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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/12/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente rel.
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 396/2025 vg promosso dai coniugi:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IO AN
AN AO, C.F. con il patrocinio dell'avv. C.F._2
IO AN
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio depositata il 31/01/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 6 - vista la sentenza non definitiva di separazione;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 13/05/2025 sentenza di separazione consensuale n. 459/2025, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ 1) I coniugi vivranno separati fissando la residenza ognuno ove lo desideri.
2) L'immobile costituente la casa coniugale, sito in Mirandola (Mo), Via Valli n. 171, condotto in locazione dal Signor viene assegnato alla Signora AO AN che Pt_1 vi abiterà, insieme ai figli e, comunque, fino a quando avranno raggiunto la maggiore età o l'indipendenza economica, rinunziando espressamente il Signor al diritto di Pt_1
pagina 2 di 6 abitazione sull'immobile predetto fino al termine sopra indicato. Lo stesso si obbliga e si impegna a dare il proprio assenso al cambio di titolarità del contratto di locazione suddetto a favore della Signora AO.
3) Alla Signora vengono assegnati in piena proprietà tutti i beni mobili Pt_1
(arredamento, accessori, biancheria, tendaggi, quadri, elettrodomestici ecc…ecc…) ad oggi presenti nella casa coniugale, obbligandosi il Signor ad asportare solo i Pt_1 propri effetti personali.
4) L'autovettura Opel Tg. CR269VZ di proprietà del Signor viene assegnata in Pt_1 via esclusiva al Signor rinunciando la Signora ad ogni pretesa relativa Pt_1 Pt_2 alla suddetta autovettura.
5) I coniugi dichiarano di avere già suddiviso con reciproca soddisfazione denaro, conti correnti, depositi bancari, e di nulla avere a pretendere l'uno nei confronti dell'altro ad ogni titolo.
6) I coniugi convengono per il figlio minore l'affidamento condiviso ai sensi Per_1 della legge 8.02.2006 n. 54. Pertanto, viene affidato ad entrambi i Parte_3 genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno congiuntamente e di comune accordo tutte le decisioni concernenti l'educazione e l'istruzione del figlio, destinate ad incidere sulla formazione dello stesso.
Il figlio risiederà con la madre anche ai fini anagrafici. I figli Per_1 Persona_2 maggiorenne ed economicamente autosufficiente continuerà a risiedere presso la madre anche ai fini anagrafici e , maggiorenne ma non economicamente Persona_3 autosufficiente, risiederà presso la madre anche ai fini anagrafici.
Il padre avrà il diritto di avere presso di sé il figlio minore per un intero week end (dal sabato pomeriggio alla domenica sera) a settimane alterne.
Potrà, inoltre, avere presso di sé il figlio minore anche durante la settimana previo accordo di volta in volta con la madre.
Potrà, altresì, avere presso di sé il figlio minore per due settimane, anche consecutive, nel periodo delle vacanze estive;
per cinque giorni consecutivi nel periodo delle vacanze natalizie (comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale) e per due giorni consecutivi pagina 3 di 6 nel periodo delle vacanze pasquali (comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua), con l'intesa che ciascun anno il figlio dovrà passare il giorno di Pasqua con la madre ed il giorno di Natale con il padre e viceversa l'anno successivo.
7) A titolo di mantenimento del figlio , maggiorenne, ma non economicamente Per_3
autosufficiente, e , minorenne, il padre verserà alla madre la somma di euro Per_1
200,00 (duecento/00) per ciascun figlio, entro il giorno trenta di ogni mese, a mezzo di versamento sul c/c della Signora AO a far tempo dalla data di deposito del presente ricorso presso l'intestato Tribunale. Tale somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici Istat. Mentre per il figlio maggiorenne, e, ora, Per_2
economicamente autosufficiente, il padre cesserà di versare la somma di euro 200,00 riconosciuta a titolo di suo mantenimento a partire dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio.
Le spese straordinarie riguardanti i figli saranno ripartite in capo ai genitori nella misura del 50% ciascuno, fino a quando i figli avranno raggiunto la maggiore età o saranno economicamente autosufficienti, come da protocollo in uso presso il tribunale di
Modena e, per la precisione: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di pagina 4 di 6 specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter);
c) viaggi e vacanze.
8) I coniugi si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio del passaporto ed alla carta d'identità valida per l'espatrio, sia per motivi turistici che per lavoro.
9) Le spese della presente procedura saranno sostenute interamente dalla Signora AO
AN. ”
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e maggiorenne non economicamente autosufficiente e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 337 octies cod.
civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
pagina 5 di 6 il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in SAN POSSIDONIO (MO) il
08/03/2006 fra nato in [...] il Parte_1
21/09/1980 e AO AN nata in [...] il
18/03/1981 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SAN POSSIDONIO (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2006 Atto n. 1 Parte I
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/12/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente rel.
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 396/2025 vg promosso dai coniugi:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IO AN
AN AO, C.F. con il patrocinio dell'avv. C.F._2
IO AN
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio depositata il 31/01/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 6 - vista la sentenza non definitiva di separazione;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 13/05/2025 sentenza di separazione consensuale n. 459/2025, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ 1) I coniugi vivranno separati fissando la residenza ognuno ove lo desideri.
2) L'immobile costituente la casa coniugale, sito in Mirandola (Mo), Via Valli n. 171, condotto in locazione dal Signor viene assegnato alla Signora AO AN che Pt_1 vi abiterà, insieme ai figli e, comunque, fino a quando avranno raggiunto la maggiore età o l'indipendenza economica, rinunziando espressamente il Signor al diritto di Pt_1
pagina 2 di 6 abitazione sull'immobile predetto fino al termine sopra indicato. Lo stesso si obbliga e si impegna a dare il proprio assenso al cambio di titolarità del contratto di locazione suddetto a favore della Signora AO.
3) Alla Signora vengono assegnati in piena proprietà tutti i beni mobili Pt_1
(arredamento, accessori, biancheria, tendaggi, quadri, elettrodomestici ecc…ecc…) ad oggi presenti nella casa coniugale, obbligandosi il Signor ad asportare solo i Pt_1 propri effetti personali.
4) L'autovettura Opel Tg. CR269VZ di proprietà del Signor viene assegnata in Pt_1 via esclusiva al Signor rinunciando la Signora ad ogni pretesa relativa Pt_1 Pt_2 alla suddetta autovettura.
5) I coniugi dichiarano di avere già suddiviso con reciproca soddisfazione denaro, conti correnti, depositi bancari, e di nulla avere a pretendere l'uno nei confronti dell'altro ad ogni titolo.
6) I coniugi convengono per il figlio minore l'affidamento condiviso ai sensi Per_1 della legge 8.02.2006 n. 54. Pertanto, viene affidato ad entrambi i Parte_3 genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno congiuntamente e di comune accordo tutte le decisioni concernenti l'educazione e l'istruzione del figlio, destinate ad incidere sulla formazione dello stesso.
Il figlio risiederà con la madre anche ai fini anagrafici. I figli Per_1 Persona_2 maggiorenne ed economicamente autosufficiente continuerà a risiedere presso la madre anche ai fini anagrafici e , maggiorenne ma non economicamente Persona_3 autosufficiente, risiederà presso la madre anche ai fini anagrafici.
Il padre avrà il diritto di avere presso di sé il figlio minore per un intero week end (dal sabato pomeriggio alla domenica sera) a settimane alterne.
Potrà, inoltre, avere presso di sé il figlio minore anche durante la settimana previo accordo di volta in volta con la madre.
Potrà, altresì, avere presso di sé il figlio minore per due settimane, anche consecutive, nel periodo delle vacanze estive;
per cinque giorni consecutivi nel periodo delle vacanze natalizie (comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale) e per due giorni consecutivi pagina 3 di 6 nel periodo delle vacanze pasquali (comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua), con l'intesa che ciascun anno il figlio dovrà passare il giorno di Pasqua con la madre ed il giorno di Natale con il padre e viceversa l'anno successivo.
7) A titolo di mantenimento del figlio , maggiorenne, ma non economicamente Per_3
autosufficiente, e , minorenne, il padre verserà alla madre la somma di euro Per_1
200,00 (duecento/00) per ciascun figlio, entro il giorno trenta di ogni mese, a mezzo di versamento sul c/c della Signora AO a far tempo dalla data di deposito del presente ricorso presso l'intestato Tribunale. Tale somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici Istat. Mentre per il figlio maggiorenne, e, ora, Per_2
economicamente autosufficiente, il padre cesserà di versare la somma di euro 200,00 riconosciuta a titolo di suo mantenimento a partire dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio.
Le spese straordinarie riguardanti i figli saranno ripartite in capo ai genitori nella misura del 50% ciascuno, fino a quando i figli avranno raggiunto la maggiore età o saranno economicamente autosufficienti, come da protocollo in uso presso il tribunale di
Modena e, per la precisione: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di pagina 4 di 6 specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter);
c) viaggi e vacanze.
8) I coniugi si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio del passaporto ed alla carta d'identità valida per l'espatrio, sia per motivi turistici che per lavoro.
9) Le spese della presente procedura saranno sostenute interamente dalla Signora AO
AN. ”
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e maggiorenne non economicamente autosufficiente e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 337 octies cod.
civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
pagina 5 di 6 il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in SAN POSSIDONIO (MO) il
08/03/2006 fra nato in [...] il Parte_1
21/09/1980 e AO AN nata in [...] il
18/03/1981 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SAN POSSIDONIO (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2006 Atto n. 1 Parte I
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/12/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
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