalla Suprema Corte con orientamento consolidato, "il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo, insorgono a carico della casa di cura, accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura pagina 10 di 16 nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 121 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale." (cfr. Cass.
n.13953/07, Cass. n. 8826/07, Cass. n.1620/12). Ne consegue che la società Parte_1
, quale gestrice della Casa di cura convenuta, è chiamata a rispondere sia dei pregiudizi
[...] eziologicamente ricollegabili alle proprie inadempienze specifiche che a quelle eventualmente imputabili all'operato del sanitario che all'interno della Casa di cura ha operato. Si osserva altresì, sul punto, che, in assenza dell'opera professionale del personale medico, sia pure non legato alla struttura sanitaria da un rapporto di lavoro di carattere subordinato, la struttura sanitaria sarebbe impossibilitata a svolgere la propria attività di carattere sanitario.”.
Deduce l'appellante al riguardo: “il Tribunale è incorso in una errata applicazione della normativa riferibile al caso di specie nonché nel vizio di omessa motivazione laddove, mancando di esaminare compiutamente le eccezioni e difese proposte dalla Controparte_18
(di seguito breviter , ha erroneamente ritenuto che l'odierna
[...] CP_11 appellante sarebbe responsabile dei danni subiti dagli attori in primo grado per la morte della loro congiunta, sig.ra giacché, da quanto emerso nel corso dell'istruttoria espletata nel Persona_1 corso del giudizio di primo grado ed, in particolare, dalla C.T.U. medico legale, appare evidente che, contrariamente a quanto statuito dal Giudice di prime cure, il Prof. ausiliario non Persona_2 dipendente della struttura sanitaria odierna appellante, aveva adempiuto alla obbligazione sul medesimo incombente con prudenza, perizia e diligenza nel rispetto del precetto di cui agli artt. 1176, comma II e 2236 cod. civ. e che l'exitus della paziente è dipeso da un evento imprevisto, imprevedibile ed inevitabile che assurge a causa non imputabile ex art. 1218 cod. civ. e/o a causa di esenzione di responsabilità ex art. 2236 cod. civ., per evidente insussistenza di dolo e/o colpa grave. (…) Corre
l'obbligo di analizzare quanto rilevato dal Consulente Tecnico del Tribunale, Dott. Persona_5
, in sede di C.T.U. al fine di addivenire alla riforma della sentenza impugnata. (…) Il C.T.U. ha
[...] dedotto che la sensibilità del chirurgo è stata alterata dalla presenza del tessuto fibroso (id est esito cicatriziale) - derivato dal primo intervento subito dalla paziente - le cui aderenze si sono estese anche alla regione profonda del disco e che hanno alterato la percezione dell'operatore e, pur nel corretto inserimento dello strumento chirurgico, hanno fatto sì che la trazione venisse esercitata anche sul legamento longitudinale anteriore e, conseguentemente, sui grossi vasi. (…) il Consulente del
Tribunale ha altresì rappresentato come, in presenza di una fragilità vasale della paziente - nota pagina 11 di 16 complicanza del diabete di secondo tipo da cui la medesima era affetta - si fosse in presenza di un assottigliamento del legamento longitudinale anteriore ed un suo conseguente indebolimento. Pertanto,
è lo stesso Consulente del Tribunale, sul piano del nesso causale, a considerare una serie di ipotesi diverse dall'inadempimento del potenzialmente idonee alla determinazione dell'exitus della CP_21 paziente. (…) Dalle risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio di primo grado ed in particolare dalla C.T.U. redatta dal Dott. , è chiaramente risultato che:
1. nella letteratura Per_5 scientifica, è riportato che la 'complicanza' data dalla lesione dei grossi vasi prevertebrali si manifesta da uno a cinque casi su diecimila di discectomia lombare per via posterolaterale (cfr.
C.T.U., pag. 27);
2. nel caso di specie, il verificarsi di detta complicanza è direttamente dipeso dalla presenza del tessuto fibroso esito del primo intervento, estesasi sino “alla regione anteriore profonda del disco e del legamento longitudinale anteriore” (v. C.T.U., pag. 35), a causa della quale il
, nonostante fosse “dotato di una esperienza neurochirurgica riconosciuta nella Comunità CP_20 scientifica” (v. C.T.U., pag. 31), ha visto alterata la sua sensibilità alla presa della pinza da cui è determinata l'errata percezione della natura del materiale che con la medesima era stato afferrato;
ciò anche giacché “lo spazio discale interno non è pienamente controllabile alla visione diretta. Si tratta dunque di una zona poco visibile”. (…) è dunque risultato provato che la 'complicanza' da lesione dei grandi vasi è stata determinata dal verificarsi di un evento imprevisto ed imprevedibile (id est la riduzione di sensibilità del dovuta alla presenza del tessuto fibroso esito del primo CP_20 intervento) e, allo stesso modo, inevitabile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento, che il Prof. “dotato di una esperienza neurochirurgica Per_2 riconosciuta dalla Comunità scientifica” ha applicato nel caso di specie, come risulta dall'elaborato peritale de quo.”.
Il motivo è infondato.
Osserva il Collegio che la sentenza impugnata è immune da censure nella parte in cui il Tribunale ha ravvisato la responsabilità del neurochirurgo , e, per l'effetto, della Persona_2 Parte_1
per l'avvenuto decesso di
[...] Persona_1
Va infatti evidenziato che, dalla ctu espletata in primo grado – le cui valutazioni sono pienamente condivisibili, essendo immuni da vizi logico-giuridici e fondate su una attenta analisi della documentazione sanitaria in atti nonché conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame – emerge che: 1) la defunta era affetta da patologia discale degenerativa (si Persona_1 trattava in particolare di un'ernia discale L4 -L5 destra recidivata); 2) la scelta del trattamento e cioè
l'intervento chirurgico di asportazione della recidiva di ernia discale a livello L4-L5 posterolaterale destra era congrua con la patologia della paziente;
3) l'intervento per ernia discale lombare è pagina 12 di 16 considerato un intervento in “One day surgery” per il quale nella maggior parte dei centri neurochirurgici il paziente viene dimesso dopo 24 ore dall'intervento chirurgico;
4) il trattamento chirurgico di discectomia lombare, eseguito dal Cantore, aveva presentato una complicanza, rappresentata dalla lesione dei vasi iliaci di destra, cioè l'arteria iliaca comune destra e la vena iliaca comune destra;
5) tale lesione vascolare – che aveva determinato il decesso della paziente – era iatrogena ed era riconducibile al comportamento imprudente del Cantore nell'uso della pinza per discectomia, tenuto conto del fatto che nei manuali di tecnica chirurgica si raccomanda di entrare nello spazio discale con pinza a morso chiuso e senza scendere oltre il limite della cerniera fra le branche della pinza e comunque non oltre i 3 cm che rappresentavano la distanza di sicurezza.
Pertanto, alla luce delle conclusioni medico-legali a cui è pervenuta la ctu, è fuor di dubbio che la morte della paziente sia stata causata dal comportamento colposo del sanitario, durante la fase di esecuzione del trattamento chirurgico di discectomia.
A tal riguardo, non si può sostenere – a differenza di quanto dedotto da parte appellante – che la complicanza emorragica verificatasi fosse dipesa da circostanze imprevedibili e inevitabili tali da integrare una causa non imputabile al sanitario – circostanze consistenti, da un lato, nella presenza di un tessuto cicatriziale, esito di un precedente intervento chirurgico, che aveva determinato una riduzione della sensibilità del Cantore nell'uso della pinza e una errata percezione della natura del materiale che con la medesima era stato afferrato, e dall'altro lato, nell'indebolimento del legamento longitudinale anteriore dovuto al diabete della paziente – atteso che dette circostanze erano ben note al neurochirurgo, come risulta dalle cartelle cliniche e dai documenti sanitari di Persona_1
(riportati nella ctu).
Conseguentemente, proprio a causa delle specifiche condizioni della paziente, il sanitario avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione e prudenza nell'uso della pinza per discectomia – non inserendola troppo in profondità –, considerata anche l'esperienza neurochirurgica riconosciuta allo stesso dalla
Comunità scientifica.
Né può trovare applicazione nel caso di specie l'art. 2236 c.c..
Invero, occorre rammentare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità: “in tema di colpa medica, la limitazione della responsabilità professionale del medico ai soli casi di dolo o colpa grave, di cui all'art. 2236 c.c., non opera nelle ipotesi di imprudenza né, al riguardo, rileva l'astratta conformità della tecnica adottata alle linee guida” (v. Cass. Civ. n. 34516/2023).
Si deve altresì ricordare che: “un intervento chirurgico di norma routinario non può mai ritenersi
"di speciale difficoltà", ai sensi dell'art. 2236 cod. civ. per il solo fatto che nel corso di esso si verifichino delle complicanze” (cfr. Cass. Civ. n. 20586/2012). pagina 13 di 16 Ebbene, dato che nella fattispecie il Cantore aveva tenuto un comportamento imprudente, come evidenziato dalla ctu, e che l'intervento chirurgico di discectomia lombare a cui era stata sottoposta la paziente era routinario tanto da poter essere effettuato in “One day surgery” ovvero senza pernottamento presso la struttura sanitaria, l'art. 2236 c.c. risulta inapplicabile.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la responsabilità del Cantore, e per l'effetto della deve essere confermata, con conseguente rigetto del suddetto motivo di Parte_1 gravame.
§ 9.2 — Con il secondo motivo di appello viene dedotta la: “erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure non ha compensato le spese di lite”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “In base al criterio della soccombenza parte convenuta deve essere condannata a rimborsare a parte attrice le spese Parte_1 di lite, che si liquidano (ai sensi del D.M. 10.03.2014 n.55) in euro 21.000,00 per compenso, euro
1.118,00 per spese, oltre rimborso, spese forfettarie generali ed altri accessori di legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Gina Cecchini e Barbara Valente dichiaratisi antistatari.”.
Deduce l'appellante al riguardo: “il Giudice di prime cure, da un lato, ha rilevato la correttezza della scelta volta al trasferimento della paziente a seguito del manifestarsi della 'complicanza' intraoperatoria di lesione dei grandi vasi e, dall'altro, ha rigettato le domande proposte dalle sig.re
NA MI, , nella sua qualità di esercente la potestà Parte_4 genitoriale sul minore per carenza di legittimazione attiva nonché ha parzialmente CP_1 accolto le domande proposte dai sig.ri NC, RI, RI e RI MI, quest'ultima anche nella sua qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore (…) La Parte_2 soccombenza reciproca si verifica altresì nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, vengono accolte solo alcune delle domande proposte da un'unica parte. (…) Appare del tutto evidente che nel caso di specie il Tribunale di Roma avrebbe dovuto compensare, in tutto ovvero in parte, le spese di lite e giammai avrebbe potuto, come ingiustamente fatto, condannare la alla refusione, in favore CP_11 degli attori, delle spese del giudizio di primo grado.”.
Anche tale motivo deve essere rigettato.
Occorre rammentare che, secondo la Suprema Corte: “in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno in minima parte - al pagamento delle stesse;
ne consegue che il sindacato della Corte di Cassazione è limitato all'accertamento della mancata violazione di detto principio, esulandovi sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto in quella di pagina 14 di 16 concorso con altri giusti motivi) sia la relativa quantificazione, ove quest'ultima non ecceda i limiti
(minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti, che restano appannaggio del potere discrezionale del giudice di merito” (v. Cass. Civ. n. 9860/2025).
Invero, l'art. 92 c.p.c. comma 2 (in base al quale “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”) prevede che il giudice “possa” – non “debba” – compensare le spese di lite, al ricorrere di una delle ipotesi ivi elencate.
Ciò posto, ritiene il Collegio che, sebbene nel primo grado di giudizio via sia stata parziale soccombenza reciproca tra parte attrice e la – attesa la dichiarazione del difetto Parte_1 di legittimazione attiva di alcuni degli attori (i.e. MI NA, e Controparte_7 [...]
e il mancato riconoscimento di alcune delle voci di danno richieste (i.e. il danno non CP_4 patrimoniale iure hereditatis e i danni patrimoniali) – risulta comunque condivisibile la scelta del
Giudice di prime cure di non compensare le spese di lite e di condannare la alla Parte_1 refusione delle stesse in favore di parte attrice, considerato che la domanda risarcitoria avanzata da quest'ultima è stata accolta in relazione alla voce di danno più rilevante, vale a dire il danno da lesione del rapporto parentale patito per il decesso di Persona_1
Alla luce delle precedenti considerazioni, anche il secondo motivo di appello formulato da parte appellante deve essere respinto.
In definitiva, l'appello proposto dalla Parte_1
[... va rigettato.
§ 10. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della Legge 27/2012 e degli articoli 1-11 D.M. 55/14 - così come modificati dal DM
Giustizia 147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 520.001,00 a € 1.000.000,00), applicando i compensi medi, con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione, attesa la assenza di attività istruttoria, nel seguente modo:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 5.706,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.318,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 3.822,00
Fase decisionale, valore medio: € 9.487,00
Totale compenso tabellare: € 22.333,00
Esse vanno distratte in favore dei procuratori degli appellati dichiaratisi antistatari.
§ 11. — Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza pagina 15 di 16 dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata o dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1 nei confronti degli odierni appellati (come identificati nell'intestazione),
[...] avverso la sentenza n. 8604/2019, emessa dal Tribunale di Roma, così provvede:
1. Rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2. Condanna la in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., a rifondere le spese di lite in favore di MI RI, MI RI, MI
RI e , da distrarsi in favore degli avvocati Paolo Patelmo e Federica Parte_2
Patelmo dichiaratisi antistatari, che liquida in complessivi € 22.333,00 per compensi, oltre accessori di legge;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR n.115/2002 a carico dell'appellante.
Così deciso in Roma in data 10/12/2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott. Raffele Miele dott. Antonio Perinelli
Provvedimento redatto con la collaborazione del ott. Nicolò Papi CP_22
pagina 16 di 16
Presidente Dott. Antonio Perinelli Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Raffaele Miele Relatore
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. LOCASCIULLI GUIDO avv. Braga sost.
Appellato/i
CP_1
Avv.
Controparte_2
Avv. IM RI Avv. PATELMO PAOLO avv. Santilli sost. Avv. PATELMO FEDERICA AVV. ROESCH KOHELVOERAI
Controparte_3
Avv.
IM LI Avv. PATELMO PAOLO AVV. PATELMO FEDERICA AVV. ROESCH KOHELVOERAI
Controparte_4
Avv. IM AR Avv. PATELMO PAOLO AVV. PATELMO FEDERICA AVV. ROESCH KOHELVOERAI
Controparte_5 pagina 1 di 16 Avv. IM VE Avv. IM VINCENZO Avv. PATELMO PAOLO AVV. PATELMO FEDERICA AVV. ROESCH KOHELVOERAI
Controparte_6
Avv. RIONE FILI' VALENTINA Avv. FILI' RIONE LORENZO Avv. PATELMO PAOLO AVV. PATELMO FEDERICA AVV. ROESCH KOHELVOERAI
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE DR Antonio Perinelli Raffaella Andreani
Assistente giudiziario pagina 2 di 16 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore all'udienza del 10/12/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7502 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(P. IVA: Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, via Tevere n. 20, presso lo studio dell'avv. Guido Locasciulli che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- APPELLANTE -
E
IM AR (C.F.: ), IM LI (C.F.: ), C.F._1 C.F._2
IM RI (C.F.: ), in proprio e nella qualità di eredi di IM C.F._3
VINCENZO, e (C.F.: ) Parte_2 C.F._4 elettivamente domiciliati in Roma, via Archimede n. 143, presso lo studio dell'avv. Federica Patelmo che li rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti Paolo Patelmo e Fabian
pagina 3 di 16 Roesch Kohelvoerai, giusta procura in atti
- APPELLATI -
E
IM VE, , , Controparte_7 Controparte_4 [...]
, E, CP_1 Controparte_8 Controparte_5
Controparte_2 Controparte_6
- APPELLATI CONTUMACI -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. – Con atto di citazione in appello, la Parte_1
(nel prosieguo anche solo “ ) ha impugnato la sentenza n.
[...] Parte_1
8604/2019, emessa dal Tribunale di Roma – pubblicata il 19/4/2019 – resa nel procedimento R.G. n.
34502/2010, promosso da MI RI, MI RI, MI RI (in proprio e in qualità di rappresentante legale di ), MI NC, MI NA, e Parte_2 Controparte_7
(in proprio e in qualità di rappresentante legale di ) nei confronti Controparte_4 CP_1 della . Controparte_3
§ 2. – I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione regolarmente notificato MI NC, MI RI, MI RI anche quale esercente la potestà su , MI RI, MI NA, e Parte_2 Controparte_7
in proprio e quale esercente la potestà genitoriale su , convenivano Controparte_4 CP_1 in giudizio la , chiedendo, in proprio e nella qualità di eredi Controparte_9 della sig.ra , la condanna dei convenuti al risarcimento del danno patrimoniale e non Persona_1 patrimoniale – quantificato in complessivi € 1.003.219,00 ovvero nella maggiore o minore somma risultante dovuta o da quantificarsi in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con la condanna alle spese di lite – subito per la morte della congiunta , avvenuta in Persona_1 data 18.5.2005, a causa dell'errato trattamento medico-chirurgico cui era stata sottoposta in data
17.5.2005 presso la casa di Cura convenuta. A fondamento della propria domanda risarcitoria gli attori hanno esposto quanto segue: - la Sig.ra , affetta da lombosciatalgia acuta, si Persona_1 era ricoverata, in data 15.5.2005, presso la , ed era stata ivi Controparte_9 sottoposta, in data 17.5.2005, ad intervento di neurochirurgia, eseguito dal Prof. - Persona_2 nel corso di tale intervento era stata determinata una lesione vascolare, che aveva prodotto una emorragia con conseguente collasso della paziente;
- pertanto, in assenza, presso la di di CP_9 CP_9 pagina 4 di 16 struttura e reparto idoneo a gestire l'emergenza insorta, nella medesima data la paziente era stata trasferita presso il di Roma, ove era stata sottoposta ad ulteriore intervento teso Controparte_10 ad arginare l'emorragia, ed era quindi deceduta in data 18.5.2005. Deduceva la parte attrice che la morte della congiunta era stata determinata dalla condotta negligente del chirurgo che aveva eseguito l'intervento di neurochirurgia – il quale, nell'esecuzione dell'intervento di discectomia aveva colposamente provocato una lesione dell'aorta e della vena iliaca di destra con conseguente emorragia – oltre che dalla condotta colposamente omissiva del personale della struttura sanitaria convenuta, censurabile in quanto priva dei mezzi idonei a fronteggiare l'emergenza, circostanza che aveva impedito il trattamento in tempi brevi della lesione.
Si costituiva in giudizio la , eccependo la prescrizione del diritto attoreo e la Controparte_3 propria carenza di legittimazione passiva, atteso che aveva ceduto – con atto di cessione notarile a rogito Notaio rep. n. 24598 –, sin dal 21.2.2005, la Casa di Cura in cui era stata Persona_3 operata la paziente alla società e contestando comunque, nel merito, la Parte_1 domanda attorea, chiedendone il rigetto, rilevando in particolare che nessuna omissione o difetto di organizzazione poteva essere imputata alla per i fatti oggetto di causa. Chiedeva quindi, CP_9 in primo luogo, la dichiarazione della propria carenza di legittimazione passiva e dell'intervenuta prescrizione del diritto attoreo e, in secondo luogo, il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto. Domandava inoltre di essere autorizzata a chiamare in causa la società
[...]
e il dott. a fini di manleva. Controparte_11 Persona_2
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la società Controparte_11
eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione del diritto attoreo, deducendo, nel merito,
[...]
l'infondatezza della domanda spiegata dagli attori nell'“an” - atteso che il personale della CP_9 aveva assistito la paziente con la normale diligenza e perizia e che nessun difetto di carattere
[...] organizzativo poteva esserle imputato - oltre che nel “quantum”. Chiedeva quindi il rigetto della domanda proposta dagli attori in quanto infondata in fatto e in diritto, domandando altresì di essere autorizzata a chiamare in causa le proprie compagnie assicurative Controparte_5 [...]
– Controparte_12 Controparte_2 Controparte_13 assicuratrici in primo rischio – e e – Controparte_14 Controparte_5 assicuratrici in secondo rischio – ai fini della manleva.
Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio , rilevando Persona_2 come la propria compagnia assicurativa aveva provveduto a corrispondere Parte_3 agli attori RI MI, RI MI e RI MI la somma di euro 400.000,00 a stralcio e pagina 5 di 16 transazione di qualsiasi pretesa e chiedendo che venisse determinato il grado delle rispettive colpe del medico e della struttura sanitaria, con vittorie di spese di lite.
Autorizzata la chiamata in causa, su impulso dell' si costituivano in Parte_1 giudizio le compagnie assicurative e Controparte_5 Controparte_13 CP_2
evidenziando le condizioni di coassicurazione, di massimale e di franchigia previste dalla
[...]
Convenzione AIOP n. 127100, e spiegando domanda di regresso nei confronti di Persona_2 per le somme da erogare a garanzia in favore dell'assicurato . Parte_1
Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la società
[...]
OM , Controparte_15 Controparte_16 deducendo la nullità dell'atto di chiamata in causa per violazione dell'art. 163 comma 3 c.p.c. n. 3 e 4,
e deducendo l'insussistenza del rapporto assicurativo azionato, dal momento che la Convenzione AIOP di secondo rischio – prevedente la clausola secondo la quale l'assicurazione valeva solo per le richieste di risarcimento presentante dall'assicurato per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione – era definitivamente decaduta dal 31.12.2009. Eccepiva inoltre la prescrizione del diritto risarcitorio azionato dagli attori e contestava la fondatezza della domanda attorea, nell'“an” e nel “quantum”. Chiedeva la dichiarazione di insussistenza della garanzia assicurativa invocata, e, in subordine, la limitazione della garanzia nei termini delle condizioni di polizza, prevedenti assicurazione a secondo rischio, massimali, sottomassimali e franchigia, spiegando altresì domanda di regresso nei confronti di per quanto eventualmente versato Persona_2 dall' in eccesso rispetto alla quota di responsabilità allo stesso imputabile. Con Parte_1 vittoria di spese di lite.
Nel corso del giudizio veniva notificato, da parte del , atto di rinuncia Controparte_17 alla domanda avanzata nei confronti della e la rinuncia Controparte_15 veniva accettata dal difensore della costituito all'udienza del 4.12.2013, con conseguente CP_15 provvedimento del giudice di dichiarazione dell'estinzione del giudizio, limitatamente alla domanda proposta da nei confronti di . Parte_1 CP_15
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: “a) in parziale accoglimento della domanda proposta da MI NC, MI RI, MI RI in proprio e quale esercente la potestà sul minore MI RI, condanna la società Persona_4 [...]
in persona del legale rappresentante, al pagamento della Controparte_18 somma di euro 332.544,52 in favore di MI NC, della somma di euro 105.475,08 in favore di
MI RI, della somma di euro 105.475,08 in favore di MI RI, della somma di euro
105.475,09 in favore di MI RI, della somma di euro 154.395,04 in favore di MI RI quale pagina 6 di 16 esercente la potestà genitoriale sul figlio oltre ad interessi legali – su tutte le Parte_2 predette somme – dalla data di deposito della presente sentenza al saldo;
b) dichiara il difetto di legittimazione attiva di MI NA, e quale esercente la Pt_2 CP_7 Controparte_4 potestà sul figlio minore;
c) dichiara la carenza di legittimazione passiva della CP_1 [...]
; d) accoglie la domanda di manleva proposta dalla società Controparte_3 nei confronti delle società Controparte_18 [...]
e e, per l'effetto, dichiara il diritto Controparte_5 Controparte_13 Controparte_2 della società ad essere tenuta indenne di Controparte_18 quanto sarà tenuta a versare alla parte attrice per effetto della presente sentenza, alle condizioni di polizza e nel rispetto delle quote di coassicurazione previste;
e) condanna la società
[...]
in persona come sopra, al rimborso in favore di parte Controparte_18 attrice delle spese di lite, che liquidata in euro 21.000,00 per compenso, euro 1.118,00 per spese, oltre rimborso, spese forfettarie ed altri accessori di legge;
f) compensa integralmente le spese di lite tra parte attrice e la;
g) pone le spese di CTU definitivamente a Controparte_3 carico della società . Controparte_18
§ 4. — Con l'atto di appello la ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in annullamento e/o in riforma della sentenza n. 8604/2019 emessa inter partes nel procedimento rubricato al n. R.G. 34502/2010 dal Tribunale Ordinario di Roma, in persona del
G.U. Dott. Paola Larosa, pubblicata in data 19 aprile 2019, non notificata, in accoglimento del presente appello ed in accoglimento delle domande ed eccezioni proposte in primo grado che qui vengono reiterate: - in via principale, accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti in narrativa,
l'erroneità della sentenza impugnata nonché il vizio di omessa motivazione in cui è incorso il
Tribunale di Roma e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata dichiarando che, avendo il Prof. adempiuto alla obbligazione sul medesimo incombente con prudenza, perizia e Persona_2 diligenza nel rispetto del precetto di cui agli artt. 1176, comma II e 2236 cod. civ. ed essendo l'exitus della paziente dipeso da un evento imprevisto, imprevedibile ed inevitabile che assurge a causa non imputabile ex art. 1218 cod. civ. e/o a causa di esenzione di responsabilità ex art. 2236 cod. civ., il medesimo, e per egli la in persona del Controparte_18 legale rappresentante pro tempore, è esente da qualsivoglia responsabilità per causa non imputabile e/o ai sensi dell'art. 2236 cod. civ. per evidente insussistenza di dolo e/o colpa grave;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento del motivo di appello proposto in via principale, accertare e dichiarare la soccombenza reciproca del primo grado e, per pagina 7 di 16 l'effetto, riformare la sentenza impugnata compensando, in tutto ovvero in parte, le spese di lite del precedente grado di giudizio. Con ogni altra conseguenza di legge e con vittoria di spese ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio oltre al 15%, IVA e C.p.A. come per legge.”. CP_19
§ 5. – Gli appellati MI RI, MI RI, MI RI e si sono Parte_2 costituiti con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17/2/2020 e hanno resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “1. In via preliminare di rito, ed assorbente: A. Sia reietto, per inammissibilità, il primo motivo di gravame. Accertato e dichiarato che l'appellante non ha in alcun modo evidenziato specificamente quali sarebbero — e dove sarebbero state specificamente formulate — le difese, le eccezioni o le domande su cui il Tribunale di prime cure non si sarebbe pronunciato. Conseguentemente dovendosi concludere che difetti, nell'atto di gravame, una parte argomentativa sufficientemente specifica per far apprezzare l'eccezione sollevata;
B. Dato atto del fatto che, in relazione ai capi del dispositivo della sentenza impugnata, i convenuti destinatari dell'appello hanno integralmente avuto soddisfazione, non potendosi parlare di soccombenza per il solo fatto che la responsabilità iatrogena sia stata accertata solo in relazione ad alcune delle condotte ipotizzate latrici dell'evento mortale, sia reietto, sempre per inammissibilità, anche il secondo motivo di gravame, al cui ministero l'appellante vorrebbe la compensazione delle spese di prime cure. Anche stante il fatto che l'appellante non ha specificato, nel dettaglio, quali sarebbero gli argomenti per invocare la soccombenza dei comparenti, nonché anche per mancata indicazione della conferenza delle difese spese dagli appellati rispetto all'ipotizzata soccombenza.
2. In denegato subordine, sia respinto il gravame avversario per infondatezza d'entrambi i motivi di gravame per le ragioni spiegate in narrativa.
3. In ulteriore subordine, nella denegata e non concessa ipotesi in cui sussistessero dubbi in ordine alla responsabilità della clinica o alla prova del danno, si richiede l'istruzione della prova orale.”.
§ 6. — Con ordinanza del 18/5/2021 è stata dichiarata la contumacia di tutte le parti non costituite, vale a dire MI NA, , , Controparte_7 Controparte_4 CP_1 [...]
e, e Controparte_8 Controparte_5 Controparte_2 [...]
. Controparte_6
§ 7. — All'odierna udienza i difensori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. — In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla difesa degli appellati in quanto, dalla lettura dell'atto di appello, è possibile identificare con chiarezza quali siano le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e pagina 8 di 16 in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni.
§ 9. — Nel merito l'appello si articola in 2 motivi.
§ 9.1 — Con il primo motivo di appello viene dedotta la: “erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha parzialmente accolto la domanda proposta dagli attori;
omessa motivazione;
violazione degli artt. 1218, 1176 comma 2, 2236 comma 2 e 2697 cod. civ. nonché dell'art. 115 c.p.c.”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Secondo quanto accertato dal CTU dott.
[...]
nella consulenza depositata in atti, che appare svolta con rigore e metodo in aderenza Persona_5 alla documentazione in atti, e pertanto è integralmente condivisibile nelle conclusioni raggiunte, "la scelta del trattamento e cioè l'intervento chirurgico di asportazione della recidiva di ernia discale a livello L4-L5 posterolaterale destra era congrua con la patologia della paziente", patologia consistente in "ernia discale L4-L5 destra recidivata". Tuttavia, secondo il CTU, l'esecuzione dell'intervento chirurgico non è avvenuta correttamente;
infatti, nella CTU è esposto quanto segue:
"Nella nostra P., il successivo intervento chirurgico per recidiva di ernia del disco lombare L4-L5 posterolaterale destro era gravato da una complicanza catastrofica, perioperatoria rappresentata da lesione acuta dei grossi vasi che anatomicamente si dispongono al davanti della colonna vertebrale, dalla quale sono separati per interposizione del legamento longitudinale anteriore, distribuito longitudinalmente nella faccia anteriore del corpo vertebrale e a ridosso del contorno anteriore dell'annulus fibroso del disco intervertebrale … La lesione iatrogena di questi vasi può insorgere nell'intervento di discectomia lombare eseguito per via posteriore interlaminare, quando la pinza utilizzata per la rimozione dei frammenti più profondi del disco intervertebrale viene approfondita oltre il confine rappresentato dalla limitante somatica anteriore della vertebra. Infatti, superato questo limite, lo strumento chirurgico entra in contatto con il legamento longitudinale anteriore e, se lo attraversa, provoca la lesione della parete dei grossi vasi arteriosi prevertebrali. La letteratura riporta l'incidenza di lesioni vascolari maggiori da discectomia lombare nella misura di uno 1-5 casi su
10.000 interventi ... Per prevenire la lesione dei grossi vasi prevertebrali il neurochirurgo deve mantenere il controllo della pinza da discectomia perché non oltrepassi la linea che unisce le limitanti somatiche anteriori delle vertebre contigue così come altri strumenti come curette ... Nel caso specifico il prof dotato di una esperienza neurochirurgica riconosciuta dalla Comunità scientifica, Per_2 eseguiva l'intervento di asportazione dell'ernia recidivata al livello L4-L5 a sede posterolaterale destra, complicato da lesione dell'arteria iliaca comune e vena iliaca comune destra con emorragia retro peritoneale massiva .... Per quanto riguarda la insorgenza della lesione vascolare si può pagina 9 di 16 ipotizzare un indesiderato e incontrollato sconfinamento della pinza da disco oltre il legamento longitudinale anteriore, come se la precisione richiesta dalla manovra di inserimento della pinza con il controllo della profondità del morso fosse venuta a mancare al , dotato di competenza CP_20 professionale a tutti nota. Altra ipotesi riguarda il ruolo del tessuto fibroso, esito del primo intervento chirurgico, che come ebbe a dichiarare il prof alterò quella sensibilità alla presa della pinza, Per_2 che determinò una erronea percezione della natura del materiale afferrato... Altra ipotesi potrebbe essere un assottigliamento del legamento longitudinale anteriore e una fragilità della parete vasale in soggetto affetto da diabete di secondo tipo e da microlesioni delle pareti vasali, come da macro e microangiopatia ... Comunque, data la complessità della condizione anatomica rappresentata da
"ampia recidiva di ernia discale associata a fibrosi peridurale" una maggiore prudenza nelle manovre di asportazione di materiale intradiscale era imperativa" (pagg. 27-35 della CTU). Pertanto il CTU, nella risposta ai quesiti, ha concluso nel senso che "...si può intravvedere un profilo di colpa per imprudenza per l'uso non controllato della pinza da disco nella discectomia, in presenza di un tessuto cicatriziale che ha impedito non solo la visione ma anche la percezione della consistenza del materiale patologico cioè di frammenti di disco degenerato non distinguibili dal contorno anteriore del quarto disco lombare e dal legamento longitudinale anteriore distante" (pag. 44 della CTU), evidenziando altresì che "generalmente nei manuali di tecnica chirurgica si raccomanda di entrare nello spazio discale con pinza a morso chiuso e senza scendere oltre il limite della cerniera fra le branche della pinza e comunque non oltre i 3 cm che rappresentano la distanza di sicurezza. Possiamo ammettere in definitiva che la lesione vascolare sia iatrogena e dovuta all'imprudenza nell'uso della pinza per discectomia" (pag. 49 della CTU). Il CTU ha poi indicato che "...si può individuare nella lesione iatrogena vascolare nel corso della discectomia la causa di morte della signora (pag. 54 Per_1 della CTU). Da quanto esposto consegue la responsabilità della struttura sanitaria nella quale la
Sig.ra è stata ricoverata e sottoposta ad intervento chirurgico, e, per la stessa, della società Per_1 che la gestisce. Con riferimento alla Controparte_18 dedotta assenza di responsabilità della società , richiamata anche in Parte_1 comparsa conclusionale, si osserva che, come affermato dalla Suprema Corte con orientamento consolidato, "il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo, insorgono a carico della casa di cura, accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura pagina 10 di 16 nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 121 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale." (cfr. Cass.
n.13953/07, Cass. n. 8826/07, Cass. n.1620/12). Ne consegue che la società Parte_1
, quale gestrice della Casa di cura convenuta, è chiamata a rispondere sia dei pregiudizi
[...] eziologicamente ricollegabili alle proprie inadempienze specifiche che a quelle eventualmente imputabili all'operato del sanitario che all'interno della Casa di cura ha operato. Si osserva altresì, sul punto, che, in assenza dell'opera professionale del personale medico, sia pure non legato alla struttura sanitaria da un rapporto di lavoro di carattere subordinato, la struttura sanitaria sarebbe impossibilitata a svolgere la propria attività di carattere sanitario.”.
Deduce l'appellante al riguardo: “il Tribunale è incorso in una errata applicazione della normativa riferibile al caso di specie nonché nel vizio di omessa motivazione laddove, mancando di esaminare compiutamente le eccezioni e difese proposte dalla Controparte_18
(di seguito breviter , ha erroneamente ritenuto che l'odierna
[...] CP_11 appellante sarebbe responsabile dei danni subiti dagli attori in primo grado per la morte della loro congiunta, sig.ra giacché, da quanto emerso nel corso dell'istruttoria espletata nel Persona_1 corso del giudizio di primo grado ed, in particolare, dalla C.T.U. medico legale, appare evidente che, contrariamente a quanto statuito dal Giudice di prime cure, il Prof. ausiliario non Persona_2 dipendente della struttura sanitaria odierna appellante, aveva adempiuto alla obbligazione sul medesimo incombente con prudenza, perizia e diligenza nel rispetto del precetto di cui agli artt. 1176, comma II e 2236 cod. civ. e che l'exitus della paziente è dipeso da un evento imprevisto, imprevedibile ed inevitabile che assurge a causa non imputabile ex art. 1218 cod. civ. e/o a causa di esenzione di responsabilità ex art. 2236 cod. civ., per evidente insussistenza di dolo e/o colpa grave. (…) Corre
l'obbligo di analizzare quanto rilevato dal Consulente Tecnico del Tribunale, Dott. Persona_5
, in sede di C.T.U. al fine di addivenire alla riforma della sentenza impugnata. (…) Il C.T.U. ha
[...] dedotto che la sensibilità del chirurgo è stata alterata dalla presenza del tessuto fibroso (id est esito cicatriziale) - derivato dal primo intervento subito dalla paziente - le cui aderenze si sono estese anche alla regione profonda del disco e che hanno alterato la percezione dell'operatore e, pur nel corretto inserimento dello strumento chirurgico, hanno fatto sì che la trazione venisse esercitata anche sul legamento longitudinale anteriore e, conseguentemente, sui grossi vasi. (…) il Consulente del
Tribunale ha altresì rappresentato come, in presenza di una fragilità vasale della paziente - nota pagina 11 di 16 complicanza del diabete di secondo tipo da cui la medesima era affetta - si fosse in presenza di un assottigliamento del legamento longitudinale anteriore ed un suo conseguente indebolimento. Pertanto,
è lo stesso Consulente del Tribunale, sul piano del nesso causale, a considerare una serie di ipotesi diverse dall'inadempimento del potenzialmente idonee alla determinazione dell'exitus della CP_21 paziente. (…) Dalle risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio di primo grado ed in particolare dalla C.T.U. redatta dal Dott. , è chiaramente risultato che:
1. nella letteratura Per_5 scientifica, è riportato che la 'complicanza' data dalla lesione dei grossi vasi prevertebrali si manifesta da uno a cinque casi su diecimila di discectomia lombare per via posterolaterale (cfr.
C.T.U., pag. 27);
2. nel caso di specie, il verificarsi di detta complicanza è direttamente dipeso dalla presenza del tessuto fibroso esito del primo intervento, estesasi sino “alla regione anteriore profonda del disco e del legamento longitudinale anteriore” (v. C.T.U., pag. 35), a causa della quale il
, nonostante fosse “dotato di una esperienza neurochirurgica riconosciuta nella Comunità CP_20 scientifica” (v. C.T.U., pag. 31), ha visto alterata la sua sensibilità alla presa della pinza da cui è determinata l'errata percezione della natura del materiale che con la medesima era stato afferrato;
ciò anche giacché “lo spazio discale interno non è pienamente controllabile alla visione diretta. Si tratta dunque di una zona poco visibile”. (…) è dunque risultato provato che la 'complicanza' da lesione dei grandi vasi è stata determinata dal verificarsi di un evento imprevisto ed imprevedibile (id est la riduzione di sensibilità del dovuta alla presenza del tessuto fibroso esito del primo CP_20 intervento) e, allo stesso modo, inevitabile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento, che il Prof. “dotato di una esperienza neurochirurgica Per_2 riconosciuta dalla Comunità scientifica” ha applicato nel caso di specie, come risulta dall'elaborato peritale de quo.”.
Il motivo è infondato.
Osserva il Collegio che la sentenza impugnata è immune da censure nella parte in cui il Tribunale ha ravvisato la responsabilità del neurochirurgo , e, per l'effetto, della Persona_2 Parte_1
per l'avvenuto decesso di
[...] Persona_1
Va infatti evidenziato che, dalla ctu espletata in primo grado – le cui valutazioni sono pienamente condivisibili, essendo immuni da vizi logico-giuridici e fondate su una attenta analisi della documentazione sanitaria in atti nonché conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame – emerge che: 1) la defunta era affetta da patologia discale degenerativa (si Persona_1 trattava in particolare di un'ernia discale L4 -L5 destra recidivata); 2) la scelta del trattamento e cioè
l'intervento chirurgico di asportazione della recidiva di ernia discale a livello L4-L5 posterolaterale destra era congrua con la patologia della paziente;
3) l'intervento per ernia discale lombare è pagina 12 di 16 considerato un intervento in “One day surgery” per il quale nella maggior parte dei centri neurochirurgici il paziente viene dimesso dopo 24 ore dall'intervento chirurgico;
4) il trattamento chirurgico di discectomia lombare, eseguito dal Cantore, aveva presentato una complicanza, rappresentata dalla lesione dei vasi iliaci di destra, cioè l'arteria iliaca comune destra e la vena iliaca comune destra;
5) tale lesione vascolare – che aveva determinato il decesso della paziente – era iatrogena ed era riconducibile al comportamento imprudente del Cantore nell'uso della pinza per discectomia, tenuto conto del fatto che nei manuali di tecnica chirurgica si raccomanda di entrare nello spazio discale con pinza a morso chiuso e senza scendere oltre il limite della cerniera fra le branche della pinza e comunque non oltre i 3 cm che rappresentavano la distanza di sicurezza.
Pertanto, alla luce delle conclusioni medico-legali a cui è pervenuta la ctu, è fuor di dubbio che la morte della paziente sia stata causata dal comportamento colposo del sanitario, durante la fase di esecuzione del trattamento chirurgico di discectomia.
A tal riguardo, non si può sostenere – a differenza di quanto dedotto da parte appellante – che la complicanza emorragica verificatasi fosse dipesa da circostanze imprevedibili e inevitabili tali da integrare una causa non imputabile al sanitario – circostanze consistenti, da un lato, nella presenza di un tessuto cicatriziale, esito di un precedente intervento chirurgico, che aveva determinato una riduzione della sensibilità del Cantore nell'uso della pinza e una errata percezione della natura del materiale che con la medesima era stato afferrato, e dall'altro lato, nell'indebolimento del legamento longitudinale anteriore dovuto al diabete della paziente – atteso che dette circostanze erano ben note al neurochirurgo, come risulta dalle cartelle cliniche e dai documenti sanitari di Persona_1
(riportati nella ctu).
Conseguentemente, proprio a causa delle specifiche condizioni della paziente, il sanitario avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione e prudenza nell'uso della pinza per discectomia – non inserendola troppo in profondità –, considerata anche l'esperienza neurochirurgica riconosciuta allo stesso dalla
Comunità scientifica.
Né può trovare applicazione nel caso di specie l'art. 2236 c.c..
Invero, occorre rammentare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità: “in tema di colpa medica, la limitazione della responsabilità professionale del medico ai soli casi di dolo o colpa grave, di cui all'art. 2236 c.c., non opera nelle ipotesi di imprudenza né, al riguardo, rileva l'astratta conformità della tecnica adottata alle linee guida” (v. Cass. Civ. n. 34516/2023).
Si deve altresì ricordare che: “un intervento chirurgico di norma routinario non può mai ritenersi
"di speciale difficoltà", ai sensi dell'art. 2236 cod. civ. per il solo fatto che nel corso di esso si verifichino delle complicanze” (cfr. Cass. Civ. n. 20586/2012). pagina 13 di 16 Ebbene, dato che nella fattispecie il Cantore aveva tenuto un comportamento imprudente, come evidenziato dalla ctu, e che l'intervento chirurgico di discectomia lombare a cui era stata sottoposta la paziente era routinario tanto da poter essere effettuato in “One day surgery” ovvero senza pernottamento presso la struttura sanitaria, l'art. 2236 c.c. risulta inapplicabile.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la responsabilità del Cantore, e per l'effetto della deve essere confermata, con conseguente rigetto del suddetto motivo di Parte_1 gravame.
§ 9.2 — Con il secondo motivo di appello viene dedotta la: “erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure non ha compensato le spese di lite”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “In base al criterio della soccombenza parte convenuta deve essere condannata a rimborsare a parte attrice le spese Parte_1 di lite, che si liquidano (ai sensi del D.M. 10.03.2014 n.55) in euro 21.000,00 per compenso, euro
1.118,00 per spese, oltre rimborso, spese forfettarie generali ed altri accessori di legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Gina Cecchini e Barbara Valente dichiaratisi antistatari.”.
Deduce l'appellante al riguardo: “il Giudice di prime cure, da un lato, ha rilevato la correttezza della scelta volta al trasferimento della paziente a seguito del manifestarsi della 'complicanza' intraoperatoria di lesione dei grandi vasi e, dall'altro, ha rigettato le domande proposte dalle sig.re
NA MI, , nella sua qualità di esercente la potestà Parte_4 genitoriale sul minore per carenza di legittimazione attiva nonché ha parzialmente CP_1 accolto le domande proposte dai sig.ri NC, RI, RI e RI MI, quest'ultima anche nella sua qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore (…) La Parte_2 soccombenza reciproca si verifica altresì nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, vengono accolte solo alcune delle domande proposte da un'unica parte. (…) Appare del tutto evidente che nel caso di specie il Tribunale di Roma avrebbe dovuto compensare, in tutto ovvero in parte, le spese di lite e giammai avrebbe potuto, come ingiustamente fatto, condannare la alla refusione, in favore CP_11 degli attori, delle spese del giudizio di primo grado.”.
Anche tale motivo deve essere rigettato.
Occorre rammentare che, secondo la Suprema Corte: “in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno in minima parte - al pagamento delle stesse;
ne consegue che il sindacato della Corte di Cassazione è limitato all'accertamento della mancata violazione di detto principio, esulandovi sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto in quella di pagina 14 di 16 concorso con altri giusti motivi) sia la relativa quantificazione, ove quest'ultima non ecceda i limiti
(minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti, che restano appannaggio del potere discrezionale del giudice di merito” (v. Cass. Civ. n. 9860/2025).
Invero, l'art. 92 c.p.c. comma 2 (in base al quale “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”) prevede che il giudice “possa” – non “debba” – compensare le spese di lite, al ricorrere di una delle ipotesi ivi elencate.
Ciò posto, ritiene il Collegio che, sebbene nel primo grado di giudizio via sia stata parziale soccombenza reciproca tra parte attrice e la – attesa la dichiarazione del difetto Parte_1 di legittimazione attiva di alcuni degli attori (i.e. MI NA, e Controparte_7 [...]
e il mancato riconoscimento di alcune delle voci di danno richieste (i.e. il danno non CP_4 patrimoniale iure hereditatis e i danni patrimoniali) – risulta comunque condivisibile la scelta del
Giudice di prime cure di non compensare le spese di lite e di condannare la alla Parte_1 refusione delle stesse in favore di parte attrice, considerato che la domanda risarcitoria avanzata da quest'ultima è stata accolta in relazione alla voce di danno più rilevante, vale a dire il danno da lesione del rapporto parentale patito per il decesso di Persona_1
Alla luce delle precedenti considerazioni, anche il secondo motivo di appello formulato da parte appellante deve essere respinto.
In definitiva, l'appello proposto dalla Parte_1
[... va rigettato.
§ 10. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della Legge 27/2012 e degli articoli 1-11 D.M. 55/14 - così come modificati dal DM
Giustizia 147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 520.001,00 a € 1.000.000,00), applicando i compensi medi, con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione, attesa la assenza di attività istruttoria, nel seguente modo:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 5.706,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.318,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 3.822,00
Fase decisionale, valore medio: € 9.487,00
Totale compenso tabellare: € 22.333,00
Esse vanno distratte in favore dei procuratori degli appellati dichiaratisi antistatari.
§ 11. — Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza pagina 15 di 16 dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata o dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1 nei confronti degli odierni appellati (come identificati nell'intestazione),
[...] avverso la sentenza n. 8604/2019, emessa dal Tribunale di Roma, così provvede:
1. Rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2. Condanna la in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., a rifondere le spese di lite in favore di MI RI, MI RI, MI
RI e , da distrarsi in favore degli avvocati Paolo Patelmo e Federica Parte_2
Patelmo dichiaratisi antistatari, che liquida in complessivi € 22.333,00 per compensi, oltre accessori di legge;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR n.115/2002 a carico dell'appellante.
Così deciso in Roma in data 10/12/2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott. Raffele Miele dott. Antonio Perinelli
Provvedimento redatto con la collaborazione del ott. Nicolò Papi CP_22
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