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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 08/07/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1851/2024
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, dato atto del deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, in sostituzione dell'udienza del 15/05/2025, su accordo delle parti, ha pronunciato, ex art. 127ter c.p.c., la seguente nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie in primo grado iscritta al n. 1851 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1 CRISTALLI SILVIA e dall'Avv. GROSSI NICCOLO, con domicilio eletto in PIAZZA CESARE BECCARIA, 7 - FIRENZE
RICORRENTE
E
( c.f. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso come in atti dall'Avv. GORGONI MASSIMILIANO, con domicilio eletto in VIALE BELFIORE 28 A - FIRENZE
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981. Conclusioni: parte ricorrente ha chiesto di A. accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza ingiunzione per
CP_ mancata notificazione al ricorrente dell'atto di accertamento n. .3000.28/09/2018.0269119 del 28.9.2018 entro i termini di cui all'art. 14 L. 689/81; B. accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del termine di cui all'art. 14 L. 689/81, e di conseguenza estinta l'obbligazione imposta dall'ordinanza ingiunzione;
C. accertare e dichiarare
CP_ l'intervenuta prescrizione del diritto di al pagamento per decorso non interrotto del termine quinquennale;
D. accertare e dichiarare nulla l'ordinanza ingiunzione per carenza di motivazione circa la determinazione e quantificazione dell'importo della sanzione;
per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto e, per l'effetto,
CP_ dichiarare che il Signor niente deve ad con riferimento alla notificata sanzione;
condannare Parte_1
CP_
al pagamento dell l presente giudiz CP_
ha concluso chiedendo di respingere il ricorso avversario siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione opposta, integralmente o comunque, salvo gravame, ovvero nella misura determinata nel provvedimento di rettifica emesso in base al D.L. 48/2023 ovvero comunque nella diversa misura che risulterà di giustizia. In ogni caso con vittoria delle spese di lite.
Tribunale di Firenze
___________________
1. - Con ricorso depositato in data 29/05/2024 ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001371267 relativa ad atto di accertamento n. .3000.28/09/2018.0269119 del 28.9.2018 riferito all'anno 2017 CP_1 portante l'ordine di pagamento, entro 30 giorni dall'avvenuta notifica, della somma di euro 5.568,00 come sanzione amministrativa conseguente alla violazione di cui all'art. 2 comma 1-bis del decreto legge 12.9.1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11.11.1983 n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6 del d.lgs. 15.1.2016 n. 8 e novellato dall'art. 23 del d.l.
4.5.2023 n. 48 convertito con modificazioni dalla l.
3.7.2023 n. 85.
A motivo dell'opposizione ha, in sintesi, dedotto la mancata notifica dell'atto di accertamento presupposto nonché l'intervenuta decadenza e prescrizione del credito ingiunto, oltreché l'illegittimità dell'atto per difetto di motivazione. Il tutto come da conclusioni in atti. CP_ Radicato il contraddittorio si è costituito l' in resistenza chiedendo il rigetto del ricorso con conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata nell'importo rettificato.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa a seguito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
2. - L'opposizione è senz'altro tempestiva essendo stato l'atto introduttivo depositato il 29.05.2025 a fronte della notificazione del titolo opposto intervenuta in data 2.05.2024 così come dichiarato dalla difesa opponente nel ricorso introduttivo ( pag. 7)
Nel merito, come anticipato, il thema decidendum attiene alla legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa nei confronti del ricorrente in qualità di amministratore della società quale responsabile dell'omesso versamento CP_2 delle ritenute assistenziali e previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, relative ai periodi 12/2016 e 1/2017, 2/2017 e 3/2017.
3. - Vale esaminare, con assorbimento di ogni altra questione, l'eccezione sollevata dalla difesa ricorrente riguardo l'assunta violazione del termine previsto dall'art. 14 della L. n. 689/81.
3.1. - E' noto che secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto ( cfr., tra le altre, Cass. 7681/2014); l'ordinanza ingiunzione non costituisce l'atto di contestazione, da parte della P.A., della violazione, ma l'atto conclusivo di un procedimento che, in base all'art. 14 della l. n. 689 del 1981, prevede la contestazione immediata o la sua notifica nei successivi novanta giorni, potendo il trasgressore, entro i successivi sessanta giorni, provvedere
___________________________________________________________________ 2
N. 1851/2024 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
al pagamento di una somma in misura ridotta e, soltanto qualora ciò non avvenga, emette l'ordinanza motivata di ingiunzione ( cfr. Cass. n. 11559/2017).
3.2. - Ciò premesso si osserva che l'art. 6 del d.lgs n. 8/2016, nel disporre la depenalizzazione delle omissioni contributive, ha previsto l'applicabilità, nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto, delle disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, nelle quali appunto si trova l'art.14 di cui trattasi.
3.3. - Solo con l'art. 23 del d.l. n. 48/23 a decorrere dall'1/1/2023 è stato previsto che per gli omessi versamenti delle ritenute a partire da gennaio 2023, in deroga all'art 14 l. n. 689/81, gli estremi della violazione possono essere notificati entro un termine più ampio di quello previso dall'art. 14 stesso, e cioè fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della violazione, in deroga espressa a tale articolo di legge, ha concesso all'Istituto previdenziale quel tempo necessario per svolgere tutti gli accertamenti del caso;
tanto a conferma implicita dell'applicabilità del termine di 90 giorni alle violazioni commesse antecedentemente.
4. - Nel caso in esame, risulta ex actis che la violazione amministrativa è stata contestata a seguito di atto di accertamento n. .3000.28/09/2018.0269119 del CP_1 28.9.2018, notificato il successivo 9 novembre 2018 in relazione ad un'omissione contributiva risalente all'anno 2016 e 2017 ( quanto meno relativamente ai primi tre mesi del 2017), e l' non ha allegato quali atti di verifica avrebbe compiuto per CP_1 legittimamente procrastinare il decorso di tale termine.
4.1. - Sul punto basti osservare che le comunicazioni dei debiti contributivi che il datore di lavoro trasmette all'istituto previdenziale avvengono attraverso il modello UNIEMENS che mensilmente viene inviato telematicamente all' , pertanto, in caso CP_1 di mancato invio, in via generale, l' si trova nelle condizioni di venire a CP_1 conoscenza dell'ammontare del suo credito potendone altresì agevolmente verificare CP_ l'avvenuto pagamento. Invero, i mod. DM10/U. ( prodotti peraltro dall' nel fascicolo di parte a riprova della sua ampia disponibilità) a mezzo dei quali l'impresa autodenuncia l'importo dei contributi da versare, sono registrati negli archivi di quest'ultimo; sicché il monitoraggio delle posizioni contributive si risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dell'ente stesso, con la conseguenza che le omissioni contributive restano alla scadenza, con facilità, rilevabili automaticamente dall'Istituto.
4.2. - Poiché l'elemento di discrimine della fattispecie penale, a termini del disposto di cui al d.gs n. 8/2016 ( applicabile ratione temporis), è dato dal mancato superamento della soglia di diecimila euro di contributi annui evasi, è sufficiente attendere il termine per il pagamento della contribuzione del mese di novembre al 16 del mese di dicembre di ogni anno per valutare l'entità della violazione procedere con la notifica dell'accertamento ed essere quindi nel pieno rispetto del termine previsto dal citato articolo 14 della Legge n. 689/1981.
4.3. - Trattandosi di una violazione riguardante l'obbligo contributivo risalente al all'ultimo mese del 2016 e al primo trimestre 2017, era certamente nella disponibilità dell' il dato relativo ad eventuali omissioni, senza che occorresse, sempre in via CP_1 generale, lo svolgimento di particolari indagini o accertamenti.
___________________________________________________________________ 3
N. 1851/2024 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
Va rimarcato che dal canto suo l'Ente impositore non ha fornito elementi dai quali poter desumere, in relazione al caso concreto, la necessità di una complessa o particolarmente laboriosa attività di verifica di tutti i dati occorrenti per contestare l'infrazione che ci occupa, ovvero l'esigenza di compiere approfondite valutazioni del materiale istruttorio acquisito per la corretta formulazione dell'addebito de quo; sicché non è possibile valutare se il tempo intercorrente tra la scadenza del termine per i versamenti contributivi e la data degli accertamenti sopra ricordati fosse necessario per svolgere indagini ulteriori.
4.4. - Il lasso temporale intercorso tra il termine assegnato all'Ente impositore per l'elevazione della contestazione, oltre a non trovare giustificazione in fatti impedienti ovvero in un'oggettiva difficoltà operativa o complessità dell'accertamento eseguito CP_ dall'Istituto ( circostanze queste ultime neppure efficacemente dedotte dall' ), non è conforme ad una valutazione di ragionevolezza in concreto: ciò determina all'evidenza l'illegittima irrogazione della sanzione amministrativa per violazione del termine( non derogabile) di 90 giorni ex art. 14 l. 689/1981 di cui va disposta, pertanto, l'annullamento ad ogni effetto di legge.
Rimane assorbita ogni altra questione e eccezione sollevata dalle parti.
5. - Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
I ) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI- 001371267 emessa nei confronti dell'odierno opponente. CP_
II) Condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, € 118,50 per C.U., Iva se dovuta e cpa come per legge. Firenze, data del deposito.
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
___________________________________________________________________ 4
N. 1851/2024 Pt_2
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, dato atto del deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, in sostituzione dell'udienza del 15/05/2025, su accordo delle parti, ha pronunciato, ex art. 127ter c.p.c., la seguente nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie in primo grado iscritta al n. 1851 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1 CRISTALLI SILVIA e dall'Avv. GROSSI NICCOLO, con domicilio eletto in PIAZZA CESARE BECCARIA, 7 - FIRENZE
RICORRENTE
E
( c.f. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso come in atti dall'Avv. GORGONI MASSIMILIANO, con domicilio eletto in VIALE BELFIORE 28 A - FIRENZE
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981. Conclusioni: parte ricorrente ha chiesto di A. accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza ingiunzione per
CP_ mancata notificazione al ricorrente dell'atto di accertamento n. .3000.28/09/2018.0269119 del 28.9.2018 entro i termini di cui all'art. 14 L. 689/81; B. accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del termine di cui all'art. 14 L. 689/81, e di conseguenza estinta l'obbligazione imposta dall'ordinanza ingiunzione;
C. accertare e dichiarare
CP_ l'intervenuta prescrizione del diritto di al pagamento per decorso non interrotto del termine quinquennale;
D. accertare e dichiarare nulla l'ordinanza ingiunzione per carenza di motivazione circa la determinazione e quantificazione dell'importo della sanzione;
per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto e, per l'effetto,
CP_ dichiarare che il Signor niente deve ad con riferimento alla notificata sanzione;
condannare Parte_1
CP_
al pagamento dell l presente giudiz CP_
ha concluso chiedendo di respingere il ricorso avversario siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione opposta, integralmente o comunque, salvo gravame, ovvero nella misura determinata nel provvedimento di rettifica emesso in base al D.L. 48/2023 ovvero comunque nella diversa misura che risulterà di giustizia. In ogni caso con vittoria delle spese di lite.
Tribunale di Firenze
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1. - Con ricorso depositato in data 29/05/2024 ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001371267 relativa ad atto di accertamento n. .3000.28/09/2018.0269119 del 28.9.2018 riferito all'anno 2017 CP_1 portante l'ordine di pagamento, entro 30 giorni dall'avvenuta notifica, della somma di euro 5.568,00 come sanzione amministrativa conseguente alla violazione di cui all'art. 2 comma 1-bis del decreto legge 12.9.1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11.11.1983 n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6 del d.lgs. 15.1.2016 n. 8 e novellato dall'art. 23 del d.l.
4.5.2023 n. 48 convertito con modificazioni dalla l.
3.7.2023 n. 85.
A motivo dell'opposizione ha, in sintesi, dedotto la mancata notifica dell'atto di accertamento presupposto nonché l'intervenuta decadenza e prescrizione del credito ingiunto, oltreché l'illegittimità dell'atto per difetto di motivazione. Il tutto come da conclusioni in atti. CP_ Radicato il contraddittorio si è costituito l' in resistenza chiedendo il rigetto del ricorso con conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata nell'importo rettificato.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa a seguito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
2. - L'opposizione è senz'altro tempestiva essendo stato l'atto introduttivo depositato il 29.05.2025 a fronte della notificazione del titolo opposto intervenuta in data 2.05.2024 così come dichiarato dalla difesa opponente nel ricorso introduttivo ( pag. 7)
Nel merito, come anticipato, il thema decidendum attiene alla legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa nei confronti del ricorrente in qualità di amministratore della società quale responsabile dell'omesso versamento CP_2 delle ritenute assistenziali e previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, relative ai periodi 12/2016 e 1/2017, 2/2017 e 3/2017.
3. - Vale esaminare, con assorbimento di ogni altra questione, l'eccezione sollevata dalla difesa ricorrente riguardo l'assunta violazione del termine previsto dall'art. 14 della L. n. 689/81.
3.1. - E' noto che secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto ( cfr., tra le altre, Cass. 7681/2014); l'ordinanza ingiunzione non costituisce l'atto di contestazione, da parte della P.A., della violazione, ma l'atto conclusivo di un procedimento che, in base all'art. 14 della l. n. 689 del 1981, prevede la contestazione immediata o la sua notifica nei successivi novanta giorni, potendo il trasgressore, entro i successivi sessanta giorni, provvedere
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N. 1851/2024 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
al pagamento di una somma in misura ridotta e, soltanto qualora ciò non avvenga, emette l'ordinanza motivata di ingiunzione ( cfr. Cass. n. 11559/2017).
3.2. - Ciò premesso si osserva che l'art. 6 del d.lgs n. 8/2016, nel disporre la depenalizzazione delle omissioni contributive, ha previsto l'applicabilità, nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto, delle disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, nelle quali appunto si trova l'art.14 di cui trattasi.
3.3. - Solo con l'art. 23 del d.l. n. 48/23 a decorrere dall'1/1/2023 è stato previsto che per gli omessi versamenti delle ritenute a partire da gennaio 2023, in deroga all'art 14 l. n. 689/81, gli estremi della violazione possono essere notificati entro un termine più ampio di quello previso dall'art. 14 stesso, e cioè fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della violazione, in deroga espressa a tale articolo di legge, ha concesso all'Istituto previdenziale quel tempo necessario per svolgere tutti gli accertamenti del caso;
tanto a conferma implicita dell'applicabilità del termine di 90 giorni alle violazioni commesse antecedentemente.
4. - Nel caso in esame, risulta ex actis che la violazione amministrativa è stata contestata a seguito di atto di accertamento n. .3000.28/09/2018.0269119 del CP_1 28.9.2018, notificato il successivo 9 novembre 2018 in relazione ad un'omissione contributiva risalente all'anno 2016 e 2017 ( quanto meno relativamente ai primi tre mesi del 2017), e l' non ha allegato quali atti di verifica avrebbe compiuto per CP_1 legittimamente procrastinare il decorso di tale termine.
4.1. - Sul punto basti osservare che le comunicazioni dei debiti contributivi che il datore di lavoro trasmette all'istituto previdenziale avvengono attraverso il modello UNIEMENS che mensilmente viene inviato telematicamente all' , pertanto, in caso CP_1 di mancato invio, in via generale, l' si trova nelle condizioni di venire a CP_1 conoscenza dell'ammontare del suo credito potendone altresì agevolmente verificare CP_ l'avvenuto pagamento. Invero, i mod. DM10/U. ( prodotti peraltro dall' nel fascicolo di parte a riprova della sua ampia disponibilità) a mezzo dei quali l'impresa autodenuncia l'importo dei contributi da versare, sono registrati negli archivi di quest'ultimo; sicché il monitoraggio delle posizioni contributive si risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dell'ente stesso, con la conseguenza che le omissioni contributive restano alla scadenza, con facilità, rilevabili automaticamente dall'Istituto.
4.2. - Poiché l'elemento di discrimine della fattispecie penale, a termini del disposto di cui al d.gs n. 8/2016 ( applicabile ratione temporis), è dato dal mancato superamento della soglia di diecimila euro di contributi annui evasi, è sufficiente attendere il termine per il pagamento della contribuzione del mese di novembre al 16 del mese di dicembre di ogni anno per valutare l'entità della violazione procedere con la notifica dell'accertamento ed essere quindi nel pieno rispetto del termine previsto dal citato articolo 14 della Legge n. 689/1981.
4.3. - Trattandosi di una violazione riguardante l'obbligo contributivo risalente al all'ultimo mese del 2016 e al primo trimestre 2017, era certamente nella disponibilità dell' il dato relativo ad eventuali omissioni, senza che occorresse, sempre in via CP_1 generale, lo svolgimento di particolari indagini o accertamenti.
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N. 1851/2024 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
Va rimarcato che dal canto suo l'Ente impositore non ha fornito elementi dai quali poter desumere, in relazione al caso concreto, la necessità di una complessa o particolarmente laboriosa attività di verifica di tutti i dati occorrenti per contestare l'infrazione che ci occupa, ovvero l'esigenza di compiere approfondite valutazioni del materiale istruttorio acquisito per la corretta formulazione dell'addebito de quo; sicché non è possibile valutare se il tempo intercorrente tra la scadenza del termine per i versamenti contributivi e la data degli accertamenti sopra ricordati fosse necessario per svolgere indagini ulteriori.
4.4. - Il lasso temporale intercorso tra il termine assegnato all'Ente impositore per l'elevazione della contestazione, oltre a non trovare giustificazione in fatti impedienti ovvero in un'oggettiva difficoltà operativa o complessità dell'accertamento eseguito CP_ dall'Istituto ( circostanze queste ultime neppure efficacemente dedotte dall' ), non è conforme ad una valutazione di ragionevolezza in concreto: ciò determina all'evidenza l'illegittima irrogazione della sanzione amministrativa per violazione del termine( non derogabile) di 90 giorni ex art. 14 l. 689/1981 di cui va disposta, pertanto, l'annullamento ad ogni effetto di legge.
Rimane assorbita ogni altra questione e eccezione sollevata dalle parti.
5. - Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
I ) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI- 001371267 emessa nei confronti dell'odierno opponente. CP_
II) Condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, € 118,50 per C.U., Iva se dovuta e cpa come per legge. Firenze, data del deposito.
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
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N. 1851/2024 Pt_2