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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXI, sentenza 23/02/2026, n. 3123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3123 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3123/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 31, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12183/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250025792751000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione – Agente della Riscossione per la Provincia di Salerno e nei confronti di Regione Campania – Direzione Generale per le risorse finanziarie la cartella di pagamento n. 100 2025 00257927 51/000, notificata in data 18.04.2025, emessa dall'Agenzia
Entrate Riscossione relativa alla Tassa Automobilistica per l'anno 2020, per la complessiva somma di
€ 343,41. Il ricorrente ha eccepito : 1) l'illegittimità della cartella stante la mancata notifica degli atti prodromici;
2) la prescrizione triennale;
3) la decadenza;
tanto eccepito, il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, vinte le spese. Si è costituita la Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il difetto di legittimazione passiva e la completezza della motivazione della cartella in uno alla mancata maturazione della prescrizione. Non si è costituita la Regione Campania. Alla udienza di cui sopra la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Invero, l'ente impositore, rimasto contumace, non ha dato prova della rituale notifica all'odierno istante degli atti prodromici alla cartella, vale a dire dell'avviso di accertamento con la conseguente illegittimità derivata della cartella opposta e la maturazione dell'eccepita prescrizione
(rectius decadenza) triennale (tassa auto 2020 e notifica della cartella solo in data 18.4.2025). Le spese di lite seguono la soccombenza della Regione Campania, tenuto conto che alcun addebito può essere mosso al concessionario.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede:
- Accoglie il ricorso;
- Condanna la Regione Campania alla refusione delle spese di lite in favore di parte istante che liquida in euro 233,00 per compensi, oltre CUT e accessori di legge se dovuti;
- compensa le spese nei rapporti con il concessionario.
Così deciso in data 11.11.2025
Il Giudice Monocratico
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 31, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12183/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250025792751000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione – Agente della Riscossione per la Provincia di Salerno e nei confronti di Regione Campania – Direzione Generale per le risorse finanziarie la cartella di pagamento n. 100 2025 00257927 51/000, notificata in data 18.04.2025, emessa dall'Agenzia
Entrate Riscossione relativa alla Tassa Automobilistica per l'anno 2020, per la complessiva somma di
€ 343,41. Il ricorrente ha eccepito : 1) l'illegittimità della cartella stante la mancata notifica degli atti prodromici;
2) la prescrizione triennale;
3) la decadenza;
tanto eccepito, il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, vinte le spese. Si è costituita la Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il difetto di legittimazione passiva e la completezza della motivazione della cartella in uno alla mancata maturazione della prescrizione. Non si è costituita la Regione Campania. Alla udienza di cui sopra la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Invero, l'ente impositore, rimasto contumace, non ha dato prova della rituale notifica all'odierno istante degli atti prodromici alla cartella, vale a dire dell'avviso di accertamento con la conseguente illegittimità derivata della cartella opposta e la maturazione dell'eccepita prescrizione
(rectius decadenza) triennale (tassa auto 2020 e notifica della cartella solo in data 18.4.2025). Le spese di lite seguono la soccombenza della Regione Campania, tenuto conto che alcun addebito può essere mosso al concessionario.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede:
- Accoglie il ricorso;
- Condanna la Regione Campania alla refusione delle spese di lite in favore di parte istante che liquida in euro 233,00 per compensi, oltre CUT e accessori di legge se dovuti;
- compensa le spese nei rapporti con il concessionario.
Così deciso in data 11.11.2025
Il Giudice Monocratico