TAR
Sentenza breve 9 dicembre 2025
Sentenza breve 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 09/12/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00121/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 09/12/2025
N. 01133 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00121/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 c.p.a.; sul ricorso numero di registro generale 121 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Figà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Bergamo, in persona rispettivamente del Ministro
e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento N. 00121/2024 REG.RIC.
del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo -OMISSIS-, emesso dalla Questura di Bergamo l'11.12.2023 e notificato il
15.12.2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. LE ED e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino pakistano, era in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciatogli il 27.1.2020 per motivi di lavoro subordinato.
Tuttavia la Questura di Bergamo, con il provvedimento in epigrafe, gli ha revocato il permesso perché l'ha ritenuto socialmente pericoloso, essendogli stata applicata (con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Bergamo del 6.11.2023) la misura cautelare degli arresti domiciliari, con l'accusa di far parte di un'associazione a delinquere finalizzata a consentire il conseguimento della patente di guida a soggetti che non erano in grado di sostenere il relativo esame teorico; contestualmente la
Questura ha espressamente previsto la possibilità di rilasciare al ricorrente un permesso di soggiorno ordinario, previa presentazione di idonea istanza entro trenta giorni.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con ricorso notificato l'-OMISSIS- e depositato il -OMISSIS-.
L'Amministrazione si è costituita e ha depositato una relazione con documenti. N. 00121/2024 REG.RIC.
La domanda cautelare è stata respinta per difetto di periculum in mora con decreto monocratico n. -OMISSIS- del 20.2.2024 e con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del
18.3.2024.
Fissata l'udienza pubblica per il 3.12.2025, il 4.11.2025 il ricorrente ha notificato e depositato la rinuncia al ricorso, in quanto nel frattempo ha ottenuto la cittadinanza italiana. La rinuncia è stata firmata dall'avvocato del ricorrente, al quale era stato conferito espressamente tale potere con la procura speciale alle liti, e reca in allegato una dichiarazione di rinuncia firmata dalla parte personalmente.
Il giudizio deve quindi essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 84, commi 1 e 3,
c.p.a., e dell'art. 35, 2° comma, lett. c, c.p.a.
Ai sensi dell'art. 84, comma 2, c.p.a., le spese possono essere compensate, in considerazione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), dichiara l'estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati: N. 00121/2024 REG.RIC.
LO RI, Presidente
LE ED, Referendario, Estensore
Francesca Siccardi, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
LE ED LO RI
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 09/12/2025
N. 01133 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00121/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 c.p.a.; sul ricorso numero di registro generale 121 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Figà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Bergamo, in persona rispettivamente del Ministro
e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento N. 00121/2024 REG.RIC.
del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo -OMISSIS-, emesso dalla Questura di Bergamo l'11.12.2023 e notificato il
15.12.2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. LE ED e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino pakistano, era in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciatogli il 27.1.2020 per motivi di lavoro subordinato.
Tuttavia la Questura di Bergamo, con il provvedimento in epigrafe, gli ha revocato il permesso perché l'ha ritenuto socialmente pericoloso, essendogli stata applicata (con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Bergamo del 6.11.2023) la misura cautelare degli arresti domiciliari, con l'accusa di far parte di un'associazione a delinquere finalizzata a consentire il conseguimento della patente di guida a soggetti che non erano in grado di sostenere il relativo esame teorico; contestualmente la
Questura ha espressamente previsto la possibilità di rilasciare al ricorrente un permesso di soggiorno ordinario, previa presentazione di idonea istanza entro trenta giorni.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con ricorso notificato l'-OMISSIS- e depositato il -OMISSIS-.
L'Amministrazione si è costituita e ha depositato una relazione con documenti. N. 00121/2024 REG.RIC.
La domanda cautelare è stata respinta per difetto di periculum in mora con decreto monocratico n. -OMISSIS- del 20.2.2024 e con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del
18.3.2024.
Fissata l'udienza pubblica per il 3.12.2025, il 4.11.2025 il ricorrente ha notificato e depositato la rinuncia al ricorso, in quanto nel frattempo ha ottenuto la cittadinanza italiana. La rinuncia è stata firmata dall'avvocato del ricorrente, al quale era stato conferito espressamente tale potere con la procura speciale alle liti, e reca in allegato una dichiarazione di rinuncia firmata dalla parte personalmente.
Il giudizio deve quindi essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 84, commi 1 e 3,
c.p.a., e dell'art. 35, 2° comma, lett. c, c.p.a.
Ai sensi dell'art. 84, comma 2, c.p.a., le spese possono essere compensate, in considerazione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), dichiara l'estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati: N. 00121/2024 REG.RIC.
LO RI, Presidente
LE ED, Referendario, Estensore
Francesca Siccardi, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
LE ED LO RI
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.