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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 16/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 370/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 13.01.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento pendente tra
AT AR AN, nata a [...], il [...] e residente in
Ripalimosani (CB), Colle Rosa, 1, C.F. [...], rappresentata e difesa dall'Avvocato Giuseppe PIUNNO, presso il cui studio in Campobasso, via Folchi n. 2, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – C.F. 80078750587, P.
IVA 02121151001, con sede centrale in Roma, in Via Ciro il Grande, n°21, in persona del
Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ugo
Nucciarone (C.F. [...]– PEC avv.ugo.nucciarone@postacert.inps.gov.it -
FAX 0874/480312) e Antonella Testa (C.F. [...]- PEC avv.antonella.testa@postacert.inps.gov.it – FAX 0874/480312), elettivamente domiciliato in
Campobasso, alla Via Zurlo, n°11
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente contesta la ctu redatta nella fase ATP dal ctu incaricato, con cui è stato negato il requisito sanitario finalizzato all'ottenimento dell'assegno ordinario di invalidità.
Nello specifico la ricorrente rileva che il ctu avrebbe valutato solo le diagnosi di discopatie pagina 1 di 4 multiple lombari e cervicali, tiroidectomia cronica di Hashimoto, pregressa annessiectomia bilaterale, malattia artrosica, ernia discale C5-C6 C6-C7 e tratto LS (L2-L3, L3-L4, L5-S1), endometriosi, pregressa tachicardia parossistica sopraventricolare trattata mediante ablazione transcatetere con radiofrequenza, tiroidectomia totale e cefalea, senza considerare, in particolare, la sofferenza neurogena cronica da cui era affetta la
AT, attestata dalle certificazioni richiamate a pag. 3 del ricorso, così effettuando una valutazione sottostimata rispetto al dato anamnestico clinico e strumentale.
L'I.N.P.S. sostiene l'inammissibilità del ricorso per assenza di contestazioni specifiche e contesta nel merito la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
____
L'opposizione è infondata.
Va premesso che, secondo quanto previsto dalla L. n. 222/84, l'assegno ordinario di invalidità
è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale (quanto al requisito sanitario, oggetto della presente valutazione).
Nella relazione peritale il c.t.u. ha affermato l'assenza del requisito sanitario per il godimento della indicata prestazione;
nello specifico, sottoposta a visita medico-legale la ricorrente, il ctu
“presa visione degli accertamenti specialistici agli atti e di quelli esibiti ed allegati” (cfr. relazione di ctu) ha ritenuto la Sig.ra AT AR AN affetta da: Discopatie multiple, lombari e cervicali, Tiroidectomia cronica di Hashimoto, Pregressa annessicectomia bilaterale, Malattia artrosica, Ernia Discale C5-C6 C6-C7. Tratto LS (L2-L3 L3-L4 L5-S1),
Endometriosi, Pregressa tachicardia parossistica sopraventricolare trattata mediante ablazione transcatetere con radiofrequenza, Tiroidectomia totale, Cefalea;
per le indicate patologie, globalmente considerate, ha valutato la AT AR AN ID all'attività lavorativa confacente (riduzione della capacità lavorativa di un terzo); inoltre, nel replicare alle osservazioni della difesa, secondo cui il CTU non avrebbe valutato la malattia neurogena, il tecnico precisava che nella documentazione allegata al ricorso non risultava alcun documento attestante tale patologia e la gravità della stessa;
riferiva inoltre che
“dall'esame obiettivo sulla persona della sig.ra AT, si evidenzia passaggi posturali autonomi, deambulazione autonoma possibile deambulazione su punta e talloni. Limitazione del ROM cervicale ai gradi medio lievi. Limitazione antalgica dei movimenti di flessione rotazione lateralità del rachide. Romberg negativo. Buona la capacità prensile arti superiori e
pagina 2 di 4 del tono e del trofismo agli arti. Tali patologie, allo stato attuale, non riducono la capacità lavorativa a meno di un terzo;
” confermava così il pregresso giudizio reso nella bozza di relazione.
Risulta quindi che il ctu abbia preso in considerazione tutta la documentazione sanitaria già allegata, compreso il Referto Laboratorio di Neurofisiologia Clinica presso Potito Medica del
03.12.2021 (che documentava “modesti segni di SOFFERENZA NEUROGENA CRONICA a carico dei muscoli DELTOIDE E TRICIPITE BRACH sx > dx, di pertinenza radicolare
(neuromeri C8, C7)”, nonché il Referto U.O.S. di Elettrofisiologia, P.O. “A. Cardarelli” di
Campobasso del 17.10.2012, che evidenziava: “Rallentamento della conduzione del n.
Ulnare sx nel tratto transgomito associato a un lieve rallentamento della conduzione sensitiva del nervo. I dati elettrofisiologici sono compatibili con una NEUROPATIA DELL'ULNARE AL
GOMITO” e che, tuttavia, abbia valutato tale documentazione, e le patologie riscontrate sulla ricorrente, come non idonee a ridurre la capacità lavorativa a meno di un terzo.
In ultima analisi, emerge quindi che il ctu abbia valutato tutta la documentazione sanitaria in atti, come espressamente riportato nella propria relazione (peraltro rilevando anche le compromissioni sulle vertebre C6 e C7), che abbia analizzato e risposto alle osservazioni del ctp, ritenendo che la documentazione e le patologie riscontrate -complessivamente e motivatamente- fossero insufficienti a fondare un giudizio di positiva ricorrenza del requisito sanitario invocato.
Le censure della difesa si risolvono, pertanto, in un mero dissenso diagnostico (tra tutte
Cassazione n.12429/19) senza indicazioni di motivi specifici (ex plurimis Cassazione
n.12165/19).
Le spese della ctu eseguita nella fase ATP (come liquidate in dispositivo) vanno poste a carico dell'Inps, attesa la dichiarazione ex art.152 disp. att. Cpc. in atti;
nulla per quelle di lite, in ragione della medesima dichiarazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che AT AR AN non si trovava nelle condizioni sanitarie per fruire dell'assegno ordinario di invalidità;
2) Nulla per le spese processuali in ragione della allegata dichiarazione ex art.152 disp. att. cpc.;
pagina 3 di 4 3) Liquida in favore del dr. Vincenzo Grana, a titolo di onorario, la somma di euro
290,00 ai sensi dell'art.21 tabella DM 30.5.02, ponendo il pagamento a carico dell'Inps.
Campobasso, 15 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 13.01.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento pendente tra
AT AR AN, nata a [...], il [...] e residente in
Ripalimosani (CB), Colle Rosa, 1, C.F. [...], rappresentata e difesa dall'Avvocato Giuseppe PIUNNO, presso il cui studio in Campobasso, via Folchi n. 2, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – C.F. 80078750587, P.
IVA 02121151001, con sede centrale in Roma, in Via Ciro il Grande, n°21, in persona del
Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ugo
Nucciarone (C.F. [...]– PEC avv.ugo.nucciarone@postacert.inps.gov.it -
FAX 0874/480312) e Antonella Testa (C.F. [...]- PEC avv.antonella.testa@postacert.inps.gov.it – FAX 0874/480312), elettivamente domiciliato in
Campobasso, alla Via Zurlo, n°11
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente contesta la ctu redatta nella fase ATP dal ctu incaricato, con cui è stato negato il requisito sanitario finalizzato all'ottenimento dell'assegno ordinario di invalidità.
Nello specifico la ricorrente rileva che il ctu avrebbe valutato solo le diagnosi di discopatie pagina 1 di 4 multiple lombari e cervicali, tiroidectomia cronica di Hashimoto, pregressa annessiectomia bilaterale, malattia artrosica, ernia discale C5-C6 C6-C7 e tratto LS (L2-L3, L3-L4, L5-S1), endometriosi, pregressa tachicardia parossistica sopraventricolare trattata mediante ablazione transcatetere con radiofrequenza, tiroidectomia totale e cefalea, senza considerare, in particolare, la sofferenza neurogena cronica da cui era affetta la
AT, attestata dalle certificazioni richiamate a pag. 3 del ricorso, così effettuando una valutazione sottostimata rispetto al dato anamnestico clinico e strumentale.
L'I.N.P.S. sostiene l'inammissibilità del ricorso per assenza di contestazioni specifiche e contesta nel merito la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
____
L'opposizione è infondata.
Va premesso che, secondo quanto previsto dalla L. n. 222/84, l'assegno ordinario di invalidità
è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale (quanto al requisito sanitario, oggetto della presente valutazione).
Nella relazione peritale il c.t.u. ha affermato l'assenza del requisito sanitario per il godimento della indicata prestazione;
nello specifico, sottoposta a visita medico-legale la ricorrente, il ctu
“presa visione degli accertamenti specialistici agli atti e di quelli esibiti ed allegati” (cfr. relazione di ctu) ha ritenuto la Sig.ra AT AR AN affetta da: Discopatie multiple, lombari e cervicali, Tiroidectomia cronica di Hashimoto, Pregressa annessicectomia bilaterale, Malattia artrosica, Ernia Discale C5-C6 C6-C7. Tratto LS (L2-L3 L3-L4 L5-S1),
Endometriosi, Pregressa tachicardia parossistica sopraventricolare trattata mediante ablazione transcatetere con radiofrequenza, Tiroidectomia totale, Cefalea;
per le indicate patologie, globalmente considerate, ha valutato la AT AR AN ID all'attività lavorativa confacente (riduzione della capacità lavorativa di un terzo); inoltre, nel replicare alle osservazioni della difesa, secondo cui il CTU non avrebbe valutato la malattia neurogena, il tecnico precisava che nella documentazione allegata al ricorso non risultava alcun documento attestante tale patologia e la gravità della stessa;
riferiva inoltre che
“dall'esame obiettivo sulla persona della sig.ra AT, si evidenzia passaggi posturali autonomi, deambulazione autonoma possibile deambulazione su punta e talloni. Limitazione del ROM cervicale ai gradi medio lievi. Limitazione antalgica dei movimenti di flessione rotazione lateralità del rachide. Romberg negativo. Buona la capacità prensile arti superiori e
pagina 2 di 4 del tono e del trofismo agli arti. Tali patologie, allo stato attuale, non riducono la capacità lavorativa a meno di un terzo;
” confermava così il pregresso giudizio reso nella bozza di relazione.
Risulta quindi che il ctu abbia preso in considerazione tutta la documentazione sanitaria già allegata, compreso il Referto Laboratorio di Neurofisiologia Clinica presso Potito Medica del
03.12.2021 (che documentava “modesti segni di SOFFERENZA NEUROGENA CRONICA a carico dei muscoli DELTOIDE E TRICIPITE BRACH sx > dx, di pertinenza radicolare
(neuromeri C8, C7)”, nonché il Referto U.O.S. di Elettrofisiologia, P.O. “A. Cardarelli” di
Campobasso del 17.10.2012, che evidenziava: “Rallentamento della conduzione del n.
Ulnare sx nel tratto transgomito associato a un lieve rallentamento della conduzione sensitiva del nervo. I dati elettrofisiologici sono compatibili con una NEUROPATIA DELL'ULNARE AL
GOMITO” e che, tuttavia, abbia valutato tale documentazione, e le patologie riscontrate sulla ricorrente, come non idonee a ridurre la capacità lavorativa a meno di un terzo.
In ultima analisi, emerge quindi che il ctu abbia valutato tutta la documentazione sanitaria in atti, come espressamente riportato nella propria relazione (peraltro rilevando anche le compromissioni sulle vertebre C6 e C7), che abbia analizzato e risposto alle osservazioni del ctp, ritenendo che la documentazione e le patologie riscontrate -complessivamente e motivatamente- fossero insufficienti a fondare un giudizio di positiva ricorrenza del requisito sanitario invocato.
Le censure della difesa si risolvono, pertanto, in un mero dissenso diagnostico (tra tutte
Cassazione n.12429/19) senza indicazioni di motivi specifici (ex plurimis Cassazione
n.12165/19).
Le spese della ctu eseguita nella fase ATP (come liquidate in dispositivo) vanno poste a carico dell'Inps, attesa la dichiarazione ex art.152 disp. att. Cpc. in atti;
nulla per quelle di lite, in ragione della medesima dichiarazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che AT AR AN non si trovava nelle condizioni sanitarie per fruire dell'assegno ordinario di invalidità;
2) Nulla per le spese processuali in ragione della allegata dichiarazione ex art.152 disp. att. cpc.;
pagina 3 di 4 3) Liquida in favore del dr. Vincenzo Grana, a titolo di onorario, la somma di euro
290,00 ai sensi dell'art.21 tabella DM 30.5.02, ponendo il pagamento a carico dell'Inps.
Campobasso, 15 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
pagina 4 di 4