Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 04/02/2026, n. 1717
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Accolto
    Mancato riconoscimento perdite pregresse

    La Corte ha ritenuto che la compilazione dei prospetti dichiarativi non sia condizione necessaria per il diritto al riconoscimento delle perdite e che non vi sia una gerarchia nell'utilizzo delle perdite, trattandosi di scelta discrezionale del contribuente. La decadenza dal diritto al riporto delle perdite, in assenza del prospetto, avrebbe dovuto essere prevista da una specifica disposizione. La contribuente ha dimostrato la sua buona fede attraverso l'invio di istanze di autotutela e dichiarazioni integrative, nonché la presentazione del bilancio. La Corte ha privilegiato le ragioni sostanziali rispetto a quelle meramente formalistiche.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 04/02/2026, n. 1717
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1717
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo