Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 03/02/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1718/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di:
Dott. Paolo Vadalà Presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Canullo Giudice
Dott.ssa Anna Wegher Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 1718/2024
promosso da:
, C.F. , n. a MACERATA (MC) il Parte_1 C.F._1 27/09/1976; rappresentato e difeso dall'avv. SERI MICHELANGELO, elett.te dom.to in corso Cavour 40/b 62100 MACERATA, presso il difensore;
contro
, C.F. , n. a CIVITANOVA MARCHE (MC) il Controparte_1 C.F._2 09/06/1979 rappresentata e difesa dall'avv. MELAPPIONI VERUSKA, elett.te dom.ta in VIA BRUNO
BUOZZI N. 27 62012 CIVITANOVA MARCHE, presso il difensore;
nonché
PUBBLICO MINISTERO in sede;
parte necessaria
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio concordatario sentita la relazione del Presidente all'esito dell'udienza di comparizione personale dei coniugi del 29.01.2025 tenuta nelle forme previste dall'art. 473-bis.51, comma 2 c.p.c.; considerato il visto apposto agli atti del Pubblico Ministero;
visto il ricorso del 13.05.2024, con cui i ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di separazione e contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario come previsto dagli atrt.
473-bis.49 e ss.
considerato che
le parti, in adempimento di quanto previsto in detto provvedimento, depositavano note scritte del 22 e 24.01.2025 in cui reiteravano la volontà di non volersi riconciliare e le condizioni per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario di cui al ricorso congiuntamente sottoscritto;
ritenuto il raggiunto accordo coerente con la disciplina legale e non contrastante con l'interesse della prole;
rilevato che i coniugi in fase di comparizione innanzi al Presidente hanno confermato la istanza di cui al ricorso;
dato atto del trascorrere del termine di ininterrotta separazione di cui all'art. 3, n. 2, lett. B, L.
898/70, come modificato dalla L. 6.5.15 (comparizione innanzi al Presidente in data 10.07.2024); dato atto della indicazione specifica in ricorso delle condizioni della separazione quanto ai rapporti economici;
visto l'art. 4, co. 13, L. 898/70, come modificato dall'art. 8 L. 74/87; visto l'art. 473-bis.51, comma 4 c.p.c.
P.Q.M.
PRENDE ATTO
A TUTTI GLI EFFETTI GLI ACCORDI INTERVENTI TRA
, C.F. , n. a MACERATA (MC) il Parte_1 C.F._1
27/09/1976;
E
, C.F. , n. a CIVITANOVA MARCHE (MC) il Controparte_1 C.F._2
09/06/1979
alle seguenti condizioni, di cui il collegio prende atto:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rit nei registri dello Stato Civile del Comune di Civitanova Marche.
2. Confermare l'assegnazione della ex casa familiare ubicata nel Comune di Montecosaro
(MC) via XVI Marzo n. 33/G, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, di proprietà esclusiva della sig.ra stabilmente e definitivamente alla madre, anche Controparte_1 nell'interesse delle figlie minori ivi stabilmente conviventi.
3. Confermare l'affidamento delle minori e ad entrambi i Per_1 Persona_2 genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Poiché il sig. , in ragione Parte_1 della propria attività lavorativa, che lo vedrà sempre più spesso e per periodi prolungati soggiornare all'estero, considerata primariamente la fiducia risposta da sempre sulla sig.ra per quanto attiene la crescita e l'accudimento delle figlie, il sig. Controparte_1 [...]
, con la sottoscrizione del presente ricorso, autorizza sin d'ora la sig.ra Parte_1
a sottoscrivere e presentare autonomamente qualsiasi Controparte_1 richiesta/domanda di natura medico-sanitaria, anche eccedenti l'ordinaria amministrazione, nell'interesse di entrambe le figlie.
4. Confermare che le figlie restano collocate prevalentemente presso la dimora materna e il padre potrà esercitare il diritto di visita in base agli impegni scolastici/sportivi/ludici delle figlie e della pianificazione degli impegni della madre con le minori previo preavviso anche telefonico di almeno 2 giorni.
5. Confermare che, in considerazione di quanto sopra, il diritto di frequentazione del padre verrà gestito dai genitori di comune accordo, rispettando la volontà delle figlie e i loro impegni scolastici/sportivi/ludici, nei giorni infrasettimanali come pure nei fine settimana con un preavviso di almeno 2 giorni e durante le vacanze estive con preavviso di almeno
4 giorni, restando concordemente esclusa la possibilità di pernotto delle figlie con il padre.
6. Confermare che durante le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con le figlie seguendo primariamente la volontà delle figlie e quindi il criterio dell'alternanza settimanale.
7. Confermare che il sig. verserà alla sig.ra anche Parte_1 Controparte_1 tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per le figlie pari nel complesso ad € 400,00 e così € 200,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
8. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse delle figlie sono poste, nella misura del 50%, a carico di ciascun genitore, che le dovrà rimborsare al genitore che le ha anticipate entro il mese successivo da quello dell'esborso/richiesta. In considerazione dell'accordo dei genitori di cui al punto 3), al solo fine di escludere qualsiasi controversia sulla qualificazione/natura di straordinarietà della spesa, si allega, sottoscritto dai genitori, al ricorso anche il protocollo adottato dal Tribunale di Macerata “per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare”.
9. Confermare il reciproco assenso dei ricorrenti al rilascio dei rispettivi passaporti/documenti di identità con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio, impegnandosi a non frapporre ostacoli al rilascio dei documenti di identità/passaporti delle figlie. Su tale ultima circostanza, il sig. Parte_1 dichiara sin da ora che nulla osta alla richiesta alle competenti Autorità da parte della sola madre dei documenti di identità delle figlie, anche validi per l'espatrio, e/o passaporti.
10. Stante l'autosufficienza economica di entrambi i coniugi, nessun mantenimento sarà dovuto reciprocamente.
11. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
DICHIARA CESSATI ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. f, e art. 4, co. 13, L. 898/70 e successive modifiche, gli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 04/08/2007 in CIVITANOVA MARCHE trascritto all'Ufficio dello Stato Civile di CIVITANOVA MARCHE, agli atti di matrimonio di quel Comune nell'anno 2007
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CIVITANOVA MARCHE di procedere alla annotazione della presente sentenza relativa al matrimonio contratto il 04/08/2007 trascritto all'anno 2007
Macerata, 03/02/2025
Il Presidente rel.
Dott. Paolo Vadalà