Art. 4. ((Per il periodo di cinque anni a decorrere dal 17 marzo 1963, il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, e' autorizzato, anche in deroga all'articolo 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed alle altre disposizioni vigenti, a conferire incarichi ad enti e liberi professionisti e ad assumere personale temporaneo specializzato allo scopo di provvedere alla formulazione del piano mediante studi, ricerche, indagini esecutive e quanto altro a tal fine occorrente, determinando i relativi compensi))
All'uopo e' autorizzato nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1962-63 un primo stanziamento di lire 450 milioni.
Con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici si provvedera' agli stanziamenti per gli esercizi successivi.
Le somme eventualmente non impegnate in un esercizio potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.
All'uopo e' autorizzato nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1962-63 un primo stanziamento di lire 450 milioni.
Con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici si provvedera' agli stanziamenti per gli esercizi successivi.
Le somme eventualmente non impegnate in un esercizio potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.