TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 27/11/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 42/2022 L.P. Il Giudice, Dott. EL CC Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. BUFALINI FRANCESCA per la parte ricorrente e dell'Avv. MONTICELLI LEVORATO MARCO per parte resistente;
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 26/11/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa EL CC, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 42 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 Vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viterbo, via Rosselli, 2, presso lo studio dell'Avv. Francesca Bufalini, che lo rappresenta e difende giusta delega depositata unitamente al ricorso introduttivo telematico;
RICORRENTE E (P. IVA = ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Venturina Terme (LI), via della Monaca, 4, elettivamente domiciliata in Piombino (LI), vicolo della Pergola, 1/B, presso lo studio dell'Avv. Marco Monticelli Levorato, che la rappresenta e difende giusta procura depositata unitamente alla memoria di costituzione telematica;
RESISTENTE OGGETTO: rapporto di agenzia. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 17.1.2022 adiva questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “Accertata e dichiarata la sussistenza di un rapporto di agenzia, ai sensi dell'art. 1742 c.c., condannare la al Controparte_1 pagamento della somma pari ad € per i seguenti titoli: -provvigioni maturate e rimborso spese mesi febbraio, marzo, aprile 2018 euro 4.054,00 - indennità cessazione rapporto (indennità clientela) € 960,00 - indennità sostitutiva del preavviso euro 6.800,00 - indennità di incasso € 1300,00 - con riserva azione risarcimento danni mancati versamenti e quindi la complessiva somma di euro 13.114,00 Pt_2
o quella somma maggiore o minore ritenuta provata o di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali, rimborso forfettario, iva e ca come per legge da distrarsi”. Il ricorrente esponeva di essere agente di commercio con matricola 5755940 della Fondazione Enasarco;
di aver svolto l'attività di agente per la ditta Controparte_1 dall'1.1.2017 al 30.4.2018; che di fatto aveva l'incarico di promuovere stabilmente, per conto della preponente e verso retribuzione, la conclusione di contratti nella zona di Viterbo, Roma nord e fuori Gra;
che era stato concordato un rimborso mensile di € 500,00 da integrare con le provvigioni maturate per i clienti acquisiti;
che nel 2017 la ditta convenuta gli aveva sempre corrisposto mensilmente il rimborso spese di € 500,00 e le provvigioni;
che nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2018 promuoveva ulteriori affari, ma la casa mandante non gli forniva i tabulati né gli pagava le provvigioni e il rimborso spese di € 500,00; che la ditta convenuta, nonostante le sue richieste, non gli aveva mai consegnato il contratto di lavoro;
che era stato incaricato dalla di ricevere gli incassi Controparte_1 dei clienti, responsabilità che, ai sensi dell'art. 5 AEC settore Commercio, doveva essere adeguatamente indennizzata;
che il rapporto di lavoro durava fino al 30.4.2018, data in cui riceveva il recesso orale dal contratto di agenzia senza alcun preavviso;
che presentava ricorso per decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Viterbo, sezione Lavoro, per la consegna del contratto sottoscritto tra le parti e dei tabulati provvigionali relativi ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2018, al fine di riscuotere le provvigioni e per poter richiedere l'indennità di cessazione rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso;
che il 18.7.2019 il Tribunale di Viterbo emetteva il decreto ingiuntivo n. 357/2019, notificato ritualmente alla controparte in data 31.7.2019, con il quale ingiungeva alla la consegna Controparte_1 del contratto sottoscritto tra le parti e i tabulati provvigionali relativi ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2018; che la ditta resistente, in data 4.10.2019, presentava ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n. 357/2019, eccependo la mancanza dei presupposti ex art. 633 c.p.c. e l'inammissibilità della domanda, negando qualsivoglia rapporto contrattuale di lavoro tra le parti e l'inesistenza di qualsiasi debito nei confronti del che tale Pt_1 procedimento si concludeva con la sentenza n. 184/2020, pubblicata in data 10.6.2020, con la quale veniva dichiara improponibile l'opposizione proposta da Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 357/2019 emesso in data 18.7.2019 e per l'effetto veniva dichiarato il decreto definitivamente esecutivo;
che, ciò nonostante, la società resistente non ottemperava alla consegna del contratto di lavoro sottoscritto tre le parti e dei tabulati relativi ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2018; che, a causa dell'inadempimento del disposto della sentenza sopra menzionata, in data 14.7.2021, presentava denuncia alla Questura di Viterbo;
che, a seguito della mancata esecuzione del decreto ingiuntivo di consegna, confermato con la sentenza n. 184/2020 del Tribunale di Viterbo, chiedeva un accertamento ispettivo alla Fondazione Enasarco per verificare l'effettiva sussistenza del rapporto di agenzia intercorso con la e per prendere visione dei tabulati Controparte_1 relativi ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2018; che dall'accertamento svolto presso l'azienda resistente da Enasarco risultava che il ricorrente aveva svolto attività lavorativa presso la dall'1.1.2017 al 30.4.2018; che dalla documentazione allegata Controparte_1 al predetto verbale ispettivo Enasarco si evinceva che il ricorrente aveva percepito regolare rimborso per tutte le mensilità dell'anno 2017, mentre per il 2018 aveva percepito solo il rimborso relativo alla mensilità di gennaio;
che sulla base dei conteggi forniti dalla Fondazione Enasarco in ordine al fatturato maturato dalla al ricorrente Controparte_1 dovevano essere corrisposte tutte le provvigioni e le indennità non versate e previste dalla normativa e, segnatamente, le provvigioni maturate e non pagate (€ 4.054,00), l'indennità di maneggio denaro per incassi effettuati per conto della ditta a mezzo di assegni dei clienti della stessa (€ 1.300,00), l'indennità di preavviso (€ 6.800,00), l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità di cessazione del rapporto (€ 960,00), per la somma complessiva di € 13.114,00; che il rapporto di lavoro era provato dal biglietto da visita, dall'assegnazione di tablet aziendali e pc, dagli innumerevoli assegni dei clienti della incassati Controparte_1 dal ricorrente, nonché dalla corrispondenza mail per la fissazione delle riunioni aziendali. Si costituiva in giudizio formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“respingere la domanda poiché infondata in fatto ed in diritto;
Emettere, altresì, ogni altra consequenziale statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso. Il tutto con vittoria di spese ed onorari”. La società resistente deduceva che il titolare della omonima ditta individuale, Pt_1 gestiva nel periodo in questione un'attività di grossista nel viterbese, analoga a quella della ditta convenuta;
che il ricorrente era entrato in contatto con la società al fine di CP_1 creare una sinergia fra le aziende, acquistando merce dalla convenuta;
che l'intenzione del era quella di implementare, per il tramite dell'esperienza maturata sul campo dalla Pt_1 in settant'anni di attività, la propria attività di grossista che svolgeva e svolge tuttora CP_1 nel viterbese;
che il ricorrente, nel periodo compreso fra settembre 2017 e aprile 2018, era stato cliente della società convenuta, avendo effettuato acquisti presso la sede di quest'ultima; che, non avendo il provveduto al pagamento della merce acquistata, Pt_1 la aveva promosso un procedimento monitorio conclusosi con il pignoramento CP_1 delle somme dovute comprensive di interessi, esborsi e spese legali, custodite presso un istituto di credito e presso le Poste;
che nel periodo in cui la Ditta individuale Giannini aveva iniziato ad acquistare merce dalla il medesimo titolare aveva richiesto CP_1
l'esclusiva alla distribuzione e vendita nel Lazio dei prodotti commercializzati dalla seconda, asserendo che, grazie alla propria pluriennale esperienza, avrebbe consentito l'ottenimento di un considerevole aumento di fatturato nella zona in questione, zona in cui la
CP_1 operava e opera tuttora in via autonoma;
che, a seguito di tale richiesta, la aveva
CP_1 dato una disponibilità di massima, istruendo il ulla propria attività (da qui gli inviti Pt_1 alle riunioni presso la sede), consegnandogli il proprio materiale informativo e un PC con il gestionale per eventuali ordini che il ricorrente avrebbe dovuto “copiare” e utilizzare nella propria attività, essendone sfornito;
che tale rapporto non si era mai concretizzato in quanto, da un lato, la aveva continuato a operare in via autonoma nella zona in
CP_1 esame e, dall'altro, il oltre ad omettere il pagamento della merce consegnatagli, Pt_1 aveva posto in essere atteggiamenti denigratori, aggressivi e irrispettosi nei confronti dei responsabili della che a partire dai mesi di gennaio/febbraio 2018 il aveva
CP_1 Pt_1 interrotto ogni tipo di rapporto con la omettendo il pagamento della merce
CP_1 acquistata e la restituzione del tablet e del materiale che gli era stato consegnato. Contestato l'an della pretesa, ha altresì contestato il quantum eccependo l'inesistenza del credito vantato dal ricorrente e la prescrizione ex art. 1751 c.c. dell'importo di € 960,00 richiesto a titolo di indennità clientela. La causa, istruita con l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta e prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. Il ricorrente – agente di commercio iscritto alla Fondazione Enasarco – ha dedotto di aver svolto attività di agente per la società resistente dall'1.1.2017 al 30.4.2018 con l'incarico di promuovere stabilmente, per conto della preponente, la conclusione di contratti nella zona di Viterbo, Roma Nord e c.d. Fuori GRA, oltre all'incarico di riscuotere gli incassi dai clienti e ciò a fronte della corresponsione in suo favore di un rimborso mensile di € 500,00 e di provvigioni (di cui non viene precisata la percentuale) sui clienti acquisiti. Ha inoltre dedotto di non aver mai ricevuto la consegna del contratto di agenzia, nonostante le plurime richieste e una ingiunzione di consegna emessa dal Tribunale di Viterbo nei confronti della società con decreto ingiuntivo n. 357/2019, divenuto irrevocabile per effetto della declaratoria di improponibilità della relativa opposizione in quanto tardiva. La società resistente, dal proprio canto, ha negato l'esistenza di un contratto di agenzia con il ricorrente, riconducendo i rapporti con il nell'ambito di un rapporto Pt_1 commerciale in forza del quale il ricorrente, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, si sarebbe impegnato ad acquistare merce dalla al fine di Controparte_1 commercializzarla nel Lazio. Ciò posto, in diritto giova premettere che per giurisprudenza consolidata i caratteri distintivi del contratto di agenzia sono l'obbligo dell'agente di svolgere attività continuativa e stabile per promuovere, nell'ambito di una determinata sfera territoriale, la conclusione di contratti per conto del preponente, realizzando in tal modo con quest'ultimo una collaborazione professionale autonoma non episodica, con risultato a proprio rischio, e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo. Tali caratteristiche lo distinguono da altre figure affini, in particolare dal procacciamento di affari, che consiste nella più limitata attività di chi, solo di propria iniziativa, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie occasionalmente le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni (cfr., da ultimo, Cass. n. 1263/2025; conforme, ex plurimis, a Cass. n. 12197/2020 e Cass. n. 2828/2016). La Corte di Cassazione ha altresì precisato quanto segue: “La distinzione tra le varie fattispecie, richiedendo la verifica in concreto del grado di stabilità dell'incarico, e quindi del diverso modo di atteggiarsi dei fatti costitutivi del rapporto (Cass. 28 agosto 2013, n. 19828), non può essere considerata attinente esclusivamente alla fase esecutiva del contratto, presupponendo invece la ricostruzione della comune intenzione delle parti. A tal fine, al fine cioè della ricostruzione della comune intenzione delle parti, riveste un ruolo essenziale la forma scritta, richiesta ad probationem dall'art. 1742 c.c., comma 2, con la conseguente inammissibilità della prova per testimoni e di quella per presunzioni, cui può farsi ricorso soltanto in caso di perdita incolpevole del documento: ciò in applicazione dell'art. 2725 c.c., comma 1 che, in caso di forma ad probationem consente l'ammissione della prova testimoniale nel solo caso indicato dall'art. 2724 c.c., n. 3 ossia in ipotesi di smarrimento incolpevole del documento, e dell'art. 2729 c.c., art. 2 secondo cui le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova testimoniale. Inoltre è stato in più occasioni evidenziato che la prova del contratto di agenzia può essere fornita a mezzo scritture diverse dal contratto medesimo, ma è sempre stato fermo, nella giurisprudenza della S.C., che la scrittura deve in tal caso palesare in via diretta l'esistenza del contratto e le relative clausole, così da consentire l'interpretazione delle stesse, estesa sia al senso letterale delle parole che all'intenzione dei contraenti (Cass. 28 gennaio 2013, n. 1824; Cass. 9 ottobre 1996, n. 8838). In altri termini, se è pur vero che la prova del contratto di agenzia può essere fornita a mezzo di scritture diverse dalla scrittura contrattuale, è altrettanto vero che la scrittura deve avere ad oggetto direttamente le intese contrattuali ed il loro contenuto, non essendo sufficiente che documenti invece semplicemente circostanze fattuali dalle quali possa poi risalirsi, per via di inferenza logica, alla stipulazione del contratto, giacché, se così fosse, il contratto verrebbe ad essere provato non dallo scritto, ma dal ragionamento presuntivo, in violazione della regola di cui si è detto.” (così Cass. n. 29422/2023). Ai sensi degli artt. 1742, comma 2, c.c., 2725, comma 1, c.c. e 2729, comma 2, c.c., così come interpretati dalla pacifica giurisprudenza richiamata, il contratto di agenzia non può essere provato per mezzo di testimoni o presunzioni (tranne nell'ipotesi di smarrimento incolpevole del documento), essendo ammissibili la confessione e il giuramento. Quanto ai documenti, la prova del contratto di agenzia può essere fornita a mezzo scritture diverse dal contratto medesimo, purché esse palesino direttamente l'esistenza del contratto e le relative clausole, così da consentire l'interpretazione delle stesse, non essendo sufficienti scritture che documentino semplicemente circostanze fattuali dalle quali possa poi risalirsi, per via di inferenza logica, alla stipulazione del contratto, giacché, se così fosse, il contratto verrebbe ad essere provato non dallo scritto, ma dal ragionamento presuntivo, in violazione delle norme richiamate. Nel caso di specie il ricorrente non ha prodotto scritture aventi ad oggetto direttamente le intese contrattuali ed il loro contenuto. Egli non ha nemmeno prodotto documenti dai quali possa desumersi in modo certo ed univoco l'esistenza di un contratto di agenzia. Non vi sono infatti in atti: a) estratti conto provvigionali provenienti dalla società e intestati al pur avendo il ricorrente dedotto la mancata consegna dei soli tabulati Pt_1 provvigionali relativi ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2018; b) fatture emesse dal ricorrente nei confronti della società; c) documenti comprovanti pagamenti della società in favore del pur avendo quest'ultimo dedotto la regolare percezione fino a Pt_1 dicembre 2017 delle provvigioni e del “rimborso mensile di euro 500,00”; d) riconoscimenti provvigionali in favore del ricorrente;
e) ordini di clienti trasmessi dal ricorrente alla società. Quanto ai documenti depositati, essi comprovano l'esistenza tra le parti di un rapporto di tipo commerciale/professionale, ma non consentono di verificare il contenuto dell'accordo e, pertanto, di valutare la sussistenza o meno dei tratti tipici del contratto di agenzia, così come descritti in premessa, che differenziano detta fattispecie da altre figure affini (in primo luogo il procacciamento d'affari) e da contratti commerciali, anche atipici, come il contratto di distribuzione. In particolare: 1) sul biglietto da visita con intestazione della società, accanto al nominativo del ricorrente, non è specificato il ruolo o la mansione del medesimo;
2) l'attribuzione del PC portatile con firma “per ricevuta del rappresentante” e le convocazioni per riunioni commerciali rivolte “ai Sirr.ri Rappresentanti” non sono indici univoci e certi di un rapporto di agenzia, ma testimoniano, al più, l'esistenza di una relazione commerciale/professionale tra le parti, suscettibile di plurime qualificazioni;
3) la corrispondenza tra la società ed il ricorrente attiene esclusivamente all'attività di riscossione di assegni o denaro di clienti della prima ad opera del secondo nel Lazio, ma nulla testimonia in merito al fatto che detti clienti siano stati procacciati dal e tanto meno che siano stati eventualmente procacciati Pt_1 in adempimento di un obbligo contrattuale di promozione in via continuativa della conclusione di contratti;
in merito la stessa legale rappresentante, in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato “Nella fase transitoria di conoscenza, siccome fa il nostro Parte_1 stesso lavoro, gli avevamo chiesto di poteva ritirare degli assegni perché noi non avevamo più gli agenti in zona”; 4) il documento denominato “PROVVIGIONI 2017/2018” non proviene dalla società; 5) sull'elenco di clienti asseritamente procurati dal ricorrente non compare mai il nome del come agente, ma solo “Codice Agente 6”, “Codice Zona 02”; al Pt_1 contrario il nome del compare tra i clienti della resistente, circostanza confermata Pt_1 dalle fatture emesse dalla società nei confronti del ricorrente, sulla base delle quali è stata emessa ingiunzione di pagamento, non opposta. Alla luce di quanto esposto, non può dirsi raggiunta la soglia probatoria utile e necessaria a far ritenere la sussistenza di un rapporto di agenzia tra le parti. Quanto poi all'accertamento ispettivo condotto dalla Fondazione Enasarco, sulla base del quale è stato emesso dal Tribunale di Roma il decreto ingiuntivo n. 5522/2022 nei confronti della società per il pagamento di contributi previdenziali e sanzioni per la posizione relativa al giova sottolineare che il Tribunale di Roma, in funzione di GL, muovendo da Pt_1 considerazioni analoghe a quelle sin qui svolte, ancorché relative alla diversa questione degli obblighi contributivi verso la Fondazione, sia giunto ad annullare l'ingiunzione di pagamento opposta. Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- respinge il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
CP_1
- condanna il ricorrente al pagamento in favore della società resistente delle spese del giudizio, liquidate in € 2.695,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Viterbo lì, 26 novembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
EL CC
Proc. R.G.L.P. n. 42/2022 L.P. Il Giudice, Dott. EL CC Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. BUFALINI FRANCESCA per la parte ricorrente e dell'Avv. MONTICELLI LEVORATO MARCO per parte resistente;
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 26/11/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa EL CC, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 42 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 Vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viterbo, via Rosselli, 2, presso lo studio dell'Avv. Francesca Bufalini, che lo rappresenta e difende giusta delega depositata unitamente al ricorso introduttivo telematico;
RICORRENTE E (P. IVA = ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Venturina Terme (LI), via della Monaca, 4, elettivamente domiciliata in Piombino (LI), vicolo della Pergola, 1/B, presso lo studio dell'Avv. Marco Monticelli Levorato, che la rappresenta e difende giusta procura depositata unitamente alla memoria di costituzione telematica;
RESISTENTE OGGETTO: rapporto di agenzia. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 17.1.2022 adiva questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “Accertata e dichiarata la sussistenza di un rapporto di agenzia, ai sensi dell'art. 1742 c.c., condannare la al Controparte_1 pagamento della somma pari ad € per i seguenti titoli: -provvigioni maturate e rimborso spese mesi febbraio, marzo, aprile 2018 euro 4.054,00 - indennità cessazione rapporto (indennità clientela) € 960,00 - indennità sostitutiva del preavviso euro 6.800,00 - indennità di incasso € 1300,00 - con riserva azione risarcimento danni mancati versamenti e quindi la complessiva somma di euro 13.114,00 Pt_2
o quella somma maggiore o minore ritenuta provata o di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali, rimborso forfettario, iva e ca come per legge da distrarsi”. Il ricorrente esponeva di essere agente di commercio con matricola 5755940 della Fondazione Enasarco;
di aver svolto l'attività di agente per la ditta Controparte_1 dall'1.1.2017 al 30.4.2018; che di fatto aveva l'incarico di promuovere stabilmente, per conto della preponente e verso retribuzione, la conclusione di contratti nella zona di Viterbo, Roma nord e fuori Gra;
che era stato concordato un rimborso mensile di € 500,00 da integrare con le provvigioni maturate per i clienti acquisiti;
che nel 2017 la ditta convenuta gli aveva sempre corrisposto mensilmente il rimborso spese di € 500,00 e le provvigioni;
che nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2018 promuoveva ulteriori affari, ma la casa mandante non gli forniva i tabulati né gli pagava le provvigioni e il rimborso spese di € 500,00; che la ditta convenuta, nonostante le sue richieste, non gli aveva mai consegnato il contratto di lavoro;
che era stato incaricato dalla di ricevere gli incassi Controparte_1 dei clienti, responsabilità che, ai sensi dell'art. 5 AEC settore Commercio, doveva essere adeguatamente indennizzata;
che il rapporto di lavoro durava fino al 30.4.2018, data in cui riceveva il recesso orale dal contratto di agenzia senza alcun preavviso;
che presentava ricorso per decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Viterbo, sezione Lavoro, per la consegna del contratto sottoscritto tra le parti e dei tabulati provvigionali relativi ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2018, al fine di riscuotere le provvigioni e per poter richiedere l'indennità di cessazione rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso;
che il 18.7.2019 il Tribunale di Viterbo emetteva il decreto ingiuntivo n. 357/2019, notificato ritualmente alla controparte in data 31.7.2019, con il quale ingiungeva alla la consegna Controparte_1 del contratto sottoscritto tra le parti e i tabulati provvigionali relativi ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2018; che la ditta resistente, in data 4.10.2019, presentava ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n. 357/2019, eccependo la mancanza dei presupposti ex art. 633 c.p.c. e l'inammissibilità della domanda, negando qualsivoglia rapporto contrattuale di lavoro tra le parti e l'inesistenza di qualsiasi debito nei confronti del che tale Pt_1 procedimento si concludeva con la sentenza n. 184/2020, pubblicata in data 10.6.2020, con la quale veniva dichiara improponibile l'opposizione proposta da Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 357/2019 emesso in data 18.7.2019 e per l'effetto veniva dichiarato il decreto definitivamente esecutivo;
che, ciò nonostante, la società resistente non ottemperava alla consegna del contratto di lavoro sottoscritto tre le parti e dei tabulati relativi ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2018; che, a causa dell'inadempimento del disposto della sentenza sopra menzionata, in data 14.7.2021, presentava denuncia alla Questura di Viterbo;
che, a seguito della mancata esecuzione del decreto ingiuntivo di consegna, confermato con la sentenza n. 184/2020 del Tribunale di Viterbo, chiedeva un accertamento ispettivo alla Fondazione Enasarco per verificare l'effettiva sussistenza del rapporto di agenzia intercorso con la e per prendere visione dei tabulati Controparte_1 relativi ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2018; che dall'accertamento svolto presso l'azienda resistente da Enasarco risultava che il ricorrente aveva svolto attività lavorativa presso la dall'1.1.2017 al 30.4.2018; che dalla documentazione allegata Controparte_1 al predetto verbale ispettivo Enasarco si evinceva che il ricorrente aveva percepito regolare rimborso per tutte le mensilità dell'anno 2017, mentre per il 2018 aveva percepito solo il rimborso relativo alla mensilità di gennaio;
che sulla base dei conteggi forniti dalla Fondazione Enasarco in ordine al fatturato maturato dalla al ricorrente Controparte_1 dovevano essere corrisposte tutte le provvigioni e le indennità non versate e previste dalla normativa e, segnatamente, le provvigioni maturate e non pagate (€ 4.054,00), l'indennità di maneggio denaro per incassi effettuati per conto della ditta a mezzo di assegni dei clienti della stessa (€ 1.300,00), l'indennità di preavviso (€ 6.800,00), l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità di cessazione del rapporto (€ 960,00), per la somma complessiva di € 13.114,00; che il rapporto di lavoro era provato dal biglietto da visita, dall'assegnazione di tablet aziendali e pc, dagli innumerevoli assegni dei clienti della incassati Controparte_1 dal ricorrente, nonché dalla corrispondenza mail per la fissazione delle riunioni aziendali. Si costituiva in giudizio formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“respingere la domanda poiché infondata in fatto ed in diritto;
Emettere, altresì, ogni altra consequenziale statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso. Il tutto con vittoria di spese ed onorari”. La società resistente deduceva che il titolare della omonima ditta individuale, Pt_1 gestiva nel periodo in questione un'attività di grossista nel viterbese, analoga a quella della ditta convenuta;
che il ricorrente era entrato in contatto con la società al fine di CP_1 creare una sinergia fra le aziende, acquistando merce dalla convenuta;
che l'intenzione del era quella di implementare, per il tramite dell'esperienza maturata sul campo dalla Pt_1 in settant'anni di attività, la propria attività di grossista che svolgeva e svolge tuttora CP_1 nel viterbese;
che il ricorrente, nel periodo compreso fra settembre 2017 e aprile 2018, era stato cliente della società convenuta, avendo effettuato acquisti presso la sede di quest'ultima; che, non avendo il provveduto al pagamento della merce acquistata, Pt_1 la aveva promosso un procedimento monitorio conclusosi con il pignoramento CP_1 delle somme dovute comprensive di interessi, esborsi e spese legali, custodite presso un istituto di credito e presso le Poste;
che nel periodo in cui la Ditta individuale Giannini aveva iniziato ad acquistare merce dalla il medesimo titolare aveva richiesto CP_1
l'esclusiva alla distribuzione e vendita nel Lazio dei prodotti commercializzati dalla seconda, asserendo che, grazie alla propria pluriennale esperienza, avrebbe consentito l'ottenimento di un considerevole aumento di fatturato nella zona in questione, zona in cui la
CP_1 operava e opera tuttora in via autonoma;
che, a seguito di tale richiesta, la aveva
CP_1 dato una disponibilità di massima, istruendo il ulla propria attività (da qui gli inviti Pt_1 alle riunioni presso la sede), consegnandogli il proprio materiale informativo e un PC con il gestionale per eventuali ordini che il ricorrente avrebbe dovuto “copiare” e utilizzare nella propria attività, essendone sfornito;
che tale rapporto non si era mai concretizzato in quanto, da un lato, la aveva continuato a operare in via autonoma nella zona in
CP_1 esame e, dall'altro, il oltre ad omettere il pagamento della merce consegnatagli, Pt_1 aveva posto in essere atteggiamenti denigratori, aggressivi e irrispettosi nei confronti dei responsabili della che a partire dai mesi di gennaio/febbraio 2018 il aveva
CP_1 Pt_1 interrotto ogni tipo di rapporto con la omettendo il pagamento della merce
CP_1 acquistata e la restituzione del tablet e del materiale che gli era stato consegnato. Contestato l'an della pretesa, ha altresì contestato il quantum eccependo l'inesistenza del credito vantato dal ricorrente e la prescrizione ex art. 1751 c.c. dell'importo di € 960,00 richiesto a titolo di indennità clientela. La causa, istruita con l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta e prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. Il ricorrente – agente di commercio iscritto alla Fondazione Enasarco – ha dedotto di aver svolto attività di agente per la società resistente dall'1.1.2017 al 30.4.2018 con l'incarico di promuovere stabilmente, per conto della preponente, la conclusione di contratti nella zona di Viterbo, Roma Nord e c.d. Fuori GRA, oltre all'incarico di riscuotere gli incassi dai clienti e ciò a fronte della corresponsione in suo favore di un rimborso mensile di € 500,00 e di provvigioni (di cui non viene precisata la percentuale) sui clienti acquisiti. Ha inoltre dedotto di non aver mai ricevuto la consegna del contratto di agenzia, nonostante le plurime richieste e una ingiunzione di consegna emessa dal Tribunale di Viterbo nei confronti della società con decreto ingiuntivo n. 357/2019, divenuto irrevocabile per effetto della declaratoria di improponibilità della relativa opposizione in quanto tardiva. La società resistente, dal proprio canto, ha negato l'esistenza di un contratto di agenzia con il ricorrente, riconducendo i rapporti con il nell'ambito di un rapporto Pt_1 commerciale in forza del quale il ricorrente, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, si sarebbe impegnato ad acquistare merce dalla al fine di Controparte_1 commercializzarla nel Lazio. Ciò posto, in diritto giova premettere che per giurisprudenza consolidata i caratteri distintivi del contratto di agenzia sono l'obbligo dell'agente di svolgere attività continuativa e stabile per promuovere, nell'ambito di una determinata sfera territoriale, la conclusione di contratti per conto del preponente, realizzando in tal modo con quest'ultimo una collaborazione professionale autonoma non episodica, con risultato a proprio rischio, e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo. Tali caratteristiche lo distinguono da altre figure affini, in particolare dal procacciamento di affari, che consiste nella più limitata attività di chi, solo di propria iniziativa, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie occasionalmente le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni (cfr., da ultimo, Cass. n. 1263/2025; conforme, ex plurimis, a Cass. n. 12197/2020 e Cass. n. 2828/2016). La Corte di Cassazione ha altresì precisato quanto segue: “La distinzione tra le varie fattispecie, richiedendo la verifica in concreto del grado di stabilità dell'incarico, e quindi del diverso modo di atteggiarsi dei fatti costitutivi del rapporto (Cass. 28 agosto 2013, n. 19828), non può essere considerata attinente esclusivamente alla fase esecutiva del contratto, presupponendo invece la ricostruzione della comune intenzione delle parti. A tal fine, al fine cioè della ricostruzione della comune intenzione delle parti, riveste un ruolo essenziale la forma scritta, richiesta ad probationem dall'art. 1742 c.c., comma 2, con la conseguente inammissibilità della prova per testimoni e di quella per presunzioni, cui può farsi ricorso soltanto in caso di perdita incolpevole del documento: ciò in applicazione dell'art. 2725 c.c., comma 1 che, in caso di forma ad probationem consente l'ammissione della prova testimoniale nel solo caso indicato dall'art. 2724 c.c., n. 3 ossia in ipotesi di smarrimento incolpevole del documento, e dell'art. 2729 c.c., art. 2 secondo cui le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova testimoniale. Inoltre è stato in più occasioni evidenziato che la prova del contratto di agenzia può essere fornita a mezzo scritture diverse dal contratto medesimo, ma è sempre stato fermo, nella giurisprudenza della S.C., che la scrittura deve in tal caso palesare in via diretta l'esistenza del contratto e le relative clausole, così da consentire l'interpretazione delle stesse, estesa sia al senso letterale delle parole che all'intenzione dei contraenti (Cass. 28 gennaio 2013, n. 1824; Cass. 9 ottobre 1996, n. 8838). In altri termini, se è pur vero che la prova del contratto di agenzia può essere fornita a mezzo di scritture diverse dalla scrittura contrattuale, è altrettanto vero che la scrittura deve avere ad oggetto direttamente le intese contrattuali ed il loro contenuto, non essendo sufficiente che documenti invece semplicemente circostanze fattuali dalle quali possa poi risalirsi, per via di inferenza logica, alla stipulazione del contratto, giacché, se così fosse, il contratto verrebbe ad essere provato non dallo scritto, ma dal ragionamento presuntivo, in violazione della regola di cui si è detto.” (così Cass. n. 29422/2023). Ai sensi degli artt. 1742, comma 2, c.c., 2725, comma 1, c.c. e 2729, comma 2, c.c., così come interpretati dalla pacifica giurisprudenza richiamata, il contratto di agenzia non può essere provato per mezzo di testimoni o presunzioni (tranne nell'ipotesi di smarrimento incolpevole del documento), essendo ammissibili la confessione e il giuramento. Quanto ai documenti, la prova del contratto di agenzia può essere fornita a mezzo scritture diverse dal contratto medesimo, purché esse palesino direttamente l'esistenza del contratto e le relative clausole, così da consentire l'interpretazione delle stesse, non essendo sufficienti scritture che documentino semplicemente circostanze fattuali dalle quali possa poi risalirsi, per via di inferenza logica, alla stipulazione del contratto, giacché, se così fosse, il contratto verrebbe ad essere provato non dallo scritto, ma dal ragionamento presuntivo, in violazione delle norme richiamate. Nel caso di specie il ricorrente non ha prodotto scritture aventi ad oggetto direttamente le intese contrattuali ed il loro contenuto. Egli non ha nemmeno prodotto documenti dai quali possa desumersi in modo certo ed univoco l'esistenza di un contratto di agenzia. Non vi sono infatti in atti: a) estratti conto provvigionali provenienti dalla società e intestati al pur avendo il ricorrente dedotto la mancata consegna dei soli tabulati Pt_1 provvigionali relativi ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2018; b) fatture emesse dal ricorrente nei confronti della società; c) documenti comprovanti pagamenti della società in favore del pur avendo quest'ultimo dedotto la regolare percezione fino a Pt_1 dicembre 2017 delle provvigioni e del “rimborso mensile di euro 500,00”; d) riconoscimenti provvigionali in favore del ricorrente;
e) ordini di clienti trasmessi dal ricorrente alla società. Quanto ai documenti depositati, essi comprovano l'esistenza tra le parti di un rapporto di tipo commerciale/professionale, ma non consentono di verificare il contenuto dell'accordo e, pertanto, di valutare la sussistenza o meno dei tratti tipici del contratto di agenzia, così come descritti in premessa, che differenziano detta fattispecie da altre figure affini (in primo luogo il procacciamento d'affari) e da contratti commerciali, anche atipici, come il contratto di distribuzione. In particolare: 1) sul biglietto da visita con intestazione della società, accanto al nominativo del ricorrente, non è specificato il ruolo o la mansione del medesimo;
2) l'attribuzione del PC portatile con firma “per ricevuta del rappresentante” e le convocazioni per riunioni commerciali rivolte “ai Sirr.ri Rappresentanti” non sono indici univoci e certi di un rapporto di agenzia, ma testimoniano, al più, l'esistenza di una relazione commerciale/professionale tra le parti, suscettibile di plurime qualificazioni;
3) la corrispondenza tra la società ed il ricorrente attiene esclusivamente all'attività di riscossione di assegni o denaro di clienti della prima ad opera del secondo nel Lazio, ma nulla testimonia in merito al fatto che detti clienti siano stati procacciati dal e tanto meno che siano stati eventualmente procacciati Pt_1 in adempimento di un obbligo contrattuale di promozione in via continuativa della conclusione di contratti;
in merito la stessa legale rappresentante, in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato “Nella fase transitoria di conoscenza, siccome fa il nostro Parte_1 stesso lavoro, gli avevamo chiesto di poteva ritirare degli assegni perché noi non avevamo più gli agenti in zona”; 4) il documento denominato “PROVVIGIONI 2017/2018” non proviene dalla società; 5) sull'elenco di clienti asseritamente procurati dal ricorrente non compare mai il nome del come agente, ma solo “Codice Agente 6”, “Codice Zona 02”; al Pt_1 contrario il nome del compare tra i clienti della resistente, circostanza confermata Pt_1 dalle fatture emesse dalla società nei confronti del ricorrente, sulla base delle quali è stata emessa ingiunzione di pagamento, non opposta. Alla luce di quanto esposto, non può dirsi raggiunta la soglia probatoria utile e necessaria a far ritenere la sussistenza di un rapporto di agenzia tra le parti. Quanto poi all'accertamento ispettivo condotto dalla Fondazione Enasarco, sulla base del quale è stato emesso dal Tribunale di Roma il decreto ingiuntivo n. 5522/2022 nei confronti della società per il pagamento di contributi previdenziali e sanzioni per la posizione relativa al giova sottolineare che il Tribunale di Roma, in funzione di GL, muovendo da Pt_1 considerazioni analoghe a quelle sin qui svolte, ancorché relative alla diversa questione degli obblighi contributivi verso la Fondazione, sia giunto ad annullare l'ingiunzione di pagamento opposta. Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- respinge il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
CP_1
- condanna il ricorrente al pagamento in favore della società resistente delle spese del giudizio, liquidate in € 2.695,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Viterbo lì, 26 novembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
EL CC