TAR Roma, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 5013
TAR
Decreto cautelare 13 ottobre 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 21 novembre 2025
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TAR
Sentenza 18 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Obbligo di provvedere sull'istanza di appuntamento

    La Corte ha ritenuto che la fase preliminare di fissazione dell'appuntamento rientri pienamente nell'ambito del procedimento amministrativo e sia suscettibile di sindacato giurisdizionale, altrimenti si creerebbe un diaframma tra Amministrazione e amministrati sottratto a qualsiasi pretesa giustiziabile. È stato richiamato anche il Regolamento (CE) n. 810/2009 che prevede che l'appuntamento debba essere concesso, di norma, entro due settimane dalla richiesta.

  • Accolto
    Inerzia dell'Amministrazione

    L'Amministrazione è rimasta inerte rispetto alla richiesta di fissazione dell'appuntamento, giustificando l'accoglimento del ricorso.

  • Accolto
    Obbligo di provvedere

    L'accoglimento del ricorso per illegittimità del silenzio comporta l'ordine all'Ambasciata di procedere tempestivamente alla convocazione del ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 5013
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5013
    Data del deposito : 18 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo