Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/02/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
All'udienza del 14/02/2025 , RGC n. 1000 / 2024 dinanzi al Giudice dott. Gaetano Laviola sono comparsi:
L'avv. GABELLONE MARIA ANTONIETTA per parte attrice, il quale impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta ai propri scritti e insiste in tutte le sue richieste;
L'avv. Guarnieri (per delega dell'avv. FAGGELLA PELLEGRINO CHRISTIAN ANTONIO ) per parte convenuta, il quale impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta ai propri scritti e insiste in tutte le sue richieste;
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni;
Le parti precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiedono che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola ha pronu nciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1000 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 145/2024 emesso dal Tribunale di Castrovillari il 3 aprile
2024 e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dagli avv.ti Maria Antonietta Gabellone e C.F._2
Luigi Sabino
OPPONENTI
E
(C.F. ) e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. e P.I. , in p.l.r.p.t, rappresentata e difesa dall'avv.
[...] P.IVA_2 P.IVA_3
Antonio Christian Faggella Pellegrino
OPPOSTA
CONCLUSIONI
1
FATTO E DIRITTO
1.1. Gli opponenti hanno proposto opposizione al decreto ingiuntiv o n. 145/2024 emesso dal
Tribunale di Castrovillari in data 3 aprile 2024, con il quale è stato ingiunto il pagamento di euro 66.092,93 oltre interessi e spese, in virtù di contratto di conto corrente stipulato dalla società Termoidraulica del Pollino di il 30 dicembre 1993 con Banco Controparte_3
Ambrosiano Veneto e di un contratto di finanziamento del 5 agosto 2010 stipulato dalla società Termoidraulica del Pollino di PI AR & C.s.a.s. con Banco di Napoli
S.p.A., per i quali gli oppo nenti hanno prestato garanzia.
Hanno eccepito: a) il difetto di legittimazione e di titolarità attiva dell'opposta; b) la nullità della notifica del decreto ingiuntivo effettuato a mezzo del servizio postale;
c) la mancanza della prova del credito;
d) la mancata prova della cessione;
e) la violazione dell'art. 106
T.U.B. per mancata iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari;
f) la violazione dell'art. 2304 c.c. per mancata azione preventiva avverso i soci della s.n.c.; g) la mancata prova del contratto di fideiussione omnibus e la vessatorietà delle clausole ivi contenute.
Hanno chiesto, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto dell'avversa pretesa.
1.2. Si è costituita parte opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione e la co nferma del decreto ingiuntivo.
1.3. Con memoria ex art. 171 ter n.2 c.p.c. gli opponenti hanno disconosciuto le visure camerali (all. 1,3 e 13 alla comparsa di costituzione e risposta) prodotte da parte opposta, il piano di ammortamento (all. 9) e la notif ica delle raccomandate di diffida (all. 11 e 12).
2. Ai fini della decisione assume rilievo dirimente ed assorbente il motivo relativo alla prova della cessione del credito e alla mancanza di titolarità del credito.
Al riguardo, la giurisprudenza ha chiari to che “ai fini in esame, occorre peraltro precisare che il meccanismo pubblicitario delineato dall'art. 58, comma 2, TUB determina bensì, in capo al debitore, una conoscenza legale della cessione.
Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimi tà, “una cosa è l'avviso della cessione, necessario ai fini dell'efficacia del trasferimento, un'altra cosa è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto ” (Cass. n.
2780/2019).
Più precisamente, “la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo -in termini generici, se non proprio promiscui - ad «aziende, rami di azienda, beni e ra pporti giuridici individuabili in blocco» (art. 58 comma 1 TUB).
Ma di sicuro non dà contezza - in questa sua «minima» struttura informativa - degli specifici
e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere”
(Cass. n. 5617/2020).
2 Conseguentemente, si è chiarito che “in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto della ces sione di crediti in blocco non è in sé sufficiente ad attestare che proprio e anche il credito oggetto di causa sia compreso tra quelli che sono stati oggetto di cessione, il che costituisce onere probatorio a carico della creditrice-cessionaria, per cui l a parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco
D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale ” (Cass. n. 24798/2020).
Ciò detto, erra tuttavia l'opponente nel ritenere che l'onere probatorio del cessionario possa essere assolto “solo ed esclusivamente [con] la produzione di una lista dei crediti e del nominativo del debitore ingiunto Fotoincisione Farg ”.
È ben, vero, infatti, che secondo la giurisprudenza “ la prova primaria, da cui si possa ricavare che lo specifico credito per i l quale essa agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, è costituita dal contratto di cessione ” (Corte d'Appello
Ancona, 3 maggio 2022).
Nondimeno, “ad essa può sopperirsi se si dimostri che il singolo credito ceduto integra tutti
i requisiti e rientra in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione, pubblicato in G.U. ”
(Trib. Frosinone, 08 marzo 2022).
In particolare, “qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in re lazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito
(per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giug no 2019, n.
15884)”, dovendosi viceversa ritenere “ non provata la titolarità attiva del cessionario quando la descrizione dell'oggetto dei crediti ceduti sia vaga e onnicomprensiva, facendo riferimento a contratti deteriorati relativi ad un lasso temporale di vari decenni, senza puntuale indicazione di quello che dovrebbe essere il tratto distintivo dei rapporti ceduti, ma solo i generici contorni degli stessi ” (Trib. Avezzano, 29 ottobre 2020).
In senso più ampio, si è altresì ritenuto che “poiché secondo la giurisprudenza di legittimità il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità (Cass. 28/2/2020 n. 5617), la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo e quindi anche mediante testimonianze o presunzioni” (Trib. Verona, 14 novembre 2020)” (Trib. Busto Arsizio, 5 luglio 2022, n.
1038; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, 22 febbraio 2022, n. 5857, secondo cui “in materia di cessione dei crediti in blo cco ex art. 58 t.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo
3 particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salv o che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”).
In buona sostanza, quindi, precisato che altro è la prova della notificazione della cessione del credito, la quale, nel caso delle cessioni in blocco, può essere assolta media nte la produzione dell'avviso in G.U., altro è la prova che il credito azionato da chi asserisce essere cessionario rientri nel contratto di cessione, grava sul cessionario l'onere di fornire detta prova.
Inoltre, non essendo previsti particolari requisiti di forma per la cessione, la relativa prova può essere fornita anche per presunzioni e può desumersi dalla comunicazione in G.U. laddove il testo di tale comunicazione sia idoneo a dimostrare l'inclusione dello specifico credito per cui si agisce nel cont ratto di cessione.
La stessa prova, poi, può chiaramente essere fornita mediante la produzione del contratto di cessione che consenta al giudice, anche, occorrendo, mediante l'esame degli allegati, di verificare che lo specifico credito posto a fondamento della richiesta monitoria rientri effettivamente tra quelli ceduti.
Tali principi sul riparto dell'onere della prova risultano pienamente conformi alla regola generale prevista in ambito contrattuale, secondo cui il creditore deve provare il titolo (in tal caso fornendo la prova dell'esistenza del rapporto e della sua titolarità acquisita in virtù di un contratto di cessione concluso con l'originario titolare) e allegare l'inadempimento, gravando, invece, sul debitore l'onere della prova dell'avvenuto ademp imento o della sua non imputabilità (cfr. Cass. civ., SS UU., n. 13533/01).
2.1. Ciò chiarito, nel caso di specie parte opposta ha depositato nel procedimento monitorio,
l'avviso in G.U. (cfr. all. 4), con cui a acquistato i crediti da Controparte_4
Intesa San Paolo S.p.A.
In tale avviso si specifica che oggetto della cessione sono i crediti che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:
“(a) derivano da Contratti di Finanziamento di titolarità di anche a Parte_3 seguito di fusione per incorporazione o altre operazioni straordinarie poste in essere all'interno gruppo ); Controparte_5
(b) i cui debitori risultavano alla Data di Cut -off classificati e segnalati come "sofferenze" o
"inadempienze probabili" nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia da parte di
[...]
Controparte_6
(c) al cui codice rapporto il Venditore abbia attribuito il codice identificativo "KA", (i) come comunicato per iscritto al relativo debitore con comunicazi one inviata entro la Data di
Efficacia a mezzo Raccomandata A.R. o PEC e, in ogni caso, (ii) come risultante da apposita lista contenente i relativi codici rapporto (identificativi dei crediti oggetto di cessione) pubblicata sul seguente sito internet http s://www.mbcreditsolutions.it/;
4 Ebbene, con riferimento al criterio “c”, non vi è alcuna prova del fatto che i crediti in esame siano inclusi tra quelli acquistati da e, di conseguenza, tra quelli Controparte_4 acquistati successivamente da non essendo stato depositato alcun Controparte_1 elenco di crediti contenente l'identificativo “KA” e neppure alcuna lettera di comunicazione come riportato in Gazzetta.
Per quel che riguarda, poi, il criterio “ii” della lettera “c” che, lo si ribadisce, per come indicato nell'avviso in G.U., deve sussistere cumulativamente agli altri, la lista indicata non
è stata prodotta per cui non è stato consentito al Giudice verificare se il credito oggi azionato vi sia ricompreso.
Sono stati depositati due “Annex” (Cfr. all. 5 e 6 alla comparsa di costituzione), di cui uno sembrerebbe essere identificato dalla parte opposta come l'elenco dei crediti ceduti a Mb
Credit Solutions (all. 5), ma che, in realtà, risulta un file pdf del tutto apocrifo, con alcune cifre indicate ed in alcun modo riconducibile ad alcun contratto di cessione e alla posizione degli opponenti.
Inoltre, le cifre/i codici ivi contenuti non corrispondono ai contratti di finanziamento e di conto corrente presenti nel fascicolo monitorio.
Infine, con riferimento al contratto di conto corrente, non è neppure chiaro come la titolarità del credito, originariamente del Banco Ambrosiano Veneto, sia pervenuta a Intesa San Paolo, in difetto di qualsiasi allegazione e prova di operazioni societarie e visure camerali.
Per tali ragioni, in difetto di prova della titolarità del credito in capo all'opposta, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e la domanda di parte opposta deve essere respinta.
3. Le spese di lite sostenute dalle parti oppon enti devono essere poste a carico di parte opposta e, tenuto conto del livello di complessità delle questioni affrontate, liquidate in euro
7.200,00 (di cui euro 1.300,00 per la fase di studio, euro 850,00 per la fase introduttiva, euro
2.850,00 per la fase di trattazione ed euro 2.200,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile – in persona del giudice monocratico Dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta la domanda di parte opposta;
2. Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite sost enute dalle parti opponenti, che liquida in euro 7.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%,
CPA e IVA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Maria
Antonietta Gabellone e Luigi Sabino.
Così deciso in Castrovillari, 14 febbraio 2025
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Antonella De Marco, Funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
IL GIUDICE
5 Dott. Gaetano Laviola
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