Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 24/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 1046/2023 rgl
Svolgimento del processo.
(difeso dall'avv. Francesco Montomoli) Parte_1
a mezzo ricorso depositato il 25/9/2023
contro
(che sarà difesa dall'avv. Emiliano Controparte_1
Gargini)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti (conclusioni, ricorso, pp. 16-17, letterali):
“Piaccia al Giudice del Lavoro del Tribunale di Siena, contrariis reiectis, in tesi: accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, la nullità, inefficacia, illegittimità o comunque la mancata violazione del patto di non concorrenza contenuto nella scrittura privata del 27.8.2019, conseguentemente dichiarare l'illegittimità delle trattenute effettuate dalla società convenuta sulle buste paga del ricorrente relative ai mesi di ottobre e novembre 2022, nonché accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, l'illegittimità della trattenuta di € 757,94 per mancato preavviso effettuata da parte convenuta nella busta paga di ottobre 2022 del ricorrente;
per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante, a pagare al sig. , per le Parte_1 causali esposte nella parte narrativa del presente ricorso, l'importo netto di € 5.602,74, di cui € 3.844,80 per TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
1
l'importo netto di € 980,00;
[...]
in ipotesi: accertata la sproporzionalità delle trattenute effettuate dalla società convenuta a titolo di penale per il patto di non concorrenza sulle buste paga di ottobre e novembre 2022 del ricorrente, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante, a pagare al sig. , per le causali Parte_1 esposte nella parte narrativa de differenza tra le spettanze retributive dovute (€ 6.582,74) e la penale, da determinarsi secondo equità, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo. Con vittoria delle spese e competenze professionali, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Parte convenuta - - si costituiva in giudizio, Controparte_1 contestando la fondatezza della domanda chiedendo (conclusioni, memoria difensiva, pp. 10-11, letterali):
“In ordine alla trattenuta per violazione del patto di non concorrenza:
- In tesi: determinare la somma che dovrebbe Controparte_1 restituire all'ex dipendente nella misura di giustizia;
- In ipotesi subordinata e con riserva di appello: nella denegata ipotesi di declaratoria di nullità della clausola contrattuale, condannare il ricorrente in parziale compensazione alla ripetizione di quanto ricevuto a titolo di remunerazione della clausola contrattuale. In ordine alla trattenuta per indennità di mancato preavviso: Il
provvederà a corrispondere entro il 15/04/2024 alle Controparte_1 coordinate bancarie che il vorrà comunicare nel corso della Pt_1 prima udienza quanto trattenuto erroneamente, e pertanto si chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere. In ordine alle trattenute destinate al Fondo Comune dei dipendenti di : Controparte_1
- Preliminarmente annullare la diffida accertativa dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Siena n. SI00000/2022-254
2 del 03/10/2022 (doc. n. 9 di parte ricorrente) per i motivi spiegati nel presente atto;
- Conseguentemente respingere la domanda del ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto. Comunque, con vittoria di spese e competenze professionali”.
*
All'udienza 27/3/2024 nella causa n. 1046/2023 rgl sono comparsi:
, difeso dall'avv. Francesco Montomoli;
Parte_1 per l'avv. Emiliano Gargini. Controparte_1
Il giudice sente le parti, il ricorrente. personalmente, che si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
L'avv. Gargini per la Società richiamandosi alla memoria difensiva conferma il riconoscimento di parte della pretesa creditoria con impegno a tempestivo adempimento entro il 5/4/2024.
L'avv. Montomoli per il ricorrente si oppone, per irrilevanza, alla ammissione della prova testimoniale chiesta dalla Società sul residuo oggetto del contendere.
Il giudice tenta la conciliazione della causa. Ai meri fini conciliativi, la Società si dichiara disponibile alla dazione di € 5.400,00 netti, entro il 5/4, oltre contributo spese legali. Il ricorrente si dichiara disponibile, ai meri fini conciliativi, allal ricezione di € 6.000,00 netti, anche entro il 15/5, oltre contributo spese legali. Il giudice formula ipotesi conciliativa mediana, che le parti non accettano. Si dà atto del fallimento del tentativo.
Il giudice si riserva sulla programmazione istruttoria/decisoria sul residuo oggetto del contendere sin d'ora (programmando in ogni caso discussione al 24/1/2025, ore 12:00, note autorizzate al 14/1).
Sciolta la riserva assunta nella causa n. 1046/2023 rgl;
3 riesaminati gli atti e i documenti, a mezzo ordinanza del 18/11/2024; il giudice ritiene essenzialmente irrilevante la prova testimoniale chiesta dalla nè, del resto, i fatti Controparte_1 capitolati sembrano aver cifica contestazione da parte del lavoratore, che li ha ritenuti irrilevanti. D'ufficio, manda la Cancelleria di richiedere alla gli atti e documenti integrali del procedimento che ha condotto alla diffida accertativa del 3/10/2022 SI-00000 2022-254 nei confronti della compreso il successivo ricorso della Socie Controparte_1 datrice di lavoro e il provvedimento di rigetto prot. 8162 del 22/12/2022, da pervenire tutti entro il 18/12/2024.
Conferma allo stato la discussione della causa all'udienza 24/1/2025, ore 12:00, autorizzando note difensive finali entro il 14/1.
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All'udienza 24/1/2025 nella causa n. 1046/2023 rgl sono comparsi:
, difeso dall'avv. Francesco Montomoli;
Parte_1 per l'avv. Emiliano Gargini. Controparte_1
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria. L'avv. Montomoli, per il ricorrente, precisa che nella determinazione della somma oggetto della domanda è stato calcolato l'importo, di € 155,20, in ipotesi dovuto in restituzione in caso di accertata nullità del patto di non concorrenza. L'avv. Gargini argomenta la natura di delega di pagamento a terzo non vietata dalla legge (dPR 1950/n. 180) della dazione di € 20,00 mensili a titolo di trattenuta per il Fondo quindi CP_3 sostenendo l'estraneità al caso concreto della argomentazione normativa dell' condivisa dal lavoratore.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
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4 Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
§ 1. Oggetto della controversia
è stato assunto alle dipendenze della Parte_2 [...]
0/2018 al 31/10/2022 con qualifica di Controparte_1 giurata livello 6 CCNL Vigilanza Privata prima a tempo determinato poi a tempo indeterminato dal 1/9/2019.
A partire dal 10/2020 il lavoratore veniva inquadrato al livello 5 CCNL e dal 3/2022 al livello 4.
Alla cessazione del rapporto di lavoro il 31/10/2022 a seguito di dimissioni volontarie del 14/10/2022 il lavoratore ha affermato un credito per titoli restitutori diversi: a) nella busta paga di 10/2020 (doc. 3 ric.) la datrice operava una trattenuta a titolo di penale per violazione del patto di non concorrenza, pari ad € 1.000,00 e una trattenuta a titolo di indennità di mancato preavviso, per € 757,94; b) nella busta paga del 11/2020 (doc. 4 ric.) la datrice operava una ulteriore trattenuta a titolo di penale per violazione patto di non concorrenza, pari ad € 4.000,00; c) per tutto il periodo lavorativo, la datrice operava una trattenuta a titolo di Fondo di € 20,00 mensili per un totale CP_3 di € 980,00.
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§ 2. I parziali riconoscimenti aziendali della pretesa patrimoniale del lavoratore: residuo oggetto controverso.
Sulla trattenuta a titolo di penale per violazione del patto di non concorrenza (§ 1 lett. a e b) la Società datrice afferma la legittimità
5 del patto di non concorrenza, ma ammette di aver erroneamente trattenuto in busta paga al lavoratore € 1.000,00 in più rispetto ad
€ 4.000,00 previsti dal patto.
Sulla ulteriore trattenuta (§ 1 lett. a) la Società ammette di avere erroneamente addebitato nella busta paga di 10/2020 (doc. 3 ric.) € 757,94 dichiarando la propria disponibilità alla restituzione della somma. Alla ammissione ha fatto seguito il versamento di quanto trattenuto indebitamente al lavoratore il 27/3/2024 (p. 3 note finali ric.).
La Società datrice riconosceva un ulteriore errore di calcolo relativo alle maggiorazioni TFR sul corrispettivo del patto di non concorrenza nella minor somma di € 155,20 anziché € 1.522,20.
Sul § 1. lett. c), parte convenuta affermava la legittimità delle trattenute in favore del Fondo comune.
Residuano controversi i punti specificati al § 1 lett. b) e c), mentre dovrà dichiararsi la cessazione della materia del contendere sul punto § 1 lett. a)(trattenuta a titolo di penale per violazione del patto di non concorrenza, pari ad € 1.000,00 e a titolo di indennità di mancato preavviso, per € 757,94).
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§ 3. Patto di non concorrenza: nullità.
La Società, a parte il predetto riconoscimento della erroneità della trattenuta nel limite di € 1.000,00, afferma la legittimità del patto, quindi della trattenuta effettuata, per la corretta restante parte di € 4.000,00 quale penale per la sua violazione. Tra il e il lavoratore ricorrente vigeva il patto, Controparte_1 esplicitamente qualificato di non concorrenza, nei termini contenuti nel contratto prodotto sub 1 ric.
6 Il lavoratore ha ammesso di essere stato assunto dalla Corpo Vigili Giurati - impresa concorrente nel settore - a decorrere dal 11/2022, adibito a servizi a Siena e provincia (docc. 8 ric. e 5 conv.).
7 Ad es. Cass. SL con sent. 2009/n. 16489 ricorda di “(avere) invero ripetutamente affermato che il patto di non concorrenza, anche se stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato, rimane autonomo da questo, sotto il profilo prettamente causale. Conseguentemente, il corrispettivo con esso stabilito, essendo diverso e distinto dalla retribuzione, deve possedere soltanto i requisiti richiesti in generale per l'oggetto della prestazione dall'art. 1346 c.c. (Cass. 1975/n. 1846 e 1991/n. 3507)”.
L'autonomia strutturale e causale del patto è ripresa oggi, ad es. da Cass. SL 2021/n. 5540 – “dal punto di vista strutturale, il patto di non concorrenza costituisce una fattispecie negoziale autonoma, dotata di una causa distinta", richiamandosi appunto la sent. n. 16489 del 2009 – che ricorda ancora, “dal punto di vista degli interessi meritevoli di tutela regolati dal patto, questa Corte ha affermato che le clausole di non concorrenza sono finalizzate, da un canto, a salvaguardare l'imprenditore da qualsiasi "esportazione presso imprese concorrenti" del patrimonio immateriale dell'azienda, trattandosi di un bene che assicura la sua resistenza sul mercato ed il suo successo rispetto alle aziende concorrenti, e, d'altro canto, a tutelare il lavoratore subordinato, affinché le dette clausole non comprimano eccessivamente le possibilità di poter indirizzare la propria attività lavorativa verso altre occupazioni, ritenute più convenienti (da ultimo, Cass. n. 9790 del 2020, conf. a Cass. n. 24662 del 2014)”.
Prosegue Cass. SL 2021/n. 5540 cit. “Proprio perché́ la regola è che, alla cessazione del rapporto, il lavoratore recuperi la piena ed assoluta libertà di collocare le proprie prestazioni in ogni settore del mercato e della produzione, affinché detta libertà - pur se assoggettabile a condizionamenti in ossequio alla regola dell'autonomia contrattuale - non possa essere limitata in modo tale da compromettere l'esplicazione della concreta professionalità del lavoratore, pregiudicandone ogni potenzialità reddituale, il legislatore ha dettato, nell'ambito della generale disciplina ex art. 2596 c.c. in tema di limitazioni (legali o volontarie) alla concorrenza, una specifica regolamentazione che porta a differenziare integralmente il lavoratore subordinato da tutti gli altri soggetti pur essi destinatari del divieto di concorrenza (cfr. al riguardo: art. 1751 bis c.c.; art. 2557 c.c.; artt. 2301 e 2390 c.c.; così Cass. n. 5691 del 2002)”. 8 La limitazione dello svolgimento dell'attività per il tempo successivo alla cessazione del contratto è inficiata di nullità, secondo la previsione dell'art. 2125 del codice civile: se non risulta da atto scritto;
se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore;
se il vincolo non è contenuto entro limiti determinati di oggetto, luogo e tempo;
la durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni (nel caso dei dirigenti), tre negli altri casi.
Non tutti questi requisiti, sia di forma che di limite contenutistico, possono ritenersi nel caso concreto rispettati.
La pattuizione del corrispettivo, determinata nel 30% del trattamento di fine rapporto può resistere alla tenuta di legittimità. Stante la natura di durata del rapporto al quale il patto di non concorrenza accede, parrebbe ovvia l'indeterminatezza ex ante del corrispettivo al quale alla cessazione del rapporto principale il lavoratore avrebbe avuto diritto, ma altrettanto evidente la perfetta determinatezza, e comunque determinabilità (cfr. art. 1418, rif. 1346 c.c.) della prestazione dedotta in contratto, in quanto è esattamente fissato tra le parti il criterio costruttivo, attributivo della dimensione quantitativa, in corso di rapporto, momento per momento, e alla sua cessazione. Insussistente, poi, nel negozio una prevalente, o rilevante, significativa aleatorietà, sussistendo invece un meccanismo predeterminato di sicuro incremento con il perdurare del rapporto ad esclusivo vantaggio del/la prestatore/trice, che non snatura la causa di attribuzione patrimoniale. Sia pure in altro settore produttivo, Cass. SL 2021/n. 5540 cit., richiama poi l'attenzione - sulla base di attenta ricostruzione che muove da Cass. n. 10062 del 1994, che ebbe a dettare un indirizzo a tutta la giurisprudenza successiva che, sul punto, avrebbe solo consolidato l'orientamento, ad esso uniformandosi (Cass. n. 4891 del 1998; Cass. n. 7835 del 2006; Cass. n. 9790 del 2020) - sulla necessità di valutare distintamente la questione della nullità per mancanza del requisito di determinatezza o determinabilità del corrispettivo pattuito tra le parti, quindi la verifica che il compenso, come determinato o determinabile, non sia simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato, in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore, alla riduzione delle sue possibilità di guadagno, indipendentemente dall'utilità che il comportamento 9 richiesto rappresenti per il datore di lavoro, come dal suo ipotetico valore di mercato. La Corte di Appello di Firenze, nella sent. del 21/1/2021, resa nel giudizio 2019/n. 1048 rgl, cit. riprende questi concetti chiarendo che “dai principi sopra esposti deve allora desumersi che la nullità del patto di non concorrenza per indeterminatezza o indeterminabilità del corrispettivo attribuito al lavoratore, quale vizio dell'oggetto del contratto come prescritto in generale dall'art. 1346 c.c., e la nullità̀ del medesimo patto per violazione dell'art. 2125 c.c., in quanto il corrispettivo non sia pattuito affatto o sia comunque convenuto in misura “manifestamente iniqua o sproporzionata” in violazione del canone di adeguatezza implicato dall'art. 2125 c.c., operano su due piani ben diversi”. E in riferimento ad analoga fattispecie la Corte di Appello di Firenze, cit., ha argomentato che “in particolare il primo vizio è escluso, non solo quando il corrispettivo sia determinato in una misura fissa, ma anche quando sia determinabile, il che avviene certamente anche quando sia variabile in relazione a parametri oggettivi, dato che si ha determinabilità quando sono indicati, anche per relationem, i criteri in base ai quali si fissi una prestazione, che resta perciò sottratta al mero arbitrio (così ex plurimis Cass. n. 12743/1999). Facendo applicazione di tali principi nella specie, il collegio ritiene che il corrispettivo previsto dalle parti fosse senz'altro determinabile, in quanto variabile in relazione a elementi oggettivi quali la durata del rapporto e l'entità della raccolta riferibile all'odierno appellante. Senza dire della previsione di un importo minimo garantito al lavoratore per il caso la relazione negoziale avesse una durata inferiore a un limite pure predeterminato (per quanto sottoposto alla condizione dell'adempimento del patto, ma si tratta di circostanza evidentemente estranea al profilo della determinabilità dell'oggetto del contratto). Non può dubitarsi quindi, ad avviso della Corte, che fosse soddisfatto il requisito di validità del contratto previsto in via generale dall'art. 1346 c.c.”.
Nel diverso caso oggetto della attuale controversia questi lineamenti rivelano certamente una tensione, pur riterremmo senza definitivo cedimento, a fronte della dazione del corrispettivo, pur variabile, dilazionata alla cessazione del rapporto, considerata anche la qualità soggettiva del prestatore.
10 La dazione di una maggiorazione sul TFR, a differenza di una maggiorazione retributiva su base periodica, accentua il momento di variabilità, in ogni caso in favore del prestatore, ma soprattutto è avvertito un momento di squilibrio inversamente proporzionale alla durata del rapporto, tra il medesimo sacrificio imposto e il corrispettivo a fronte di immutata sanzione.
In ogni caso, il corrispettivo è in concreto determinabile, in quanto variabile in relazione a parametri oggettivi, avendosi determinabilità quando sono indicati, anche per relationem, i criteri in base ai quali si fissi una prestazione, che resta perciò sottratta al mero arbitrio.
Il tempo del vincolo, 6 mesi dalla cessazione del rapporto, è ampiamente contenuto nel limite massimo di legge.
Ma non infondata la doglianza del lavoratore in ordine alla eccessiva compressione della esplicazione della propria professionalità e capacità reddituale, indipendentemente dall'utilità che il comportamento richiesto rappresenti per il datore di lavoro, come dal suo ipotetico valore di mercato.
Anche se la Società ritiene che il vincolo riguardi alcune province soltanto in ambito regionale, la limitazione si estende quasi all'intero territorio regionale in quanto investe 9 province toscane su 11 (escluse Livorno e Grosseto) ed è presente anche una provincia ligure, La Spezia) così che l'ambito territoriale ad es. non meramente comunale, o chilometrico, risulta eccessivo imponendo al lavoratore, ragionevolmente portatore di una specifica professionalità settoriale, una mobilità eccessivamente gravosa, inesigibile, per condizioni personali ed economiche.
Si tratta in definitiva di una pattuizione invalida, nulla, nella quale più a monte ancora, sul piano causale e sinallagmatico, non è agevole scorgere la sostanziale utilità per l'imprenditore a fronte di una sicura grave limitazione per il lavoratore vincolato.
Alla nullità consegue l'effetto ripetitorio per gli importi trattenuti a titolo di penale.
In merito a quanto erogato dalla Società quale corrispettivo del patto al lavoratore in termini di maggiorazione sul TFR, ancorchè erroneamente determinato, anche all'udienza odierna il ricorrente ha precisato che nella determinazione della somma oggetto della 11 domanda è stato calcolato l'importo, di € 155,20, in ipotesi dovuto in restituzione in caso di accertata nullità del patto di non concorrenza.
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§ 4. Somme trattenute per il Fondo Comune.
Come sopra esposto al § 1 lett. c), il lavoratore chiede infine la condanna della Società al pagamento della somma complessiva di € 980,00, a titolo di restituzione delle somme che ritiene indebitamente trattenute da parte datoriale, nell'arco dell'intero rapporto lavorativo, per le quote mensili di adesione al Fondo Comune dalla medesima istituito.
La richiesta si fonda sulla diffida accertativa dell
[...]
per crediti patrimoniali n. SI00000/2022-254 Controparte_4 del 3.10.2022 (doc. 9 ric.) che accertava l'illegittimità delle trattenute che la datrice aveva effettuato a carico del lavoratore nell'anno 2021 a titolo di quota di adesione al Fondo Comune. La diffida sul punto specifico rileva che:
12 13 Il lavoratore ha aderito al Fondo Comune (doc. 7 conv.) il 1/10/2018. La lettera di adesione riporta quello che si presenta come un estratto dello statuto o regolamento del Fondo. Gli elementi che lo caratterizzano sono la base personalistica, le guardie giurate dipendenti della datrice, e lo scopo:
14 Nella adesione si fa riferimento ad organi sociali.
Non è stato prodotto alcun documento relativo alla costituzione del Fondo, né ai suoi rapporti con la Società resistente, e nulla è presente nell'accertamento .
Per quanto sostenuto dalla datrice non figurano tra gli associati soci o amministratori della stessa mentre la Presidente è la sig.ra ex dipendente. Persona_1
La Società trattiene le quote mensili ai dipendenti e le versa a favore del Fondo, non avente personalità giuridica, a mezzo assegno bancario intestato alla Presidente.
Rispetto a quanto affermato dalla convenuta si rammenta che le associazioni non riconosciute vengono costituite per contratto, ma senza che vi sia necessità di atto pubblico o di atto scritto. Possono quindi formarsi tacitamente attraverso l'attività del gruppo organizzato. Anche per l'associazione non riconosciuta vige il c.d. principio della “porta aperta”.
Le associazioni non riconosciute sono dotate di un “fondo comune” (art. 37 c.c.) costituito dai versamenti dei singoli associati.
Il Legislatore, attento all'art. 18 Cost., non indica quali siano gli scopi perseguibili dalle associazioni. Lo scopo deve essere possibile e lecito (v. art. 1, 3 c., DPR 2000/n. 361). 15 Agli antipodi rispetto al modello societario, limite strutturale per il modello associativo è il divieto di distribuzione di utili. Non escluso che si possano istituire associazioni nell'interesse dei partecipanti ma senza fine di lucro.
È ammessa l'esistenza di forme associative a carattere mutualistico, anche se risalente, cfr. Cass. Sez. V, 2000/n. 12992:
“Le Società di mutuo soccorso fra operai furono legalizzate in Italia con la legge 15 giugno 1286 n. 3818, che ne definì gli scopi di assistenza, sussidio, educazione dei soci e delle loro famiglie. Il "mutuo soccorso" è dunque un termine che applicato dalla legge del 1886 al ceto operaio, ricomprende forme associative a carattere mutualistico atte ad affrontare le evenienze sfavorevoli o condizioni disagiate di coloro che sono maggiormente esposti a tale evenienza, (artt. 2546/2548 cod. civ.) con scopi previdenziali;
tali Società quindi non possono "sic et simpliciter" identificarsi, come sostiene il
ricorrente, con le società cooperative, che hanno forma e CP_5 regole proprie della impresa commerciale, mentre le società di mutuo soccorso sono connaturate dallo scopo mutualistico, da cui esula ogni fine di lucro (Cass. Sez. V, 2000/n. 12992)”.
Il Fondo a cui ha aderito il lavoratore prevede CP_3 erogazioni a favore degli associati nel caso in cui vi sia responsabilità diretta per danni od occorrano guasti alle auto di servizio, ed è previsto anche il sostegno agli associati in caso di particolari eventi con difficoltà economica dell'associato.
Non è noto se il lavoratore abbia usufruito o meno delle provvidenze del Fondo.
A fronte dell'ammissibilità dello scopo, potrebbe in effetti sussistere anche un problema di forma del Fondo in quanto CP_3 assente la personalità giuridica.
Tuttavia, tale problematica non è direttamente riconducibile all'oggetto del presente giudizio.
Infatti, la diffida accertativa dell' , giudizialmente non impugnata, contesta la clausola contra le che trasferisce sul lavoratore il costo per danni e incidenti occorsi alle autovetture, che
16 ritiene vessatoria, e il correlato meccanismo di trattenute dirette in busta paga. La clausola, unitamente al versamento mensile nei confronti del Fondo comune comporterebbe una inammissibile traslazione del rischio di impresa dal datore al lavoratore, per contrasto con norma imperativa, pur risultando autorizzata espressamente dal lavoratore e mai contestata in corso di rapporto
Secondo l' , inoltre, la trattenuta sarebbe illegittima in quanto operata ssenza di una espressa previsione di legge o di contratto collettivo.
Tuttavia, nell'esplicazione dell'autonomia negoziale riconosciuta dall'ordinamento le parti hanno fatto ricorso all'istituto della delegazione di pagamento ai sensi dell'art. 1269 c.c..
“Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato. Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi”.
Il lavoratore ha conferito incarico alla datrice - a fronte di quanto dovuto a titolo di retribuzione - di pagare ad un ente, in ragione dell'obbligo assunto di elargire un predeterminato contributo periodico.
L'adesione del dipendente risulta invero viziata anche sotto un profilo formale non essendo stata indicata alcuna durata della delegazione e quindi prevista ad libitum in violazione dei limiti dell'art. 5 (Facoltà e limiti di cessione di quote di stipendio e salario) e 6 (Requisiti necessari per l'esercizio della facoltà di cessione) e ss. e dPR 1950/n. 180. Tale impegno si espone a un limite che risulta violato in quanto all'atto di adesione il dipendente non ha indicato alcun termine di scadenza della delega.
Del resto se il lavoratore correttamente individua il titolare passivo del rapporto nel soggetto datoriale che ha effettuato la illegittima trattenuta retributiva, il datore delegato manterrà il proprio diritto di rivalsa nei confronti del Fondo beneficiario.
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P.Q.M.
in accoglimento del ricorso accerta la nullità del patto di non concorrenza tra il lavoratore ricorrente e la Società Parte_1 datrice e per l'effetto condanna quest'ultima al Controparte_1 pagamento delle somme trattenute a titolo di penale, per € 4.844,80, (5.000,00 – 155,20) di cui € 3.844,80 per TFR ed € 1.000,00 a titolo di indebito. Dichiara fra le parti cessata la materia del contendere relativamente alla legittimità della trattenuta di € 757,94 per mancato preavviso successivamente pagata. Condanna alla restituzione di quanto Controparte_1 trattenuto in fa dalla data di assunzione alla CP_3 data di risoluzione del rapporto di lavoro pari ad € 980,00. Sulle somme riconosciute in favore del lavoratore sono dovuti rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti al saldo. Condanna al pagamento delle spese Controparte_1 processuali, liquidate in € 5.077,00 per compensi professionali (scaglione di valore, parametro medio per fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisione) oltre Iva, Cap e 15 % come per legge oltre € 118,50 per spese (contributo unificato), con distrazione in favore del/dei procurator/i antistatario/i.
Siena, 24/1/2025
il giudice Delio Cammarosano
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