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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 2618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2618 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41355/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41355/2019 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], nella qualità di erede della sig.ra Persona_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Sportelli ed elettivamente domiciliato in Roma alla via
Poggio Moiano n. 34/C, giusta procura in atti -
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. ), in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma in via Filippo Meda n. 35, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco dell'Orso ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura interna dell'Ente in Roma alla via Filippo Meda n.
35, giusta procura in atti -
RESISTENTE
Nonché
(C.F. ), in persona del Curatore Controparte_2 P.IVA_2
RESISTENTE - CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso ex art. 702 cpc la de cuius , premettendo di essere una Persona_1
ottantreenne pensionata affetta da diverse patologie cronico degenerative tali da determinare la richiesta, prima, ed erogazione poi dell'indennità di accompagnamento e quindi il ricovero nel
Pagina 1 settembre 2017 in una RSA “San Michele Hospital” ove poter fruire di prestazioni di tipo sanitario, alberghiero, assistenziale, culturale e ricreativo, affermava di aver corrisposto alla struttura di ricovero una retta giornaliera di euro 59,20 e così, fino a marzo 2019, per un totale di euro
21.599,74. La ricorrente, però, documentando il suo quadro clinico ed il peggioramento dello stesso nel corso degli anni, sosteneva che – proprio in considerazione delle patologie cui era afflitta e delle terapie di cui aveva bisogno – alcuna retta era dovuta alla struttura sanitaria in quanto i trattamenti farmacologici e riabilitativi dovevano ritenersi tutti a carico del SN. Ciò indicando, pertanto, la stessa deduceva la nullità della clausola del contratto di ospitalità indicante la dichiarazione di impegno al pagamento della retta nonché un indebito incasso di somme da parte della struttura che
Part avrebbe dovuto percepire il corrispettivo dei servizi socio sanitari offerti da parte dell' competente con conseguente arricchimento indebito di quest'ultima e suo obbligo di restituzione delle somme versate a titolo di retta di degenza. La ricorrente, infatti, chiedeva di qualificare che le prestazioni erogate presso il San Michele Hospital a suo favore quali “prestazioni socio sanitarie ad alta integrazione sanitaria” e come tali ab origine a carico del SN;
di accertare pertanto la nullità del contratto di ospitalità sottoscritto in data 11 settembre 2017 per mancanza di causa non essendo realizzabile l'assunzione di pagamento di una obbligazione altrui e perché contrario a norma imperativa ex art. 1418 c.c.; di condannare conseguentemente la (proprietaria del San CP_2
Michele Hospital) al pagamento della somma di euro 21.599,74 oltre interessi maturati dal 4.4.2019
(data della diffida di pagamento) fino al soddisfo. In via subordinata la ricorrente chiedeva di accertare i pagamenti compiuti per la somma totale di euro 21.599,74 e quindi condannare l'Asl Rm
2 a versare detta somma otre interessi dalla domanda al soddisfo. Fissata con decreto l'udienza di comparizione delle parti al giorno 27 novembre 2019 e notificato alle controparti il ricorso nei termini indicati dal Giudice con memoria difensiva del 28 ottobre 2019 si costituiva l' Parte_3 contestando l'assunto della ricorrente e deducendo, in primo luogo, che l'erogazione dell'indennità di accompagnamento era incompatibile con la gratuità del ricovero presso la struttura socio sanitaria
San Michele Hospital e, in secondo luogo, che le prestazioni cui aveva diritto la ricorrente non era a c.d. elevata integrazione sanitaria e, come tali, a carico del SN bensì a media intensità, inquadrabili nel “PD1 – funzione fisica ridotta” e dunque non interamente a carico del servizio sanitario in base ai LEA in vigore al 2017.
Ritenuto che
la prestazione non era interamente a carico del SN (e dunque era inammissibile l'eccezione di nullità della clausola contrattuale inerente il pagamento Part della retta) e che l' non aveva percepito alcuna somma da parte della ricorrente non potendo trattarsi dunque di indebito arricchimento. L'ente resistente concludeva pertanto chiedendo il rigetto del ricorso non sussistendo i presupposti della gratuità dell'ospitalità della ricorrente, il rigetto della domanda relativa alla nullità della clausola contrattuale e, nell'ipotesi di accoglimento della sua
Pagina 2 domanda, l'accertamento dell'obbligo della ricorrente di restituire all'ente pubblico tutte le somme percepite a titolo di indennità di accompagnamento durante il periodo di ricovero presso il San
Michele Hospital. Alla prima udienza di comparizione delle parti comparivano le sole parti costituite ed il Giudice, verificata anche la notifica alla curatela fallimentare della ne CP_2
dichiarava la contumacia disponendo, su richiesta della parte ricorrente stessa, il mutamento del rito da sommario ad ordinario e fissando udienza per il giorno 3 dicembre 2019 per la trattazione. A tale udienza compariva la sola parte ricorrente che chiedeva la concessione dei termini di cui all'art. Part 183, VI comma, c.p.c. Il Giudice, dando atto della mancata comparizione dell' costituita, concedeva i termini richiesti rinviando la causa all'udienza del 24 giugno 2020 per l'ammissione dei mezzi di prova. Dopo il deposito della memoria di cui al primo termine dell'art. 183, VI comma, c.p.c. con nota del 3 marzo 2020 il difensore della parte ricorrente ne comunicava il decesso chiedendo l'interruzione del processo. Il Giudice, con decreto in data 1 aprile 2020, dichiarava il processo interrotto a decorrere dalla comunicazione del 3 marzo 2020. Con ricorso ex art. 302 c.p.c., notificato a mezzo pec il 3 giugno 2020, il sig. , figlio ed erede Parte_1
della sig.ra , riassumeva il giudizio richiamando lo scritto introduttivo dello Persona_1
stesso e chiedendo, in via principale, la sua istruzione secondo il rito del procedimento sommario di cognizione. In via subordinata, nell'ipotesi di conversione del rito da sommario ad ordinario di cognizione, la fissazione dell'udienza di trattazione ex art. 183 cpc;
nel merito la qualificazione delle prestazioni erogate alla defunta madre come “prestazioni socio sanitarie ad Alta integrazione sanitaria” e quindi a totale carico del SN, la dichiarazione di nullità del contratto di ospitalità per mancanza della causa in quanto irrealizzabile l'assunzione di pagamento e la condanna della CP_2
[... alla corresponsione della somma di euro 21.599,74 oltre interessi dal 4.4.19 sino al soddisfo;
la condanna dell'asl alla restituzione dei pagamenti compiuti in quanto non dovuti. Con ordinanza del
23 giugno 2020 il Giudice fissava l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé e con memoria difensiva depositata il 18 novembre 2020 si costituiva nel procedimento riassunto l' Parte_3
richiamando la precedente comparsa costitutiva e chiedendo il rigetto del ricorso anche in riassunzione. All'udienza di trattazione, su richiesta delle parti, il Giudice concedeva il termini per il deposito delle memorie n.2 e n. 3 dell'art. 183, VI comma, c.p.c. e rinviava la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori al giorno 19 maggio 2021. Con rispettive note istruttorie le parti costituite chiedeva l'ammissione di una TU per la valutazione delle condizioni cliniche della defunta sig.ra . Parte ricorrente chiedeva anche prova testimoniale. L'udienza, per Persona_1 impedimento del Giudice, veniva rinviata al 27 giugno prima ed all'11 ottobre 2022 poi. A tale ultima udienza il Giudice, subentrato nel ruolo della causa, si riservava sulle richieste istruttorie delle parti. Con ordinanza del 30 ottobre 2022, il Giudice ammetteva la TU medico legale sulla
Pagina 3 verifica della tipologia delle prestazioni erogate da parte attrice presso la struttura San Michele
Hospital ritenendo superfluo ogni ulteriore prova e, nominato il TU, rinviava la causa per il conferimento dell'incarico al giorno 1 marzo 2023. A tale udienza il TU, pur regolarmente avvisato, non compariva ed il Giudice si riservava per la verifica di un nuovo nominativo. Con ordinanza del 6 marzo 2023 il Giudice revocava la nomina del precedente TU nominandone uno nuovo e fissando l'udienza per il giorno 21 giugno 2023 per il conferimento dell'incarico. A tale udienza comparivano le parti costituite confermando la nomina dei rispettivi CTP nonché il TU nominato che si dichiarava disponibile ad accettare l'incarico. Il Giudice si riservava. Con ordinanza del 20 luglio 2023 il Giudice formulava il quesito al TU volto a verificare le patologie cui era affetta le caratteristiche delle prestazioni erogate e la compatibilità Persona_1
della gratuità della loro erogazione con la riscossione dell'indennità di accompagnamento. Indicava al TU i termini per l'inizio delle operazioni ed il deposito dell'elaborato peritale e disponeva la liquidazione di un acconto sul lavoro da svolgere. La causa veniva rinviata al 12 marzo 2024 per l'esame della TU. Con note depositate il 13 ottobre prima ed il 25 novembre dopo, il TU comunicava di aver gravi problemi familiari per lo svolgimento dell'incarico e di non aver ricevuto neanche l'acconto stabilito per l'inizio delle operazioni peritali chiedendo pertanto una udienza per il deposito della rinuncia alle operazioni da svolgere. Con ordinanza del 30 novembre 2023, il
Giudice prendeva atto della mancata corresponsione dell'acconto liquidato al TU quale motivo di ritardo nei tempi processuali attribuibile alla mancata collaborazione o disinteresse alle operazioni di consulenza e, sollecitandone la liquidazione, confermava l'udienza già fissata nel corso della quale avrebbe adottato ogni opportuno provvedimento. Con ulteriore nota del 4 dicembre 2023 il
TU comunicava di aver dato inizio alle operazioni peritali a far data dal 10 gennaio 2024 e con ordinanza del 6 dicembre 2023 il Giudice autorizzava il TU a proseguire le stesse assegnando nuovi termini per il deposito dell'elaborato peritale. Infine, all'udienza del 12-6-2024 le parti rassegnavano, infine, le rispettive conclusioni ed il Giudice riservava la causa a sentenza concedendo alle stesse i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e di repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di dritto della decisione
Per la decisione della controversia occorre partire da quanto accertato dalla consulenza medico- legale espletata sulla base della disamina della documentazione medica prodotta. Alla TU nominata nel presente giudizio è stato conferito il seguente mandato: “tenuto conto degli assunti difensivi delle parti costituite contrapposte in causa e della documentazione prodotta in giudizio
Pagina 4 descriva e verifichi la TU la patologia o le patologie di cui era affetta e le Persona_1
caratteristiche delle prestazioni erogate alla stessa durante il ricovero presso la RSA San Michele
Hospital, chiarendo se possano qualificarsi o meno come “prestazioni sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria” a carico del Servizio Sanitario Nazionale, tenuto conto del quadro clinico e del livello di assistenza/cura necessario, chiarendo altresì se abbia usufruito di Persona_1
indennità di accompagnamento ed il periodo in cui ha usufruito di indennità di accompagnamento e l'importo dell'indennità di accompagnamento complessivamente percepita, chiarendo se la percezione dell'indennità di accompagnamento sia ostativa o meno al cumulo con il ricovero gratuito in RSA in base alle normative di settore vigenti”. L'ausiliare del giudice ha verificato le e descritto gravi patologie che hanno afflitto nella parte terminale della sua vita Persona_1
(emergendo a titolo esemplificativo e in sintesi: morbo di Parkinson, vasculopatia ischemica cronica, ipertensione arteriosa, spondilodiscoartosi con discopatie multiple lombari, coxartrosi, gonartrosi bilaterale, sindrome extrapiramidale con decadimento cognitivo ed importante componente psicotica con allucinazioni). In data 16/03/2016 risulta inoltrata domanda alla ASL
Territoriale per l'invalidità civile e l'indennità di accompagnamento. Dalla TU espletata nel presente giudizio è quindi emerso che: “Nella visita del 03/05/2016 la CMO la riconosceva invalida ultrasessantacinquenne con i compiti e le funzioni proprie della sua età medio gravi nella misura dell'80%. Veniva presentata opposizione a tale provvedimento e seguiva Accertamento Tecnico
Preventivo nel quale veniva nominato, in data 08/04/2017, in qualità di TU il dott. Per_2 che concludeva, come sopra rappresentato, con il riconoscimento del diritto all'Indennità
[...]
di accompagnamento a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 16/03/2016. Si sottolinea, quindi, che la sig.ra ha fruito del beneficio della Indennità di Parte_4
Accompagnamento dal 16/03/2016”. A causa del grave stato invalidante, in data 11/09/2021 la
[...]
ha sottoscritto con un contratto di ospitalità per essere accolta, in Persona_1 CP_2
pari data, presso la R.S.A. “San Michele Hospital”. Dall'esame della documentazione medica depositata in atti in base alla TU espletata nel presente giudizio è emerso altresì quanto segue: “si deve rilevare che la sig.ra , deceduta a Aprilia (LT) il 27/02/2020, era affetta Persona_1
da complesso patologico grave a carico del Sistema Nervoso Centrale e Psichico, ovvero Morbo di
Parkinson, la cui gravità non è rilevabile dall'esame obiettivo effettuato nella relazione del nominato TU dott. , non viene descritta sindrome tremorigena né blocchi con Persona_2
ripresa della deambulazione, che viene definita autonoma, né significative disfunzioni articolari a carico delle grandi articolazioni (scapolo omerali, coxofemorali e ginocchia) con passaggi posturali autonomi;
il sistema cardiovascolare, ad eccezione della Cardioaspirin, preventiva in soggetto anziano, per fenomeni trombotici, e gastroenterico, viene descritto come nella norma, modesta
Pagina 5 disfunzionalità dell'apparato respiratorio;
peraltro non sussiste prescrizione farmacologica. Pertanto come da cartella di terapia del Dott. l'aspetto dominante, nel caso della sig.ra , Per_3 Persona_1
è rappresentato dal decadimento cognitivo determinato probabilmente dal grave quadro psichico con disorientamento spazio temporale ed allucinazioni, Disturbo bipolare, Sindrome di Alzheimer e
M. di Parkinson. Né è possibile ipotizzare un decadimento cognitivo su base degenerativa vascolare in assenza di una RMN encefalo che descriva fatti vascolari e/o episodi di tipo ischemico, in soggetto non valutato come iperteso, in assenza di prescrizioni farmacologiche che agiscano in tal senso (antipertensivi, antiaritmici, etc). Pertanto prioritario era e rimane nella descrizione della situazione clinica della sig.ra il fatto che le patologie più volte descritte, M. di Persona_1
Parkinson, Sindrome di Alzheimer, probabile Disturbo bipolare in presenza di depressione e stati allucinatori, fossero sostanzialmente le patologie dominanti”. La TU Dott.ssa Persona_4
ha poi in risposta ai quesiti accertato quanto segue: “Come da normativa vigente si deve precisare che se è vero che la sig.ra fosse soggetto con necessità di tipo assistenziale e sociale, Persona_1
con incapacità di attendere agli atti e bisogni semplici della vita quotidiana e pertanto meritevole del diritto al riconoscimento della indennità di accompagnamento, si deve sottolineare anche che le patologie da cui era affetta possono certamente essere valutate tra quelle che necessitano di prestazioni socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria come da DPCM del 14 febbraio 2001 art. 3 coma 3: “Prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica ed intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree Materno-infantili, anziani …”; la de cuius aveva 83 anni;
Portatrice di handicap in quanto affetta da malattie invalidanti:
M.Parkinson, Alzheimer e Disturbo bipolare con depressione e stati allucinatori;
patologie psichiatriche (come sopra già elencate), inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico degenerative (decadimento cognitivo). Non è presente in atti cartella clinica alcuna relativa al ricovero della sig.ra presso la R.S.A. “San Michele Arcangelo” di Aprilia da cui Persona_1
rilevare le prestazioni che venivano erogate alla de cuius durante la sua degenza. Unica documentazione utile la cartella di Terapia a firma del dott. che conferma la Persona_5 prescrizione di farmaci necessari e relativi alle patologie di cui era sofferente la sig.ra ” Persona_1
[…] “La sig.ra era affetta da M. di Parkinson, Sindrome di Alzheimer, Persona_1
Depressione e stati allucinatori in associazione a modeste disfunzionalità delle grandi articolazioni, patologie inquadrabili nella tipologia: Estensivo per disturbi cognitivo – comportamentali gravi
Necessità di trattamenti estensivi a persone con demenza senile nelle fasi in cui il disturbo mnesico
è associato a disturbi del comportamento e/o dell'affettività che necessitano di interventi di carattere riabilitativo, riorientamento e tutela personale in ambiente “protesico” IB2 – IB1 – BB2 – BB1 – E
IN PARTE IA2 – IA1 – BA2 – BA1 100% SSR E pertanto sussistono i requisiti per il
Pagina 6 riconoscimento delle patologie da cui era affetta la sig.ra come “prestazioni Persona_1 sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria” […] “L'indennità di accompagnamento veniva riconosciuta alla sig.ra dal TU nominato per il riconoscimento della stessa, Persona_1
art. 1 L. 18/80, dott. , a decorrere dal 16 marzo 2016 e si presume percepita Persona_2
dalla stessa fino alla data di ricovero presso la RSA “San Michele Hospital” del 11 settembre 2017
e conclusasi con il decesso della de cuius avvenuto in data 27 febbraio 2020. Si sottolinea che per dichiarazione in corso di TU, il prof. confermava l'assorbimento totale di detta Per_6 indennità da parte della RSA “San Michele”. Relativamente all'importo complessivamente percepito non si è in possesso di documentazione probante in merito” […] “Come chiarito dalla stessa Coordinamento Generale Medico Legale con note del Controparte_3
26 settembre 2011, n. 18291: “Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge n. 18/1980, sono esclusi dall'indennità di accompagnamento gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto. … Per ricovero gratuito si intende quello presso strutture ospedaliere oppure istituti, con retta o mantenimento a totale carico di ente pubblico;
il ricovero viene considerato gratuito anche nel caso che venga corrisposta contribuzione da parte di privati esclusivamente per ottenere un trattamento migliore rispetto a quello di base. Si considera invece ricovero a pagamento quello per il quale l'interessato (o chi per lui) versa l'intera retta, oppure ne versa solo una parte, essendo l'altra versata dall'ente pubblico. … Nell'evenienza in cui, invece, la quota dell'interessato resti a carico di altra amministrazione pubblica, il ricovero dovrà considerarsi gratuito. … Tale situazione esclude conseguentemente l'erogazione dell'indennità di accompagnamento per tutto il periodo di effettiva permanenza in tale struttura”. Pertanto, nel caso di specie il ricovero nella RSA “San
Michele Arcangelo” della sig.ra , dovendo essere inquadrato come “Estensivo per Persona_1
disturbi cognitivo – comportamentali gravi” e quindi a totale carico del SSR, per il periodo di degenza non compete il cumulo con l'Indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 Legge
18/1980”. Alla luce dei suddetti accertamenti peritali il contratto di ospitalità in data 11/09/2021 tra e per la permanenza stabile presso la R.S.A. “San Michele Persona_1 CP_2
Hospital” è da ritenersi affetto da nullità per vizio della causa essendo elusivo di norme imperative, atteso che per le patologie acclarate aveva al tempo del suddetto contratto i Persona_1
requisiti per essere ospitata gratuitamente nella RSA con spesa interamente a carico del Servizio
Sanitario Nazionale. Risulta altresì acclarato che il ricovero gratuito presso la RSA “San Michele
Hospital” di non avrebbe potuto cumularsi all'indennità di accompagnamento Persona_1 Per_1
percepita dalla stessa e versata in pagamento per la permanenza nella suddetta struttura ospedaliera.
Di conseguenza al momento della stipulazione del contratto di ospitalità del 11-9-2021 sono state eluse sia le norme imperative concernenti la gratuità della degenza e del trattamento sanitario
Pagina 7 spettante a , sia le norme sul divieto di percezione dell'indennità di Persona_1
accompagnamento da parte di in costanza di degenza e trattamento sanitario Persona_1
gratuito a carico del Servizio Sanitario Nazionale. L'elusione delle suddette normative, come si evince dagli esiti della TU espletata, comporta ai sensi degli artt. 1343, 1344, 1418 c.c. la nullità del contratto di ospitalità del 11-9-2021. Detto accertamento è l'unico che si ritiene possibile nell'ambito del presente giudizio, atteso che, come si evince dagli assunti di cui al ricorso in riassunzione ex art. 302 c.p.c., in data 27-8-2019 è avvenuta la prima notificazione del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. a che, tuttavia, all'epoca di tale prima notificazione risultava già CP_2
dichiarata fallita con sentenza n. 609/2019 del 29-7-2019 del Tribunale di Roma – Sezione
Fallimentare, Fall. n. 581/2019. Sebbene parte attrice abbia dichiarato di aver notificato alla curatela fallimentare un atto in riassunzione ex art. 299 c.p.c., si deve ritenere che non è possibile nell'ambito del presente giudizio ordinario pronuncia di accertamento del credito restitutorio fatto valere dall'attrice né pronuncia di condanna al relativo pagamento nei confronti del fallimento della a ciò ostando il principio dell'esclusività dell'accertamento del passivo in base al CP_2
quale le pretese creditorie nei confronti del fallimento vanno convogliate nel giudizio di verifica dei crediti nel concorso fallimentare di cui all'art. 52 della Legge Fallimentare, di talché va dichiarato improcedibile il presente giudizio ordinario intrapreso da parte attrice con la notificazione dell'atto di riassunzione ex art. 299 c.p.c. nei confronti del fallimento della La CP_2 Parte_3
convenuta nel presene giudizio, non essendo parte del contratto dichiarato nullo, non può essere condannata alla restituzione delle somme versate da alla in Persona_1 CP_2
bonis. Si deve anche escludere un arricchimento indebito ex art. 2033 c.c. della Parte_3
convenuta, tenuto conto che la non ha percepito alcunché da , Parte_3 Persona_1
Parte tenuto conto altresì che la è terza rispetto al contratto di ospitalità dichiarato nel Pt_3
presente giudizio nullo, non essendo la gravata da obbligo restitutorio nei confronti di Parte_3
che, a sua volta, è parte del tutto estranea al rapporto tra struttura sanitaria Persona_1
Parte convenzionata R.S.A. ed In altri termini soltanto le parti contraenti del suddetto contratto di ospitalità hanno dato origine alla nullità per elusione di norme imperative e detta elusione di norme imperative non può essere addebitata in alcun modo alla terza estranea al contratto. Parte_3
è d'altra parte terza estranea rispetto alle vicende relative ai pagamenti tra Persona_1
Parte struttura sanitaria RSA convenzionata e la Diverso è anche il rapporto tra e CP_3 [...]
in riferimento all'erogazione dell'indennità di accompagnamento, non essendo Persona_1
l' parte del presente giudizio e, pertanto, non potendo operare alcun tipo di compensazione CP_3 nell'ambito del presente giudizio rispetto all'indennità di accompagnamento. In definitiva nell'ambito del presente giudizio civile può essere pronunciata unicamente la nullità del contratto di
Pagina 8 ospitalità del 11-9-2021. La domanda di parte attrice di accertamento del credito e di condanna al pagamento proposta nei confronti del fallimento della va dichiarata improcedibile per CP_2
quanto sopra già argomentato in riferimento all'art. 52 della Legge Fallimentare ed al principio dell'esclusività dell'accertamento del passivo fallimentare. Le domande proposte da parte attrice nei confronti di vanno rigettate in quanto infondate. Le spese di TU vanno poste per Parte_3
intero a carico di parte attrice. Le spese del presente giudizio tra parte attrice e fallimento della vanno compensate stante la contumacia del fallimento. Parte attrice va condannata, CP_2
secondo soccombenza, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di Parte_3
liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al
D.M. 55/2014 e dell'attività difensiva in concreto espletata nelle varie fasi processuali.
P.Q.M.
Accerta e dichiara la nullità del contratto di ospitalità in data 11/09/2021 stipulato tra Persona_1
e per la permanenza di presso la R.S.A. “San Michele
[...] CP_2 Persona_1
Hospital”. Dichiara improcedibili le domande di parte attrice di accertamento del credito e di condanna al pagamento proposte nel presente giudizio nei confronti del Controparte_4
Rigetta le domande proposte da parte attrice nei confronti di Condanna Parte_3 Parte_1
quale erede di al pagamento integrale delle spese di TU come
[...] Persona_1
liquidate nel corso del presente giudizio. Dispone la compensazione delle spese del presente giudizio tra parte attrice in riassunzione e il Condanna Controparte_4 Parte_1
quale erede di al pagamento delle spese del presente giudizio in
[...] Persona_1
favore di in persona del legale rappresentante pro-tempore, liquidate in € 4500,00 per Parte_3
compensi di avvocato oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014.
Roma, 19-2-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41355/2019 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], nella qualità di erede della sig.ra Persona_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Sportelli ed elettivamente domiciliato in Roma alla via
Poggio Moiano n. 34/C, giusta procura in atti -
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. ), in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma in via Filippo Meda n. 35, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco dell'Orso ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura interna dell'Ente in Roma alla via Filippo Meda n.
35, giusta procura in atti -
RESISTENTE
Nonché
(C.F. ), in persona del Curatore Controparte_2 P.IVA_2
RESISTENTE - CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso ex art. 702 cpc la de cuius , premettendo di essere una Persona_1
ottantreenne pensionata affetta da diverse patologie cronico degenerative tali da determinare la richiesta, prima, ed erogazione poi dell'indennità di accompagnamento e quindi il ricovero nel
Pagina 1 settembre 2017 in una RSA “San Michele Hospital” ove poter fruire di prestazioni di tipo sanitario, alberghiero, assistenziale, culturale e ricreativo, affermava di aver corrisposto alla struttura di ricovero una retta giornaliera di euro 59,20 e così, fino a marzo 2019, per un totale di euro
21.599,74. La ricorrente, però, documentando il suo quadro clinico ed il peggioramento dello stesso nel corso degli anni, sosteneva che – proprio in considerazione delle patologie cui era afflitta e delle terapie di cui aveva bisogno – alcuna retta era dovuta alla struttura sanitaria in quanto i trattamenti farmacologici e riabilitativi dovevano ritenersi tutti a carico del SN. Ciò indicando, pertanto, la stessa deduceva la nullità della clausola del contratto di ospitalità indicante la dichiarazione di impegno al pagamento della retta nonché un indebito incasso di somme da parte della struttura che
Part avrebbe dovuto percepire il corrispettivo dei servizi socio sanitari offerti da parte dell' competente con conseguente arricchimento indebito di quest'ultima e suo obbligo di restituzione delle somme versate a titolo di retta di degenza. La ricorrente, infatti, chiedeva di qualificare che le prestazioni erogate presso il San Michele Hospital a suo favore quali “prestazioni socio sanitarie ad alta integrazione sanitaria” e come tali ab origine a carico del SN;
di accertare pertanto la nullità del contratto di ospitalità sottoscritto in data 11 settembre 2017 per mancanza di causa non essendo realizzabile l'assunzione di pagamento di una obbligazione altrui e perché contrario a norma imperativa ex art. 1418 c.c.; di condannare conseguentemente la (proprietaria del San CP_2
Michele Hospital) al pagamento della somma di euro 21.599,74 oltre interessi maturati dal 4.4.2019
(data della diffida di pagamento) fino al soddisfo. In via subordinata la ricorrente chiedeva di accertare i pagamenti compiuti per la somma totale di euro 21.599,74 e quindi condannare l'Asl Rm
2 a versare detta somma otre interessi dalla domanda al soddisfo. Fissata con decreto l'udienza di comparizione delle parti al giorno 27 novembre 2019 e notificato alle controparti il ricorso nei termini indicati dal Giudice con memoria difensiva del 28 ottobre 2019 si costituiva l' Parte_3 contestando l'assunto della ricorrente e deducendo, in primo luogo, che l'erogazione dell'indennità di accompagnamento era incompatibile con la gratuità del ricovero presso la struttura socio sanitaria
San Michele Hospital e, in secondo luogo, che le prestazioni cui aveva diritto la ricorrente non era a c.d. elevata integrazione sanitaria e, come tali, a carico del SN bensì a media intensità, inquadrabili nel “PD1 – funzione fisica ridotta” e dunque non interamente a carico del servizio sanitario in base ai LEA in vigore al 2017.
Ritenuto che
la prestazione non era interamente a carico del SN (e dunque era inammissibile l'eccezione di nullità della clausola contrattuale inerente il pagamento Part della retta) e che l' non aveva percepito alcuna somma da parte della ricorrente non potendo trattarsi dunque di indebito arricchimento. L'ente resistente concludeva pertanto chiedendo il rigetto del ricorso non sussistendo i presupposti della gratuità dell'ospitalità della ricorrente, il rigetto della domanda relativa alla nullità della clausola contrattuale e, nell'ipotesi di accoglimento della sua
Pagina 2 domanda, l'accertamento dell'obbligo della ricorrente di restituire all'ente pubblico tutte le somme percepite a titolo di indennità di accompagnamento durante il periodo di ricovero presso il San
Michele Hospital. Alla prima udienza di comparizione delle parti comparivano le sole parti costituite ed il Giudice, verificata anche la notifica alla curatela fallimentare della ne CP_2
dichiarava la contumacia disponendo, su richiesta della parte ricorrente stessa, il mutamento del rito da sommario ad ordinario e fissando udienza per il giorno 3 dicembre 2019 per la trattazione. A tale udienza compariva la sola parte ricorrente che chiedeva la concessione dei termini di cui all'art. Part 183, VI comma, c.p.c. Il Giudice, dando atto della mancata comparizione dell' costituita, concedeva i termini richiesti rinviando la causa all'udienza del 24 giugno 2020 per l'ammissione dei mezzi di prova. Dopo il deposito della memoria di cui al primo termine dell'art. 183, VI comma, c.p.c. con nota del 3 marzo 2020 il difensore della parte ricorrente ne comunicava il decesso chiedendo l'interruzione del processo. Il Giudice, con decreto in data 1 aprile 2020, dichiarava il processo interrotto a decorrere dalla comunicazione del 3 marzo 2020. Con ricorso ex art. 302 c.p.c., notificato a mezzo pec il 3 giugno 2020, il sig. , figlio ed erede Parte_1
della sig.ra , riassumeva il giudizio richiamando lo scritto introduttivo dello Persona_1
stesso e chiedendo, in via principale, la sua istruzione secondo il rito del procedimento sommario di cognizione. In via subordinata, nell'ipotesi di conversione del rito da sommario ad ordinario di cognizione, la fissazione dell'udienza di trattazione ex art. 183 cpc;
nel merito la qualificazione delle prestazioni erogate alla defunta madre come “prestazioni socio sanitarie ad Alta integrazione sanitaria” e quindi a totale carico del SN, la dichiarazione di nullità del contratto di ospitalità per mancanza della causa in quanto irrealizzabile l'assunzione di pagamento e la condanna della CP_2
[... alla corresponsione della somma di euro 21.599,74 oltre interessi dal 4.4.19 sino al soddisfo;
la condanna dell'asl alla restituzione dei pagamenti compiuti in quanto non dovuti. Con ordinanza del
23 giugno 2020 il Giudice fissava l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé e con memoria difensiva depositata il 18 novembre 2020 si costituiva nel procedimento riassunto l' Parte_3
richiamando la precedente comparsa costitutiva e chiedendo il rigetto del ricorso anche in riassunzione. All'udienza di trattazione, su richiesta delle parti, il Giudice concedeva il termini per il deposito delle memorie n.2 e n. 3 dell'art. 183, VI comma, c.p.c. e rinviava la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori al giorno 19 maggio 2021. Con rispettive note istruttorie le parti costituite chiedeva l'ammissione di una TU per la valutazione delle condizioni cliniche della defunta sig.ra . Parte ricorrente chiedeva anche prova testimoniale. L'udienza, per Persona_1 impedimento del Giudice, veniva rinviata al 27 giugno prima ed all'11 ottobre 2022 poi. A tale ultima udienza il Giudice, subentrato nel ruolo della causa, si riservava sulle richieste istruttorie delle parti. Con ordinanza del 30 ottobre 2022, il Giudice ammetteva la TU medico legale sulla
Pagina 3 verifica della tipologia delle prestazioni erogate da parte attrice presso la struttura San Michele
Hospital ritenendo superfluo ogni ulteriore prova e, nominato il TU, rinviava la causa per il conferimento dell'incarico al giorno 1 marzo 2023. A tale udienza il TU, pur regolarmente avvisato, non compariva ed il Giudice si riservava per la verifica di un nuovo nominativo. Con ordinanza del 6 marzo 2023 il Giudice revocava la nomina del precedente TU nominandone uno nuovo e fissando l'udienza per il giorno 21 giugno 2023 per il conferimento dell'incarico. A tale udienza comparivano le parti costituite confermando la nomina dei rispettivi CTP nonché il TU nominato che si dichiarava disponibile ad accettare l'incarico. Il Giudice si riservava. Con ordinanza del 20 luglio 2023 il Giudice formulava il quesito al TU volto a verificare le patologie cui era affetta le caratteristiche delle prestazioni erogate e la compatibilità Persona_1
della gratuità della loro erogazione con la riscossione dell'indennità di accompagnamento. Indicava al TU i termini per l'inizio delle operazioni ed il deposito dell'elaborato peritale e disponeva la liquidazione di un acconto sul lavoro da svolgere. La causa veniva rinviata al 12 marzo 2024 per l'esame della TU. Con note depositate il 13 ottobre prima ed il 25 novembre dopo, il TU comunicava di aver gravi problemi familiari per lo svolgimento dell'incarico e di non aver ricevuto neanche l'acconto stabilito per l'inizio delle operazioni peritali chiedendo pertanto una udienza per il deposito della rinuncia alle operazioni da svolgere. Con ordinanza del 30 novembre 2023, il
Giudice prendeva atto della mancata corresponsione dell'acconto liquidato al TU quale motivo di ritardo nei tempi processuali attribuibile alla mancata collaborazione o disinteresse alle operazioni di consulenza e, sollecitandone la liquidazione, confermava l'udienza già fissata nel corso della quale avrebbe adottato ogni opportuno provvedimento. Con ulteriore nota del 4 dicembre 2023 il
TU comunicava di aver dato inizio alle operazioni peritali a far data dal 10 gennaio 2024 e con ordinanza del 6 dicembre 2023 il Giudice autorizzava il TU a proseguire le stesse assegnando nuovi termini per il deposito dell'elaborato peritale. Infine, all'udienza del 12-6-2024 le parti rassegnavano, infine, le rispettive conclusioni ed il Giudice riservava la causa a sentenza concedendo alle stesse i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e di repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di dritto della decisione
Per la decisione della controversia occorre partire da quanto accertato dalla consulenza medico- legale espletata sulla base della disamina della documentazione medica prodotta. Alla TU nominata nel presente giudizio è stato conferito il seguente mandato: “tenuto conto degli assunti difensivi delle parti costituite contrapposte in causa e della documentazione prodotta in giudizio
Pagina 4 descriva e verifichi la TU la patologia o le patologie di cui era affetta e le Persona_1
caratteristiche delle prestazioni erogate alla stessa durante il ricovero presso la RSA San Michele
Hospital, chiarendo se possano qualificarsi o meno come “prestazioni sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria” a carico del Servizio Sanitario Nazionale, tenuto conto del quadro clinico e del livello di assistenza/cura necessario, chiarendo altresì se abbia usufruito di Persona_1
indennità di accompagnamento ed il periodo in cui ha usufruito di indennità di accompagnamento e l'importo dell'indennità di accompagnamento complessivamente percepita, chiarendo se la percezione dell'indennità di accompagnamento sia ostativa o meno al cumulo con il ricovero gratuito in RSA in base alle normative di settore vigenti”. L'ausiliare del giudice ha verificato le e descritto gravi patologie che hanno afflitto nella parte terminale della sua vita Persona_1
(emergendo a titolo esemplificativo e in sintesi: morbo di Parkinson, vasculopatia ischemica cronica, ipertensione arteriosa, spondilodiscoartosi con discopatie multiple lombari, coxartrosi, gonartrosi bilaterale, sindrome extrapiramidale con decadimento cognitivo ed importante componente psicotica con allucinazioni). In data 16/03/2016 risulta inoltrata domanda alla ASL
Territoriale per l'invalidità civile e l'indennità di accompagnamento. Dalla TU espletata nel presente giudizio è quindi emerso che: “Nella visita del 03/05/2016 la CMO la riconosceva invalida ultrasessantacinquenne con i compiti e le funzioni proprie della sua età medio gravi nella misura dell'80%. Veniva presentata opposizione a tale provvedimento e seguiva Accertamento Tecnico
Preventivo nel quale veniva nominato, in data 08/04/2017, in qualità di TU il dott. Per_2 che concludeva, come sopra rappresentato, con il riconoscimento del diritto all'Indennità
[...]
di accompagnamento a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 16/03/2016. Si sottolinea, quindi, che la sig.ra ha fruito del beneficio della Indennità di Parte_4
Accompagnamento dal 16/03/2016”. A causa del grave stato invalidante, in data 11/09/2021 la
[...]
ha sottoscritto con un contratto di ospitalità per essere accolta, in Persona_1 CP_2
pari data, presso la R.S.A. “San Michele Hospital”. Dall'esame della documentazione medica depositata in atti in base alla TU espletata nel presente giudizio è emerso altresì quanto segue: “si deve rilevare che la sig.ra , deceduta a Aprilia (LT) il 27/02/2020, era affetta Persona_1
da complesso patologico grave a carico del Sistema Nervoso Centrale e Psichico, ovvero Morbo di
Parkinson, la cui gravità non è rilevabile dall'esame obiettivo effettuato nella relazione del nominato TU dott. , non viene descritta sindrome tremorigena né blocchi con Persona_2
ripresa della deambulazione, che viene definita autonoma, né significative disfunzioni articolari a carico delle grandi articolazioni (scapolo omerali, coxofemorali e ginocchia) con passaggi posturali autonomi;
il sistema cardiovascolare, ad eccezione della Cardioaspirin, preventiva in soggetto anziano, per fenomeni trombotici, e gastroenterico, viene descritto come nella norma, modesta
Pagina 5 disfunzionalità dell'apparato respiratorio;
peraltro non sussiste prescrizione farmacologica. Pertanto come da cartella di terapia del Dott. l'aspetto dominante, nel caso della sig.ra , Per_3 Persona_1
è rappresentato dal decadimento cognitivo determinato probabilmente dal grave quadro psichico con disorientamento spazio temporale ed allucinazioni, Disturbo bipolare, Sindrome di Alzheimer e
M. di Parkinson. Né è possibile ipotizzare un decadimento cognitivo su base degenerativa vascolare in assenza di una RMN encefalo che descriva fatti vascolari e/o episodi di tipo ischemico, in soggetto non valutato come iperteso, in assenza di prescrizioni farmacologiche che agiscano in tal senso (antipertensivi, antiaritmici, etc). Pertanto prioritario era e rimane nella descrizione della situazione clinica della sig.ra il fatto che le patologie più volte descritte, M. di Persona_1
Parkinson, Sindrome di Alzheimer, probabile Disturbo bipolare in presenza di depressione e stati allucinatori, fossero sostanzialmente le patologie dominanti”. La TU Dott.ssa Persona_4
ha poi in risposta ai quesiti accertato quanto segue: “Come da normativa vigente si deve precisare che se è vero che la sig.ra fosse soggetto con necessità di tipo assistenziale e sociale, Persona_1
con incapacità di attendere agli atti e bisogni semplici della vita quotidiana e pertanto meritevole del diritto al riconoscimento della indennità di accompagnamento, si deve sottolineare anche che le patologie da cui era affetta possono certamente essere valutate tra quelle che necessitano di prestazioni socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria come da DPCM del 14 febbraio 2001 art. 3 coma 3: “Prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica ed intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree Materno-infantili, anziani …”; la de cuius aveva 83 anni;
Portatrice di handicap in quanto affetta da malattie invalidanti:
M.Parkinson, Alzheimer e Disturbo bipolare con depressione e stati allucinatori;
patologie psichiatriche (come sopra già elencate), inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico degenerative (decadimento cognitivo). Non è presente in atti cartella clinica alcuna relativa al ricovero della sig.ra presso la R.S.A. “San Michele Arcangelo” di Aprilia da cui Persona_1
rilevare le prestazioni che venivano erogate alla de cuius durante la sua degenza. Unica documentazione utile la cartella di Terapia a firma del dott. che conferma la Persona_5 prescrizione di farmaci necessari e relativi alle patologie di cui era sofferente la sig.ra ” Persona_1
[…] “La sig.ra era affetta da M. di Parkinson, Sindrome di Alzheimer, Persona_1
Depressione e stati allucinatori in associazione a modeste disfunzionalità delle grandi articolazioni, patologie inquadrabili nella tipologia: Estensivo per disturbi cognitivo – comportamentali gravi
Necessità di trattamenti estensivi a persone con demenza senile nelle fasi in cui il disturbo mnesico
è associato a disturbi del comportamento e/o dell'affettività che necessitano di interventi di carattere riabilitativo, riorientamento e tutela personale in ambiente “protesico” IB2 – IB1 – BB2 – BB1 – E
IN PARTE IA2 – IA1 – BA2 – BA1 100% SSR E pertanto sussistono i requisiti per il
Pagina 6 riconoscimento delle patologie da cui era affetta la sig.ra come “prestazioni Persona_1 sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria” […] “L'indennità di accompagnamento veniva riconosciuta alla sig.ra dal TU nominato per il riconoscimento della stessa, Persona_1
art. 1 L. 18/80, dott. , a decorrere dal 16 marzo 2016 e si presume percepita Persona_2
dalla stessa fino alla data di ricovero presso la RSA “San Michele Hospital” del 11 settembre 2017
e conclusasi con il decesso della de cuius avvenuto in data 27 febbraio 2020. Si sottolinea che per dichiarazione in corso di TU, il prof. confermava l'assorbimento totale di detta Per_6 indennità da parte della RSA “San Michele”. Relativamente all'importo complessivamente percepito non si è in possesso di documentazione probante in merito” […] “Come chiarito dalla stessa Coordinamento Generale Medico Legale con note del Controparte_3
26 settembre 2011, n. 18291: “Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge n. 18/1980, sono esclusi dall'indennità di accompagnamento gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto. … Per ricovero gratuito si intende quello presso strutture ospedaliere oppure istituti, con retta o mantenimento a totale carico di ente pubblico;
il ricovero viene considerato gratuito anche nel caso che venga corrisposta contribuzione da parte di privati esclusivamente per ottenere un trattamento migliore rispetto a quello di base. Si considera invece ricovero a pagamento quello per il quale l'interessato (o chi per lui) versa l'intera retta, oppure ne versa solo una parte, essendo l'altra versata dall'ente pubblico. … Nell'evenienza in cui, invece, la quota dell'interessato resti a carico di altra amministrazione pubblica, il ricovero dovrà considerarsi gratuito. … Tale situazione esclude conseguentemente l'erogazione dell'indennità di accompagnamento per tutto il periodo di effettiva permanenza in tale struttura”. Pertanto, nel caso di specie il ricovero nella RSA “San
Michele Arcangelo” della sig.ra , dovendo essere inquadrato come “Estensivo per Persona_1
disturbi cognitivo – comportamentali gravi” e quindi a totale carico del SSR, per il periodo di degenza non compete il cumulo con l'Indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 Legge
18/1980”. Alla luce dei suddetti accertamenti peritali il contratto di ospitalità in data 11/09/2021 tra e per la permanenza stabile presso la R.S.A. “San Michele Persona_1 CP_2
Hospital” è da ritenersi affetto da nullità per vizio della causa essendo elusivo di norme imperative, atteso che per le patologie acclarate aveva al tempo del suddetto contratto i Persona_1
requisiti per essere ospitata gratuitamente nella RSA con spesa interamente a carico del Servizio
Sanitario Nazionale. Risulta altresì acclarato che il ricovero gratuito presso la RSA “San Michele
Hospital” di non avrebbe potuto cumularsi all'indennità di accompagnamento Persona_1 Per_1
percepita dalla stessa e versata in pagamento per la permanenza nella suddetta struttura ospedaliera.
Di conseguenza al momento della stipulazione del contratto di ospitalità del 11-9-2021 sono state eluse sia le norme imperative concernenti la gratuità della degenza e del trattamento sanitario
Pagina 7 spettante a , sia le norme sul divieto di percezione dell'indennità di Persona_1
accompagnamento da parte di in costanza di degenza e trattamento sanitario Persona_1
gratuito a carico del Servizio Sanitario Nazionale. L'elusione delle suddette normative, come si evince dagli esiti della TU espletata, comporta ai sensi degli artt. 1343, 1344, 1418 c.c. la nullità del contratto di ospitalità del 11-9-2021. Detto accertamento è l'unico che si ritiene possibile nell'ambito del presente giudizio, atteso che, come si evince dagli assunti di cui al ricorso in riassunzione ex art. 302 c.p.c., in data 27-8-2019 è avvenuta la prima notificazione del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. a che, tuttavia, all'epoca di tale prima notificazione risultava già CP_2
dichiarata fallita con sentenza n. 609/2019 del 29-7-2019 del Tribunale di Roma – Sezione
Fallimentare, Fall. n. 581/2019. Sebbene parte attrice abbia dichiarato di aver notificato alla curatela fallimentare un atto in riassunzione ex art. 299 c.p.c., si deve ritenere che non è possibile nell'ambito del presente giudizio ordinario pronuncia di accertamento del credito restitutorio fatto valere dall'attrice né pronuncia di condanna al relativo pagamento nei confronti del fallimento della a ciò ostando il principio dell'esclusività dell'accertamento del passivo in base al CP_2
quale le pretese creditorie nei confronti del fallimento vanno convogliate nel giudizio di verifica dei crediti nel concorso fallimentare di cui all'art. 52 della Legge Fallimentare, di talché va dichiarato improcedibile il presente giudizio ordinario intrapreso da parte attrice con la notificazione dell'atto di riassunzione ex art. 299 c.p.c. nei confronti del fallimento della La CP_2 Parte_3
convenuta nel presene giudizio, non essendo parte del contratto dichiarato nullo, non può essere condannata alla restituzione delle somme versate da alla in Persona_1 CP_2
bonis. Si deve anche escludere un arricchimento indebito ex art. 2033 c.c. della Parte_3
convenuta, tenuto conto che la non ha percepito alcunché da , Parte_3 Persona_1
Parte tenuto conto altresì che la è terza rispetto al contratto di ospitalità dichiarato nel Pt_3
presente giudizio nullo, non essendo la gravata da obbligo restitutorio nei confronti di Parte_3
che, a sua volta, è parte del tutto estranea al rapporto tra struttura sanitaria Persona_1
Parte convenzionata R.S.A. ed In altri termini soltanto le parti contraenti del suddetto contratto di ospitalità hanno dato origine alla nullità per elusione di norme imperative e detta elusione di norme imperative non può essere addebitata in alcun modo alla terza estranea al contratto. Parte_3
è d'altra parte terza estranea rispetto alle vicende relative ai pagamenti tra Persona_1
Parte struttura sanitaria RSA convenzionata e la Diverso è anche il rapporto tra e CP_3 [...]
in riferimento all'erogazione dell'indennità di accompagnamento, non essendo Persona_1
l' parte del presente giudizio e, pertanto, non potendo operare alcun tipo di compensazione CP_3 nell'ambito del presente giudizio rispetto all'indennità di accompagnamento. In definitiva nell'ambito del presente giudizio civile può essere pronunciata unicamente la nullità del contratto di
Pagina 8 ospitalità del 11-9-2021. La domanda di parte attrice di accertamento del credito e di condanna al pagamento proposta nei confronti del fallimento della va dichiarata improcedibile per CP_2
quanto sopra già argomentato in riferimento all'art. 52 della Legge Fallimentare ed al principio dell'esclusività dell'accertamento del passivo fallimentare. Le domande proposte da parte attrice nei confronti di vanno rigettate in quanto infondate. Le spese di TU vanno poste per Parte_3
intero a carico di parte attrice. Le spese del presente giudizio tra parte attrice e fallimento della vanno compensate stante la contumacia del fallimento. Parte attrice va condannata, CP_2
secondo soccombenza, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di Parte_3
liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al
D.M. 55/2014 e dell'attività difensiva in concreto espletata nelle varie fasi processuali.
P.Q.M.
Accerta e dichiara la nullità del contratto di ospitalità in data 11/09/2021 stipulato tra Persona_1
e per la permanenza di presso la R.S.A. “San Michele
[...] CP_2 Persona_1
Hospital”. Dichiara improcedibili le domande di parte attrice di accertamento del credito e di condanna al pagamento proposte nel presente giudizio nei confronti del Controparte_4
Rigetta le domande proposte da parte attrice nei confronti di Condanna Parte_3 Parte_1
quale erede di al pagamento integrale delle spese di TU come
[...] Persona_1
liquidate nel corso del presente giudizio. Dispone la compensazione delle spese del presente giudizio tra parte attrice in riassunzione e il Condanna Controparte_4 Parte_1
quale erede di al pagamento delle spese del presente giudizio in
[...] Persona_1
favore di in persona del legale rappresentante pro-tempore, liquidate in € 4500,00 per Parte_3
compensi di avvocato oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014.
Roma, 19-2-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
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