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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 21/07/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Emanuele De Gregorio Presidente
Dott.ssa Flavia Strazzanti Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 193/2022 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 188/2022 emessa dal Tribunale di Enna in data
11 marzo 2022
PROPOSTO DA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
) ed ivi residente nella via G. Verga n. 20, rappresentato e difeso
[...] dall'Avv. Prima Cammarata, presso lo studio della quale, in Enna, Via
Trapani n. 2, è elettivamente domiciliato;
Appellante
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
p.t., corrente in Roma via Po n. 20 (c.f. ), rappresentata e P.IVA_1
1 difesa dall'Avv. Carlo Alessi, presso lo studio del quale, in Caltanissetta,
Viale Sicilia n. 176, è elettivamente domiciliata;
Appellata
E, NEI CONFRONTI DI
nato ad [...] il [...] ed ivi residente Controparte_2 nella via G. Fava n. 49 (c.f. ); CodiceFiscale_2
Appellato contumace
Conclusioni dell'appellante
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adversiis reiectiis, preliminarmente accogliere l'istanza di sospensiva. In via ulteriormente preliminare disporre la rinnovazione della c.t.u. con esperto in ortopedia. Nel merito accogliere
l'interposto gravame per i motivi di cui narrativa e per l'effetto dichiarare la responsabilità esclusiva del signor er il sinistro CP_2 Controparte_2 verificatosi il 20.01.2014 e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido, al risarcimento in favore del signor del danno non patrimoniale CP_3 costituito dal danno biologico differenziale da invalidità permanente, al netto delle somme erogate dall' a tale titolo nonché il danno biologico CP_4 temporaneo e il danno morale ed esistenziale, nonché il danno patrimoniale da mancato guadagno, da compromissione della capacità lavorativa specifica e il risarcimento delle spese sostenute e quelle future, secondo il grado di invalidità riconosciuto dal consulente di parte ovvero nella diversa misura maggiore o minore di giustizia. Condannare i convenuti al pagamento sul risarcimento dovuto della rivalutazione degli interessi legali sulla somma rivalutata a decorrere dalla data del sinistro sino al soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi integrali del primo grado e del presente giudizio di impugnazione con distrazione in favore del procuratore antistatario.”
Conclusioni dell'appellata Società
2 “Piaccia alla Corte d'Appello reiectiis adversiis, rigettare l'appello proposto perché infondato, illegittimo ed erroneo e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata in ogni sua parte. Con vittoria di spese e compensi di difesa.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 26.05.2017 conveniva CP_3 in giudizio, avanti al Tribunale di Enna, e la Controparte_2 [...]
al fine di chiederne la condanna, in solido, al Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, da accertarsi in corso di causa, da lui subiti in dipendenza di un sinistro verificatosi in data 20.01.2014.
Deduceva, a sostegno della domanda, che quel giorno, durante il suo turno lavorativo, mentre percorreva la SS 122 in direzione Caltanissetta sull'auto di servizio Fiat Doblò targata DC 231 MS, giunto al chilometro
80 + 700 collideva frontalmente con la vettura Volvo S 60, condotta e di proprietà del che, viaggiando in direzione di Controparte_2 marcia opposta, invadeva la sua corsia così da attingerlo frontalmente.
In seguito al sinistro l'attore subiva gravi lesioni personali per le quali veniva prontamente soccorso a mezzo ambulanza e trasportato presso l'Ospedale di Enna ove i Sanitari diagnosticavano “frattura plurima al femore sinistro in politrauma” per la riduzione della quale veniva sottoposto ad intervento chirurgico.
Si costituiva il giudizio la che contestava la Controparte_1 domanda attorea, ritenuta infondata in fatto ed in diritto, chiedendone l'integrale rigetto.
Restava contumace, benché ritualmente citato, Controparte_2
3 La causa veniva istruita mediante produzione documentale e c.t.u. medico legale e, all'udienza del 4.11.2021, precisate le conclusioni veniva posta in decisione.
Con la sentenza oggi gravata il Tribunale di Enna ha dichiarato l'improcedibilità della domanda di condanna avanzata nei confronti dei convenuti relativamente al danno biologico temporaneo e al rimborso delle spese mediche per sopravvenuto pagamento, nel corso del giudizio, della somma di €.19.698, 40 da parte della Compagnia;
Ha rigettato la domanda di parte attrice di condanna dei Convenuti al pagamento degli ulteriori danni;
Ha dichiarato la inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito formulata da Ha Controparte_1 condannato i convenuti, in solido, al pagamento di metà spese di lite in favore dell'attore liquidate come in dispositivo;
Ha, infine, posto le spese di c.t.u., come liquidate con separato Decreto, a carico di entrambe le parti in causa in ragione del 50 % cadauno.
Il Tribunale ha deciso nel modo richiamato – dopo aver dato atto che la dinamica del sinistro, nemmeno contestata dalla Compagnia convenuta, dovesse ritenersi appurata anche in relazione alle considerazioni del c.t.u. che aveva ritenuto sussistente il nesso eziologico tra la dinamica dell'evento lesivo come riportato in citazione e le lesioni refertate al danneggiato essendo rispettati i diversi criteri di accertamento – evidenziando come l' avesse già versato al una indennità pari CP_4 CP_3 ad €.105.156,84 e che in data 10.10.2017 (in corso di giudizio) la
[...] avesse, a sua volta, versato all'attore la ulteriore Controparte_1 somma di €.45.314,41.
Valutato ciò il primo Giudice - con particolare e minuziosa ricostruzione dei criteri che disciplinano la liquidazione del danno differenziale in presenza di infortunio in itinere risarcito dall'assicuratore sociale - ha rilevato che all'esito della c.t.u. medico legale disposta nel corso del giudizio, era stato accertato, da parte dell' , un danno biologico Parte_2
4 permanente pari al 15% (al netto del danno biologico residuato da un precedente infortunio al polso subito dallo stesso e da non ritenersi CP_3 concausa o indice di aggravamento dell'infortunio al femore subito in occasione del sinistro per cui è causa) nonchè una ITT di giorni 90, una
ITP di giorni 60 al 75%, una ITP di giorni 80 al 50% e una ITP di giorni
60 al 25% e valutate congrue spese mediche pari ad €. 1.458,40.
Richiamati, ai fini della corretta liquidazione, gli indici di cui alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano riconosciute come idonee ad assicurare l'uniformità della quantificazione del danno non patrimoniale in tutto il territorio nazionale, ed esclusa ogni forma di personalizzazione o aumento del valore del punto percentuale in quanto non dimostrata alcuna situazione di peculiare rilevanza rispetto a quanto risarcito secondo i normali criteri di valutazione, il Giudice di prime cure ha riconosciuto fondata la domanda attorea quanto alla liquidazione del danno biologico temporaneo e alle spese mediche, per un importo pari ad
€.19.698,40 (€. 18.240 per ITT ed ITP + €. 1.458,40 per spese mediche), somma ampiamente “coperta” dall'avvenuto versamento, da parte della
Compagnia, della somma €.45.314,41 in corso di causa.
Il Tribunale ha, invece, escluso la risarcibilità per il danno da perdita di capacità lavorativa specifica, sia perché non era stato dimostrato se e quali sarebbero stati gli emolumenti percepiti ove il sinistro non si fosse verificato, sia perché l' aveva (per il periodo 24.01.2014 al 5.12.2014 CP_4 versato l'importo di €. 26.503,91 a titolo di indennità giornaliera, sia, infine, perché dalla c.t.u. non era emersa una significativa perdita della futura capacità lavorativa specifica (definita minima dal consulente medico).
Il primo Giudice ha, parimenti, rigettato le ulteriori domande risarcitorie relative al danno biologico residuato in quanto ampiamente ristorate dalle somme erogate dall' Assicuratore sociale e dalla Compagnia.
5 Ha, infine, rigettato la domanda formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni da parte di volta ad ottenere Controparte_1 la restituzione delle somme pagate in eccesso, domanda che, avanzata tardivamente, non poteva trovare accoglimento.
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Avverso tale sentenza ha proposto gravame per i motivi in CP_3 detto atto meglio specificati.
Sostituita l'udienza del 27 marzo 2025 con il deposito di note ex artt.li
127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce la erroneità della sentenza nella parte in cui, il Tribunale ha omesso ogni pronuncia sulla responsabilità del sinistro.
Si osserva che, in proposito, il Giudice di prime cure si è limitato a richiamare e ad affermare che la dinamica del sinistro e l'attribuzione di responsabilità non erano oggetto di contestazione senza null'altro aggiugere.
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Con il secondo motivo di censura si deduce l'erroneità della sentenza de quo nella parte in cui, il Giudice di prime cure, ha dichiarato la domanda attorea improcedibile per il sopravvenuto pagamento, in corso di causa, della somma di €.19.698,40 da parte di Controparte_1
Si osserva in proposito che il Tribunale giunge a tale conclusione in forza di diversi errori nella liquidazione del danno e più precisamente: a)
6 avendo applicato le tabelle vigenti all'epoca della sinistro;
b) errando sull'età del danneggiato;
c) errando sul riferimento al valore capitale dell'intera rendita d) omettendo la personalizzazione del danno;
e) CP_4 escludendo il ristoro del danno morale.
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Con il terzo motivo di censura si deduce la erronea determinazione del danno biologico permanente nonché la errata determinazione del residuo credito in ragione della decurtazione, dal dovuto, dell'intero valore capitale della rendita corrisposta. CP_4
A sostegno del motivo si evidenzia come, nel calcolare l'importo risarcibile, il primo Giudice ha considerato, sbagliando, che il avesse CP_3
43 anni all'epoca del sinistro applicando le tabelle milanesi relative all'anno 2014 e determinando, per tali ragioni, il danno biologico in €.
31.903,00 e quello da ITT ed ITP in €. 18.240,00.
Si specifica che, contrariamente a quanto ha affermato dal Tribunale, il all'epoca del sinistro aveva solo 42 anni e tale differenza, seppur CP_3 minima, incide, in aumento, sul valore del risarcimento dovuto e che, in ogni caso, anche applicando le tabelle milanesi del 2014, l'importo liquidabile avrebbe dovuto essere pari ad €.42.071,00 (corrispondente al grado di invalidità del 15%) e non in €. 31.903,00 come erroneamente indicato.
Applicando i giusti parametri in uno “alla personalizzazione in aumento del valore del punto base” il risarcimento complessivo in favore del CP_3
a dire dell'appellante, doveva ammontare ad €. 56.000,00.
A prescindere da ciò, osserva ancora l'appellante, il Tribunale è incorso in un ulteriore errore assumendo, come valore capitale della rendita,
l'intera somma erogata dall' anziché quella relativa al solo valore CP_4 capitale riferibile al danno biologico e ciò nonostante nella parte motiva della sentenza il Giudice avesse correttamente fissato i principi per la
7 determinazione del danno differenziale indicando, nel solo valore capitale della rendita riferibile al danno biologico, quella da prendere in considerazione per il calcolo del c.d. danno differenziale.
Dal prospetto datato 30.03.2017 (allegato al fascicolo di primo grado CP_4
e correttamente richiamato dal Tribunale) si ricava che il valore della rendita capitale - con riferimento al danno biologico - è pari ad €.
31.764,59 ma che tuttavia tale somma ricomprende una parte percentuale legata ad altro infortunio risalente al 2010 per il quale all'attore era stata riconosciuta una menomazione all'integrità psicofisica pari al 6% ragione per la quale, il solo valore capitale della rendita del danno biologico riferibile al sinistro in esame da considerarsi ai fini dei calcoli, è pari ad €.28.397,01.
Questo è, pertanto, il valore da scorporare dal danno civilistico relativo al sinistro in oggetto.
Ove operati i dovuti calcoli, conclude l'appellante, al andava CP_3 riconosciuto un'ulteriore risarcimento, a titolo di c.d. danno differenziale, pari ad €.13.673,99 a cui aggiungersi la somma di €.18.240,00 per ITT e
TTP ed €.1.458,40 per spese mediche documentate e così complessivamente €.33.372,39 a cui aggiungersi un ulteriore importo a titolo di personalizzazione oltre, ancora, al danno morale.
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Con il quarto motivo di censura si deduce la erroneità della sentenza nella parte in cui, il Tribunale, non ha riconosciuto e liquidato il danno morale né applicato un aumento del ristoro per la peculiarità del caso.
Si osserva, in proposito, come il Giudice di prima istanza, abbia effettuato un mero calcolo matematico ritenendo che il sinistro in cui è rimasto coinvolto il signor non presentasse alcuna peculiarità e che le lesioni CP_3
a lui derivate non meritassero una valutazione in più rispetto alla media in ragione delle gravissime ripercussioni e dei postumi da lui subiti già di
8 per sé evincibili da lunghissimo periodo di ITT (come calcolato dal consulente d'ufficio in giorni 90), periodo in cui l'attore era stato impossibilitato a compiere qualsivoglia movimento.
Ancor più ingiustificata, secondo l'appellante, e poi l'esclusione del riconoscimento del danno morale, inteso come sofferenza d'animo, del tutto trascurato in sentenza.
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Con il quinto motivo di censura si impugna la sentenza in esame con riferimento sia ai risultati della c.t.u. medico legale sia quanto al grado di invalidità residuata per come accertati dall'Ausiliario.
Con lo stesso motivo l'appellante impugna l'Ordinanza con la quale, il
Tribunale, non ha disposto il rinnovo della consulenza affidandone l'incarico ad esperto in ortopedia.
Ad illustrazione del motivo si osserva che, nella valutazione dei postumi, il consulente d'ufficio ha sottovalutato il complesso quadro clinico trascurando “la pseudoartrosi” diagnosticata all'attore e per la cui risoluzione lo stesso aveva dovuto subire altro intervento chirurgico con apposizione di nuovi mezzi di sintesi.
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Con il sesto motivo di censura l'appellante deduce, ancora, la erroneità della gravata sentenza nella parte in cui, il Tribunale, ha disconosciuto l'incapacità lavorativa specifica e il risarcimento del danno patrimoniale da riduzione da guadagno.
Si osserva, in proposito, che la documentazione allegata - nello specifico le buste paghe – hanno evidenziato una diminuzione dell'ammontare del reddito percepito in tutto il periodo legato all'assenza dal lavoro a causa dell'infortunio non coperto, in ogni caso, dalla indennità giornaliera corrisposta dall' CP_4
9 E' evidente, conclude l'appellante, che l'attore, non potendo provare quando avrebbe guadagnato per reperibilità e straordinario, aveva diritto ad un ristoro determinabile, quanto meno, in misura uguale al calo del reddito corrispondente all'anno precedente pari a circa €. 5.000,00 circa.
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Con il settimo motivo di censura si deduce la erroneità della sentenza per omessa pronuncia con riguardo alla rivalutazione ed agli interessi.
Si evidenzia che il Tribunale non ha liquidato il danno in valori monetari attuali ed omesso ogni pronuncia con riferimento alla rivalutazione ed interessi da calcolarsi in quanto, il danno differenziale rappresenta pur sempre un credito di valore.
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Con l'ottavo ed ultimo motivo di censura, infine si impugna la sentenza nella parte in cui, il Tribunale, ha compensato, in ragione del 50 % le spese del primo grado, ritenendo detta compensazione ingiusta e priva di motivazione alcuna.
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Deve, in via preliminare, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale, ex art. 342 c.p.c. ed ex art
348 bis c.p.c. dedotta dall'appellata Società appellata nella comparsa di costituzione e risposta per come già rilevato dalla Corte con l'Ordinanza interlocutoria del 16 dicembre 2022.
In proposito la Suprema Corte ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che
10 confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Un.-, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv.
645991 - 01).
Nel caso di specie l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo
Giudice.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale ex art 348 bis c.p.c.. si rileva che in merito a tale dedotto profilo di inammissibilità del gravame, lo spessore problematico delle questioni oggetto del giudizio ha, correttamente, indotto la Corte, a ritenere positivamente superato il vaglio dovuto in sede di “filtro” in appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c..
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Deve, ancora, ricordarsi che la Corte, con la medesima Ordinanza, ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza riguardando, essa, il capo della sentenza avente valore dichiarativo “del quantum del danno patito dall'attore” e, pertanto, tale da non poter formare oggetto di una pronuncia di inibitoria.
Con la stessa Ordinanza la Corte, ha, inoltre, rigettato le richieste istruttorie formulate dall'appellante (rinnovazione c.t.u. medica) ritenute non necessarie ai fini della decisione.
11 Deve, infine, dichiararsi la contumacia di il Controparte_2 quale, benché ritualmente evocato in giudizio (atto di appello notificato
“a mani” in data 13.06.2022), non si è costituito.
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Nel merito l'appello è infondato.
Quanto al primo motivo di gravame con il quale si censura la gravata sentenza con riferimento alla omessa pronuncia sulla attribuzione di responsabilità del sinistro da cui sono derivate le lesioni subite dall'attore si osserva:
contrariamente a quanto dedotto dall'appellante il Tribunale, (pag. 2 della gravata sentenza), dà atto che la dinamica del sinistro – per come narrata in citazione – non è stata oggetto di contestazione da parte della
Compagnia convenuta la quale, invero, nel costituirsi in giudizio ha avversato la domanda attorea esclusivamente con riferimento all'eccessività del quantum ed alla conseguente eccessività della somma richiesta a titolo di danno differenziale, senza nulla rilevare in ordine alla condotta dei conducenti dei veicoli coinvolti.
A ciò si aggiunga che anche il c.t.u. nominato, Dott. nelle sue Per_1 conclusioni ha dato atto “che il momento lesivo può ritenersi correlabile e compatibile con la dinamica riportata in citazione ed anamnesticamente riferita dal periziando essendo rispettati i diversi criteri di accertamento del nesso di causalità materiale (pag. 8 della c.t.u.)” e che anche tale circostanza è stata adeguatamente valutata dal Tribunale in sentenza.
Il motivo deve, pertanto, disattendersi.
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Gli altri motivi di censura, che investono, sostanzialmente il merito della questione sottoposta oggi all'esame della Corte, attesa la loro intrinseca connessione, possono trattarsi congiuntamente.
12 Quanto ai dedotti errori commessi dal Giudice di prime cure, nel calcolo della liquidazione della somma da riconoscersi in favore del danneggiato tutti richiamati nel secondo motivo di gravame - [a) erronea applicazione le tabelle vigenti all'epoca della sinistro;
b) erronea indicazione dell'età del danneggiato;
c) erroneo calcolo con riferimento al valore capitale dell'intera rendita d) omessa la personalizzazione del danno;
e) esclusione del CP_4 dando morale] - e della conseguente pronuncia di improcedibilità della domanda si osserva:
Risulta che, nella valutazione e per il calcolo del “quantum” il Tribunale, in applicazione delle tabelle c.d. milanesi per il 2014 ed in considerazione dell'età del danneggiato (43 anni) del danno biologico residuato (15%) della ITT (90 giorni) della ITP (giorni 60 al 75%, giorni 80 al 50% e giorni
60 al 25%) e delle spese mediche (€. 1.458,40) ha ritenuto che quanto già percepito dall' e quanto versato in corso di causa dalla CP_4 [...] superasse l'importo del dovuto con riferimento al Controparte_1 danno biologico residuato.
In effetti, in applicazione di quanto stabilito da Cass. Civ. Sez. Un.
17.02.1995 n. 1712 per la liquidazione dei crediti di valore (come quello da danno differenziale) occorre, ai fini di riportare l'importo dovuto all'attualità, prima devalutare la somma alla data del fatto (20.01.2014) per poi rivalutarla, di anno in anno, in uno agli interessi al tasso legale maturarti, sino alla data di effettivo soddisfo (che può farsi coincidere con la data d pubblicazione della sentenza).
In applicazione di a tali principi, ove anche il Giudice di prime cure avesse operato tali calcoli, la somma da devalutarsi alla data dell'evento lesivo, pari ad €. 51.611,00 (€. 31.913,00 per danno biologico + €. 18.240,00 per ITT ed ITP + €. 1.458,40 per spese mediche) e rivalutata alla data di pubblicazione della sentenza sarebbe stata pari ad €. 53.146,17.
13 Se si considera come fatto incontestato che, in data 10.10.2017 la
[...] versò al la somma di €. 45.314,41 e che egli Controparte_1 CP_3 aveva già percepito dall' la somma di €. 4.488,78 quali ratei della CP_4 rendita capitale che, nel suo complesso era pari ad €. 92.743,38, e che il valore della rendita capitale alla data del 16.12.2015 era pari ad €.
31.764,59 (per come allegato dallo stesso attore con la produzione della nota del 30.03.2017) appare evidente che il abbia, CP_4 CP_3 effettivamente, avuto interamente risarcito il danno subito.
Più precisamente e appurato che l'importo come determinato dal
Tribunale di Enna con riferimento alla percentuale del danno biologico del 15% in €. 31.913,00 è assolutamente corretto in quanto corrispondente ai criteri di cui alle c.d. tabelle milanesi (anno di riferimento 2014), è agevole osservare che, detto importo, copre perfettamente quello liquidato dall' a titolo di danno biologico, pari CP_4 ad €. 31.764,59 per come comunicato con la citata nota del 30.03.2017 nella quale si da atto che il valore della rendita capitale è pari a complessive €. 92.743,38 (di cui, appunto, €. 31.764,59 a titolo di danno biologico).
Vero è che con i motivi di gravame (terzo motivo) l'appellante deduce sia la erroneità della determinazione del danno biologico operata dal Giudice di prime cure sulla base delle tabelle milanesi, sia la erronea indicazione dell'importo assunto come valore capitale per danno biologico atteso che, nella più volte citata tabella del 30.03.2017 l'importo richiamato CP_4 dall' è comprensivo del valore capitale di una rendita legata ad un CP_5 precedente infortunio al polso del 15.10.2010 in esito al quale al era CP_3 residuata una menomazione pari al 6% ma, con riferimento a tali censure
è agevole osservare – quanto alla prima – che l'importo determinato dal
Tribunale a titolo di ristoro per il danno biologico accertato dal c.t.u. Dott.
) coincide esattamente con quanto previsto dalle tabelle Persona_2 elaborate dal Tribunale di Milano mentre, con riferimento al secondo
14 rilievo esso appare indimostrato non essendo agevole comprendere in base a quale calcolo l'appellante ritiene che il valore capitale (scomputato quello relativo all'infortunio del 2010) debba essere minore ovvero pari ad
€. 28.397,01 così da determinarsi una differenza tra quanto riconosciuto al e quanto effettivamente a lui dovuto. CP_3
*****
Parimenti infondato appare il motivo di gravame che investe il presunto errore di calcolo effettuato dal Tribunale che ha considerato il come CP_3 avente 43 anni al momento del sinistro, quanto in realtà gli anni erano solo 42.
E' agevole osservare in proposito che, essendo il sinistro avvenuto il
20.01.2014 ed il nato il [...], egli era, di fatto, un CP_3 quarantareenne.
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Con riferimento al quarto motivo di censura con il quale si deduce la erroneità della gravata sentenza per omessa “personalizzazione in aumento” del valore del punto percentuale in relazione alla peculiarità del fatto nonché la mancata liquidazione del danno morale si osserva:
La personalizzazione è un'operazione che consente al Giudice di valorizzare il danno patito dalla vittima;
Il giudicante è tenuto a motivarla, facendo riferimento alle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio evidenziando, in particolare, le circostanze di fatto, tipiche della fattispecie concreta, tali da superare le conseguenze ordinarie e da giustificare una liquidazione maggiorata, rispetto a quella forfettizzata in base ai criteri tabellari (Cass. 21939/2017).
In sostanza il Giudice deve individuare le conseguenze che qualunque vittima di lesioni analoghe subirebbe e poi accertare eventuali conseguenze peculiari del caso specifico e, mentre le prime vanno
15 monetizzate con un parametro uniforme, per le seconde si può ricorrere ad un aumento del quantum risarcitorio ma, in ogni caso la personalizzazione, non può costituire un automatismo, ma richiede l'individuazione di specifiche circostanze ulteriori rispetto a quelle ordinarie. [La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione – da parte del giudice – di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano
a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe – non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Cass. Civ. 27 maggio 2019 n. 14364; 27.09.2021]
Nel caso in specie il Tribunale (pag. 6 della sentenza) ha ampiamente argomentato sul punto evidenziando come il non avesse “allegato e CP_3 provato” adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio, non potendosi – come pretende l'appellante – dedursi la peculiarità del caso, dal lungo periodo di ITT riconosciuto all'attore.
*****
Medesime considerazioni possono assumersi con riferimento al mancato riconoscimento del danno morale.
Esso, com'è noto costituisce una componente del danno non patrimoniale la cui risarcibilità è riconosciuta in quanto rientrante nei casi espressamente previsti dalla legge ex art. 2059 c.c.
In proposito la più recente ed ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass. 17/01/2018, n. 901; 27/03/2018, n. 7513;
28/09/2018, n. 23469; 4/02/2020, n. 2461; v. anche da ultimo Cass.
3/03/2023, n. 6444), ha chiarito che in tema di risarcimento del danno alla persona l'ordinamento riconosce e disciplina (soltanto) le fattispecie
16 del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 c.c.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.; art. 185 c.p.).
La natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, deve essere interpretata, sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) rispettivamente nel senso:
a. di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
b. di onnicomprensività intesa come obbligo, per il Giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e procedendo, a seguito di articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi li fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
Nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il Giudice di merito, deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale e, cioè, tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione), quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto).
Nella valutazione del danno alla salute, il Giudice dovrà, pertanto, valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale – che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso – quanto quelle incidenti sul piano dinamico - relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la
17 realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce «altro da sé»);
Ne discende che non costituisce duplicazione risarcitoria (rispetto al danno biologico) la differente autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute.
Ma, con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, occorrerà sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo risarcibili (v. Cass. n. 23469 del 2018, cit.)
Deriva da tali enunciati che, a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore
(c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico - relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (v. Cass. n. 23469 del 2018, cit.).
A tal fine, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale dovrà ritenersi tanto più limitato quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata
18 gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di moderata entità (Cass. n. 6444 del 2023), come quello in esame.
Rilevato, come sopra detto che l'attore in primo grado nulla ha allegato in proposito deve ritenersi condivisibile la decisone del Tribunale di Enna che ha ritenuto dio non poter riconoscere tale posta risarcitoria.
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Parimenti infondati appaiono essere il V° e VI° motivo di censura con i quali l'appellante sui duole, rispettivamente, per la erronea determinazione del danno biologico come accertato dal c.t.u. e del mancato riconoscimento del ristoro per l'incapacità lavorativa specifica residuata all'esito dell'evento lesivo.
Osserva la Corte in proposito che, con Ordinanza del 28 giugno 2018 il
Tribunale dispose precedersi a c.t.u. medico legale, affidandone l'incarico al dottor poi sostituito con il dottor essendo Persona_3 Controparte_6 il primo deceduto, al quale venne affidato l'incarico di accertare tra le altre cose: “a) l'entità delle lesioni subite dal periziando e se esse siano a causalmente conducibili ai fatti esposti nell'atto introduttivo del giudizio;
b) accertare se le predette le lesioni abbiano occasionato un peggioramento temporaneo delle condizioni del soggetto rispetto a quelle preesistenti e, in caso positivo, indicare la durata del periodo nel quale il periziando non è stato in grado di attendere alle sue ordinarie occupazioni lavorative ed extra lavorative cioè la ITT e la ITP;
c) stabilire se in conseguenza delle lesioni si sia verificata una compromissione permanente della integrità psicofisica del soggetto con conseguente menomazione del suo stato di benessere, dell'aspetto, dell'aspetto esteriore ,della capacità sociale, delle consuete attività non escluse quelle del tempo libero e di svago;
d) evidenziare se dette lesioni siano suscettibili di accertamento clinico;
e) valutare gli esiti di
19 carattere permanente precisando i criteri di determinazione e il baremè di riferimento;
f) precisare se i postumi siano suscettibili di miglioramento;
g) valutare la congruità delle spese mediche sostenute.”
Con relazione scritta depositata nella Cancelleria del Tribunale in data 25 giugno 2019, in ottemperanza all'incarico ricevuto, nel contraddittorio con i c.t. di parte e dopo aver dato atto di aver visionato la copiosa documentazione medica a lui fornita, il c.t.u. ha ritenuto di poter concludere nel senso di ritenere “che la frattura pluriframmentaria scomposta del terzo medio prossimale della diafisi femorale sinistra può ritenersi etiologicamente correlabile e compatibile con la dinamica riportata in atto di citazione e riferita dal periziando in occasione della visita di consulenza essendo rispettati i diversi criteri di accertamento del nesso di causalità materiale, tra cui innanzitutto il criterio di efficienza qualitativa e quantitativa. La guarigione clinica è avvenuta a seguito di una inabilità temporanea computabile in giorni 90 al 100% (rappresentata dai periodi di ricovero) di giorni 60 al 75 %, di giorni 80 al 50 %, di giorni 60 al 25% e che in atti sono residuati dei postumi stabilizzati e permanenti per l'accezione medico legale quantificabili nella misura del 15 %. (Pagg. 8 e 9 della c.t.u.).
In seguito ai rilievi mossi a tali conclusioni dal dottor Persona_4 consulente di parte attrice che ha invece valutato il danno biologico residuato pari al 35 % e una incapacità lavorativa specifica pari al 30 % il consulente, con relazioni integrativa, ha rappresentato, con riferimento all'attività lavorativa specifica - e richiamate le considerazioni del medico competente dell' Enel che aveva giudicato il idoneo a lavorare su scale CP_3
e piattaforme mobili, - che il complesso patologico subito abbia “una minima incidenza sull'attività lavorativa e che lo stesso possa essere considerato idoneo al compimento delle proprie attività sia di lavoro che il tempo libero è di svago.” (pag. 3 della relazione integrativa).
Inoltre il c.t.u. – contrariamente a quanto dedotto nei motivi di gravame – con la citata consulenza integrativa ha dato atto che gli esami radiografici
20 del 25.09.2015 non evidenziano più un quadro di pseudoartrosicità; Il callo osseo infatti è ben formato”.
Alla luce di tali considerazioni cliniche - cui il Tribunale ha ritenuto di aderire attesa la completezza delle valutazioni operate dal c.t.u. che ha ampiamente dato atto della documentazione medica presente agli atti e da lui consultata ai fini delle sue determinazioni - correttamente, il primo
Giudice, con Ordinanza del 4.11.2021, ha rigettato le ulteriori richieste istruttorie (sostituzione e nomina di un c.t.u. esperto in ortopedia) rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni;
Medesima valutazione operata dalla Corte che, con l'Ordinanza sopra citata del 16 dicembre al 2022, ha rigettato l'istanza di rinnovazione della consulenza medico legale.
Anche tali motivi di censura devono, pertanto, disattendersi.
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Quanto al settimo motivo di gravame, con il quale si lamenta la erroneità della sentenza per avere, il Tribunale, omesso di pronunciarsi sulla rivalutazione e gli interessi, può, in questa sede, richiamarsi quanto già sopra dedotto illustrando le ragioni che hanno condotto al rigetto del terzo motivo di gravame ovvero che, anche applicando le tabelle milanesi del
2021 operando la devalutazione della somma da liquidare all'epoca dei fati e rivalutandola la 2022 (anno di pubblicazione della sentenza di primo grado) l'importo risarcitorio dovuto al risulta essere ampiamente già CP_3 corrisposto attraverso le somme da lui percepite.
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Parimenti infondato, infine, appare essere l'ottavo ed ultimo motivo di gravame che attiene alla compensazione, in ragione del 50% delle spese di lite.
21 Si osserva, in proposito, che il Tribunale ha fatto buon uso delle regole della soccombenza, statuendo in proposito una compensazione del 50% delle spese di lite del primo grado sul presupposto che la Parte_3 aveva versato la somma dovuta solo dopo l'instaurazione del giudizio de quo.
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La sentenza deve, pertanto, interamente confermarsi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, nella contumacia di che dichiara, conferma la sentenza n. 188/2022 Controparte_2 resa dal Tribunale di Enna in data 11 marzo 2022 ed appellata da CP_3
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Condanna l'appellante a rifondere all'appellata Controparte_1 le spese del presente grado del giudizio che liquida in €. 4.800,00 per compensi, oltre spese generali 15% iva e c.p.a. se dovute.
Dichiara che sussistono ragioni per disporre, a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002
Caltanissetta, 9 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Emanuele De Gregorio
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