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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/12/2025, n. 3348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3348 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente sentenza nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 9142/2025
r.g., decisa nell'udienza del 16/12/2025, promossa da
, con l'avv. Stefano Sanità; Parte_1
ricorrente contro
, non costituita;
CP_1
convenuta avente ad oggetto: crediti di lavoro.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 30.9.2025, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi a pagare euro 2.405,99 a titolo di CP_1
differenze retributive.
La parte convenuta non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'istante, rimasto assente alla odierna udienza, non risulta avere provveduto alla notificazione del ricorso introduttivo alla parte convenuta, che a sua volta non si è costituita in giudizio.
Tanto determina l'improcedibilità della domanda.
Nulla deve statuirsi in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione della parte convenuta.
P.q.m.
dichiara improcedibile la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 16/12/2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
2
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente sentenza nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 9142/2025
r.g., decisa nell'udienza del 16/12/2025, promossa da
, con l'avv. Stefano Sanità; Parte_1
ricorrente contro
, non costituita;
CP_1
convenuta avente ad oggetto: crediti di lavoro.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 30.9.2025, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi a pagare euro 2.405,99 a titolo di CP_1
differenze retributive.
La parte convenuta non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'istante, rimasto assente alla odierna udienza, non risulta avere provveduto alla notificazione del ricorso introduttivo alla parte convenuta, che a sua volta non si è costituita in giudizio.
Tanto determina l'improcedibilità della domanda.
Nulla deve statuirsi in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione della parte convenuta.
P.q.m.
dichiara improcedibile la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 16/12/2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
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