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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 14/11/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1215/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1215/2025 promossa da:
C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. PERTICARA' Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. DE FEIS Controparte_1 C.F._2
ELISA per procura in calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti chiedono pronunciarsi il divorzio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente n data 18.6.2025 ha istaurato il presente procedimento al fine di Parte_1 sentir pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 6.12.2012 con
[...]
. CP_1 pagina 1 di 3 Ha in particolare dedotto che la sentenza di primo grado (sentenza n. 412/2023) che aveva pronunciato la separazione giudiziale era stata oggetto di appello, definito dalla Corte d'appello di Ancona con sentenza n. 1768/2023 e che non era ripresa la convivenza.
Il resistente, costituitosi in giudizio, non si è opposto alla richiesta di declaratoria di scioglimento del vincolo ed anzi ha prodotto attestazione di passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'appello emessa in data 11.12.2023 (doc. 4 allegato alla costituzione)
Svolta la prima udienza di comparizione, sentite le parti, la causa è stata rimessa in decisione sullo status
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
La separazione giudiziale dei coniugi, dopo l'autorizzazione ai coniugi a vivere separati del 18.5.2021
(come risulta nell'atto di matrimonio, doc. 1 parte ricorrente), è passata in giudicato ed è trascorso abbondantemente il termine annuale richiesto dalla legge.
Del resto, i coniugi vivono separati da allora ed anzi la ha pacificamente una nuova relazione, di Pt_1 tal ché può ritenersi dimostrata la irreversibile frattura familiare.
Ricorrono pertanto i presupposti per la pronuncia di divorzio, con rimessione della causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio ai fini delle statuizioni economiche, come da separata ordinanza in pari data.
Spese al definitivo.
Ai sensi dell'art. 10 L. 898/70 e succ. mod. copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9/7/1939 n. 1238
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Civitanova Marche in data 6.12.2012 tra trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Parte_1 Controparte_1
Comune di Civitanova Marche, anno 2012, parte I, numero 23, ufficio 1
- Manda alla cancelleria per le incombenze di legge
- Spese al definitivo
- Dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza pagina 2 di 3 Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 13.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1215/2025 promossa da:
C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. PERTICARA' Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. DE FEIS Controparte_1 C.F._2
ELISA per procura in calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti chiedono pronunciarsi il divorzio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente n data 18.6.2025 ha istaurato il presente procedimento al fine di Parte_1 sentir pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 6.12.2012 con
[...]
. CP_1 pagina 1 di 3 Ha in particolare dedotto che la sentenza di primo grado (sentenza n. 412/2023) che aveva pronunciato la separazione giudiziale era stata oggetto di appello, definito dalla Corte d'appello di Ancona con sentenza n. 1768/2023 e che non era ripresa la convivenza.
Il resistente, costituitosi in giudizio, non si è opposto alla richiesta di declaratoria di scioglimento del vincolo ed anzi ha prodotto attestazione di passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'appello emessa in data 11.12.2023 (doc. 4 allegato alla costituzione)
Svolta la prima udienza di comparizione, sentite le parti, la causa è stata rimessa in decisione sullo status
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
La separazione giudiziale dei coniugi, dopo l'autorizzazione ai coniugi a vivere separati del 18.5.2021
(come risulta nell'atto di matrimonio, doc. 1 parte ricorrente), è passata in giudicato ed è trascorso abbondantemente il termine annuale richiesto dalla legge.
Del resto, i coniugi vivono separati da allora ed anzi la ha pacificamente una nuova relazione, di Pt_1 tal ché può ritenersi dimostrata la irreversibile frattura familiare.
Ricorrono pertanto i presupposti per la pronuncia di divorzio, con rimessione della causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio ai fini delle statuizioni economiche, come da separata ordinanza in pari data.
Spese al definitivo.
Ai sensi dell'art. 10 L. 898/70 e succ. mod. copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9/7/1939 n. 1238
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Civitanova Marche in data 6.12.2012 tra trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Parte_1 Controparte_1
Comune di Civitanova Marche, anno 2012, parte I, numero 23, ufficio 1
- Manda alla cancelleria per le incombenze di legge
- Spese al definitivo
- Dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza pagina 2 di 3 Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 13.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
pagina 3 di 3