Sentenza 11 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 11/04/2026, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00397/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00777/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 777 del 2016, proposto da
TO UZ, UI UZ, rappresentati e difesi dall'avvocato Rocco Baldassini, con domicilio eletto presso il suo studio in Sora, via Matteotti 2;
contro
Comune di Sora, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Margherita Quadrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Sora, corso Volsci;
per l'annullamento
dell'atto prot. 26619 del 20 luglio 2016;
e la condanna del comune di Sora
- a cessare immediatamente l’occupazione illecita “sine titulo”;
- a valutare e decidere se intenda procedere o meno ad acquisire non retroattivamente al patrimonio indisponibile il terreno abusivamente occupato, mediante l’adozione del decreto di esproprio sanante ex art. 42 bis d.p.r. n. 327/2001.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sora;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 la dott.ssa RI LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, UZ TO e UZ UI, hanno agito nella loro qualità di eredi di UZ ZO per l’annullamento dell’atto prot. n. 26619 del 20 luglio 2016 con il quale il Comune di Sora ha risposto negativamente alla loro istanza del 16 maggio 2016, con cui avevano domandato l’adozione di un decreto di esproprio sanante, ai sensi dell’art. 42 bis, D.P.R. n. 327/2001, dell’area di loro proprietà distinta in catasto al foglio 38 particella 269 a suo tempo occupata per la realizzazione di fabbricati di edilizia residenziale pubblica, con la seguente motivazione “ non esiste alcuna opera pubblica realizzata sul terreno citato ”.
Hanno, quindi, agito dinanzi all’intestato Tribunale, domandando la condanna del Comune “ a cessare immediatamente l’occupazione illecita «sine titulo»; a valutare e decidere se intenda procedere o meno ad acquisire non retroattivamente al patrimonio indisponibile il terreno abusivamente occupato, mediante l’adozione del decreto di esproprio sanante ex art. 42 bis d.p.r. n. 327/2001. ”.
1.1. I ricorrenti, ripercorrendo i fatti che hanno condotto all’instaurazione del presente giudizio hanno premesso che:
- la giunta municipale del Comune di Sora ha adottato la deliberazione n. 735 dell’11 dicembre 1984 in vista della realizzazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, autorizzando l’occupazione in via d’urgenza, per una durata massima di cinque anni, del terreno distinto in NCT al foglio 38, part. 269, avente una superficie complessiva di 4.340 (per una superficie espropriativa di 2.625 mq.), del terreno di proprietà dei Signori UZ AN (nella misura di 1/5), UZ UÈ (nella misura di 1/5), UZ NA (nella misura di 1/5), UZ ZO (nella misura di 1/5) e UZ DO (nella misura di 1/5);
- il Comune di Sora ha completato l’opera pubblica, con conseguente irreversibile trasformazione del terreno, senza adottare il decreto di esproprio entro il termine dell’occupazione legittima, spirato il 2 febbraio 1994, in seguito alle proroghe;
- il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 142/1992, ha condannato il Comune di Sora a pagare il risarcimento dei danni chiesti dagli altri comproprietari UZ AN, UZ UÈ, UZ NA e UZ DO; il sig. UZ ZO non ha preso parte a tale giudizio.
I ricorrenti, pertanto, hanno proposto istanza, il 6 maggio 2016, domandando al Comune di adottare il decreto di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42 bis, D.P.R. n. 327/2001, per la porzione di area ancora nella loro proprietà, negato dall’amministrazione per le motivazioni sopra riportate.
1.2. Hanno, quindi, impugnato il diniego, con ricorso che è stato affidato ai seguenti motivi:
“1 ) Violazione: - dell’art. 10 bis legge n. 241/1990- dell’art. 21 septies legge n. 241/1990 – illegittimità per travisamento dei fatti e sviamento ”, con cui hanno contestato la mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, senza consentire di opporre osservazioni e rilevato la nullità dell’atto, asseritamente adottato in violazione del giudicato della sentenza resa dal Tribunale di Cassino favorevole agli altri comproprietari dell’area che ha accertato che, sui terreni in questione, sono stati edificati alloggi di edilizia residenziale pubblica.
“ 2) Violazione e falsa applicazione: - dell’art. 42 bis d.p.r. n. 327/2001- dell’art. 3 (uguaglianza), dall’art. 97 (imparzialità e buon andamento) e dell’art. 42 (proprietà) della Costituzione- dell’art. 2 D.P.R. n. 327/2001- dei principi sanciti dalla CEDU ”, con cui hanno rappresentato la perdurante violazione da parte dell’amministrazione delle norme invocate, avvenuta tramite l’illegittima occupazione dell’area da cui scaturirebbe la nullità dell’atto o, comunque, la sua illegittimità.
“ 3) Violazione e falsa applicazione: - dell’art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001- dell’art. 97 (imparzialità e buon andamento) - dell’art. 2 D.P.R. n. 327/2001- dei principi sanciti dalla CEDU- quanto al contenuto dell’obbligo di provvedere - quanto alla domanda restitutoria formulabile al giudice ”, con cui hanno dedotto che l’amministrazione avrebbe dovuto doverosamente attivarsi per far cessare l’illecito, da cui deriverebbe come conseguenza il diritto al risarcimento del danno, da riconoscersi anche in termini di obbligo di provvedere ai sensi dell’art. 42 bis D.P.R. n. 327/01 o comunque tramite l’adozione di una delle alternative previste dall’ordinamento per far cessare la condotta illecita, osservando come sussisterebbe “ un vero e proprio obbligo di esercitare tale potere qualora l’opzione della acquisizione, all’esito della valutazione sugli interessi in conflitto, risulti meglio corrispondere all’interesse pubblico rispetto alla soluzione alternativa consistente nella restituzione dell’immobile occupato ”.
Hanno, quindi, concluso per l’annullamento dell’atto impugnato, domandando, altresì “a) di accertare e dichiarare che il Comune di Sora continua tuttora ad occupare in maniera illecita e «sine titulo» la quota parte del terreno di comproprietà dei ricorrenti sito in Comune di Sora in catasto al foglio 38 particella 269; b) di accertare e dichiarare l'obbligo del Comune di Sora di far cessare la citata occupazione illecita; c) di condannare il Comune di Sora in persona del legale rappresentante p.t. a valutare e decidere se intenda o meno attivare il procedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del terreno illecitamente occupato .”.
1.3. Il Comune di Sora si è costituito genericamente il 19 febbraio 2026 e ha depositato documentazione e memorie il 14 e il 26 gennaio 2026, con cui ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per la mancanza di prova in capo ai ricorrenti della qualifica di figli ed eredi del de cuius UZ ZO.
Nel merito ha osservato che “ a seguito della realizzazione dell’opera pubblica e della stipula della convenzione Rep. n. 2056 dell’1/10/1985 (doc. 1 del Comune di Sora), l’originaria particella n. 269 (parte) è stata suddivisa nella n. 1700 per mq. 2.450 (doc. 4 e 5 del Comune di Sora) e nella n. 269 per mq. 1.890 ”, che la porzione di area di cui i ricorrenti assumono di essere proprietari non è stata interessata dall’edificazione di alcuna opera e che, non sussistendo uno dei presupposti per l’adozione del provvedimento richiesto, non aveva potuto fare altro che respingere la richiesta.
1.4. Parte ricorrente, con memoria depositata il 5 febbraio 2026, ha replicato all’eccezione del Comune, depositando l’estratto dello stato civile e dell’anagrafe del Comune di Sora, da cui risulta che i ricorrenti sono figli di UZ ZO e rilevando come l’accettazione tacita dell’eredità di UZ ZO sarebbe stata desumibile dall’esperimento dell’azione giurisdizionale. Quanto agli effetti della sentenza resa nei confronti dei restanti comproprietari, hanno osservato che non farebbe stato nei loro confronti, essendo il loro dante causa rimasto estraneo al giudizio, secondo quanto previsto dall’art. 2909 c.c., in virtù del quale l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi che non abbiano partecipato al giudizio. Nel merito hanno sostenuto di aver presentato l’istanza con riferimento alla “ parte di superficie estesa 2.625 mq. oggetto di occupazione parziale e non certamente per la parte residua da sempre rimasta libera ” e che l’amministrazione non avrebbe provato di avere altrimenti acquisito la proprietà del bene, ancora illegittimamente occupato.
1.5. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 27 febbraio 2026 si è svolta la discussione da remoto, durante la quale l’amministrazione resistente ha osservato che i ricorrenti, pur avendo dato prova della qualità di figli, non hanno fornito quella del decesso del dante causa, riportandosi, per il resto alle proprie difese.
Al riguardo, parte ricorrente ha replicato non avrebbe potuto produrre certificato comprovante la morte del dante causa, in quanto egli era in Argentina e non ha provveduto all’aggiornamento sull’AIRE.
La causa è, quindi, stata trattenuta in decisione.
2. Preliminarmente, deve rilevarsi che sussiste la legittimazione attiva dei ricorrenti, i quali hanno comprovato la propria qualità di eredi, depositando in atti la dichiarazione di successione (in cui risulta indicato, tra gli allegati, il certificato di morte) del dante causa e il certificato dello stato di famiglia. Tale produzione, unitamente alla autocertificazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, “ atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede ” (Cass., sez. III civile, ordinanza 11 gennaio 2021, n. 210, nonché, più di recente Cass., sez. III, 20 giugno 2025, n. 16594).
3. Ciò posto, passando all’esame del merito del ricorso, va premesso, innanzitutto, che il presente contenzioso riguarda, tra l’altro, il diniego opposto dall’amministrazione resistente alla emissione del decreto ai sensi dell’art. 42 bis, D.P.R. n. n. 327/01, in relazione all’area identificata in catasto del Comune di Sora al foglio 38 particella 269. Il diniego è stato motivato sulla base del fatto che, sull’area in questione, non sarebbe stata edificata alcuna opera pubblica.
3.1. Al riguardo, i ricorrenti, nel ricorso introduttivo, sostengono che la prova dell’occupazione e della successiva edificazione degli alloggi di edilizia popolare sull’area sopra indicata si desumerebbe dai provvedimenti con cui è stata disposta l’occupazione in via d’urgenza da parte del Comune e del contenzioso instaurato dinanzi al Tribunale di Cassino, conclusosi con la sentenza n. 142/1992 che, secondo la prospettazione della parte ricorrente, avrebbe espressamente accertato che sul terreno di cui trattasi il Comune di Sora ha realizzato alloggi di edilizia residenziale pubblica.
3.2. Senonché, nella memoria difensiva, allegando documentazione a supporto, il Comune ha evidenziato come dalla visura catastale storica si ricava che l’originaria particella 269 di originari mq. 4340, a seguito di frazionamento del 4 luglio 1986 è stata suddivisa in due particelle: la n. 2117 (di mq. 2.450) oggetto di occupazione e la n. 269 di mq. 1.890 (non oggetto di occupazione). La visura storica relativa alla particella n. 2117 evidenzia che, sempre a seguito di tale frazionamento, la particella n. 269 è stata variata assumendo il n. 2117 di mq. 2.450. La particella n. 2117 è stata poi soppressa assumendo il n. 1700, così come risulta anche dalla ispezione ipotecaria (si veda anche la nota di trascrizione, doc. 5 della produzione del Comune di Sora). Il Comune conclude, quindi che “ correttamente l’impugnata comunicazione prot. n. 26619 del 20/7/2016 ha dato conto che sulla particella n. 269 del foglio 38 di mq. 1.890 non «esiste alcuna opera pubblica» ”.
3.3. Ebbene, a rigore, corrisponde al vero quanto affermato dall’amministrazione, considerato che, allo stato la p.lla n. 269 del foglio n. 38, attualmente, non risulta identificare un’area interessata dall’edificazione di un’opera pubblica; tale identificativo, infatti, era quello originario, anteriore alla stipula della convenzione Rep. n. 2056 dell’1° ottobre 1985.
4. Tuttavia, i ricorrenti, con il presente ricorso hanno osservato che l’istanza era volta a sollecitare l’esercizio del potere della pubblica amministrazione, con riferimento all’area così come originariamente identificata prima della stipula della suddetta convenzione.
Sotto questo profilo, come correttamente osservato dai ricorrenti, nel caso di specie si configura la violazione dell’art. 10 bis, l. n. 241/1990, da parte del Comune resistente; non risulta, infatti, né è stato dedotto dall’Amministrazione che sia mai stato inviato ai ricorrenti il preavviso di rigetto.
Inoltre, la mancanza in questione si è risolta in una grave ed effettiva violazione delle garanzie procedimentali dei ricorrenti; questi ultimi, infatti, non hanno avuto alcuna occasione di interloquire con l’amministrazione, mentre un dialogo effettivo e collaborativo tra le parti sarebbe stato con tutta evidenza necessario e opportuno, stante la complessità degli accertamenti di fatto necessari per valutare l’istanza e la delicatezza degli interessi sottostanti.
Sul punto, è sufficiente rilevare come l’istanza sia stata presentata in relazione ad un’occupazione risalente al 1985 e ad un contenzioso civile conclusosi nel 1992 – cui peraltro il dante causa dei ricorrenti non ha partecipato, non risultando neppure evocato in giudizio - e dunque su elementi lontani nel tempo e dal controverso valore probatorio, che non sono, almeno ad una prima valutazione, risolutivi per ritenere sussistente (o meno) l’assenza dei presupposti per l’operatività della fattispecie; una effettiva interlocuzione con i ricorrenti e una leale collaborazione tra le parti, invece, avrebbero con tutta probabilità consentito di basare la decisione pubblica su un più adeguato supporto istruttorio e su una migliore valutazione e un miglior bilanciamento degli interessi contrapposti (a tal proposito, si veda Tar Campania, sez. V, 3 settembre 2019, n. 4442, secondo cui “ Il provvedimento di acquisizione sanante non si sottrae all'applicazione delle generali regole di partecipazione procedimentale, al fine di consentire al privato di interloquire concretamente con l'Amministrazione procedente prima dell'adozione dell'atto ed esporre le valide soluzioni alternative, anche al fine di addivenire a una eventuale conclusione concordata della vicenda ”).
Né è condivisibile quanto affermato dal Comune in sede di memorie, ovverosia che l’esito del procedimento sarebbe stato vincolato; come esposto, infatti, gli accertamenti di fatto e di diritto che l’amministrazione era chiamata ad effettuare avrebbero necessitato di un supplemento di istruttoria, constatato che il contenzioso sulla cui base è stata affermata la proprietà dell’area non ha coinvolto il dante causa dei ricorrenti.
La censura è dunque fondata perché è mancato il contraddittorio procedimentale che, se esercitato, avrebbe potuto essere oggettivamente utile per ricostruire i complessi fatti di causa
5. Dalla fondatezza della seconda censura discende l’accoglimento del ricorso, con assorbimento degli ulteriori motivi proposti; al riguardo, si rende opportuno rammentare che “ l'accoglimento della censura infraprocedimentale comporta la regressione del procedimento ” e che pertanto “ a fronte di un diniego, ove questo sia annullato il Giudice non può soffermarsi sulla spettanza del bene della vita, ma deve restituire all'amministrazione il potere di provvedere, affinché questa si ridetermini, seppure con il vincolo conformativo del giudicato formatosi ”, da cui deriva che l'amministrazione “ dovrà nuovamente soffermarsi sull'istanza evidenziando, ove sussistano e con il necessario atto di preavviso, tutti gli eventuali profili ostativi ” (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2330/2018).
In conclusione, assorbiti gli ulteriori profili di censura, il ricorso va accolto nei limiti sopra precisati e, per l'effetto, l'impugnato provvedimento deve essere annullato, fatti salvi gli ulteriori atti che l’amministrazione adotterà.
6. Sussistono giustificati motivi, attesa la specificità della fattispecie trattata, per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER AR CH, Presidente
Valerio Torano, Primo Referendario
RI LA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI LA | ER AR CH |
IL SEGRETARIO