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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 17749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17749 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 37752/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. SS SC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37752/2025 promossa da
(C.F. ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberta Aria e Giulia Riontino, -Ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
(C.F.
[...]
) e (C.F. P.IVA_1 Controparte_2
), entrambi domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, - P.IVA_2
Resistenti-
Motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 29 luglio 2025, il ricorrente ha chiesto, in via Parte_1 principale, l'accertamento del diritto al ricongiungimento familiare con il figlio
[...]
, nato in [...] il [...], l'annullamento del provvedimento di Per_1 rigetto del nulla osta Prot. n. 0482901 dell'11/12/2024 e del rigetto dell'istanza di riesame Prot. n. 0044745 del 03/02/2025, e l'ordine al di Controparte_1 rilasciare il visto d'ingresso. In subordine, ha chiesto l'ordine alla Prefettura di – CP_2
Sportello Unico Immigrazione (SUI) di rilasciare il nulla osta.
I resistenti, costituitisi con comparsa di costituzione e risposta depositata in CP_3 data 16/12/2025, hanno eccepito, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Napoli, in quanto l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è la e il difetto di legittimazione Controparte_2 passiva dei Nel merito, hanno chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la CP_3 mancata sussistenza dei requisiti richiesti dall'Art. 29 del D. Lgs. 286/1998, a causa della mancata presentazione tempestiva della documentazione UNILAV, la quale, se tardivamente prodotta (in data 29/01/2025), indicava una data di inizio rapporto (07/01/2025) successiva al provvedimento di rigetto (11/12/2024).
In Fatto
Il ricorrente, Sig. , cittadino burkinabé nato il [...] a [...] Parte_1
(Burkina Faso), è titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo
1 UE (n. ). Il Sig. è coniugato con la Sig.ra (nata Numero_1 Pt_1 Parte_2
01/01/1984) dal 18/03/2017, e ha ottenuto il nulla osta al ricongiungimento familiare per la moglie in data 23/10/2017 (Prot. n. P-NA/F/N/2017106309). Dalla loro unione sono nate in Italia due figlie minori, (nata a [...], NA, il Persona_2
16/05/2019) e (nata a [...], NA, il 29/11/2021). Le Persona_3 minori risultano iscritte e frequentanti rispettivamente la classe 3 A e la classe 1 L della scuola dell'Infanzia per l'anno scolastico 2024/2025, presso l'Istituto Comprensivo Statale 3 "Parco Verde" di Caivano (NA).
Il nucleo familiare risiede a Caivano (NA) alla Via Rosano n.
8. L'abitazione è oggetto di un contratto di locazione stipulato con il 01/06/2023, con durata di Controparte_4 tre anni (fino al 31/05/2026) e canone annuo di € 4.800,00, pari a € 400,00 mensili. L'immobile è risultato idoneo ai requisiti igienico-sanitari e di superficie, con un'idoneità alloggiativa rilasciata dal Comune di Caivano (NA) il 08/02/2024 (Prot. n. 0005682), attestante una superficie di circa 123,65 mq e idoneità per un massimo di 10 persone.
Il Sig. lavora con contratto a tempo indeterminato come operaio alle Parte_1 dipendenze della società (C.F. . Il rapporto di lavoro è CP_5 P.IVA_3 stato formalizzato con un Contratto di Soggiorno per Lavoro Subordinato sottoscritto il 17/12/2013, a seguito di una procedura di emersione da lavoro irregolare (Rep. N° P- NA/L/N/2012/115238). L'estratto conto contributivo del 28/01/2025 attesta la CP_6 continuità dei contributi versati dalla in suo favore, a partire dall'anno CP_5
2012 e fino al 30/11/2024, con 52 settimane contributive registrate annualmente.
La documentazione fiscale prodotta attesta un reddito annuo derivante da lavoro dipendente pari a € 21.388,95 per l'anno d'imposta 2021 (CU 2022), € 23.788,55 per il 2022 (CU 2023), € 25.169,85 per il 2023 (CU 2024) e € 25.210,38 per il 2024 (CU 2025).
Parte In data 18/07/2022, il Sig. ha inoltrato allo di l'istanza di Pt_1 CP_2 ricongiungimento familiare per il figlio, , (Codice Pratica P- Persona_1
NA/F/N/2022/106903). , nato il [...], al momento della Persona_1 presentazione dell'istanza non aveva ancora compiuto i 18 anni.
Il ricorrente è stato convocato dallo SUI in data 12/01/2024, e successivamente in data 24/09/2024. In tale ultima data, gli è stato notificato il Preavviso di (Prot. P- Per_4
NA/F/N/2022/106903), con il quale l'Amministrazione comunicava che non era stata dimostrata la disponibilità del requisito reddituale (Art. 29, co. 3, lett. b), D. Lgs. 286/1998), per la mancata presentazione della documentazione: CONTRATTO UNILAV del richiedente. Il Sig. aveva 10 giorni per produrre osservazioni e Pt_1 documenti.
Al fine di sanare la situazione amministrativa, il Sig. ha trasmesso, tramite il Pt_1 patronato, il modulo di recesso dal rapporto di lavoro in data 09/12/2024, con decorrenza 31/12/2024, a cui è seguita la trasmissione di una nuova Comunicazione Obbligatoria Unilav da parte del datore di lavoro il 03/01/2025, indicando l'inizio del rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 07/01/2025.
Pag. 2 di 5 Nonostante le integrazioni documentali fossero state messe in atto, lo SUI di ha CP_2 adottato il provvedimento di rigetto definitivo in data 11/12/2024 (Prot. n. 0482901), sostenendo che non risultavano pervenute le integrazioni richieste entro i termini concessi con la comunicazione ex art. 10 bis L. 241/90.
In data 29/01/2025, il ricorrente ha depositato istanza di riesame in autotutela, allegando la Comunicazione Unilav del 03/01/2025. Lo SUI di a rigettato anche CP_2
l'istanza di riesame in data 03/02/2025 (Prot. n. 0044745), dichiarando l'integrazione intempestiva in quanto pervenuta dopo l'adozione del provvedimento conclusivo. L'Amministrazione ha altresì rilevato che la Comunicazione UNILAV indicava una data di inizio rapporto (07/01/2025) successiva alla data del rigetto.
In Diritto
1. Sulla Competenza L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai resistenti deve essere respinto atteso che la domanda principale riguarda il rilascio del visto e che tra due fori esclusivi prevale quello individuato per primo.
2 il Diritto al Ricongiungimento Il ricongiungimento è stato richiesto per il figlio
[...]
, nato il [...]. L'istanza è stata presentata in data 18/07/2022, quando il Per_1
Sig. non aveva ancora compiuto i diciotto anni. Ai sensi dell'Art. 29, Persona_1 comma 2, D. Lgs. 286/1998, ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza. Il compimento della maggiore età nelle more del procedimento è imputabile all'amministrazione. Il requisito soggettivo è, pertanto, soddisfatto.
3. Sulla Sussistenza dei Requisiti Oggettivi (Alloggio e Reddito) I requisiti oggettivi richiesti dall'Art. 29, comma 3, D. Lgs. 286/1998, sono la disponibilità di un alloggio idoneo e di un reddito minimo annuo.
◦ Alloggio: Il ricorrente ha provato la disponibilità di un alloggio idoneo sito in Caivano, Via Rosano n. 8, mediante la produzione del contratto di locazione registrato (decorrenza 01/06/2023) e del Certificato di Idoneità Alloggiativa rilasciato dal Comune di Caivano in data 08/02/2024 (Prot. n. 0005682), che ne attesta l'idoneità per 10 persone. Tale requisito è pacificamente soddisfatto.
◦ Reddito: Il reddito richiesto per il ricongiungimento di un solo familiare ammontava, all'epoca della domanda (2022), a € 9.128,01 (importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà). La documentazione prodotta dal Sig. dimostra Parte_1 un reddito da lavoro dipendente pari a € 21.388,95 per l'anno 2021, € 23.788,55 per il 2022, € 25.169,85 per il 2023 e € 25.210,38 per il 2024. Tali importi superano ampiamente la soglia minima richiesta.
4. Sull'illegittimità del Diniego per Carenza Documentale (UNILAV) Il rigetto del nulla osta è stato motivato dalla mancata dimostrazione del requisito reddituale, specificamente per la mancata produzione del Contratto UNILAV, e per la successiva produzione tardiva e con data di inizio contratto (07/01/2025) successiva al provvedimento di rigetto. Tuttavia, l'Amministrazione convenuta ha fondato il proprio diniego su una carenza documentale formale, trascurando la sostanza della prova
Pag. 3 di 5 reddituale. L'Art. 6, comma 1, lett. b) del D.P.R. 394/1999 richiede la produzione della documentazione attestante la disponibilità del reddito, non un documento specifico come l'UNILAV. Il ricorrente ha prodotto documentazione fiscale (Certificazioni Uniche) rilasciata dal sostituto d'imposta e l'Estratto Conto Contributivo CP_5 CP_6 del 28/01/2025, che provano in modo incontrovertibile l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e stabile sin dal 2012.
5. L'eventuale inadempienza nella comunicazione telematica UNILAV è un onere del datore di lavoro, non del lavoratore. Caricare l'onere di tale inadempienza sulla sfera giuridica del lavoratore straniero, negandogli un diritto fondamentale come quello all'unità familiare, si configura come una sanzione sproporzionata e irragionevole, specialmente a fronte di prove schiaccianti di stabilità economica e lavorativa.
6. La successiva Comunicazione Unilav del 03/01/2025, che riporta una data di inizio rapporto al 07/01/2025, deve essere interpretata non come l'inizio di un nuovo rapporto, ma come un adempimento amministrativo ex novo (forse sollecitato dal preavviso di rigetto) che si inserisce in un contesto lavorativo ultradecennale e mai interrotto, come attestato dalle CU e dall'estratto conto . La valutazione CP_6 reddituale, in linea con l'Art. 17 della Direttiva 2003/86/CE, deve essere individualizzata e prospettica, basata sulla capacità economica stabile e duratura del richiedente.
7. Sul Principio del Superiore Interesse del Minore La decisione amministrativa lede il diritto fondamentale all'unità familiare (Art. 2, 29, 30 Cost.; Art. 8 CEDU). L'interesse superiore del minore (Art. 3, co. 1, Convenzione sui diritti del fanciullo;
Art. 28 TUI) deve essere considerazione preminente in tutti i procedimenti che riguardano i minori. Il Sig. , sebbene maggiorenne de facto, è considerato minore ai fini Persona_1 CP_ procedurali. Il nucleo familiare è stabilmente integrato in , con la moglie e le due CP_ figlie minori nate in e scolarizzate a Caivano. La prolungata separazione dal figlio
, in una condizione di insicurezza nel Paese d'origine (Burkina Faso), si Per_1 traduce in una lesione sproporzionata della vita privata e familiare del minore.
8. Riscontrata la piena e perdurante sussistenza di tutti i requisiti di legge in capo al ricorrente, il diniego amministrativo, basato su un pretesto formale, risulta illegittimo. Ai sensi dell'Art. 20, comma 3, D. Lgs. 150/2011, la sentenza che accoglie il ricorso può disporre direttamente il rilascio del visto.
9. Le spese di lite vanno compensate posto che la carenza della documentazione in fase amministrativa non è imputabile all'Amministrazione
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 37752/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE il ricorso proposto da e, per l'effetto, ACCERTA Parte_1 il diritto del Sig. al ricongiungimento familiare con il figlio Parte_1 [...]
, nato in [...] il [...]. Per_1
Pag. 4 di 5 2. ORDINA al ad
[...] familiari in favore del Sig.
3. Compensa le spese.
Roma 17/12/2025
Controparte_1
di rilasciare il visto d'ingresso per motivi CP_1
, nato in [...] il [...]. Persona_1
Il Giudice
SS SC
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 37752/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. SS SC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37752/2025 promossa da
(C.F. ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberta Aria e Giulia Riontino, -Ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
(C.F.
[...]
) e (C.F. P.IVA_1 Controparte_2
), entrambi domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, - P.IVA_2
Resistenti-
Motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 29 luglio 2025, il ricorrente ha chiesto, in via Parte_1 principale, l'accertamento del diritto al ricongiungimento familiare con il figlio
[...]
, nato in [...] il [...], l'annullamento del provvedimento di Per_1 rigetto del nulla osta Prot. n. 0482901 dell'11/12/2024 e del rigetto dell'istanza di riesame Prot. n. 0044745 del 03/02/2025, e l'ordine al di Controparte_1 rilasciare il visto d'ingresso. In subordine, ha chiesto l'ordine alla Prefettura di – CP_2
Sportello Unico Immigrazione (SUI) di rilasciare il nulla osta.
I resistenti, costituitisi con comparsa di costituzione e risposta depositata in CP_3 data 16/12/2025, hanno eccepito, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Napoli, in quanto l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è la e il difetto di legittimazione Controparte_2 passiva dei Nel merito, hanno chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la CP_3 mancata sussistenza dei requisiti richiesti dall'Art. 29 del D. Lgs. 286/1998, a causa della mancata presentazione tempestiva della documentazione UNILAV, la quale, se tardivamente prodotta (in data 29/01/2025), indicava una data di inizio rapporto (07/01/2025) successiva al provvedimento di rigetto (11/12/2024).
In Fatto
Il ricorrente, Sig. , cittadino burkinabé nato il [...] a [...] Parte_1
(Burkina Faso), è titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo
1 UE (n. ). Il Sig. è coniugato con la Sig.ra (nata Numero_1 Pt_1 Parte_2
01/01/1984) dal 18/03/2017, e ha ottenuto il nulla osta al ricongiungimento familiare per la moglie in data 23/10/2017 (Prot. n. P-NA/F/N/2017106309). Dalla loro unione sono nate in Italia due figlie minori, (nata a [...], NA, il Persona_2
16/05/2019) e (nata a [...], NA, il 29/11/2021). Le Persona_3 minori risultano iscritte e frequentanti rispettivamente la classe 3 A e la classe 1 L della scuola dell'Infanzia per l'anno scolastico 2024/2025, presso l'Istituto Comprensivo Statale 3 "Parco Verde" di Caivano (NA).
Il nucleo familiare risiede a Caivano (NA) alla Via Rosano n.
8. L'abitazione è oggetto di un contratto di locazione stipulato con il 01/06/2023, con durata di Controparte_4 tre anni (fino al 31/05/2026) e canone annuo di € 4.800,00, pari a € 400,00 mensili. L'immobile è risultato idoneo ai requisiti igienico-sanitari e di superficie, con un'idoneità alloggiativa rilasciata dal Comune di Caivano (NA) il 08/02/2024 (Prot. n. 0005682), attestante una superficie di circa 123,65 mq e idoneità per un massimo di 10 persone.
Il Sig. lavora con contratto a tempo indeterminato come operaio alle Parte_1 dipendenze della società (C.F. . Il rapporto di lavoro è CP_5 P.IVA_3 stato formalizzato con un Contratto di Soggiorno per Lavoro Subordinato sottoscritto il 17/12/2013, a seguito di una procedura di emersione da lavoro irregolare (Rep. N° P- NA/L/N/2012/115238). L'estratto conto contributivo del 28/01/2025 attesta la CP_6 continuità dei contributi versati dalla in suo favore, a partire dall'anno CP_5
2012 e fino al 30/11/2024, con 52 settimane contributive registrate annualmente.
La documentazione fiscale prodotta attesta un reddito annuo derivante da lavoro dipendente pari a € 21.388,95 per l'anno d'imposta 2021 (CU 2022), € 23.788,55 per il 2022 (CU 2023), € 25.169,85 per il 2023 (CU 2024) e € 25.210,38 per il 2024 (CU 2025).
Parte In data 18/07/2022, il Sig. ha inoltrato allo di l'istanza di Pt_1 CP_2 ricongiungimento familiare per il figlio, , (Codice Pratica P- Persona_1
NA/F/N/2022/106903). , nato il [...], al momento della Persona_1 presentazione dell'istanza non aveva ancora compiuto i 18 anni.
Il ricorrente è stato convocato dallo SUI in data 12/01/2024, e successivamente in data 24/09/2024. In tale ultima data, gli è stato notificato il Preavviso di (Prot. P- Per_4
NA/F/N/2022/106903), con il quale l'Amministrazione comunicava che non era stata dimostrata la disponibilità del requisito reddituale (Art. 29, co. 3, lett. b), D. Lgs. 286/1998), per la mancata presentazione della documentazione: CONTRATTO UNILAV del richiedente. Il Sig. aveva 10 giorni per produrre osservazioni e Pt_1 documenti.
Al fine di sanare la situazione amministrativa, il Sig. ha trasmesso, tramite il Pt_1 patronato, il modulo di recesso dal rapporto di lavoro in data 09/12/2024, con decorrenza 31/12/2024, a cui è seguita la trasmissione di una nuova Comunicazione Obbligatoria Unilav da parte del datore di lavoro il 03/01/2025, indicando l'inizio del rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 07/01/2025.
Pag. 2 di 5 Nonostante le integrazioni documentali fossero state messe in atto, lo SUI di ha CP_2 adottato il provvedimento di rigetto definitivo in data 11/12/2024 (Prot. n. 0482901), sostenendo che non risultavano pervenute le integrazioni richieste entro i termini concessi con la comunicazione ex art. 10 bis L. 241/90.
In data 29/01/2025, il ricorrente ha depositato istanza di riesame in autotutela, allegando la Comunicazione Unilav del 03/01/2025. Lo SUI di a rigettato anche CP_2
l'istanza di riesame in data 03/02/2025 (Prot. n. 0044745), dichiarando l'integrazione intempestiva in quanto pervenuta dopo l'adozione del provvedimento conclusivo. L'Amministrazione ha altresì rilevato che la Comunicazione UNILAV indicava una data di inizio rapporto (07/01/2025) successiva alla data del rigetto.
In Diritto
1. Sulla Competenza L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai resistenti deve essere respinto atteso che la domanda principale riguarda il rilascio del visto e che tra due fori esclusivi prevale quello individuato per primo.
2 il Diritto al Ricongiungimento Il ricongiungimento è stato richiesto per il figlio
[...]
, nato il [...]. L'istanza è stata presentata in data 18/07/2022, quando il Per_1
Sig. non aveva ancora compiuto i diciotto anni. Ai sensi dell'Art. 29, Persona_1 comma 2, D. Lgs. 286/1998, ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza. Il compimento della maggiore età nelle more del procedimento è imputabile all'amministrazione. Il requisito soggettivo è, pertanto, soddisfatto.
3. Sulla Sussistenza dei Requisiti Oggettivi (Alloggio e Reddito) I requisiti oggettivi richiesti dall'Art. 29, comma 3, D. Lgs. 286/1998, sono la disponibilità di un alloggio idoneo e di un reddito minimo annuo.
◦ Alloggio: Il ricorrente ha provato la disponibilità di un alloggio idoneo sito in Caivano, Via Rosano n. 8, mediante la produzione del contratto di locazione registrato (decorrenza 01/06/2023) e del Certificato di Idoneità Alloggiativa rilasciato dal Comune di Caivano in data 08/02/2024 (Prot. n. 0005682), che ne attesta l'idoneità per 10 persone. Tale requisito è pacificamente soddisfatto.
◦ Reddito: Il reddito richiesto per il ricongiungimento di un solo familiare ammontava, all'epoca della domanda (2022), a € 9.128,01 (importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà). La documentazione prodotta dal Sig. dimostra Parte_1 un reddito da lavoro dipendente pari a € 21.388,95 per l'anno 2021, € 23.788,55 per il 2022, € 25.169,85 per il 2023 e € 25.210,38 per il 2024. Tali importi superano ampiamente la soglia minima richiesta.
4. Sull'illegittimità del Diniego per Carenza Documentale (UNILAV) Il rigetto del nulla osta è stato motivato dalla mancata dimostrazione del requisito reddituale, specificamente per la mancata produzione del Contratto UNILAV, e per la successiva produzione tardiva e con data di inizio contratto (07/01/2025) successiva al provvedimento di rigetto. Tuttavia, l'Amministrazione convenuta ha fondato il proprio diniego su una carenza documentale formale, trascurando la sostanza della prova
Pag. 3 di 5 reddituale. L'Art. 6, comma 1, lett. b) del D.P.R. 394/1999 richiede la produzione della documentazione attestante la disponibilità del reddito, non un documento specifico come l'UNILAV. Il ricorrente ha prodotto documentazione fiscale (Certificazioni Uniche) rilasciata dal sostituto d'imposta e l'Estratto Conto Contributivo CP_5 CP_6 del 28/01/2025, che provano in modo incontrovertibile l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e stabile sin dal 2012.
5. L'eventuale inadempienza nella comunicazione telematica UNILAV è un onere del datore di lavoro, non del lavoratore. Caricare l'onere di tale inadempienza sulla sfera giuridica del lavoratore straniero, negandogli un diritto fondamentale come quello all'unità familiare, si configura come una sanzione sproporzionata e irragionevole, specialmente a fronte di prove schiaccianti di stabilità economica e lavorativa.
6. La successiva Comunicazione Unilav del 03/01/2025, che riporta una data di inizio rapporto al 07/01/2025, deve essere interpretata non come l'inizio di un nuovo rapporto, ma come un adempimento amministrativo ex novo (forse sollecitato dal preavviso di rigetto) che si inserisce in un contesto lavorativo ultradecennale e mai interrotto, come attestato dalle CU e dall'estratto conto . La valutazione CP_6 reddituale, in linea con l'Art. 17 della Direttiva 2003/86/CE, deve essere individualizzata e prospettica, basata sulla capacità economica stabile e duratura del richiedente.
7. Sul Principio del Superiore Interesse del Minore La decisione amministrativa lede il diritto fondamentale all'unità familiare (Art. 2, 29, 30 Cost.; Art. 8 CEDU). L'interesse superiore del minore (Art. 3, co. 1, Convenzione sui diritti del fanciullo;
Art. 28 TUI) deve essere considerazione preminente in tutti i procedimenti che riguardano i minori. Il Sig. , sebbene maggiorenne de facto, è considerato minore ai fini Persona_1 CP_ procedurali. Il nucleo familiare è stabilmente integrato in , con la moglie e le due CP_ figlie minori nate in e scolarizzate a Caivano. La prolungata separazione dal figlio
, in una condizione di insicurezza nel Paese d'origine (Burkina Faso), si Per_1 traduce in una lesione sproporzionata della vita privata e familiare del minore.
8. Riscontrata la piena e perdurante sussistenza di tutti i requisiti di legge in capo al ricorrente, il diniego amministrativo, basato su un pretesto formale, risulta illegittimo. Ai sensi dell'Art. 20, comma 3, D. Lgs. 150/2011, la sentenza che accoglie il ricorso può disporre direttamente il rilascio del visto.
9. Le spese di lite vanno compensate posto che la carenza della documentazione in fase amministrativa non è imputabile all'Amministrazione
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 37752/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE il ricorso proposto da e, per l'effetto, ACCERTA Parte_1 il diritto del Sig. al ricongiungimento familiare con il figlio Parte_1 [...]
, nato in [...] il [...]. Per_1
Pag. 4 di 5 2. ORDINA al ad
[...] familiari in favore del Sig.
3. Compensa le spese.
Roma 17/12/2025
Controparte_1
di rilasciare il visto d'ingresso per motivi CP_1
, nato in [...] il [...]. Persona_1
Il Giudice
SS SC
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