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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 04/02/2026, n. 1717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1717 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1717/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ON ANTONIO, Presidente
NI DO, Relatore
GIORDANO ROSARIA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8030/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240286544944000 IRES-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 778/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato Ricorrente_1 SRL, in persona del l.r.p.t. impugnava, a mezzo difensore, la cartella di pagamento in epigrafe relativa alla dichiarazione modello REDDITI 2021 presentata per il periodo d'imposta 2021, per un totale richiesto pari ad euro 29.688,25, comprensivo di sanzioni ed interessi, chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Premesso che la cartella opposta trova causa nel mancato riconoscimento (fiscale) delle perdite pregresse, registratesi nel 2011, secondo la contribuente non può essere sancita la decadenza dal diritto al riporto delle perdite in assenza di una specifica disposizione che lo preveda, tanto più che essa contribuente ha inviato, negli anni, le dichiarazioni integrative attraverso il canale Entratel con la presentazione dei modelli Unico
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 (docc. 16-24).
Con atto di controdeduzioni si costituiva l'Agenzia delle entrate – D.P. Roma I che resisteva insistendo per la fondatezza della pretesa impositiva e la legittimità dell'impugnato atto, posto che le dichiarazioni integrative sono state prodotte dalla ricorrente oltre i cinque anni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito precisate.
La cartella di pagamento impugnata è stata emessa sulla scorta di un mancato riconoscimento, da parte dell'ufficio impositore, di perdite pregresse, contratte dalla società ricorrente nei primi tre esercizi di attività
e, specificamente, nell'anno 2011, in cui riportò una perdita fiscale pari ad euro 519.410,00.
Tale perdita – come dedotto e allegato dalla ricorrente (e non contestato dalla agenzia resistente, che muove un'obiezione di carattere formale) – è rilevabile dai modelli UNICO via via presentati negli anni e non è stata mai utilizzata sino all'esercizio del 2017.
Coglie nel segno l'argomento dedotto dalla difesa ricorrente secondo la quale, dal punto di vista tributario, la compilazione dei prospetti dichiarativi nel quadro RS del modello UNICO non è condizione necessaria affinché sussista il diritto (sostanziale) al riconoscimento delle perdite, come pure la tesi secondo la quale non vi è una gerarchia nell'utilizzo delle perdite da portare in diminuzione dell'utile conseguito, trattandosi di scelta discrezionale rimessa al contribuente. Difatti, la decadenza dal diritto al riporto delle perdite, in assenza del prospetto, avrebbe dovuto essere prevista da una specifica disposizione, né si può sostenere il disconoscimento della perdita in base ad una norma che disciplina il contenuto della dichiarazione fiscale.
Orbene, se così è, la contribuente ha dimostrato - in questa sede - di essersi tempestivamente attivata con l'ufficio impositore attraverso istanze di autotutela (doc. 3 prod. ricorrente) e plurimi invii attraverso il canale telematico CIVIS per segnalare la problematica delle perdite sofferte nell'esercizio 2011; soprattutto, ha dimostrato di avere, nelle more, presentato modelli UNICI integrativi (sebbene non necessari ai fini del riconoscimento delle perdite sofferte) relativi agli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023
(cfr. docc. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 prod. ricorrente); ancora, ha prodotto in questa sede il bilancio relativo all'esercizio 2011, regolarmente depositato presso il registro delle imprese, dal quale si evince la coincidenza tra il risultato d'esercizio pari a – 642.723,00 ed il rigo RF 5 del modello UNICO 2011, dove è riportato identico valore. L'ufficio, da par suo, non ha mai contestato dal punto di vista quantitativo la perdita sofferta nell'esercizio
2011, sicché l'obiezione dell'agenza resistente secondo la quale la richiesta della contribuente non sarebbe apprezzabile perché le dichiarazioni integrative sarebbero state prodotte oltre i cinque anni, se può trovare
- in ipotesi - un addentellato formalistico, a ben vedere si rivela non persuasiva perché la società ha indicato dapprima nel modello UNICO 2012 per l'anno 2011 la perdita sofferta nel quadro RN e, successivamente, nel modello 2018, la diminuzione del reddito imponibile per l'importo di euro 182.168,00, quale quota parte della perdita del 2011 da compensare con il reddito imponibile 2017, dal che si evince la perfetta buona fede nel comportamento della contribuente che - ad avviso di questa Corte - va apprezzato e soverchia rispetto ad un dato squisitamente formalistico (come quello addotto dall'agenzia resistente).
Invero, ad avviso di questa Corte, tenuto conto del “doppio binario” civile/fiscale, debbono sempre prevalere le ragioni sostanziali – ossia, nella specie, il diritto sostanziale della contribuente all'utilizzo delle perdite sofferte nell'esercizio 2011, pure in mancanza di espressa indicazione, stante la legittimità del computo delle perdite fiscali in diminuzione dei redditi degli esercizi futuri – rispetto a ragioni meramente formali(stiche) di natura tributaria, a fronte della presentazione di idonea documentazione da parte del contribuente che comunque ne attesti la spettanza, tanto più che l'ufficio impositore non risulta mai aver inviato alla società contribuente comunicazioni di irregolarità a valere sulla perdita sofferta nell'esercizio 2011.
In conclusione, la fondatezza dei motivi di ricorso, di per sé idonei ad invalidare l'atto impugnato, impongono l'annullamento dello stesso, in applicazione dell'art. 7, comma 5-bis, secondo periodo, d.l.gs n. 546/1992 – come novellato dall'art. 7 della legge 130/2022 – secondo cui il giudice tributario, sulla base degli elementi di prova emergenti in giudizio, “annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni”.
Quanto alle spese di giudizio, sussistono giustificate ragioni per giustificarne l'integrale compensazione fra le parti, tenuto conto delle ragioni addotte dall'agenzia resistente, pur soccombente, fondate sul (mancato) rispetto formale dei termini di presentazione delle dichiarazioni integrative.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Così è deciso in Roma il 27 gennaio 2026
Il UD ES
dott. Aldo Natalini
IL PRESIDENTE dott. Antonio Mamone
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ON ANTONIO, Presidente
NI DO, Relatore
GIORDANO ROSARIA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8030/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240286544944000 IRES-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 778/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato Ricorrente_1 SRL, in persona del l.r.p.t. impugnava, a mezzo difensore, la cartella di pagamento in epigrafe relativa alla dichiarazione modello REDDITI 2021 presentata per il periodo d'imposta 2021, per un totale richiesto pari ad euro 29.688,25, comprensivo di sanzioni ed interessi, chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Premesso che la cartella opposta trova causa nel mancato riconoscimento (fiscale) delle perdite pregresse, registratesi nel 2011, secondo la contribuente non può essere sancita la decadenza dal diritto al riporto delle perdite in assenza di una specifica disposizione che lo preveda, tanto più che essa contribuente ha inviato, negli anni, le dichiarazioni integrative attraverso il canale Entratel con la presentazione dei modelli Unico
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 (docc. 16-24).
Con atto di controdeduzioni si costituiva l'Agenzia delle entrate – D.P. Roma I che resisteva insistendo per la fondatezza della pretesa impositiva e la legittimità dell'impugnato atto, posto che le dichiarazioni integrative sono state prodotte dalla ricorrente oltre i cinque anni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito precisate.
La cartella di pagamento impugnata è stata emessa sulla scorta di un mancato riconoscimento, da parte dell'ufficio impositore, di perdite pregresse, contratte dalla società ricorrente nei primi tre esercizi di attività
e, specificamente, nell'anno 2011, in cui riportò una perdita fiscale pari ad euro 519.410,00.
Tale perdita – come dedotto e allegato dalla ricorrente (e non contestato dalla agenzia resistente, che muove un'obiezione di carattere formale) – è rilevabile dai modelli UNICO via via presentati negli anni e non è stata mai utilizzata sino all'esercizio del 2017.
Coglie nel segno l'argomento dedotto dalla difesa ricorrente secondo la quale, dal punto di vista tributario, la compilazione dei prospetti dichiarativi nel quadro RS del modello UNICO non è condizione necessaria affinché sussista il diritto (sostanziale) al riconoscimento delle perdite, come pure la tesi secondo la quale non vi è una gerarchia nell'utilizzo delle perdite da portare in diminuzione dell'utile conseguito, trattandosi di scelta discrezionale rimessa al contribuente. Difatti, la decadenza dal diritto al riporto delle perdite, in assenza del prospetto, avrebbe dovuto essere prevista da una specifica disposizione, né si può sostenere il disconoscimento della perdita in base ad una norma che disciplina il contenuto della dichiarazione fiscale.
Orbene, se così è, la contribuente ha dimostrato - in questa sede - di essersi tempestivamente attivata con l'ufficio impositore attraverso istanze di autotutela (doc. 3 prod. ricorrente) e plurimi invii attraverso il canale telematico CIVIS per segnalare la problematica delle perdite sofferte nell'esercizio 2011; soprattutto, ha dimostrato di avere, nelle more, presentato modelli UNICI integrativi (sebbene non necessari ai fini del riconoscimento delle perdite sofferte) relativi agli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023
(cfr. docc. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 prod. ricorrente); ancora, ha prodotto in questa sede il bilancio relativo all'esercizio 2011, regolarmente depositato presso il registro delle imprese, dal quale si evince la coincidenza tra il risultato d'esercizio pari a – 642.723,00 ed il rigo RF 5 del modello UNICO 2011, dove è riportato identico valore. L'ufficio, da par suo, non ha mai contestato dal punto di vista quantitativo la perdita sofferta nell'esercizio
2011, sicché l'obiezione dell'agenza resistente secondo la quale la richiesta della contribuente non sarebbe apprezzabile perché le dichiarazioni integrative sarebbero state prodotte oltre i cinque anni, se può trovare
- in ipotesi - un addentellato formalistico, a ben vedere si rivela non persuasiva perché la società ha indicato dapprima nel modello UNICO 2012 per l'anno 2011 la perdita sofferta nel quadro RN e, successivamente, nel modello 2018, la diminuzione del reddito imponibile per l'importo di euro 182.168,00, quale quota parte della perdita del 2011 da compensare con il reddito imponibile 2017, dal che si evince la perfetta buona fede nel comportamento della contribuente che - ad avviso di questa Corte - va apprezzato e soverchia rispetto ad un dato squisitamente formalistico (come quello addotto dall'agenzia resistente).
Invero, ad avviso di questa Corte, tenuto conto del “doppio binario” civile/fiscale, debbono sempre prevalere le ragioni sostanziali – ossia, nella specie, il diritto sostanziale della contribuente all'utilizzo delle perdite sofferte nell'esercizio 2011, pure in mancanza di espressa indicazione, stante la legittimità del computo delle perdite fiscali in diminuzione dei redditi degli esercizi futuri – rispetto a ragioni meramente formali(stiche) di natura tributaria, a fronte della presentazione di idonea documentazione da parte del contribuente che comunque ne attesti la spettanza, tanto più che l'ufficio impositore non risulta mai aver inviato alla società contribuente comunicazioni di irregolarità a valere sulla perdita sofferta nell'esercizio 2011.
In conclusione, la fondatezza dei motivi di ricorso, di per sé idonei ad invalidare l'atto impugnato, impongono l'annullamento dello stesso, in applicazione dell'art. 7, comma 5-bis, secondo periodo, d.l.gs n. 546/1992 – come novellato dall'art. 7 della legge 130/2022 – secondo cui il giudice tributario, sulla base degli elementi di prova emergenti in giudizio, “annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni”.
Quanto alle spese di giudizio, sussistono giustificate ragioni per giustificarne l'integrale compensazione fra le parti, tenuto conto delle ragioni addotte dall'agenzia resistente, pur soccombente, fondate sul (mancato) rispetto formale dei termini di presentazione delle dichiarazioni integrative.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Così è deciso in Roma il 27 gennaio 2026
Il UD ES
dott. Aldo Natalini
IL PRESIDENTE dott. Antonio Mamone