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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 09/04/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Alessandra Lulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 825 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, codice fiscale , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, dall'Avv. Cesarina Gandolfi, elettivamente domiciliato nel suo studio in Priverno
(LT), Via Montanino n.1; opponente
E
codice fiscale in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; nonché
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
, in persona del Sindaco pro tempore, codice fiscale , in Parte_2 P.IVA_2
forza della Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 27.03.2023, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Simone Di Leginio, elettivamente domiciliato nel suo studio in
Latina, Via Cairoli n. 13; opposti
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615, I comma c.p.c.
CONCLUSIONI
Con provvedimento comunicato il 18.12.2024, sostituita l'udienza del 17.12.2024 con il deposito delle note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con i termini ex art. 190 cod. proc. civ.
Conclusioni di parte opponente: “a. in via preliminare accogliere integralmente la presente impugnazione in quanto nullo e/o inesistente l'iter notificatorio e comunque nullo e/o inesistente
l'atto per patente violazione del diritto di difesa e dello statuto del contribuente, stante la completa carenza di atto presupposto, allegazione, specificità, determinatezza, chiarezza e argomentazione circa l'iter logico sotteso alla domanda di pagamento;
b. In via subordinata e nel merito, senza rinuncia alcuna alle suesposte eccezioni, e senza inversione dell'onere della prova, si insta per la dichiarazione di nullità e/o annullamento della cartella di pagamento in quanto relativa a presunto credito prescritto o comunque relativo a rapporto non più nella disponibilità della resistente , bensì del , con Controparte_1 Parte_2 conseguente carenza di legittimazione attiva dell'Ente convenuto. c. In via ulteriormente subordinata si richiede in ogni caso la riduzione dell'importo nella misura che verrà accertata eventualmente come dovuta in corso di causa, sia per quanto attiene la sorte che i relativi interessi.”.
Conclusioni di parte opposta : “rigettare le avverse pretese in quanto Controparte_1
del tutto infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese”.
Conclusioni di parte opposta : “rigettare le avverse pretese Controparte_2 in quanto del tutto infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese”.
Conclusioni di parte opposta “In Via Preliminare, accertare e Parte_2
dichiarare la carenza di legittimazione passiva del con conseguente Controparte_3 estromissione dell'Ente Locale dal presente giudizio;
Nel Merito, accertare e dichiarare
l'inammissibilità del Ricorso de quo e, comunque, rigettare lo stesso in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto, confermando la piena legittimità del provvedimento impugnato, con conseguente rigetto della formulata istanza cautelare. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso la Parte_1
cartella di pagamento n. 057 2020 00173036 75 000, notificata a mezzo del servizio postale in data 22/01/2022, con la quale gli è stato intimato il pagamento della somma di euro 92.156,53 per “Redditi di beni immobili patrimoniali” anno 2020 oltre “interessi di mora per entrate demaniali” anno 2020.
Ha dedotto:
- la nullità della cartella per “omessa allegazione della dovuta relata di notificazione, ovvero per omessa compilazione della stessa in quanto, pur presente, appare completamente vuota/bianca nonostante essa sia necessaria ai fini della legittimità e correttezza dell'iter notificatorio”; - la nullità della cartella per violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000, in quanto carente di un pur minima motivazione;
- che, infatti, “nella cartella de qua, si fa una generico riferimento ad una precedente notifica
(novembre 2019) ma la stessa non è argomentata, non è identificata e soprattutto non è allegata, ledendo in tal modo altresì il diritto di difesa del ricorrente in atti, il quale, dalla semplice lettura della cartella (che consta, si badi bene, di sole 3 pagine) non è in grado di dedurre né il tipo di rendita richiesto, né gli anni di riferimento, né l'importo mensile annuo
o altro, né la modalità della determinazione della elevata somma richiesta, né la modalità di determinazione del calcolo degli interessi ecc.”;
- che, quindi, difetta la conoscenza dell'atto presupposto;
- che, comunque, trattasi di credito prescritto;
- che difetta sia la legittimazione attiva che quella passiva;
- che l'unico rapporto con l'amministrazione attiene “alla casa cantoniera denominata
Scapizzi sita in via Migliara 51, già nella detenzione/uso e possesso dei genitori del Pt_2 sig. , e un tempo propria dell' , è che attualmente è passata nella Pt_1 Controparte_1
gestione completa del , unico ente legittimato ad oggi, ad effettuare Parte_2
eventuali richieste sul predetto bene”.
Ha formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e ha concluso come in atti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.09.2022, si è costituita l'
[...]
, la quale, preliminarmente, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, dovendo CP_1 essere evocata in giudizio l' che ha emesso la cartella opposta. Controparte_2
Ha dedotto:
- che “Con verbale di sopralluogo prot. n. 7435 del 08.06.2015 (all. 2), il sig. è Parte_1
stato individuato quale utilizzatore senza titolo del bene demaniale denominato Casa
Cantoniera “Scapizzi”;
- che “nel suddetto verbale, espressamente si legge “il compendio è utilizzato sin dal
05.06.1978 dalla famiglia riginario occupante era il sig. e sua Pt_3 Parte_4 moglie occupano l'intero compendio immobiliare: Controparte_4 _5
, (figlio del precedente occupante e di sua moglie
[...] Parte_1 Parte_4
) e (moglie di )”; Controparte_5 Controparte_6 Parte_1
- che risulta notificata la nota prot. 11780 del 19.07.2016, con quale la Direzione Regionale ha comunicato a “che avrebbe emesso nei suoi confronti apposito modello di Parte_1 pagamento relativo alle indennità di occupazione dovute per l'utilizzo senza titolo del bene demaniale de quo per il periodo dal 01.01.2006 al 31.05.2016, per l'importo pari a € 79.096,88”;
- che “Con nota prot. n. 7591 del 05.07.2019, anche questa regolarmente notificata a controparte (all. 5), la Direzione Regionale, verificati i pagamenti spontanei effettuati da parte ricorrente, ha comunicato al sig. di aver annullato in autotutela il Parte_1
modello F24 n. 90154020193 emesso nei suoi confronti […]”;
- che, dato atto dei pagamenti intervenuti, è stata emessa una nuova richiesta di pagamento di euro 78.199,42 per il periodo di occupazione dal 1.1.2006 al 25.05.2018, data a decorrere dalla quale, la gestione del bene è passata al comune di , in forza del c.d. Pt_2
“federalismo demaniale”;
- che non avendo il effettuato il pagamento, è stata avviata la procedura di riscossione a Pt_1
mezzo ruolo;
- che l'opposizione è inammissibile e, comunque, infondata;
Ha concluso come in atti.
Con comparsa depositata in data 9.01.2023 si è costituita , la Controparte_2 quale ha evidenziato che “Il ricorso va rigettato per quanto concerne i lamentati vizi della cartella. Dalla documentazione allegata, infatti, emerge l'assoluta legittimità dell'operato dell' ”. Controparte_7
A seguito del provvedimento con il quale è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del si è costituito detto ente con comparsa depositata il Parte_2
19.04.2023. Ha eccepito, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva, rappresentando che l'indennità di occupazione richiesta riguarda il periodo dal 1° gennaio 2006 al 25 maggio
2018, mentre il comune è entrato nella disponibilità del bene, ad esso trasferito dal CP_1
soltanto da tale ultima data. Nel merito, pur ritenendo di non dover entrare nella sostanza della pretesa, ha evidenziato l'infondatezza dell'opposizione, nonché l'intervenuta sanatoria di eventuali vizi della cartella, derivante dalla proposta opposizione.
Ha concluso come in atti.
La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento comunicato il 18.12.2024.
Soltanto l'opponente e il hanno depositato gli scritti conclusivi. Parte_2
*****
In punto di qualificazione, l'opposizione proposta va ricondotta, quanto ai dedotti vizi di notificazione, alla fattispecie di cui all'art. 617, I° comma c.p.c., attesi i rilievi di natura formale della cartella, nonché alla fattispecie di cui all'art. 615 I° comma c.p.c. per quanto attiene alle altre contestazioni relative all'an debeatur.
La domanda è infondata e non merita accoglimento per i motivi che seguono. Quanto agli allegati vizi di notifica e di motivazione della cartella, dalle produzioni in atti, risulta che la cartella è stata notificata a mezzo del servizio postale, come si evince dall'avviso di ricevimento che reca la data del 21.01.2022, nonché la firma di , odierno Parte_1
opponente. Con riferimento al contenuto della cartella, risulta indicato in essa che la somma richiesta si riferisce a redditi di beni immobili patrimoniali e interessi di mora per entrate demaniali. Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione, la quale, comunque, trattandosi di profili formali, attinenti al quomodo dell'esecuzione, avrebbe dovuto essere sollevata nel termine di venti giorni dalla notifica della cartella, stante la perentorietà di detto termine.
Sul punto, comunque, va osservato che occorre distinguere il caso in cui la cartella sia preceduta dalla notifica al contribuente di uno specifico atto impositivo, dall'ipotesi in cui la cartella sia il primo atto con il quale viene formulata la richiesta di pagamento.
Nel primo caso, l'esistenza e la conoscenza dell'atto prodromico, il quale reca l'indicazione della motivazione dell'imposizione, ridimensiona l'obbligo di motivazione della cartella, la quale non può essere annullata sulla base della deduzione del predetto vizio. La Corte di Cassazione ha affermato il principio in forza del quale “La cartella esattoriale che rinvii ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione, senza indicarne gli estremi in modo esatto, può essere dichiarata nulla solo ove il contribuente dimostri che tale difetto di motivazione abbia pregiudicato il proprio diritto di difesa e non anche quando la limitazione di detto diritto debba ritenersi esclusa in virtù della puntuale contestazione, in sede di impugnazione della cartella, dei presupposti dell'imposizione” (cfr. Cass. n. 18224/2018).
Orbene, nel caso di specie, non vi è dubbio che prima della notifica della cartella di pagamento,
l'odierno opponente, dopo il sopralluogo dell'8.06.2015, abbia ricevuto i seguenti atti: la nota n.
11780 del 19.07.2016, con la quale la Direzione Regionale gli ha comunicato che sarebbe stato emesso apposito modello di pagamento relativo alle indennità di occupazione per l'utilizzo del bene demaniale, per il periodo dal 1.01.2006 al 31.05.2018, pari a 79.096,88 (si fa rilevare che detta nota è stata riscontrata dall'odierno opponente, il quale ha contestato la richiesta, che l'ente ha provveduto a rettificare con successiva nota, notificata); due precedenti richieste di pagamento, una prima prot. n. 15918 del 27.09.2016 e una seconda prot. n. 19825 del
28.11.2016, regolarmente notificate. Infine, con nota prot. n. 7591 del 05.07.2019, notificata, è stato emesso un nuovo modello di pagamento.
Pertanto, la notifica della cartella, la quale pur contiene dei sintetici riferimenti all'oggetto della pretesa, è stata eseguita dopo che all'odierno opponente erano stati notificati più atti precedentemente emessi. In applicazione dei richiamati principi affermati dalla Corte di legittimità, nessun vizio di motivazione può, dunque, dirsi ricorrere. Quanto all'eccezione di estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione, si osserva che proprio i richiamati atti, notificati all'odierno opponente, hanno determinato l'interruzione del termine di prescrizione. L'argomento, pertanto, non risulta condivisibile.
Tutti gli altri motivi dedotti, circa la non debenza della somma richiesta, nonché la contestazione in ordine al quantum, avrebbero dovuto essere introdotti prima della notifica della cartella di pagamento. Quest'ultima, infatti, è stata emessa dopo la notifica delle due richieste di pagamento, dell'agosto 2019 e dell'ottobre 2019, non impugnate (si fa rilevare che nella seconda richiesta di pagamento è contenuto l'espresso richiamo alle modalità di proposizione di eventuali opposizioni).
A seguito della notifica delle due richieste di pagamento, l' ha proceduto, come previsto CP_1
dalla legge (Legge 311/2004 art. 1 comma 274), ad emettere il ruolo per la procedura di recupero coattivo, successivamente azionata da . Da tale momento, le Controparte_2 uniche contestazioni che possono essere sollevate al fine di paralizzare l'esecuzione, devono attenere a fatti o circostanze sopravvenute, modificative o estintive della pretesa.
Va, infine, evidenziato, con riferimento al disconoscimento operato dall'opponente relativamente ai documenti prodotti dall' in originale cartaceo - deposito autorizzato dal Controparte_1
giudice - nonché con riferimento alle sottoscrizioni ad esso riferite, che: a) per quanto attiene al verbale di sopralluogo, trattasi di atto redatto da un pubblico ufficiale, sicché la mancata sottoscrizione da parte dell'opponente non assume alcun rilievo. Il verbale, infatti, è dotato di fede privilegiata, con la conseguenza che la contestazione circa i fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, va mossa attraverso la querela di falso, non proposta nel caso di specie. b) per quanto attiene alle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento degli atti inviati all'opponente da parte dell' , si evidenzia che nella notificazione a mezzo Controparte_1 posta, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890/1982, fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività da esso compiuta su delega dell'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata legge n. 890/1982, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per procedere alle notifiche. Pertanto, l'avviso di ricevimento, sottoscritto dall'agente postale, gode di fede privilegiata fino a querela di falso, per quelle attività che risultano da esso compiute. Il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non avere mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare il procedimento di notificazione, di proporre la querela di falso.
Ciò premesso, nel caso di specie, nonostante il procedimento di notifica a mezzo posta non sia avvenuto su delega dell'ufficiale giudiziario, vale il medesimo argomento. Infatti, poiché è la stessa ad aver proceduto alla notifica, trova applicazione l'art. 12 della Controparte_1 legge n. 890/1982, il quale dispone che “Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni …”.
Ne consegue che alcun valore assume il disconoscimento operato dall'opponente.
L'opposizione va dunque rigettata.
Con riferimento, infine, alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dal fallimento opposto nei confronti dell'opponente, la stessa non può essere accolta atteso che non ne ricorrono i presupposti. Infatti, da un lato l'opposta non ha neppure allegato il pregiudizio che le sarebbe derivato e, dall'altro, la condanna alle spese di lite risulta già satisfattiva del suo interesse.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, ex
D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta, detratti i compensi relativi alla fase istruttoria non espletata e, per e per Controparte_2
, detratta anche la fase conclusiva, stante il mancato deposito degli scritti Controparte_1
finali.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
1. condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali da Parte_1
liquidarsi in favore degli opposti e in Controparte_1 Controparte_2
euro 2.300,00 (di cui euro 1.400,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva), e in favore del in euro 4.300,00 (di cui euro 1.400,00 per la fase di studio, euro Parte_2
900,00 per la fase introduttiva e euro 2.000,00 per la fase decisionale), oltre spese generali al
15%, IVA e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Latina, 9.04.2025
Il giudice dott.ssa Alessandra Lulli