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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/05/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8206/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Evelina Ticchi, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8206/2022 promossa da:
(C.F. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. VALENTI MARCELLO e C.F._1 dell'avv. CALENZO BARBARA ( ), elettivamente domiciliato C.F._2 in VIA TAGLIO 22 41100 MODENA presso il difensore avv. VALENTI MARCELLO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLLI CP_1 P.IVA_1
GIORDANO, elettivamente domiciliato in LARGO MARCO GERRA N. 3 42124 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. COLLI GIORDANO
CONVENUTO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
VALENTINI ELIA e dell'avv. elettivamente domiciliato in CORSO DELLA
REPUBBLICA N. 52 47121 FORLI presso il difensore avv. VALENTINI ELIA.
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
1 di 6 Come da verbale. Le conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di titolare Parte_1 dell'impresa individuale , con sede in Formigine, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2866/2022, rg. 6781/2022, emesso nei suoi confronti in data 03.11.2022 Tribunale di Modena, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 8.161,76, oltre interessi e spese di procedimento, in favore della società quale corrispettivo di una fornitura CP_1
di resine da pavimentazione.
In particolare, l'opponente rappresentava:
- di operare come ditta nel campo della imbiancatura e della posa di resine industriali;
- di essersi negli anni ripetutamente avvalso delle forniture di CP_1
- che, per quanto rilevante in tale sede, nell'anno 2020 si rivolgeva alla medesima per acquistare le resine necessarie per la “posatura di uno strato di resina” da effettuarsi presso la reception della rivenditore di ceramiche sito in Castellarano CP_3
(RE);
- che gli forniva il materiale ritenuto idoneo come da fattura n 2001616/2020 CP_1
del 23.12.2020 (doc.1 opponente);
- che, poco dopo la stesura del prodotto, la lamentava CP_4 CP_3
l'esistenza di vizi e difetti della pavimentazione, quali macchie di sporco non rimuovibili, segni, ed un antiestetico e pericoloso effetto colloso sul pavimento, che creava altresì difficoltà al camminamento e rumorosità;
- che, ricevute dette lamentele dalla dirigenza della provvedeva CP_3
immediatamente a comunicarle alla società la quale, valutate le doglianze, CP_1 riconduceva i difetti all'errata posa del materiale e lo esortava a procedere nuovamente alla posa con modalità da loro suggerite;
- che, pur non condividendo detta tesi, stante il longevo rapporto professionale con il cliente finale, provvedeva, nel mese di agosto 2021, a riacquistare a proprie spese il materiale proposto dalla società come da fattura n. 2101225/1 del CP_1
31.08.2021 (doc. 2 opponente) e a posarlo come da indicazioni ricevute dalla fornitrice;
2 di 6 - che tuttavia, nei primi mesi dell'anno 2022, la pavimentazione iniziava nuovamente a presentare i medesimi vizi e difetti presentati l'anno precedente, sicché, a fronte delle nuove segnalazioni ricevute dalla provvedeva a denunciare il tutto alla CP_3
CP_1
- che per soddisfare in ogni caso le esigenze del cliente provvedeva a CP_3
proprie spese ad effettuare nuovamente la pavimentazione, rivolgendosi in tal caso ad altro fornitore per l'acquisto del materiale, che non generava gli effetti indesiderati di cui sopra;
- che per l'esecuzione dell'intera opera, tra materiale e mano d'opera, sosteneva in totale costi per € 15.000,00 ca., tenuto conto che per ben due volte si rendeva necessario carteggiare e riposare il materiale;
- che, in ogni caso, le sole fatture, poste dalla a fondamento del ricorso CP_1 monitorio, non sarebbe sufficienti a provare l'esistenza del credito da questa azionato.
Sulla scorta di tali deduzioni, l'opponente domandava la revoca del decreto ingiuntivo opposto in ragione dell'asserito inadempimento della nonché, in via CP_1
riconvenzionale, la condanna della stessa al pagamento della somma di € 15.000,00 a titolo di risarcimento del danno.
2. Si costituiva in giudizio l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione CP_1
e della annessa domanda riconvenzionale, in particolare deducendo, da un lato, che l'eccezione di inadempimento proposta dall'opponente afferiva a forniture diverse da quella oggetto del ricorso monitorio esitato nel decreto ingiuntivo opposto;
dall'altro lato, l'intempestività della denuncia dei predetti vizi da parte dell'opponente, con conseguente decadenza dalle tutele previste in tema di vizi della cosa compravenduta.
Inoltre, chiamava in causa la società quale propria CP_1 Controparte_2
fornitrice dei materiali venduti alla , per essere dalla stessa Parte_1
manlevata nel caso di accoglimento delle domande di parte opponente.
3. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto sia delle domande Controparte_2
di parte opponente, sia, per il caso di loro accoglimento, di quella di manleva proposta da parte opposta.
4. Tanto premesso, l'opposizione è infondata e va pertanto rigettata per le ragioni di seguito esposte.
4.1. La società ha agito in sede monitoria per l'adempimento del CP_1
corrispettivo dovutole in base a due contratti di compravendita intercorsi con la ditta
3 di 6 , aventi ad oggetto la fornitura di resina da pavimentazione. In Parte_1
particolare, trattasi del corrispettivo di cui alle fatture n. 2101976 e 2101977 entrambe del 28.12.2021, e la n. 2200623 del 30.04.2022 (all. n. 3 e 4 ricorso per D.I.).
Come noto, grava sul creditore che domanda l'adempimento l'onere di allegare e provare l'esistenza del credito azionato.
Nel caso di specie, la prova del credito allegato in sede monitoria da parte opposta deve ritenersi raggiunta, non tanto in ragione delle fatture in quella sede prodotte, bensì in ragione della sostanziale mancata contestazione dell'esistenza di tale credito da parte dell'opposta, la quale, al contrario, nel dedurre l'asserita esistenza di vizi del materiale consegnato e dunque l'inadempimento di controparte, ha implicitamente confermato la sussistenza dei contratti di compravendita e dei crediti allegati dalla . CP_1
4.2. Ciò posto, l'opposizione proposta dalla non può trovare Parte_1
accoglimento, e ciò per due fondamentali ragioni.
4.2.1. In primo luogo, va rilevato che, come dedotto da parte opposta, l'opponente ha posto a fondamento dell'opposizione l'inadempimento asseritamente perpetrato dalla nell'ambito di rapporti di fornitura diversi da quelli oggetto del ricorso CP_1
monitorio. Infatti, i vizi dedotti dall'opponente afferiscono a forniture precedenti, del dicembre 2020 e agosto 2021, come si ricava dalla documentazione allegata e richiamata dall'opponente medesimo, la quale fa riferimento ai materiali venduti da di cui alle fatture n. 2001616 del 23.12.2020 e n. CP_1 Controparte_5
2101225/1 del 31.08.2021 (all. n. 1 e 2 dell'atto di opposizione).
Ne discende che, al di là della fondatezza o meno delle deduzioni svolte dall'opponente circa la sussistenza dei vizi allegati, non può in ogni caso operare l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. invocata da parte attrice, non potendo tale eccezione proporsi per paralizzare la pretesa creditoria di controparte relativa a contratti diversi
(sebbene intercorsi tra i medesimi soggetti) rispetto a quelli aventi ad oggetto le prestazioni cui l'eccezione si riferisce.
4.2.2. In secondo luogo, in disparte il carattere dirimente delle considerazioni sopra svolte, va rilevato come l'eccezione di parte opponente, da qualificarsi come eccezione di garanzia per vizi, risulterebbe in ogni caso intempestiva ai sensi dell'art. 1495 c.c.
Va ricordato che, a mente dell'art. 1495 c.c., “il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia al venditore i vizi occulti entro otto giorni dalla scoperta. Se le parti o la legge non hanno stabilito un termine diverso, il termine di prescrizione
4 di 6 per l'azione è di un anno. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto
l'esistenza del vizio o l'ha occultato”.
Sotto il profilo della distribuzione dell'onere probatorio, va richiamato il consolidato indirizzo secondo cui “in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art.
1495 c.c.” (cfr. tra le più recenti, Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 24348 del 30/09/2019, Rv.
655282).
Ebbene, nel caso di specie, a fronte della eccezione di tardività della denuncia sollevata da parte opposta, l'opponente non ha in alcun modo provato, ma invero neppure allegato, il carattere tempestivo di tale denuncia, avendo solo genericamente dedotto di aver provveduto a denunciare immediatamente alla i predetti vizi a seguito delle CP_1
lamentele ricevute dal cliente finale senza tuttavia specificare CP_3
esattamente né il giorno di asserita scoperta dei vizi, né quello in cui gli stessi sarebbero stati specificamente denunciati.
A fronte della genericità di tale allegazione, non sono state ammesse, in quanto parimenti generiche ed irrilevanti, le prove richieste dall'opponente. Peraltro, al momento della proposizione dell'opposizione risultava altresì decorso il termine di prescrizione annuale.
L'intempestività della denuncia implica altresì il rigetto della domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dall'opponente, con la quale il medesimo ha richiesto il risarcimento dei pregiudizi asseritamente patiti per l'eliminazione dei vizi riportati dalla pavimentazione eseguita con i materiali forniti dalla CP_1
Viene infatti in rilievo una domanda risarcitoria riconducibile nell'alveo dell'azione di garanzia di cui agli artt. 1490 ss. c.c., come tale assoggettata ai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c.
Costituisce infatti indirizzo consolidato quello secondo cui “i termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita inclusa, pertanto, quella di risarcimento dei danni relativi” (cfr. tra le altre, Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza
n. 36052 del 22/11/2021, Rv. 663075; Massime precedenti Conformi: N. 10728 del
2001 Rv. 548779).
5 di 6 5. In applicazione della regola della soccombenza, l'opponente deve essere condannato al rifondere parte opposta e alla terza chiamata (la cui chiamata in giudizio era dovuta alla riconvenzionale della parte opponente) delle spese di lite, che – tenuto conto dei valori minimi previsti dal DM n. 55/2014 con riguardo allo scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria stante la sua sostanziale assenza - si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione di
[...]
nei confronti di avverso il Parte_1 CP_1 decreto ingiuntivo n. n. 2866/2022, rg. 6781/2022, disattese o assorbite tutte le contrarie richieste ed eccezioni:
1- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo, già esecutivo;
2- condanna al pagamento in favore di parte opposta e della terza chiamata delle spese processuali, che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 20 maggio 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Evelina Ticchi, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8206/2022 promossa da:
(C.F. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. VALENTI MARCELLO e C.F._1 dell'avv. CALENZO BARBARA ( ), elettivamente domiciliato C.F._2 in VIA TAGLIO 22 41100 MODENA presso il difensore avv. VALENTI MARCELLO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLLI CP_1 P.IVA_1
GIORDANO, elettivamente domiciliato in LARGO MARCO GERRA N. 3 42124 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. COLLI GIORDANO
CONVENUTO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
VALENTINI ELIA e dell'avv. elettivamente domiciliato in CORSO DELLA
REPUBBLICA N. 52 47121 FORLI presso il difensore avv. VALENTINI ELIA.
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
1 di 6 Come da verbale. Le conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di titolare Parte_1 dell'impresa individuale , con sede in Formigine, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2866/2022, rg. 6781/2022, emesso nei suoi confronti in data 03.11.2022 Tribunale di Modena, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 8.161,76, oltre interessi e spese di procedimento, in favore della società quale corrispettivo di una fornitura CP_1
di resine da pavimentazione.
In particolare, l'opponente rappresentava:
- di operare come ditta nel campo della imbiancatura e della posa di resine industriali;
- di essersi negli anni ripetutamente avvalso delle forniture di CP_1
- che, per quanto rilevante in tale sede, nell'anno 2020 si rivolgeva alla medesima per acquistare le resine necessarie per la “posatura di uno strato di resina” da effettuarsi presso la reception della rivenditore di ceramiche sito in Castellarano CP_3
(RE);
- che gli forniva il materiale ritenuto idoneo come da fattura n 2001616/2020 CP_1
del 23.12.2020 (doc.1 opponente);
- che, poco dopo la stesura del prodotto, la lamentava CP_4 CP_3
l'esistenza di vizi e difetti della pavimentazione, quali macchie di sporco non rimuovibili, segni, ed un antiestetico e pericoloso effetto colloso sul pavimento, che creava altresì difficoltà al camminamento e rumorosità;
- che, ricevute dette lamentele dalla dirigenza della provvedeva CP_3
immediatamente a comunicarle alla società la quale, valutate le doglianze, CP_1 riconduceva i difetti all'errata posa del materiale e lo esortava a procedere nuovamente alla posa con modalità da loro suggerite;
- che, pur non condividendo detta tesi, stante il longevo rapporto professionale con il cliente finale, provvedeva, nel mese di agosto 2021, a riacquistare a proprie spese il materiale proposto dalla società come da fattura n. 2101225/1 del CP_1
31.08.2021 (doc. 2 opponente) e a posarlo come da indicazioni ricevute dalla fornitrice;
2 di 6 - che tuttavia, nei primi mesi dell'anno 2022, la pavimentazione iniziava nuovamente a presentare i medesimi vizi e difetti presentati l'anno precedente, sicché, a fronte delle nuove segnalazioni ricevute dalla provvedeva a denunciare il tutto alla CP_3
CP_1
- che per soddisfare in ogni caso le esigenze del cliente provvedeva a CP_3
proprie spese ad effettuare nuovamente la pavimentazione, rivolgendosi in tal caso ad altro fornitore per l'acquisto del materiale, che non generava gli effetti indesiderati di cui sopra;
- che per l'esecuzione dell'intera opera, tra materiale e mano d'opera, sosteneva in totale costi per € 15.000,00 ca., tenuto conto che per ben due volte si rendeva necessario carteggiare e riposare il materiale;
- che, in ogni caso, le sole fatture, poste dalla a fondamento del ricorso CP_1 monitorio, non sarebbe sufficienti a provare l'esistenza del credito da questa azionato.
Sulla scorta di tali deduzioni, l'opponente domandava la revoca del decreto ingiuntivo opposto in ragione dell'asserito inadempimento della nonché, in via CP_1
riconvenzionale, la condanna della stessa al pagamento della somma di € 15.000,00 a titolo di risarcimento del danno.
2. Si costituiva in giudizio l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione CP_1
e della annessa domanda riconvenzionale, in particolare deducendo, da un lato, che l'eccezione di inadempimento proposta dall'opponente afferiva a forniture diverse da quella oggetto del ricorso monitorio esitato nel decreto ingiuntivo opposto;
dall'altro lato, l'intempestività della denuncia dei predetti vizi da parte dell'opponente, con conseguente decadenza dalle tutele previste in tema di vizi della cosa compravenduta.
Inoltre, chiamava in causa la società quale propria CP_1 Controparte_2
fornitrice dei materiali venduti alla , per essere dalla stessa Parte_1
manlevata nel caso di accoglimento delle domande di parte opponente.
3. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto sia delle domande Controparte_2
di parte opponente, sia, per il caso di loro accoglimento, di quella di manleva proposta da parte opposta.
4. Tanto premesso, l'opposizione è infondata e va pertanto rigettata per le ragioni di seguito esposte.
4.1. La società ha agito in sede monitoria per l'adempimento del CP_1
corrispettivo dovutole in base a due contratti di compravendita intercorsi con la ditta
3 di 6 , aventi ad oggetto la fornitura di resina da pavimentazione. In Parte_1
particolare, trattasi del corrispettivo di cui alle fatture n. 2101976 e 2101977 entrambe del 28.12.2021, e la n. 2200623 del 30.04.2022 (all. n. 3 e 4 ricorso per D.I.).
Come noto, grava sul creditore che domanda l'adempimento l'onere di allegare e provare l'esistenza del credito azionato.
Nel caso di specie, la prova del credito allegato in sede monitoria da parte opposta deve ritenersi raggiunta, non tanto in ragione delle fatture in quella sede prodotte, bensì in ragione della sostanziale mancata contestazione dell'esistenza di tale credito da parte dell'opposta, la quale, al contrario, nel dedurre l'asserita esistenza di vizi del materiale consegnato e dunque l'inadempimento di controparte, ha implicitamente confermato la sussistenza dei contratti di compravendita e dei crediti allegati dalla . CP_1
4.2. Ciò posto, l'opposizione proposta dalla non può trovare Parte_1
accoglimento, e ciò per due fondamentali ragioni.
4.2.1. In primo luogo, va rilevato che, come dedotto da parte opposta, l'opponente ha posto a fondamento dell'opposizione l'inadempimento asseritamente perpetrato dalla nell'ambito di rapporti di fornitura diversi da quelli oggetto del ricorso CP_1
monitorio. Infatti, i vizi dedotti dall'opponente afferiscono a forniture precedenti, del dicembre 2020 e agosto 2021, come si ricava dalla documentazione allegata e richiamata dall'opponente medesimo, la quale fa riferimento ai materiali venduti da di cui alle fatture n. 2001616 del 23.12.2020 e n. CP_1 Controparte_5
2101225/1 del 31.08.2021 (all. n. 1 e 2 dell'atto di opposizione).
Ne discende che, al di là della fondatezza o meno delle deduzioni svolte dall'opponente circa la sussistenza dei vizi allegati, non può in ogni caso operare l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. invocata da parte attrice, non potendo tale eccezione proporsi per paralizzare la pretesa creditoria di controparte relativa a contratti diversi
(sebbene intercorsi tra i medesimi soggetti) rispetto a quelli aventi ad oggetto le prestazioni cui l'eccezione si riferisce.
4.2.2. In secondo luogo, in disparte il carattere dirimente delle considerazioni sopra svolte, va rilevato come l'eccezione di parte opponente, da qualificarsi come eccezione di garanzia per vizi, risulterebbe in ogni caso intempestiva ai sensi dell'art. 1495 c.c.
Va ricordato che, a mente dell'art. 1495 c.c., “il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia al venditore i vizi occulti entro otto giorni dalla scoperta. Se le parti o la legge non hanno stabilito un termine diverso, il termine di prescrizione
4 di 6 per l'azione è di un anno. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto
l'esistenza del vizio o l'ha occultato”.
Sotto il profilo della distribuzione dell'onere probatorio, va richiamato il consolidato indirizzo secondo cui “in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art.
1495 c.c.” (cfr. tra le più recenti, Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 24348 del 30/09/2019, Rv.
655282).
Ebbene, nel caso di specie, a fronte della eccezione di tardività della denuncia sollevata da parte opposta, l'opponente non ha in alcun modo provato, ma invero neppure allegato, il carattere tempestivo di tale denuncia, avendo solo genericamente dedotto di aver provveduto a denunciare immediatamente alla i predetti vizi a seguito delle CP_1
lamentele ricevute dal cliente finale senza tuttavia specificare CP_3
esattamente né il giorno di asserita scoperta dei vizi, né quello in cui gli stessi sarebbero stati specificamente denunciati.
A fronte della genericità di tale allegazione, non sono state ammesse, in quanto parimenti generiche ed irrilevanti, le prove richieste dall'opponente. Peraltro, al momento della proposizione dell'opposizione risultava altresì decorso il termine di prescrizione annuale.
L'intempestività della denuncia implica altresì il rigetto della domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dall'opponente, con la quale il medesimo ha richiesto il risarcimento dei pregiudizi asseritamente patiti per l'eliminazione dei vizi riportati dalla pavimentazione eseguita con i materiali forniti dalla CP_1
Viene infatti in rilievo una domanda risarcitoria riconducibile nell'alveo dell'azione di garanzia di cui agli artt. 1490 ss. c.c., come tale assoggettata ai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c.
Costituisce infatti indirizzo consolidato quello secondo cui “i termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita inclusa, pertanto, quella di risarcimento dei danni relativi” (cfr. tra le altre, Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza
n. 36052 del 22/11/2021, Rv. 663075; Massime precedenti Conformi: N. 10728 del
2001 Rv. 548779).
5 di 6 5. In applicazione della regola della soccombenza, l'opponente deve essere condannato al rifondere parte opposta e alla terza chiamata (la cui chiamata in giudizio era dovuta alla riconvenzionale della parte opponente) delle spese di lite, che – tenuto conto dei valori minimi previsti dal DM n. 55/2014 con riguardo allo scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria stante la sua sostanziale assenza - si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione di
[...]
nei confronti di avverso il Parte_1 CP_1 decreto ingiuntivo n. n. 2866/2022, rg. 6781/2022, disattese o assorbite tutte le contrarie richieste ed eccezioni:
1- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo, già esecutivo;
2- condanna al pagamento in favore di parte opposta e della terza chiamata delle spese processuali, che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 20 maggio 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
6 di 6