Trib. Firenze, sentenza 08/07/2025, n. 983
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Sentenza 8 luglio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice del lavoro Dott. Carlo Chiriaco, riguarda un'opposizione a un'ordinanza ingiunzione in materia di previdenza e assistenza obbligatorie. La parte ricorrente ha contestato la legittimità dell'ordinanza, sollevando questioni relative alla mancata notifica dell'atto di accertamento, all'intervenuta decadenza e prescrizione del credito, e alla carenza di motivazione dell'importo sanzionatorio. In risposta, la controparte ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la validità dell'ordinanza ingiunzione.

Il Giudice ha accolto l'opposizione, annullando l'ordinanza ingiunzione per violazione del termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 della L. n. 689/1981. Ha argomentato che l'ente impositore non ha dimostrato la necessità di un'attività di verifica complessa che giustificasse il ritardo nella notifica, evidenziando che le omissioni contributive erano facilmente rilevabili. Pertanto, l'irrogazione della sanzione è risultata illegittima, assorbendo ogni altra questione sollevata. Le spese legali sono state poste a carico della parte soccombente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Firenze, sentenza 08/07/2025, n. 983
    Giurisdizione : Trib. Firenze
    Numero : 983
    Data del deposito : 8 luglio 2025

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