CGT2
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 27/02/2026, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1257/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SOLAINI LUCA, Presidente e Relatore
GRECHI CATERINA, Giudice
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3606/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15124/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
20 e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9017 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 656/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l'impugnazione di un avviso di accertamento IMU per il 2018, perché secondo la società ricorrente era inesistente il presupposto impositivo dato dal possesso degli immobili per i quali vi era la pretesa tributaria.
In particolare, la Ricorrente_1 srl evidenziava che aveva esercitato il diritto di recesso dal contratto di locazione in essere con il Comune, aveva intimato licenza per finita locazione che era stata convalidata e aveva notificato atto di precetto per il rilascio degli immobili: essendo rimasto tutto infruttuoso,
l'accertamento era illegittimo, dal momento che la società non aveva più il possesso degli immobili occupati, con il conseguente venir meno del presupposto impositivo;
lamentava, inoltre, il difetto di motivazione dell'avviso impugnato, l'illegittimità delle sanzioni irrogate con l'atto impositivo e il mancato riconoscimento dell'istituto della continuazione, ai fini sanzionatori.
Resisteva Roma Capitale con controdeduzioni, evidenziando che il mancato rilascio degli immobili, da parte del Comune di Roma, era stato determinato da esigenze abitative di famiglie bisognose e non aveva in ogni caso precluso il pagamento dei canoni pattuiti, ragguagliati, a titolo di indennità di occupazione, ai canoni di locazione, nell'importo di € 4.246.842,24 annuo. Inoltre, non poteva essere riconosciuta l'esenzione IMU prevista per gli alloggi sociali, di cui all'art. 13 comma 2, lett. b) del DL n.
201/11, perché non si rientrava nella fattispecie normativa prevista da quest'ultima norma, dove l'operatore privato sopporta il sacrificio economico derivante dall'impossibilità di contrarre contratti di locazione nel libero mercato e sopporta il rischio economico derivante dal mancato introito dei canoni, rischio ancora più elevato nel caso di concessione in locazione degli immobili a famiglie che vivono in una situazione di pesante disagio economico. Nella presente vicenda, invece, la società aveva formalmente locato gli immobili al Comune di Roma e riceveva da quest'ultimo i canoni di locazione e successivamente l'indennità di occupazione, per l'importo di € 4.286.842,24, senza alcun rischio economico, che veniva sopportato dal comune di Roma che era il soggetto che percepiva i canoni dalle famiglie bisognose.
La CGT I° di Roma rigettava il ricorso, perché la società ricorrente aveva liberamente contratto con il
Comune la locazione del compendio immobiliare, pattuendone il corrispettivo e consegnando spontaneamente gli immobili al Comune di Roma. Anche se non vi era stata ancora la restituzione dei beni, il Comune continuava a corrispondere l'indennità di occupazione parametrata ai canoni di locazione e la controversia era di natura civilistica, quindi, in un ambito estraneo alla materia tributaria: infatti, possessore dei beni rimaneva la società ricorrente che ne aveva chiesto giudizialmente la restituzione e che percepiva regolarmente l'indennità di occupazione, fissata dal Giudice, così che permaneva il presupposto impositivo, per il pagamento del tributo. Su alcuni degli immobili occupati abusivamente da ignoti, la società ricorrente non aveva documentato da quando l'occupazione era cominciata e quali fossero state le necessarie azioni giudiziarie esperite per la loro liberazione.
Avverso la sentenza di primo grado, la società Ricorrente_1 srl ha proposto appello sulla base di sette motivi, mentre il comune ha resistito con controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, la società appellante ha invocato l'autorità del giudicato esterno di precedenti pronunce divenute definitive tra le stesse parti, riferite a precedenti annualità, dove era stata qualificata giuridicamente la vicenda, in termini di “non possesso” degli immobili, con conseguente inidoneità a produrre reddito ed insussistenza del relativo presupposto impositivo: secondo la società ricorrente, questa situazione qualificata giuridicamente come insussistenza della situazione possessoria degli immobili, dovrebbe vincolare tutti i successivi giudizi.
Il primo motivo è infondato;
infatti, i precedenti giudicati, dedotti dalla società appellante, fanno riferimento a valutazioni giuridiche sulla situazione di possesso dell'immobile e non sui fatti che invece sono pacifici
[1]: infatti, è pacifico che c'è una controversia sul rilascio degli immobili, dove il Comune paga l'indennità di disoccupazione commisurata ai canoni, quindi, c'è una ricchezza tassabile con il tributo dell'IMU che si basa su possesso dell'immobile (e non sulla mera detenzione che è in capo agli occupanti).
Se, poi, dovessimo valorizzare i precedenti giudicati, ce ne sono anche a favore del Comune, tra cui un'ordinanza della Cassazione n. 2616/23 (in un giudizio tra le stesse parti) secondo cui il locatore che non ritorna nella disponibilità del bene, rimane possessore dello stesso, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene, per mancata riconsegna da parte del locatario.
Con il secondo motivo di gravame, la società ricorrente richiama una pronuncia della Corte
Costituzionale, la n. 60 del 2024 secondo cui, “È dunque irragionevole e contrario al principio della capacità contributiva che il proprietario di un immobile occupato abusivamente, il quale abbia sporto tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale sia, ciò nonostante, tenuto a versare l'IMU per il periodo decorrente dal momento della denuncia a quello in cui l'immobile venga liberato, perché la proprietà di tale immobile non costituisce, per il periodo in cui è abusivamente occupato, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso”. Chiedeva, quindi, anche per tale motivo l'annullamento dell'atto impositivo.
Con il terzo motivo di gravame, la società ricorrente ha richiamato la violazione del principio di uguaglianza, la violazione del diritto di proprietà e del principio della capacità contributiva.
Il secondo e terzo motivo sono infondati, in quanto non c'è stato spossessamento del bene (come nell'ipotesi esaminata dalla pronuncia della Corte Costituzionale), la società mantiene la disponibilità giuridica del bene, ancorché oggetto di una controversia di restituzione, e per tale bene, percepisce
€ 4.300.000 annui, circa.
Con il quarto motivo di gravame, la società ricorrente ha lamentato il mancato riconoscimento dell'esenzione dovuta, ex art. 13 comma 2, lett. b) del DL n. 201/11, in favore dei fabbricati di civile abitazione, destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 (G.U. n. 146/08).
Il quarto motivo è infondato.
Infatti, non poteva essere riconosciuta l'esenzione IMU prevista per gli alloggi sociali, di cui all'art. 13 comma 2, lett. b) del DL n. 201/11, perché non si rientrava nella fattispecie normativa prevista da quest'ultima norma. Nella presente vicenda, invece, la società aveva formalmente locato al Comune di Roma e riceveva da quest'ultimo i canoni di locazione ed adesso l'indennità di occupazione, per l'importo di € 4.286.842,24, senza alcun rischio economico, che veniva sopportato dal comune di Roma che era il soggetto che percepiva i canoni dalle famiglie bisognose. Non erano alloggi sociali, nel senso della normativa che prevede l'esenzione IMU, ma erano alloggi liberamente contrattati dalla società ricorrente con il comune che poi li ha voluti destinare a famiglie bisognose in situazione di particolare disagio.
Con il quinto motivo di gravame, la società ricorrente ha eccepito il difetto di motivazione dell'atto impugnato, non recando un'adeguata esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche alla base della pretesa.
Il quinto motivo è infondato, in quanto l'atto contiene la descrizione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che giustificano la pretesa ed ha messo in condizioni la società di difendersi, senza alcuna lesione del diritto di difesa.
Con il sesto motivo di gravame, la società ricorrente ha lamentato che dovessero essere quantomeno annullate le sanzioni irrogate, per esservi obiettive condizioni di incertezza normativa.
Il motivo è infondato.
Infatti, non c'è nessuna situazione di oggettiva incertezza, che possa indurre a non irrogare le sanzioni, né normativa né giurisprudenziale.
Con il settimo motivo di gravame, la società ricorrente ha lamentato il mancato riconoscimento dell'istituto della continuazione, ai fini sanzionatori.
Il motivo è infondato.
Infatti, non c'è materia per la continuazione, in quanto oggetto del presente giudizio è una sola annualità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
[1] Le pronunce passate in giudicato, alle quali la società fa riferimento non ostano all'autonoma valutazione della fattispecie oggetto di giudizio, perché l'elemento comune è la valutazione giuridica di possesso prevista quale presupposto d'imposta che involge un'attività di interpretazione delle norme di diritto che non può trovare vincoli in successivi giudizi: infatti, la preclusione del giudicato opera nel caso di giudizi identici, per soggetti, causa petendi e petitum ,solo nei limiti dell'accertamento delle questioni di fatto e non anche in relazione alle conseguenze giuridiche (tra le molte, Cass. n. 20257/15).
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante a pagare le spese di lite che liquida nell'importo di € 6.500,00, oltre accessori
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SOLAINI LUCA, Presidente e Relatore
GRECHI CATERINA, Giudice
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3606/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15124/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
20 e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9017 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 656/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l'impugnazione di un avviso di accertamento IMU per il 2018, perché secondo la società ricorrente era inesistente il presupposto impositivo dato dal possesso degli immobili per i quali vi era la pretesa tributaria.
In particolare, la Ricorrente_1 srl evidenziava che aveva esercitato il diritto di recesso dal contratto di locazione in essere con il Comune, aveva intimato licenza per finita locazione che era stata convalidata e aveva notificato atto di precetto per il rilascio degli immobili: essendo rimasto tutto infruttuoso,
l'accertamento era illegittimo, dal momento che la società non aveva più il possesso degli immobili occupati, con il conseguente venir meno del presupposto impositivo;
lamentava, inoltre, il difetto di motivazione dell'avviso impugnato, l'illegittimità delle sanzioni irrogate con l'atto impositivo e il mancato riconoscimento dell'istituto della continuazione, ai fini sanzionatori.
Resisteva Roma Capitale con controdeduzioni, evidenziando che il mancato rilascio degli immobili, da parte del Comune di Roma, era stato determinato da esigenze abitative di famiglie bisognose e non aveva in ogni caso precluso il pagamento dei canoni pattuiti, ragguagliati, a titolo di indennità di occupazione, ai canoni di locazione, nell'importo di € 4.246.842,24 annuo. Inoltre, non poteva essere riconosciuta l'esenzione IMU prevista per gli alloggi sociali, di cui all'art. 13 comma 2, lett. b) del DL n.
201/11, perché non si rientrava nella fattispecie normativa prevista da quest'ultima norma, dove l'operatore privato sopporta il sacrificio economico derivante dall'impossibilità di contrarre contratti di locazione nel libero mercato e sopporta il rischio economico derivante dal mancato introito dei canoni, rischio ancora più elevato nel caso di concessione in locazione degli immobili a famiglie che vivono in una situazione di pesante disagio economico. Nella presente vicenda, invece, la società aveva formalmente locato gli immobili al Comune di Roma e riceveva da quest'ultimo i canoni di locazione e successivamente l'indennità di occupazione, per l'importo di € 4.286.842,24, senza alcun rischio economico, che veniva sopportato dal comune di Roma che era il soggetto che percepiva i canoni dalle famiglie bisognose.
La CGT I° di Roma rigettava il ricorso, perché la società ricorrente aveva liberamente contratto con il
Comune la locazione del compendio immobiliare, pattuendone il corrispettivo e consegnando spontaneamente gli immobili al Comune di Roma. Anche se non vi era stata ancora la restituzione dei beni, il Comune continuava a corrispondere l'indennità di occupazione parametrata ai canoni di locazione e la controversia era di natura civilistica, quindi, in un ambito estraneo alla materia tributaria: infatti, possessore dei beni rimaneva la società ricorrente che ne aveva chiesto giudizialmente la restituzione e che percepiva regolarmente l'indennità di occupazione, fissata dal Giudice, così che permaneva il presupposto impositivo, per il pagamento del tributo. Su alcuni degli immobili occupati abusivamente da ignoti, la società ricorrente non aveva documentato da quando l'occupazione era cominciata e quali fossero state le necessarie azioni giudiziarie esperite per la loro liberazione.
Avverso la sentenza di primo grado, la società Ricorrente_1 srl ha proposto appello sulla base di sette motivi, mentre il comune ha resistito con controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, la società appellante ha invocato l'autorità del giudicato esterno di precedenti pronunce divenute definitive tra le stesse parti, riferite a precedenti annualità, dove era stata qualificata giuridicamente la vicenda, in termini di “non possesso” degli immobili, con conseguente inidoneità a produrre reddito ed insussistenza del relativo presupposto impositivo: secondo la società ricorrente, questa situazione qualificata giuridicamente come insussistenza della situazione possessoria degli immobili, dovrebbe vincolare tutti i successivi giudizi.
Il primo motivo è infondato;
infatti, i precedenti giudicati, dedotti dalla società appellante, fanno riferimento a valutazioni giuridiche sulla situazione di possesso dell'immobile e non sui fatti che invece sono pacifici
[1]: infatti, è pacifico che c'è una controversia sul rilascio degli immobili, dove il Comune paga l'indennità di disoccupazione commisurata ai canoni, quindi, c'è una ricchezza tassabile con il tributo dell'IMU che si basa su possesso dell'immobile (e non sulla mera detenzione che è in capo agli occupanti).
Se, poi, dovessimo valorizzare i precedenti giudicati, ce ne sono anche a favore del Comune, tra cui un'ordinanza della Cassazione n. 2616/23 (in un giudizio tra le stesse parti) secondo cui il locatore che non ritorna nella disponibilità del bene, rimane possessore dello stesso, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene, per mancata riconsegna da parte del locatario.
Con il secondo motivo di gravame, la società ricorrente richiama una pronuncia della Corte
Costituzionale, la n. 60 del 2024 secondo cui, “È dunque irragionevole e contrario al principio della capacità contributiva che il proprietario di un immobile occupato abusivamente, il quale abbia sporto tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale sia, ciò nonostante, tenuto a versare l'IMU per il periodo decorrente dal momento della denuncia a quello in cui l'immobile venga liberato, perché la proprietà di tale immobile non costituisce, per il periodo in cui è abusivamente occupato, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso”. Chiedeva, quindi, anche per tale motivo l'annullamento dell'atto impositivo.
Con il terzo motivo di gravame, la società ricorrente ha richiamato la violazione del principio di uguaglianza, la violazione del diritto di proprietà e del principio della capacità contributiva.
Il secondo e terzo motivo sono infondati, in quanto non c'è stato spossessamento del bene (come nell'ipotesi esaminata dalla pronuncia della Corte Costituzionale), la società mantiene la disponibilità giuridica del bene, ancorché oggetto di una controversia di restituzione, e per tale bene, percepisce
€ 4.300.000 annui, circa.
Con il quarto motivo di gravame, la società ricorrente ha lamentato il mancato riconoscimento dell'esenzione dovuta, ex art. 13 comma 2, lett. b) del DL n. 201/11, in favore dei fabbricati di civile abitazione, destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 (G.U. n. 146/08).
Il quarto motivo è infondato.
Infatti, non poteva essere riconosciuta l'esenzione IMU prevista per gli alloggi sociali, di cui all'art. 13 comma 2, lett. b) del DL n. 201/11, perché non si rientrava nella fattispecie normativa prevista da quest'ultima norma. Nella presente vicenda, invece, la società aveva formalmente locato al Comune di Roma e riceveva da quest'ultimo i canoni di locazione ed adesso l'indennità di occupazione, per l'importo di € 4.286.842,24, senza alcun rischio economico, che veniva sopportato dal comune di Roma che era il soggetto che percepiva i canoni dalle famiglie bisognose. Non erano alloggi sociali, nel senso della normativa che prevede l'esenzione IMU, ma erano alloggi liberamente contrattati dalla società ricorrente con il comune che poi li ha voluti destinare a famiglie bisognose in situazione di particolare disagio.
Con il quinto motivo di gravame, la società ricorrente ha eccepito il difetto di motivazione dell'atto impugnato, non recando un'adeguata esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche alla base della pretesa.
Il quinto motivo è infondato, in quanto l'atto contiene la descrizione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che giustificano la pretesa ed ha messo in condizioni la società di difendersi, senza alcuna lesione del diritto di difesa.
Con il sesto motivo di gravame, la società ricorrente ha lamentato che dovessero essere quantomeno annullate le sanzioni irrogate, per esservi obiettive condizioni di incertezza normativa.
Il motivo è infondato.
Infatti, non c'è nessuna situazione di oggettiva incertezza, che possa indurre a non irrogare le sanzioni, né normativa né giurisprudenziale.
Con il settimo motivo di gravame, la società ricorrente ha lamentato il mancato riconoscimento dell'istituto della continuazione, ai fini sanzionatori.
Il motivo è infondato.
Infatti, non c'è materia per la continuazione, in quanto oggetto del presente giudizio è una sola annualità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
[1] Le pronunce passate in giudicato, alle quali la società fa riferimento non ostano all'autonoma valutazione della fattispecie oggetto di giudizio, perché l'elemento comune è la valutazione giuridica di possesso prevista quale presupposto d'imposta che involge un'attività di interpretazione delle norme di diritto che non può trovare vincoli in successivi giudizi: infatti, la preclusione del giudicato opera nel caso di giudizi identici, per soggetti, causa petendi e petitum ,solo nei limiti dell'accertamento delle questioni di fatto e non anche in relazione alle conseguenze giuridiche (tra le molte, Cass. n. 20257/15).
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante a pagare le spese di lite che liquida nell'importo di € 6.500,00, oltre accessori