Art. 62.
Per ottenere l'ammissione, la promozione, l'idoneita', la licenza e l'abilitazione e' necessario aver conseguito, nel relativo esame, voto non inferiore a sei decimi in ciascuna materia o gruppo di materie.
La promozione e' conferita senza esami agli alunni che nello scrutinio finale abbiano ottenuto voto non inferiore a sei decimi, in ciascuna materia o gruppo di materie, e a otto decimi, nella condotta.
Gli alunni che nello scrutinio finale abbiano conseguito voto inferiore agli otto decimi nella condotta possono sostenere gli esami di promozione, di ammissione, di licenza e di abilitazione soltanto nella seconda sessione.
Per ottenere l'ammissione, la promozione, l'idoneita', la licenza e l'abilitazione e' necessario aver conseguito, nel relativo esame, voto non inferiore a sei decimi in ciascuna materia o gruppo di materie.
La promozione e' conferita senza esami agli alunni che nello scrutinio finale abbiano ottenuto voto non inferiore a sei decimi, in ciascuna materia o gruppo di materie, e a otto decimi, nella condotta.
Gli alunni che nello scrutinio finale abbiano conseguito voto inferiore agli otto decimi nella condotta possono sostenere gli esami di promozione, di ammissione, di licenza e di abilitazione soltanto nella seconda sessione.